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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO MO Presidente rel.
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 10996/2025 promosso da:
, nata a [...], in data [...], res.te in Parte_1 CodiceFiscale_1
Settimo T.se (TO), via Regio Parco n.1, rapp.ta e difesa, in virtu' di delega a tergo del presenta atto, dall' Avv. Boggio Raimondo Stefano, del Foro di Ivrea, , con Studio Legale CodiceFiscale_2 in Settimo T.se (TO), via Don Paviolo n.6, i
RICORRENTE
Contro nato a [...], il [...], C.F. , ivi residente in C.so CP_1 C.F._3
Bramante n. 76/B, ed elettivamente domiciliato in Via San Francesco d'Assisi n. 17 presso lo studio dell'avvocato Stefano de Sanctis (CF Pec C.F._4
che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce Email_1 al presente atto e ivi allegata telematicamente
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: - -Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett.b della legge 1.12.1970 n.898, la cessazione degli effetti civili in ordine al matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. in Chieri (TO), in data 4.7.1999, di cui al N.6/9 P.2 Parte_1 CP_1
S.A anno 1999 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri (TO). -Dare atto che la figlia sig.ra maggiorenne ma non indipendente a livello economico, nel Persona_1 corso del giudizio di separazione, ha stabilito il proprio domicilio presso l'abitazione del padre in Torino, c.so Bramante n.76/a, dove dimora tutt'ora. -Porre a carico della sig.ra
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia sig.ra Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non indipendente a livello economico, la somma mensile di E. duecentosettantacinque (E.275), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno “5” di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche, preventivamente concordate e documentate, da corrispondersi al sig. intantoché' la medesima figlia sig.ra abiterà con il medesimo padre CP_1 Persona_1 sig. e non sarà autonoma a livello economico, nonché' da corrispondersi CP_1 direttamente a favore della figlia sig.ra nel caso in cui la medesima conduca una Persona_1 vita autonoma e non sia indipendente a livello economico. Dato atto che il sig. si CP_1
è allontanato dalla casa coniugale già prima dell' inizio del giudizio di separazione, confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Settimo T.se (TO), via Regio Parco n.1, alla sig.ra
, con tutto l'arredamento contenuto Parte_1
*
Per il convenuto. Nel merito in via principale • Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b della L n.
898del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. in Chieri (TO) il 04.07.1999, cui all'atto n. 69 Parte 2 Serie A del Pt_1 CP_1
1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri (TO); • Disporre che la sig.ra contribuisca alle spese relative al mantenimento della figlia, ormai Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nella misura mensile Persona_1 di € 279,13, rinnovabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSNN, scolastiche e ludico – sportive;
• Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, sita in Settimo Torinese
(TO), Via Regio Parco n. 1, al sig. , in modo da garantire al nipote, CP_1 Persona_2 un ambiente idoneo e stabile. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali 15% ai sensi dell'art. 14 D.M. 147/'18.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È pacifico che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni, la ricorrente ha aderito alla richiesta dell'aumento indicato da CP_2 controparte per un importo di € 279,13 anziché 275 quanto versa attualmente per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente dal punto di vista economico, che vive con Per_1 il padre, con decorrenza dalla domanda.
Quanto all'assegnazione della casa familiare non può trovare accoglimento la richiesta paterna.
Ratio dell'istituto è infatti unicamente quello di preservare l'habitat familiare al figlio minorenne o maggiorenne non ancora autonomo economicamente convivente con genitore assegnatario, non altro.
Nel caso in esame, invero, il richiede l'assegnazione al fine di costituire un'idonea sistemazione CP_1 abitativa alla figlia convivente che studia a Settimo Torinese dove insiste l'immobile, e al Per_1 nipote iglio della primogenita , che vive altrove. Per_2 Per_3
Quest'ultimo intento è lodevole ma estraneo alla finalità dell'istituto, mentre con riferimento a il legame con la ex abitazione familiare, lasciata nella disponibilità della madre al tempo Per_1 della separazione, è oramai da tempo rescisso.
Non può neppure trovare accoglimento la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la conferma della assegnazione della casa familiare a suo favore: dall'esame della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Ivrea emerge come l'assegnazione allora concordata prescindesse dai pocanzi menzionati presupposti posto che la figlia viveva altrove con il padre, ravvisandosi Per_1 dunque accordo di natura meramente patrimoniale che esula dalla valutazione del Tribunale.
L'esito della lite impone la compensazione integrale delle spese.
Pqm
definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Chieri (TO) il 04.07.1999. CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chieri di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (n. 69 Parte 2 Serie A del 1999 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chieri).
Ridetermina con decorrenza dalla domanda in € 279,13 mensili rivalutabili il contributo a carico della madre al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo adottato dal Tribunale di Torino
Compensa per intero le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2023
Il Presidente
TO MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO MO Presidente rel.
