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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/10/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 86/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 del For elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gorizia – Via Mattioli n. 20/A1
Attore - opponente
e
(C.F. , in persona del Vice Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 r ssistito sta procura agli atti, dall'Avv. Controparte_2
RA RC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monfalcone (GO), Via G. Matteotti n. 22/B, nonché all'indirizzo pec
Email_1
Convenuto - opposto
Oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 17/2025 – Pagamento di obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI: per parte attrice: In via pregiudiziale/preliminare: annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2025 del Tribunale di Gorizia dd. 23/01/2025, notificato in data 24/01/2025, per inammissibilità della procedura attivata sulla base di documenti non idonei ai sensi degli artt. 633 e 634 cpc e per non essere il credito fatto valere in sede monitoria munito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per i motivi esposti in narrativa. Spese di lite rifuse. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2025 del Tribunale di Gorizia dd. 23/01/2025, notificato in data 24/01/2025, e rigettare la domanda proposta in via monitoria per infondatezza della pretesa per quanto esposto in parte narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla deve la Parte_1 al Comune di Nel merito in via subordinata: nella
[...] CP_1
1 il Tribunale adito ritenesse fondata la pretesa del ridurre la somma ingiunta riportandola a CP_1 congruità con i correnti prezzi di mercato. Spese di lite rifuse. In via istruttoria come in atti per parte convenuta: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingersi la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- spese, competenze di lite relativi alla fase monitoria e di opposizione interamente rifusi nella misura del 15%, ivi compresi C.P. ed IVA. In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17/2025 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 23/01/2025 il ha ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di € Parte_1 al saldo e spese della procedura monitoria liquidate in euro 567,00 per compensi, oltre € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre spese successive e occorrende. A sostegno della propria azione monitoria, il ha allegato l'inadempimento di controparte, pur a fronte Controparte_1 bbligazione di rimborso della quota di spesa per la pulizia dell'arenile relativo alle concessioni n. 78/2015 dd. 26/05/2015, n. 49/2017 dd. 02/03/2017 e n. 20 dd. 05/03/2018 per gli stabilimenti balneari presso la spiaggia IN LI che insiste sul Comune di per gli anni 2019-2023. CP_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha svolto opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo.
[...] ito la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di documentazione assolutamente inidonea e insufficiente a dimostrate l'asserito credito fatto valere dal in Controparte_1 particolare ha dedotto che: a. le fatture poste a fondamento del credito sono state emesse dall'impresa terza che si è occupata dalla pulizia nei confronti del per i servizi loro CP_1 affidati da quest'ultimo; b. i prospetti di ripartizione non avrebbero alcun valore probatorio, oltre che non essere datati, né timbrati, né sottoscritti, né vidimati;
c. le diffide di pagamento sono sempre state contestate;
d. i mandati di pagamento citati da controparte sono meri atti interni del e. comunque non è possibile trarre valore probatorio al CP_1 pagamento eseguito dalla per la pulizia dell'arenile nel 2018, ed eccependo, nel Parte_1 merito che, comunque, n n credito del nei confronti Controparte_1 dell'attrice opponente, in quanto l'onere della pulizia della spiaggia, nonostante sia onere previsto dal piano di utilizzazione del demanio marittimo gravante sui concessionari degli stabilimenti, possa essere adempiuto autonomamente, non essendovi alcun patto a latere per l'affidamento privato da parte del a terzi con rifusione pro quota delle spese CP_1 sostenute dall'ente. Contestualmente è stata richiesta la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, anche inaudita altera parte, per i medesimi motivi di diritto e di fatto, allegando il grave danno che la società attrice subirebbe, in quanto cooperativa, per l'esecuzione del provvedimento.
Disposta l'apertura di un apposito sub procedimento per la trattazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., si è costituito in giudizio il chiedendo in via Controparte_1 preliminare il rigetto della richiesta di sospensione cautelare del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto della richiesta di revocare del D.I., con conferma del medesimo. In particolare, il dopo aver confermato l'esistenza della concessione in capo all'odierna attrice e CP_1 di pulizia degli arenile rientra fra gli obblighi posti a carico dei concessionari che gestiscono gli stabilimenti balneari (ai sensi dell'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo - P.U.D.), ha allegato che l'ente si era attivato al fine di promuovere una gestione unitaria e omogena di tale incombenza, provvedendo all'affidamento di tale attività a soggetti terzi privati, salvo poi la ripartizione rifusione pro quota degli esborsi
2 sostenuti in capo ai singoli concessionari, come da patto a latere intercorso fra il stesso e i diversi concessionari, compreso l'attore – opponente. Previa CP_1
i affidamento ad evidenza pubblica, il servizio di pulizia veniva affidato a soggetti terzi (dal 2018 al 2023 tale servizio veniva affidato a diverse imprese: ditta individuale , per 2018 per € 36.850,00 – Controparte_3 CP_4
per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per rispettivi € 57.498, € 50.852,01, €
[...]
37.367,97 - per l'anno 2023 per € Controparte_5 39.383,61). Il Comune ha altresì allegato che tutti gli altri concessionari rifondevano al la propria quota, tranne l'odierna opponente, la quale si Controparte_1 era limitata a rifondere quanto dovuto per l'annualità 2018, senza rimborsare le ulteriori e successiveannualità nonostante le richieste di pagamento.
