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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA LI UI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), con gli avvocati Giuseppe
[...] C.F._2 OL e NE ZO nel cui studio in Latina, Piazza della Libertà, n. 21sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
, in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale (C.F.: , P. Controparte_2 C.F._1 Iva ), con l'avvocato Sveva Cordopatri nel cui studio in P.IVA_1 Roma, alla via Antonio Nibby, n. 18 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 14 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1508 pubblicata il 14/7/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con l'atto di citazione introduttivo di causa e successivi scritti difensivi parte attrice ha chiesto, per i motivi e nei termini meglio illustrati in atti, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 08.05.2015 siglato per Notar di Formia-Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345-Reg. Part. Persona_1 n. 8185 e Reg. Gen. n. 10997 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi all'Ufficio di Formia il 28.05.2015 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi all'Ufficio Provinciale di Latina il 29.05.2015 ex art. 64 Legge Fall. ovvero in subordine ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c., con ogni conseguente statuizione di legge. I convenuti, costituitisi con comparse rispettivamente depositate il 04.12.2019 ed il 02.09.2020, hanno chiesto il rigetto delle avverse pretese in rito e/o nel merito. La vertenza, istruita documentalmente (cfr. il provvedimento del 06.02.2021), all'udienza del 12.04.2022 … è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. …”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c. in relazione all'atto del 08.05.2015 per Notar di Formia Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345, con ogni Persona_1 ulteriore conseguenza di legge, e condannato i convenuti soccombenti e in solido tra loro al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.972,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Premesso che “Ai sensi dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi relativi all'azione revocatoria fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, e non collegiale, non essendo detti giudizi menzionati tra quelli che il secondo comma della norma riserva al tribunale in composizione collegiale. In particolare essi non rientrano tra i giudizi di revocazione, menzionati al n. 5 del citato secondo comma, identificabili in quelli disciplinati dall'art. 102 legge fall., legati alle altre ipotesi contemplate dal medesimo comma dal comune denominatore - estraneo, invece, all'azione revocatoria di cui agli artt. 67 e 66 legge fall. - della preesistenza di un provvedimento giurisdizionale sul quale il legislatore ha ritenuto opportuno il controllo di un giudice collegiale” (cfr., tra le altre:
pag. 2 di 14 Cass., n. 11647/2007; cfr. altresì, in tema di azioni ex art. 64 Legge Fall., tra le altre: Cass., n. 19892/2005), va anzitutto evidenziato che non appare fondata l'eccezione di incompetenza per materia ovvero funzionale sollevata dai convenuti per essere stata asseritamente adita erroneamente la sezione civile ordinaria anziché quella fallimentare dell'intestato Tribunale. Invero, è noto che la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio giudiziario, degli affari tra le varie sezioni o articolazioni dello stesso non implica questioni di competenza e segnatamente che la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio giudiziario, degli affari tra le sezioni o articolazioni specializzate dello stesso in materia di impresa, lavoro o fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale e non determina quindi l'insorgere di questioni di competenza per materia o funzionale ma afferisce esclusivamente la mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio come detto, tanto che non si reputa neppure possa configurarsi rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza ad esempio (cfr., tra le varie e mutatis mutandis: Cass., SS. UU., n. 19882/2019 e Cass., SS. UU., n. 38596/2021 anche per quanto concerne i rapporti tra giudice civile e giudice penale del medesimo ufficio giudiziario e Cass., n. 6179/2019 e Cass., n. 14137/2018 e Cass., n. 24790/2018 e Cass., n. 13138/2017 e Cass., n. 12326/2015 e Cass., n. 21668/2013 e Cass., n. 24656/2011 e Cass., n. 7579/2011 e Cass., n. 2117/1990). Ciò posto, nel merito la domanda attorea ex art. 64 Legge Fall. non può essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 64 Legge Fall. “I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. II. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36”. Orbene, nel caso di specie l'atto impugnato ex art. 64 Legge Fall. risulta essere stato siglato il 08.05.2015 per Notar di Persona_1
