Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5585
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Cessazione degli effetti civili del matrimonio

    La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge. È pacifico che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.

  • Accolto
    Determinazione contributo mantenimento figlia

    La ricorrente ha aderito alla richiesta dell'aumento indicato dalla controparte per un importo di € 279,13 anziché € 275, con decorrenza dalla domanda.

  • Rigettato
    Conferma assegnazione casa coniugale

    Non può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere la conferma dell'assegnazione della casa familiare a suo favore: dall'esame della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Ivrea emerge come l'assegnazione allora concordata prescindesse dai pocanzi menzionati presupposti posto che la figlia viveva altrove con il padre, ravvisandosi dunque accordo di natura meramente patrimoniale che esula dalla valutazione del Tribunale.

  • Rigettato
    Assegnazione casa coniugale al padre

    Quanto all'assegnazione della casa familiare non può trovare accoglimento la richiesta paterna. Ratio dell'istituto è infatti unicamente quello di preservare l'habitat familiare al figlio minorenne o maggiorenne non ancora autonomo economicamente convivente con genitore assegnatario, non altro. Nel caso in esame, invero, il convenuto richiede l'assegnazione al fine di costituire un'idonea sistemazione abitativa alla figlia convivente che studia a Settimo Torinese dove insiste l'immobile, e al nipote figlio della primogenita, che vive altrove. Quest'ultimo intento è lodevole ma estraneo alla finalità dell'istituto, mentre con riferimento alla figlia il legame con la ex abitazione familiare, lasciata nella disponibilità della madre al tempo della separazione, è oramai da tempo rescisso.

  • Accolto
    Determinazione contributo mantenimento figlia

    La ricorrente ha aderito alla richiesta dell'aumento indicato dalla controparte per un importo di € 279,13 anziché € 275, con decorrenza dalla domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5585
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5585
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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