All'udienza fissata ex art. 649 c.p.c. del 13.03.2025 per discutere sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. le Parti hanno insistito nelle rispettive istanze. ha depositato memoria Parte_1 di costi dei tentativi infruttuosi di esecuzione avverso la società opponente, il cui esito negativo lamenta sia da imputarsi ai prelievi sui conti correnti eseguiti dall'attrice dopo la notifica del D.I. e del precetto. Con ordinanza del 12.04.2025, il Giudice ha così provveduto:
Rilevato che
ha svolto opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il D.I. n. 17/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso del
[...]
, chiedendo l'emissione di un provvedimento a norma dell'art. 649 CP_1
c.p.c. inaudita altera parte. A sostegno della suddetta istanza, parte opponente (concessionaria di demanio marittimo) ha negato che il credito azionato in via monitoria presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, evidenziando come le fatture dimesse nel ricorso monitorio sono state emesse da una società terza per prestazioni erogate nei confronti del e come il riparto spese dimesso sia privo di qualsiasi valore CP_1 probatorio. Parte opponente ha poi allegato come non vi sarebbe prova della fonte del credito, con particolare riferimento all'esistenza di patti a latere base ai quali i concessionari avrebbero affidato l'incarico di pulizia a terzi incaricati dal né degli asseriti accordi CP_1 sulla ripartizione. Infine, parte opponente ha allegato il danno che deriverebbe dall'esecuzione del D.I. opposto, avendo la stessa natura di società cooperativa.
Instaurato il contraddittorio precedentemente alla prima udienza, si è costituito in Giudizio il
, il quale: a) ha confermato la circostanza che Controparte_1
sia titolare di Parte_1 concessione balneare presso la spiaggia di IN LI (nel territorio del Comune suddetto); b) ha allegato come, sebbene l'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo preveda che la pulizia della spiaggia costituisca onere a carico dei concessionari, negli anni, al fine di garantire un'omogeneità di servizi turistici, il e Controparte_1 tutti i concessionari stabilivano che il servizio di pulizia sarebbe stato gestito direttamente dal
, affidando l'opera a società terze, con l'onere a carico Controparte_1 dei concessionari di rifondere pro quota (proporzionalmente alla superficie demaniale delle concessioni) quanto pagato dal c) che dal 2018 al 2023 tale servizio veniva CP_1 affidato a diverse imprese (ditta individuale , per 2018 per Controparte_3
€ 36.850,00 – per gli anni 2019, 2020, 2021 e Controparte_4
2022 per rispettivi € 57.498, € 50.852,01, € 47.905,71 ed € 37.367,97 - er l'anno 2023 per € 39.383,61); d) che tutti Controparte_5
3 gli altri concessionari rifondeva al la propria quota, Controparte_1 tranne l'odierna opponente, la quale si limitava a rifondere quanto dovuto per l'annualità 2018, senza rifondere le ulteriori annualità nonostante le richieste di pagamento. Sulla scorta di tali allegazioni il , argomentando l'insussistenza Controparte_1 dei presupposti per la sospensione dell'efficacia provvisoria del D.I. opposto, ha domandato il rigetto di tale istanza.
All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze.
Ritenuto che
Preliminarmente si ritiene che il potere discrezionale di sospendere, ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. trattandosi di “provvedimento di natura lato sensu cautelare”, va esercitato, sotto il profilo della ricorrenza di “gravi motivi”, valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, anche con riferimento alle condizioni di legittimità per la concessione del decreto o della sua provvisoria esecutività, e la sussistenza del periculum in mora, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Rispetto al requisito del fumus boni iuris, la pretesa avanzata in via monitoria avanzata dal
, comunque impregiudicata ogni valutazione all'esito Controparte_1 della fase meritale, appare fondata. In particolare dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto emerge chiaramente l'esistenza dell'accordo, derogatorio della previsione del'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, in forza del quale la gestione della pulizia del demanio sarebbe stata affidata da tutti i concessionari al
, con affidamento del servizio a ditte esterne e Controparte_1 rimborso pro quota da parte dei concessionari. Sempre da suddetta documentazione appare poi evidente come la convenuta opposta fosse partecipe di tale accordo: con comunicazione del 20/01/2021 il legale rappresentante di Parte_1
esponeva perplessità sull'aumento dei costi di pulizia (doc.
[...]
11 opposta) e con comunicazione del 10/10/2022 lo stesso dava atto di aver pagato quanto dovuto al per l'anno 2019 e l'anno 2020. Infine parte opposta ha prodotto le CP_1 fatture emesse dalle ditte incaricate del servizio pulizia delle spiagge (questo già in fase monitoria) e ha prodotto prova del pagamento effettuato dagli altri concessionari, ciascuno per la propria quota, di quanto dovuto secondo il piano di ripartizione indicato.
Rispetto al requisito del periculum in mora si osserva come parte opponente non abbia evidenziato l'esistenza di particolari pregiudizi in ordine alla provvisoria esecuzione del D.I. opposto, limitandosi ad affermare, genericamente, di avere la veste sociale di cooperativa e di poter subire un pregiudizio dalla messa in esecuzione del D.I. opposto (per importo superiore a € 20.000,00).
