Articolo 18 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
Art. 18. Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto 1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.
2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica e' subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti e' vietato produrre, nonche' detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli gia' confezionati.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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