CASS
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2024, n. 18908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18908 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MM PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lettersentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18908 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/02/2024 Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MA PE ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2023 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 20 settembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, per i delitti di tentate lesioni aggravate (artt. 56, 582, 583, comma 1 n. 1, e 585 cod. pen) poste in essere mediante l'esplosione di 6 colpi di arma da fuoco, nonché i delitti di detenzione e porto di arma da fuoco (art. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967 n. 895, art. 61 n. 2 cod. pen., art. 416-bis.1 cod. pen.) con le aggravanti della premeditazione, dell'aver agito per futili motivi, di aver commesso il fatto con un'arma da fuoco e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod.' pen., fatti commessi a Gela il 22.10.2022. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le esigenze cautelari erano del tutto cessate (o, quantomeno, affievolite), come dimostrato dal fatto che era trascorso del tempo da quando era stata applicata la più grave misura cautelare e dal fatto che l'imputato, a seguito del giudizio immediato, aveva chiesto l'applicazione dell'istituto ex art. 444 cod. proc. pen., anche con sostituzione della pena in quella della detenzione domiciliare. Il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare che tale ultima circostanza aveva determinato che non ci fosse più alcuna possibilità concreta di inquinamento probatorio e che, quindi, la relativa esigenza cautelare doveva considerarsi venuta meno. Secondo il ricorrente, quindi, l'ordinanza impugnata non avrebbe precisato perché gli elementi indicati nell'istanza e nell'appello non avrebbero costituito elementi di novità rispetto al quadro cautelare formatosi, avendo la difesa evidenziato più aspetti idonei a dimostrare il progressivo contenimento delle esigenze cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627). L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare, inoltre, comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). Muovendo da tale corretta premessa in diritto, il Tribunale in modo ineccepibile ha evidenziato come la quaestio de libertate concernente la posizione del ricorrente fosse stata già esaminata nelle precedenti procedure di riesame e di appello e che il quadro cautelare non risultava affatto scalfito dagli elementi dedotti a base della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., in quanto privi di novità. Il provvedimento impugnato, inoltre, è esente dal denunciato vizio motivazionale, anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della rivalutazione della vicenda cautelare, la circostanza che il ricorrente abbia presentato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di scelta processuale che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non implica affatto ammissione di colpevolezza. Al contempo, la pena concordata non è stata ancora oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria, la quale potrebbe ritenere incongrua la determinazione della pena e le modalità di esecuzione della stessa. Infine, la motivazione del Tribunale è immune dal dedotto vizio di illogicità della sentenza in relazione alla valutazione dell'irrilevanza del tempo trascorso dalla data di applicazione della misura rispetto alla presentazione dell'istanza di revoca o di sostituzione. A tal proposito, va precisato che l'elemento rappresentato dal tempo trascorso può acquistare positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo status libertatís, dovendosi quindi escludere che ciò possa assumere valenza di per se stesso (cfr. Cass., Sez. 2, 16 dicembre 2015 n. 10808, Rv. 266161). 3 2' 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di MA, la cancelleria deve trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/02/2024
lettersentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18908 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/02/2024 Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MA PE ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2023 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 20 settembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, per i delitti di tentate lesioni aggravate (artt. 56, 582, 583, comma 1 n. 1, e 585 cod. pen) poste in essere mediante l'esplosione di 6 colpi di arma da fuoco, nonché i delitti di detenzione e porto di arma da fuoco (art. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967 n. 895, art. 61 n. 2 cod. pen., art. 416-bis.1 cod. pen.) con le aggravanti della premeditazione, dell'aver agito per futili motivi, di aver commesso il fatto con un'arma da fuoco e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod.' pen., fatti commessi a Gela il 22.10.2022. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le esigenze cautelari erano del tutto cessate (o, quantomeno, affievolite), come dimostrato dal fatto che era trascorso del tempo da quando era stata applicata la più grave misura cautelare e dal fatto che l'imputato, a seguito del giudizio immediato, aveva chiesto l'applicazione dell'istituto ex art. 444 cod. proc. pen., anche con sostituzione della pena in quella della detenzione domiciliare. Il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare che tale ultima circostanza aveva determinato che non ci fosse più alcuna possibilità concreta di inquinamento probatorio e che, quindi, la relativa esigenza cautelare doveva considerarsi venuta meno. Secondo il ricorrente, quindi, l'ordinanza impugnata non avrebbe precisato perché gli elementi indicati nell'istanza e nell'appello non avrebbero costituito elementi di novità rispetto al quadro cautelare formatosi, avendo la difesa evidenziato più aspetti idonei a dimostrare il progressivo contenimento delle esigenze cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627). L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare, inoltre, comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). Muovendo da tale corretta premessa in diritto, il Tribunale in modo ineccepibile ha evidenziato come la quaestio de libertate concernente la posizione del ricorrente fosse stata già esaminata nelle precedenti procedure di riesame e di appello e che il quadro cautelare non risultava affatto scalfito dagli elementi dedotti a base della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., in quanto privi di novità. Il provvedimento impugnato, inoltre, è esente dal denunciato vizio motivazionale, anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della rivalutazione della vicenda cautelare, la circostanza che il ricorrente abbia presentato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di scelta processuale che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non implica affatto ammissione di colpevolezza. Al contempo, la pena concordata non è stata ancora oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria, la quale potrebbe ritenere incongrua la determinazione della pena e le modalità di esecuzione della stessa. Infine, la motivazione del Tribunale è immune dal dedotto vizio di illogicità della sentenza in relazione alla valutazione dell'irrilevanza del tempo trascorso dalla data di applicazione della misura rispetto alla presentazione dell'istanza di revoca o di sostituzione. A tal proposito, va precisato che l'elemento rappresentato dal tempo trascorso può acquistare positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo status libertatís, dovendosi quindi escludere che ciò possa assumere valenza di per se stesso (cfr. Cass., Sez. 2, 16 dicembre 2015 n. 10808, Rv. 266161). 3 2' 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di MA, la cancelleria deve trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/02/2024