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di sospensione di provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
4 Le spese di lite della presente fase cautelare saranno liquidate all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. 17/2025;
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 25.06.2025 le Parti si sono riporte ai rispettivi atti e hanno insistono per l'accoglimento delle istanze presentate, anche istruttorie. Con successiva ordinanza il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenute irrilevanti ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione a norma dell'art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte.Entrambe le parti hanno depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e delle istanze già formulate.
Con ordinanza del 30.09.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. L'opposizione svolta rispetto al D.I. deve essere respinta nei termini che seguono.
È utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Ciò chiarito, si rammenta poi il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, in primo luogo si rileva che non è oggetto di contestazione fra le parti l'esistenza del rapporto di concessione balneare, con relativo obbligo, in capo alla concessionaria, di provvedere alla pulizia dell'arenile prospicente, come da Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo.
Parte convenuta opposta ha poi dedotto l'esistenza di un accordo, a latere della predetta concessione, intercorso fra la società attrice opponente – concessionaria di stabilimento balneare e il , con la quale le parti, unitamente agli altri Controparte_1 titolari di co venuto che il servizio di pulizia relativo all'arenile prospicente le concessioni fosse gestito da società terze, con onere di individuazione e gestione di tale rapporto in capo al incaricato di provvedere CP_1 anche direttamente al pagamento dei terzi individuati, e rifusione della spesa, secondo una ripartizione pro quota, da parte dei diversi soggetti concessionari degli stabilimenti balneari.
5 Ritiene questo Giudice che l'esistenza di tale accordo a latere sia stato documentalmente provato dal convenuto – opposto, anche e soprattutto in ragione delle CP_1 dichiarazioni – confessioni stragiudiziali della stessa attrice opponente. Rilevano sul punto:
- la pec dd. 02.12.2020 con la quale l'attrice opponente, riscontrando il sollecito di pagamento degli oneri di pulizia sostenuti dall'ente per gli anni 2019 e 2020, non contestava affatto il rapporto sottostante o la debenza sostanziale di importi, limitandosi a chiederne un puntuale consuntivo / conteggio, facendo anche riferimento a ore, quantità del materiale, prezzo dello smaltimento;
- la pec dd. 20.01.2021 con cui venivano non solo ancora richiesti dettagli sui conteggi per l'imputazione delle spese di pulizia, senza quindi alcuna contestazione sull'an, limitata al quantum della richiesta di rimborso, contestandosi e chiedendo precisazioni circa gli aumenti delle spese rispetto agli anni precedenti, ma anche invitandosi l'ente a convocare una riunione urgente assieme agli altri concessionari per discutere della questione;
- la pec dd. 10.10.2022 con cui l'attrice opponente, a seguito di ulteriori solleciti per la rifusione delle spese del servizio di pulizia (materiale spiaggiato), confermava di aver eseguito i pagamenti nel 2019 e 2020 unitamente al canone concessorio;
Dalle comunicazioni sopra individuate emerge con chiarezza l'esistenza di un accordo fra i concessionari e il concedente gli stabilmente balneari avente nei termini sopra CP_1 indicati. Si ritiene infatti come non sia possibile argomentare o sostenere diversamente;
dal tenore stesso delle dichiarazioni dell'attrice opponente non risulta affatto contestato il rapporto in questione, che anzi è il presupposto delle contestazioni, limitate al quantum della richiesta di rifusione delle spese. Tale circostanza è poi confermata pure dalla comunicazione con cui si riferisce proprio dell'avvenuto pagamento spontaneo, a seguito dei solleciti, delle spese per gli anni 2019 e 2020 unitamente al canone di concessione. L'esistenza di un'intesa fra tutti i concessionari, compresa l'attrice opponente, a integrazione / deroga del regime di concessione balneare per la pulizia dell'arenile è confermata anche dalla richiesta di convocare urgentemente una riunione fra tutti gli interessati, compresa l'attrice opponente.
Tale assunto trova riscontro fattuale nella circostanza che l'attrice opponente, riconosciuta l'esistenza dell'obbligo di pulire l'arenile, di aver usufruito del solo servizio per il solo 2018 e comunque la debenza degli importi per il 2019 ed il 2020, nulla ha dedotto sulle modalità di pulizia per gli anni successivi.
Il valore delle dichiarazioni contenute nelle predette comunicazioni pec destinate a controparte appare assumere valore confessorio ai sensi dell'art. 2730 ss c.c., trattandosi di fatti sfavorevoli per l'attrice opponente e favorevoli per l'ente opposto;
vertendosi qui di diritti disponibili, tali dichiarazioni formano piena prova contro la società che l'ha fatta (art. 2733 – 2735 c.c.).
Le dichiarazioni citate, peraltro, non sono nemmeno accompagnate non hanno ad oggetto altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti.