Formia-Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi all'Ufficio di Formia il 28.05.2015 nonché trascritto presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi all'Ufficio Provinciale di Latina il 29.05.2015 ossia – in via assorbente di ogni altra eventuale questione e come rilevato dal con la propria comparsa di Pt_2 costituzione e risposta del 02.09.2020 e così sottoposto al contraddittorio delle parti - oltre il termine di due anni prima della dichiarazione di pag. 3 di 14 fallimento dell'impresa odierna attrice intervenuta con sentenza n.91/2017- Trib. Latina-Fall. n. 90/2017 del 26-27.09.2017 (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 02, 04, 06, 07 e 16 dell'atto di citazione introduttivo di causa depositato il 29.07.2019). Per quanto concerne infine la fattispecie di cui all'art. 66 Legge Fall., va ricordato che detta norma prevede la possibilità per il curatore fallimentare di instare per la revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori secondo le norme di cui agli artt. 2901 ss. c.c.. Com'è noto, costituiscono condizioni dell'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. la titolarità di un credito o di una semplice ragione di credito in capo all'istante; il pregiudizio, anche solo potenziale, all'aspettativa di soddisfacimento del creditore;
e la consapevolezza, eventualmente con preordinazione dolosa per gli atti anteriori al sorgere del credito, del debitore e del terzo, per quest'ultimo in caso di atti a titolo oneroso, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore ex art. 66 Legge Fall. presenta, però, struttura e disciplina eclettiche, in quanto partecipi di quella ordinaria e di quella fallimentare. Tale azione, pur presupponendo gli stessi requisiti dell'actio pauliana di cui agli artt. 2901 ss. c.c., si caratterizza infatti rispetto a questa per il fatto che è volta a tutelare la garanzia patrimoniale generica di tutti i creditori, presenti e futuri, dell'imprenditore. Pertanto, secondo un certo orientamento giurisprudenziale non è necessario distinguere fra atti negoziali (compiuti in frode ai creditori) posteriori ed anteriori rispetto al sorgere del credito, giacché l'essenza del rimedio si basa sull'unico pregiudizio possibile, costituito dal fatto che l'atto dispositivo abbia concretamente pregiudicato o reso più difficile il soddisfacimento dei crediti concorsuali. Di conseguenza, sempre secondo tale indirizzo interpretativo – per vero non recente, nell'esercizio in sede fallimentare dell'azione revocatoria ordinaria il curatore non è tenuto a provare, relativamente ai creditori posteriori all'atto revocato, la dolosa preordinazione di cui all'art. 2901, n.2, c.c., essendo sufficiente la prova in capo al terzo della consapevolezza dell'eventus damni (cfr.: Cass., n.9122/1987 e Cass., n. 2055/1978). In particolare, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla conoscenza e/o conoscibilità per il debitore, e per il terzo in caso di atto a titolo oneroso, di siffatto pregiudizio, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis) (cfr., tra le altre: Cass., n. 7262/2000). Anche nell'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza citata, per integrare il cd. “animus nocendi” è sufficiente il pag. 4 di 14 (mero) dolo generico e cioè la (mera) previsione, da parte del debitore, del pregiudizio per i creditori, mentre non occorre la ricorrenza del dolo specifico ossia la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e/o sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore e così via (si pensi, ad esempio, all'eventuale sussistenza di un rapporto parentale fra debitore e terzo (cfr.: Cass., n. 5359/2009) ovvero ad un'eventuale situazione di convivenza (cfr.: Cass., n.24757/2008 e Cass., n. 25016/2008 e Cass., n. 7452/2000 più in generale)). Deriva da quanto precede che in tema di azione revocatoria ordinaria il curatore non è gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 Legge Fall. ad esempio;
viceversa, è sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo oltre agli elementi soggettivi innanzi indicati, pregiudizio (eventus damni) da intendere a sua volta integrato al ricorrere della prova rigorosa di tre circostanze ossia la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole ed il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr.: Cass. n. 26331/2008 la quale ha cassato la sentenza di merito che aveva fondato l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 Legge Fall. solo sulla sproporzione tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato in un'alienazione immobiliare intervenuta cinque anni prima del fallimento e, più di recente, Cass. n. 19515/2019). Ebbene, nel caso di specie, fermo restando il fatto che “I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 cod. civ.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo” (cfr., in linea di principio e tra le altre: Cass., n. 5402/2004) nonché ferma restando la natura di atto a titolo gratuito dell'atto di pag. 5 di 14 costituzione di fondo patrimoniale (cfr., tra le altre: Cass., n.6017/1999), risulta fornita ad opera di parte attrice prova adeguata dei presupposti di cui all'art. 66 Legge Fall. in rapporto agli artt. 2901 ss. c.c.. In atti si rinviene lo stato passivo del procedimento fallimentare odierna parte attrice dichiarato esecutivo il 25.01.2018 ex artt. 92 ss. Legge Fall. (cfr. l'allegato n. 20 dell'atto di citazione introduttivo depositato il 29.07.2019), oltre alla sentenza dichiarativa del fallimento dell'impresa odierna attrice recante n. 90/2017-Trib. Latina ed alle pedisseque istanze ex art. 