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 10996/2025 promosso da:
, nata a [...], in data [...], res.te in Parte_1 CodiceFiscale_1
Settimo T.se (TO), via Regio Parco n.1, rapp.ta e difesa, in virtu' di delega a tergo del presenta atto, dall' Avv. Boggio Raimondo Stefano, del Foro di Ivrea, , con Studio Legale CodiceFiscale_2 in Settimo T.se (TO), via Don Paviolo n.6, i
RICORRENTE
Contro nato a [...], il [...], C.F. , ivi residente in C.so CP_1 C.F._3
Bramante n. 76/B, ed elettivamente domiciliato in Via San Francesco d'Assisi n. 17 presso lo studio dell'avvocato Stefano de Sanctis (CF Pec C.F._4
che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce Email_1 al presente atto e ivi allegata telematicamente
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: - -Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett.b della legge 1.12.1970 n.898, la cessazione degli effetti civili in ordine al matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. in Chieri (TO), in data 4.7.1999, di cui al N.6/9 P.2 Parte_1 CP_1
S.A anno 1999 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri (TO). -Dare atto che la figlia sig.ra maggiorenne ma non indipendente a livello economico, nel Persona_1 corso del giudizio di separazione, ha stabilito il proprio domicilio presso l'abitazione del padre in Torino, c.so Bramante n.76/a, dove dimora tutt'ora. -Porre a carico della sig.ra
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia sig.ra Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non indipendente a livello economico, la somma mensile di E. duecentosettantacinque (E.275), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno “5” di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche, preventivamente concordate e documentate, da corrispondersi al sig. intantoché' la medesima figlia sig.ra abiterà con il medesimo padre CP_1 Persona_1 sig. e non sarà autonoma a livello economico, nonché' da corrispondersi CP_1 direttamente a favore della figlia sig.ra nel caso in cui la medesima conduca una Persona_1 vita autonoma e non sia indipendente a livello economico. Dato atto che il sig. si CP_1
è allontanato dalla casa coniugale già prima dell' inizio del giudizio di separazione, confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Settimo T.se (TO), via Regio Parco n.1, alla sig.ra
, con tutto l'arredamento contenuto Parte_1
*
Per il convenuto. Nel merito in via principale • Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b della L n.
898del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. in Chieri (TO) il 04.07.1999, cui all'atto n. 69 Parte 2 Serie A del Pt_1 CP_1
1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chieri (TO); • Disporre che la sig.ra contribuisca alle spese relative al mantenimento della figlia, ormai Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nella misura mensile Persona_1 di € 279,13, rinnovabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSNN, scolastiche e ludico – sportive;
• Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, sita in Settimo Torinese
(TO), Via Regio Parco n. 1, al sig. , in modo da garantire al nipote, CP_1 Persona_2 un ambiente idoneo e stabile. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali 15% ai sensi dell'art. 14 D.M. 147/'18.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È pacifico che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni, la ricorrente ha aderito alla richiesta dell'aumento indicato da CP_2 controparte per un importo di € 279,13 anziché 275 quanto versa attualmente per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente dal punto di vista economico, che vive con Per_1 il padre, con decorrenza dalla domanda.
Quanto all'assegnazione della casa familiare non può trovare accoglimento la richiesta paterna.
Ratio dell'istituto è infatti unicamente quello di preservare l'habitat familiare al figlio minorenne o maggiorenne non ancora autonomo economicamente convivente con genitore assegnatario, non altro.
Nel caso in esame, invero, il richiede l'assegnazione al fine di costituire un'idonea sistemazione CP_1 abitativa alla figlia convivente che studia a Settimo Torinese dove insiste l'immobile, e al Per_1 nipote iglio della primogenita , che vive altrove. Per_2 Per_3
Quest'ultimo intento è lodevole ma estraneo alla finalità dell'istituto, mentre con riferimento a il legame con la ex abitazione familiare, lasciata nella disponibilità della madre al tempo Per_1 della separazione, è oramai da tempo rescisso.
Non può neppure trovare accoglimento la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la conferma della assegnazione della casa familiare a suo favore: dall'esame della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Ivrea emerge come l'assegnazione allora concordata prescindesse dai pocanzi menzionati presupposti posto che la figlia viveva altrove con il padre, ravvisandosi Per_1 dunque accordo di natura meramente patrimoniale che esula dalla valutazione del Tribunale.
L'esito della lite impone la compensazione integrale delle spese.
Pqm
definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Chieri (TO) il 04.07.1999. CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chieri di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (n. 69 Parte 2 Serie A del 1999 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chieri).
Ridetermina con decorrenza dalla domanda in € 279,13 mensili rivalutabili il contributo a carico della madre al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo adottato dal Tribunale di Torino
Compensa per intero le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2023
Il Presidente
TO MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.