Ritenuta provata documentalmente l'esistenza dell'accordo a latere integrativo del rapporto concessorio fra le parti, le relative istanze istruttorie non sono state accolte in quanto superflue;
irrilevanti anche le istanze relative alle modalità con le quali sarebbe stato gestito il rapporto di pulizia dell'arenile, essendo già dirimente la debenza di importi secondo le modalità con cui vi era stato l'accordo fra le parti e non la loro supposta congruità. Le prove testimoniali richieste delle parti sul punto sono state pertanto ritenute del tutto
6 irrilevanti, posto che “l'autore di una confessione non può essere ammesso a provare per testi fatti contrari a quanto ha confessato”, non potendo tali prove comunque prevalere sul contenuto della discordante confessione resa (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Ord. 09-10-2023, n. 28255, che riporta le conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 607 del 17/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3293 del 29/11/1973).
Ciò chiarito, in merito al quantum della richiesta avanzata dal CP_1
si evidenzia che di D.I. n. 17/2025 è stato azionato l'i
[...] 21.414,84 (IVA inclusa) a rifusione delle spese di pulizia sostenute dal pro quota, CP_1 così ripartito: Euro 5.144,79 (iva inclusa) per l'anno 2019; Euro 4.376 clusa) per l'anno 2020; Euro 4.123,15 (iva inclusa) per l'anno 2021; Euro 3.216,19 (iva inclusa) per l'anno 2022; Euro 4.553,98 (iva inclusa) per l'anno 2023.
Sul putno si ritiene che gli importi come sopra individuati trovano riscontro documentale, sia con riferimento alle spese sostenute dal per il servizio di pulizia (fatture doc. da CP_1 5 a 9 convenuto – opposto), sia riguardo i criteri di imputazione ai singoli concessionari, compresa l'attrice – opponente (doc. 10 convenuto – opposto), con una ripartizione pro quota, calcolata secondo la rispettiva lunghezza degli arenili in concessione ai singoli stabilimenti. Trattandosi di ripartizione volontaria della spesa, effettuata sulla base dell'accordo sopra riconosciuto, di talché non appare possibile ulteriori stabilire criteri di congruità differenti o in conflitto con la libera scelta delle parti di riferirsi a quote in rapporto alla lunghezza dell'arenile in concessione;
tale criterio, peraltro, non risulta specificamente in contestazione. Tantomeno non sono risultate specifiche doglianze sulla scelta dei terzi a cui è stato affidato il servizio di pulizia, a cui l'ente ha peraltro affidato il servizio a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
Per quanto sopra, risulta quindi che il abbia assolto Controparte_1
l'onere della prova sullo stesso gravant ito così come lamentato dall'ente nei confronti della società attrice opponente.
Per l'effetto va respinta l'opposizione svolta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avendo come riferimento il valore della controversia, con applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento alla luce della complessità della causa per le fasi di studio (€ 919,00), introduttiva (€ 777,00) e decisionale (€ 1.701,00), e del valore minimo per la fase istruttoria (€ 840,00) tenuto conto della natura documentale della stessa e che le istanze istruttorie, sebbene svolte, non sono state accolte, per complessivi € 4.237,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
A fronte dell'apertura del sub procedimento relativo, avente natura cautelare, relativo all'istanza ex art. 649 c.p.c., individuato nei termini sopra descritti lo scaglione di riferimento, viene liquidato l'ulteriore compenso relativo alla sola fase decisionale della cautela richiesta, a fronte della completa identità delle fasi di studio ed introduttiva, che viene liquidata, secon i valori medi dello scaglione di riferimento in € 635,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Alla luce della condotta processuale dell'attrice opponente, tesa a negare l'esistenza dell'accordo a latere per la gestione della pulizia dell'arenile che la stessa aveva in realtà già anche ampiamente riconosciuto prima del contenzioso per poi defatigoriamente negarlo, appare di Giustizia e d'ufficio, condannare l'attrice opponente al pagamento a favore dell'ente opposto di un importo pari ad € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., risultando che
7 la stessa ha agito (opponendosi al D.I.) e resistito (coltivando poi comunque il procedimento, anche a seguito del mancato accoglimento, nel merito, dell'istanza cautelare, cui non è seguita alcuna differente e valevole difesa) con mala fede in giudizio. Già in sede di provvedimenti ex art. 649 c.p.c. le rispettive posizioni delle parti si erano definite, nulla poi sostanzialmente innovandosi nelle difese (sia riguardo il merito che a livello istruttorio); in tale sede era emersa con chiarezza l'esistenza delle dichiarazioni confessorie con riconoscimento dell'esistenza dell'accordo presupposto del credito ingiunto, e quindi la defatigatorietà della resistenza in giudizio anche in via cautelare, non risultando alcun elemento valevole a fondare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, avendo l'attrice allegato solo genericamente un pregiudizio dall'esecuzione derivante dalla sua costituzione societaria - cooperativa. In ogni caso, l'esistenza delle dichiarazioni confessorie di parte attrice opponente determinano esse sole la temerarietà dell'opposizione svolta. Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. si condanna altresì l'attrice opponente al pagamento, a favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Restano ferme le spese riconosciute nel D.I. opposto qui confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma interamente il D.I. n. 17/2025 del Tribunale di Gorizia emanato in data 23/01/2023;
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore del rado del giudizio, Controparte_1 che liquida per compensi in € 4.872,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore del , di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. Controparte_1
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore della cassa delle ammende, di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.