15 legge in persona del l.r.p.t. Controparte_3 con allegati e in persona del l.r.p.t. con Controparte_4 allegati (cfr. gli allegati n. 02, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 14 b), 14 c) e 15 dell'atto di citazione introduttivo depositato il 29.07.2019). Ancora, in atti si rinvengono gli esiti degli accertamenti espletati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare ex art. 15 legge Fall. quali la relazione della Guardia di Finanza del 01.08.2017 e la nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 26.09.2017 afferenti l'impresa/ditta individuale odierna attrice poi fallita (cfr. l'allegato n. 19 dell'atto di citazione introduttivo depositato il 29.07.2019). Risulta allora essere stata data prova ad opera di parte odierna attrice della consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ex artt. 92 ss. legge Fall. nei confronti del fallito nonché della preesistenza ovvero della preesistenza di significative ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole de quo: dall'esame dello stato passivo del procedimento fallimentare odierna parte attrice dichiarato esecutivo il 25.01.2018 ex artt. 92 ss. Legge Fall. appare emergere invero l'insorgenza di diverse posizioni creditorie antecedentemente al compimento dell'atto pregiudizievole di cui trattasi e cioè l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 08.05.2015 per Notar di Formia-Rep. n. Persona_1 1846 e Racc. n. 1345 quali - ad esempio - la domanda n.02-INPS di Latina
o la domanda n. 03-Agenzia delle Entrate Riscossione o la domanda n.05- Eurodis S.r.l. o la domanda n. 08-New il Controparte_4 tutto corroborato dagli ulteriori detti documenti ed atti.
In atti si rinviene anche prova del conseguente intervenuto mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto di costituzione di fondo patrimoniale del 08.05.2015 per Notar di Formia-Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345: essa, oltre Persona_1 a risultare per certi versi in sé per via dell'intervenuta conclusione di un consimile atto di costituzione di fondo patrimoniale (si ricordi che “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” – cfr., fra le altre e pag. 6 di 14 mutatis mutandis: Cass., n.4933/2005), appare emergere anche in ragione del suo apprezzamento in rapporto all'ammontare dei debiti gravanti sul debitore già a quella data e/o allo stato di insolvenza poi sfociato Parte_1 nella dichiarazione di fallimento come detto nonché anche in ragione dell'assenza di altri eventuali beni immobili in capo alla ridetta Parte_1 (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 03 e 19 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019 ossia visura catastale nominativa fabbricati relativa a e detta relazione della Guardia di Finanza del 01.08.2017 Parte_1 afferente l'impresa/ditta individuale odierna attrice poi fallita acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare ex art. 15 Legge Fall.). Al contempo, fermo ciò, per quanto concerne l'elemento soggettivo di cui all'art. 66 Legge Fall. in rapporto agli artt. 2901 ss. c.c., va osservato che dagli atti emerge altresì la conoscenza ovvero quanto meno la conoscibilità da parte del debitore con l'ordinaria diligenza (non Parte_1 appare rilevante lo stato soggettivo del terzo , trattandosi di atto a Pt_2 titolo gratuito e non oneroso) di siffatto pregiudizio e ciò in ragione di una serie di indici presuntivi quali: 1) l'intervenuta costituzione del fondo patrimoniale de quo nel 2015 ossia a distanza di diversi anni dalla formazione del nucleo familiare ai cui bisogni esso avrebbe dovuto far fronte (la celebrazione del matrimonio tra e risulta essere Pt_2 Parte_1 avvenuta nel 2004 e la nascita dei loro figli nel 2005, 2008 e 2012 – cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 07 e 08 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019 ossia atto di matrimonio e certificato di famiglia di Parte_1
rilasciati dal Comune di Ercolano il 27.02.2018 e dal Comune di
[...] Cisterna di Latina il 18.07.2019), in un periodo in cui peraltro risultavano già emergere la posizione debitoria e/o lo stato di insolvenza della ditta fallita, come detto;
2) la consapevolezza della dell'esistenza di Parte_1 una importante esposizione debitoria complessiva in capo a sé e/o alla propria ditta individuale poi fallita (cfr., in dettaglio, la comunicazione del 27.07.2015 allegata al n. 15 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019 in cui la riconosce l'esistenza di un debito di oltre Parte_1
€90.000,00 a quella data già maturato nei confronti di alcuni fornitori e la precaria situazione economico-finanziaria della propria ditta proponendo un piano di rientro); 3) l'intervenuta emissione già all'epoca a favore di alcuni fornitori di assegni bancari risultati poi privi di provvista, tanto che ne è scaturito un ricorso monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c. di
[...] in persona del l.r.p.t. (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. Controparte_4
12 e 13 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019); 4) la natura di detti debiti, derivanti principalmente dall'attività di impresa individuale svolta dalla ed ivi compresi debiti verso fornitori, verso l' Parte_1 [...]
