Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 314
Articolo 2
- Legge 28 agosto 1989, n. 314
Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 314
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6 settembre 1989
6 settembre 1989