Così deciso Gorizia in data 29/10/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 86/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 del For elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gorizia – Via Mattioli n. 20/A1
Attore - opponente
e
(C.F. , in persona del Vice Sindaco Controparte_1 P.IVA_2 r ssistito sta procura agli atti, dall'Avv. Controparte_2
RA RC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monfalcone (GO), Via G. Matteotti n. 22/B, nonché all'indirizzo pec
Email_1
Convenuto - opposto
Oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 17/2025 – Pagamento di obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI: per parte attrice: In via pregiudiziale/preliminare: annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2025 del Tribunale di Gorizia dd. 23/01/2025, notificato in data 24/01/2025, per inammissibilità della procedura attivata sulla base di documenti non idonei ai sensi degli artt. 633 e 634 cpc e per non essere il credito fatto valere in sede monitoria munito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per i motivi esposti in narrativa. Spese di lite rifuse. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2025 del Tribunale di Gorizia dd. 23/01/2025, notificato in data 24/01/2025, e rigettare la domanda proposta in via monitoria per infondatezza della pretesa per quanto esposto in parte narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla deve la Parte_1 al Comune di Nel merito in via subordinata: nella
[...] CP_1
1 il Tribunale adito ritenesse fondata la pretesa del ridurre la somma ingiunta riportandola a CP_1 congruità con i correnti prezzi di mercato. Spese di lite rifuse. In via istruttoria come in atti per parte convenuta: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingersi la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- spese, competenze di lite relativi alla fase monitoria e di opposizione interamente rifusi nella misura del 15%, ivi compresi C.P. ed IVA. In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17/2025 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 23/01/2025 il ha ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di € Parte_1 al saldo e spese della procedura monitoria liquidate in euro 567,00 per compensi, oltre € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre spese successive e occorrende. A sostegno della propria azione monitoria, il ha allegato l'inadempimento di controparte, pur a fronte Controparte_1 bbligazione di rimborso della quota di spesa per la pulizia dell'arenile relativo alle concessioni n. 78/2015 dd. 26/05/2015, n. 49/2017 dd. 02/03/2017 e n. 20 dd. 05/03/2018 per gli stabilimenti balneari presso la spiaggia IN LI che insiste sul Comune di per gli anni 2019-2023. CP_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha svolto opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo.
[...] ito la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di documentazione assolutamente inidonea e insufficiente a dimostrate l'asserito credito fatto valere dal in Controparte_1 particolare ha dedotto che: a. le fatture poste a fondamento del credito sono state emesse dall'impresa terza che si è occupata dalla pulizia nei confronti del per i servizi loro CP_1 affidati da quest'ultimo; b. i prospetti di ripartizione non avrebbero alcun valore probatorio, oltre che non essere datati, né timbrati, né sottoscritti, né vidimati;
c. le diffide di pagamento sono sempre state contestate;
d. i mandati di pagamento citati da controparte sono meri atti interni del e. comunque non è possibile trarre valore probatorio al CP_1 pagamento eseguito dalla per la pulizia dell'arenile nel 2018, ed eccependo, nel Parte_1 merito che, comunque, n n credito del nei confronti Controparte_1 dell'attrice opponente, in quanto l'onere della pulizia della spiaggia, nonostante sia onere previsto dal piano di utilizzazione del demanio marittimo gravante sui concessionari degli stabilimenti, possa essere adempiuto autonomamente, non essendovi alcun patto a latere per l'affidamento privato da parte del a terzi con rifusione pro quota delle spese CP_1 sostenute dall'ente. Contestualmente è stata richiesta la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, anche inaudita altera parte, per i medesimi motivi di diritto e di fatto, allegando il grave danno che la società attrice subirebbe, in quanto cooperativa, per l'esecuzione del provvedimento.
Disposta l'apertura di un apposito sub procedimento per la trattazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., si è costituito in giudizio il chiedendo in via Controparte_1 preliminare il rigetto della richiesta di sospensione cautelare del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto della richiesta di revocare del D.I., con conferma del medesimo. In particolare, il dopo aver confermato l'esistenza della concessione in capo all'odierna attrice e CP_1 di pulizia degli arenile rientra fra gli obblighi posti a carico dei concessionari che gestiscono gli stabilimenti balneari (ai sensi dell'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo - P.U.D.), ha allegato che l'ente si era attivato al fine di promuovere una gestione unitaria e omogena di tale incombenza, provvedendo all'affidamento di tale attività a soggetti terzi privati, salvo poi la ripartizione rifusione pro quota degli esborsi
2 sostenuti in capo ai singoli concessionari, come da patto a latere intercorso fra il stesso e i diversi concessionari, compreso l'attore – opponente. Previa CP_1
i affidamento ad evidenza pubblica, il servizio di pulizia veniva affidato a soggetti terzi (dal 2018 al 2023 tale servizio veniva affidato a diverse imprese: ditta individuale , per 2018 per € 36.850,00 – Controparte_3 CP_4
per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per rispettivi € 57.498, € 50.852,01, €
[...]
37.367,97 - per l'anno 2023 per € Controparte_5 39.383,61). Il Comune ha altresì allegato che tutti gli altri concessionari rifondevano al la propria quota, tranne l'odierna opponente, la quale si Controparte_1 era limitata a rifondere quanto dovuto per l'annualità 2018, senza rimborsare le ulteriori e successiveannualità nonostante le richieste di pagamento.
All'udienza fissata ex art. 649 c.p.c. del 13.03.2025 per discutere sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. le Parti hanno insistito nelle rispettive istanze. ha depositato memoria Parte_1 di costi dei tentativi infruttuosi di esecuzione avverso la società opponente, il cui esito negativo lamenta sia da imputarsi ai prelievi sui conti correnti eseguiti dall'attrice dopo la notifica del D.I. e del precetto. Con ordinanza del 12.04.2025, il Giudice ha così provveduto:
Rilevato che
ha svolto opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il D.I. n. 17/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso del
[...]
, chiedendo l'emissione di un provvedimento a norma dell'art. 649 CP_1
c.p.c. inaudita altera parte. A sostegno della suddetta istanza, parte opponente (concessionaria di demanio marittimo) ha negato che il credito azionato in via monitoria presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, evidenziando come le fatture dimesse nel ricorso monitorio sono state emesse da una società terza per prestazioni erogate nei confronti del e come il riparto spese dimesso sia privo di qualsiasi valore CP_1 probatorio. Parte opponente ha poi allegato come non vi sarebbe prova della fonte del credito, con particolare riferimento all'esistenza di patti a latere base ai quali i concessionari avrebbero affidato l'incarico di pulizia a terzi incaricati dal né degli asseriti accordi CP_1 sulla ripartizione. Infine, parte opponente ha allegato il danno che deriverebbe dall'esecuzione del D.I. opposto, avendo la stessa natura di società cooperativa.
Instaurato il contraddittorio precedentemente alla prima udienza, si è costituito in Giudizio il
, il quale: a) ha confermato la circostanza che Controparte_1
sia titolare di Parte_1 concessione balneare presso la spiaggia di IN LI (nel territorio del Comune suddetto); b) ha allegato come, sebbene l'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo preveda che la pulizia della spiaggia costituisca onere a carico dei concessionari, negli anni, al fine di garantire un'omogeneità di servizi turistici, il e Controparte_1 tutti i concessionari stabilivano che il servizio di pulizia sarebbe stato gestito direttamente dal
, affidando l'opera a società terze, con l'onere a carico Controparte_1 dei concessionari di rifondere pro quota (proporzionalmente alla superficie demaniale delle concessioni) quanto pagato dal c) che dal 2018 al 2023 tale servizio veniva CP_1 affidato a diverse imprese (ditta individuale , per 2018 per Controparte_3
€ 36.850,00 – per gli anni 2019, 2020, 2021 e Controparte_4
2022 per rispettivi € 57.498, € 50.852,01, € 47.905,71 ed € 37.367,97 - er l'anno 2023 per € 39.383,61); d) che tutti Controparte_5
3 gli altri concessionari rifondeva al la propria quota, Controparte_1 tranne l'odierna opponente, la quale si limitava a rifondere quanto dovuto per l'annualità 2018, senza rifondere le ulteriori annualità nonostante le richieste di pagamento. Sulla scorta di tali allegazioni il , argomentando l'insussistenza Controparte_1 dei presupposti per la sospensione dell'efficacia provvisoria del D.I. opposto, ha domandato il rigetto di tale istanza.
All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze.
Ritenuto che
Preliminarmente si ritiene che il potere discrezionale di sospendere, ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. trattandosi di “provvedimento di natura lato sensu cautelare”, va esercitato, sotto il profilo della ricorrenza di “gravi motivi”, valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, anche con riferimento alle condizioni di legittimità per la concessione del decreto o della sua provvisoria esecutività, e la sussistenza del periculum in mora, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Rispetto al requisito del fumus boni iuris, la pretesa avanzata in via monitoria avanzata dal
, comunque impregiudicata ogni valutazione all'esito Controparte_1 della fase meritale, appare fondata. In particolare dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto emerge chiaramente l'esistenza dell'accordo, derogatorio della previsione del'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, in forza del quale la gestione della pulizia del demanio sarebbe stata affidata da tutti i concessionari al
, con affidamento del servizio a ditte esterne e Controparte_1 rimborso pro quota da parte dei concessionari. Sempre da suddetta documentazione appare poi evidente come la convenuta opposta fosse partecipe di tale accordo: con comunicazione del 20/01/2021 il legale rappresentante di Parte_1
esponeva perplessità sull'aumento dei costi di pulizia (doc.
[...]
11 opposta) e con comunicazione del 10/10/2022 lo stesso dava atto di aver pagato quanto dovuto al per l'anno 2019 e l'anno 2020. Infine parte opposta ha prodotto le CP_1 fatture emesse dalle ditte incaricate del servizio pulizia delle spiagge (questo già in fase monitoria) e ha prodotto prova del pagamento effettuato dagli altri concessionari, ciascuno per la propria quota, di quanto dovuto secondo il piano di ripartizione indicato.
Rispetto al requisito del periculum in mora si osserva come parte opponente non abbia evidenziato l'esistenza di particolari pregiudizi in ordine alla provvisoria esecuzione del D.I. opposto, limitandosi ad affermare, genericamente, di avere la veste sociale di cooperativa e di poter subire un pregiudizio dalla messa in esecuzione del D.I. opposto (per importo superiore a € 20.000,00).
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di sospensione di provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
4 Le spese di lite della presente fase cautelare saranno liquidate all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. 17/2025;
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 25.06.2025 le Parti si sono riporte ai rispettivi atti e hanno insistono per l'accoglimento delle istanze presentate, anche istruttorie. Con successiva ordinanza il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenute irrilevanti ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione a norma dell'art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte.Entrambe le parti hanno depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e delle istanze già formulate.
Con ordinanza del 30.09.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. L'opposizione svolta rispetto al D.I. deve essere respinta nei termini che seguono.
È utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Ciò chiarito, si rammenta poi il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, in primo luogo si rileva che non è oggetto di contestazione fra le parti l'esistenza del rapporto di concessione balneare, con relativo obbligo, in capo alla concessionaria, di provvedere alla pulizia dell'arenile prospicente, come da Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo.
Parte convenuta opposta ha poi dedotto l'esistenza di un accordo, a latere della predetta concessione, intercorso fra la società attrice opponente – concessionaria di stabilimento balneare e il , con la quale le parti, unitamente agli altri Controparte_1 titolari di co venuto che il servizio di pulizia relativo all'arenile prospicente le concessioni fosse gestito da società terze, con onere di individuazione e gestione di tale rapporto in capo al incaricato di provvedere CP_1 anche direttamente al pagamento dei terzi individuati, e rifusione della spesa, secondo una ripartizione pro quota, da parte dei diversi soggetti concessionari degli stabilimenti balneari.
5 Ritiene questo Giudice che l'esistenza di tale accordo a latere sia stato documentalmente provato dal convenuto – opposto, anche e soprattutto in ragione delle CP_1 dichiarazioni – confessioni stragiudiziali della stessa attrice opponente. Rilevano sul punto:
- la pec dd. 02.12.2020 con la quale l'attrice opponente, riscontrando il sollecito di pagamento degli oneri di pulizia sostenuti dall'ente per gli anni 2019 e 2020, non contestava affatto il rapporto sottostante o la debenza sostanziale di importi, limitandosi a chiederne un puntuale consuntivo / conteggio, facendo anche riferimento a ore, quantità del materiale, prezzo dello smaltimento;
- la pec dd. 20.01.2021 con cui venivano non solo ancora richiesti dettagli sui conteggi per l'imputazione delle spese di pulizia, senza quindi alcuna contestazione sull'an, limitata al quantum della richiesta di rimborso, contestandosi e chiedendo precisazioni circa gli aumenti delle spese rispetto agli anni precedenti, ma anche invitandosi l'ente a convocare una riunione urgente assieme agli altri concessionari per discutere della questione;
- la pec dd. 10.10.2022 con cui l'attrice opponente, a seguito di ulteriori solleciti per la rifusione delle spese del servizio di pulizia (materiale spiaggiato), confermava di aver eseguito i pagamenti nel 2019 e 2020 unitamente al canone concessorio;
Dalle comunicazioni sopra individuate emerge con chiarezza l'esistenza di un accordo fra i concessionari e il concedente gli stabilmente balneari avente nei termini sopra CP_1 indicati. Si ritiene infatti come non sia possibile argomentare o sostenere diversamente;
dal tenore stesso delle dichiarazioni dell'attrice opponente non risulta affatto contestato il rapporto in questione, che anzi è il presupposto delle contestazioni, limitate al quantum della richiesta di rifusione delle spese. Tale circostanza è poi confermata pure dalla comunicazione con cui si riferisce proprio dell'avvenuto pagamento spontaneo, a seguito dei solleciti, delle spese per gli anni 2019 e 2020 unitamente al canone di concessione. L'esistenza di un'intesa fra tutti i concessionari, compresa l'attrice opponente, a integrazione / deroga del regime di concessione balneare per la pulizia dell'arenile è confermata anche dalla richiesta di convocare urgentemente una riunione fra tutti gli interessati, compresa l'attrice opponente.
Tale assunto trova riscontro fattuale nella circostanza che l'attrice opponente, riconosciuta l'esistenza dell'obbligo di pulire l'arenile, di aver usufruito del solo servizio per il solo 2018 e comunque la debenza degli importi per il 2019 ed il 2020, nulla ha dedotto sulle modalità di pulizia per gli anni successivi.
Il valore delle dichiarazioni contenute nelle predette comunicazioni pec destinate a controparte appare assumere valore confessorio ai sensi dell'art. 2730 ss c.c., trattandosi di fatti sfavorevoli per l'attrice opponente e favorevoli per l'ente opposto;
vertendosi qui di diritti disponibili, tali dichiarazioni formano piena prova contro la società che l'ha fatta (art. 2733 – 2735 c.c.).
Le dichiarazioni citate, peraltro, non sono nemmeno accompagnate non hanno ad oggetto altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti.
Ritenuta provata documentalmente l'esistenza dell'accordo a latere integrativo del rapporto concessorio fra le parti, le relative istanze istruttorie non sono state accolte in quanto superflue;
irrilevanti anche le istanze relative alle modalità con le quali sarebbe stato gestito il rapporto di pulizia dell'arenile, essendo già dirimente la debenza di importi secondo le modalità con cui vi era stato l'accordo fra le parti e non la loro supposta congruità. Le prove testimoniali richieste delle parti sul punto sono state pertanto ritenute del tutto
6 irrilevanti, posto che “l'autore di una confessione non può essere ammesso a provare per testi fatti contrari a quanto ha confessato”, non potendo tali prove comunque prevalere sul contenuto della discordante confessione resa (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Ord. 09-10-2023, n. 28255, che riporta le conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 607 del 17/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3293 del 29/11/1973).
Ciò chiarito, in merito al quantum della richiesta avanzata dal CP_1
si evidenzia che di D.I. n. 17/2025 è stato azionato l'i
[...] 21.414,84 (IVA inclusa) a rifusione delle spese di pulizia sostenute dal pro quota, CP_1 così ripartito: Euro 5.144,79 (iva inclusa) per l'anno 2019; Euro 4.376 clusa) per l'anno 2020; Euro 4.123,15 (iva inclusa) per l'anno 2021; Euro 3.216,19 (iva inclusa) per l'anno 2022; Euro 4.553,98 (iva inclusa) per l'anno 2023.
Sul putno si ritiene che gli importi come sopra individuati trovano riscontro documentale, sia con riferimento alle spese sostenute dal per il servizio di pulizia (fatture doc. da CP_1 5 a 9 convenuto – opposto), sia riguardo i criteri di imputazione ai singoli concessionari, compresa l'attrice – opponente (doc. 10 convenuto – opposto), con una ripartizione pro quota, calcolata secondo la rispettiva lunghezza degli arenili in concessione ai singoli stabilimenti. Trattandosi di ripartizione volontaria della spesa, effettuata sulla base dell'accordo sopra riconosciuto, di talché non appare possibile ulteriori stabilire criteri di congruità differenti o in conflitto con la libera scelta delle parti di riferirsi a quote in rapporto alla lunghezza dell'arenile in concessione;
tale criterio, peraltro, non risulta specificamente in contestazione. Tantomeno non sono risultate specifiche doglianze sulla scelta dei terzi a cui è stato affidato il servizio di pulizia, a cui l'ente ha peraltro affidato il servizio a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
Per quanto sopra, risulta quindi che il abbia assolto Controparte_1
l'onere della prova sullo stesso gravant ito così come lamentato dall'ente nei confronti della società attrice opponente.
Per l'effetto va respinta l'opposizione svolta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avendo come riferimento il valore della controversia, con applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento alla luce della complessità della causa per le fasi di studio (€ 919,00), introduttiva (€ 777,00) e decisionale (€ 1.701,00), e del valore minimo per la fase istruttoria (€ 840,00) tenuto conto della natura documentale della stessa e che le istanze istruttorie, sebbene svolte, non sono state accolte, per complessivi € 4.237,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
A fronte dell'apertura del sub procedimento relativo, avente natura cautelare, relativo all'istanza ex art. 649 c.p.c., individuato nei termini sopra descritti lo scaglione di riferimento, viene liquidato l'ulteriore compenso relativo alla sola fase decisionale della cautela richiesta, a fronte della completa identità delle fasi di studio ed introduttiva, che viene liquidata, secon i valori medi dello scaglione di riferimento in € 635,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Alla luce della condotta processuale dell'attrice opponente, tesa a negare l'esistenza dell'accordo a latere per la gestione della pulizia dell'arenile che la stessa aveva in realtà già anche ampiamente riconosciuto prima del contenzioso per poi defatigoriamente negarlo, appare di Giustizia e d'ufficio, condannare l'attrice opponente al pagamento a favore dell'ente opposto di un importo pari ad € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., risultando che
7 la stessa ha agito (opponendosi al D.I.) e resistito (coltivando poi comunque il procedimento, anche a seguito del mancato accoglimento, nel merito, dell'istanza cautelare, cui non è seguita alcuna differente e valevole difesa) con mala fede in giudizio. Già in sede di provvedimenti ex art. 649 c.p.c. le rispettive posizioni delle parti si erano definite, nulla poi sostanzialmente innovandosi nelle difese (sia riguardo il merito che a livello istruttorio); in tale sede era emersa con chiarezza l'esistenza delle dichiarazioni confessorie con riconoscimento dell'esistenza dell'accordo presupposto del credito ingiunto, e quindi la defatigatorietà della resistenza in giudizio anche in via cautelare, non risultando alcun elemento valevole a fondare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, avendo l'attrice allegato solo genericamente un pregiudizio dall'esecuzione derivante dalla sua costituzione societaria - cooperativa. In ogni caso, l'esistenza delle dichiarazioni confessorie di parte attrice opponente determinano esse sole la temerarietà dell'opposizione svolta. Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. si condanna altresì l'attrice opponente al pagamento, a favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Restano ferme le spese riconosciute nel D.I. opposto qui confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma interamente il D.I. n. 17/2025 del Tribunale di Gorizia emanato in data 23/01/2023;
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore del rado del giudizio, Controparte_1 che liquida per compensi in € 4.872,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore del , di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. Controparte_1
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore della cassa delle ammende, di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.
Così deciso Gorizia in data 29/10/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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