e verso l'Agenzia delle Entrate- Controparte_5 Riscossione, come già detto;
5) i legami familiari tra i partecipanti all'atto controverso (si ricordi, come accennato, che “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di pag. 7 di 14 fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” – cfr., mutatis mutandis: Cass., n.9192/2021).
Deve, allora, concludersi per l'accoglimento delle pretese attoree ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c., con ogni ulteriore conseguenza di legge. Del resto, “(…) Il sistema vigente non esonera l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dall'assoggettamento alle azioni revocatorie (ordinaria, come fallimentare): così facendo intendere che, nel conflitto, le ragioni dei creditori possono prevalere sulla cura degli interessi familiari di carattere patrimoniale. La giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, del resto, in questa acquisizione (cfr., da ultimo, Cass., 9 aprile 2019, n. 9798; Cass., 15 novembre 2019, n. 29797). Per la specifica, puntuale osservazione per cui, comunque, «non vi è alcun obbligo di legge di costituire il fondo per provvedere all'interesse della famiglia», si veda in particolare la pronuncia di Cass., 8 agosto 2007, n. 17418 (…)” (cfr., in motivazione e tra le altre: Cass., n. 9192/2021).
Per completezza, va evidenziato come i convenuti abbiano articolato le proprie istanze istruttorie solo con la memoria ex n. 3) del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. del 10.12.2020 ossia tardivamente e come risulti trattarsi ad ogni modo di prove inammissibili e/o irrilevanti (quali la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il flusso di cassa della ditta nell'anno 2015 e la sua Controparte_2 eventuale idoneità a consentire di soddisfare le obbligazioni assunte nello stesso periodo e dunque esplorativa per certi versi nonché una prova testimoniale avente ad oggetto il seguente testuale capitolo ossia “(…) è vero che l'immobile oggetto del fondo patrimoniale sito in Cisterna di Latina (LT), località Olmobello, alla via Nettuno n. 246, censito al Catasto di Cisterna di Latina al fg. 125, part. 128, sub. 9, è destinato ad abitazione della famiglia dei sigg.ri e che vivono Parte_1 Parte_2 all'interno dello stesso unitamente a tre figli di minore età,
[...]
(25.1.2005), (12.4.2008) e Per_2 Persona_3 Persona_4 (3.10.2012) (…)” e dunque un capitolo di prova documentale e/o inconferente ai fini del decidere, il tutto apprezzati pure i rispettivi oneri probatori gravanti sulle parti in lite ex art. 2697 c.c.). Si rimette al già Conservatore dei Registri Immobiliari ogni determinazione di legge di competenza in ordine all'eventuale trascrizione della presente statuizione e profili tutti connessi e/o correlati (cfr. sul punto, sia pure in relazione a fattispecie solo in parte analoga alla presente ma con enunciazione di più generali principi di diritto e tra le altre: Cass., n. 16853/2005). Resta assorbita ogni altra questione.
pag. 8 di 14 Circa le spese di lite del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.55/2014 come modificato con D.M. n. 37/2018 s.m.i. alla luce delle caratteristiche e della natura dell'affare nonché del numero e della natura delle questioni giuridiche e di fatto trattate oltre che in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva ed istruttoria complessivamente svolte (vertenze innanzi al tribunale in primo grado di valore indeterminabile di complessità bassa secondo i parametri minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), seguono la soccombenza ex artt. 91 ss. c.p.c..”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte
[...] d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via istruttoria, ammettere la prova per testi così come articolata in primo grado e disattesa dal Giudice di prime cure, nonché la C.T.U. diretta a determinare il flusso di cassa che la ditta aveva nell'anno 2015 ed a Controparte_2 stabilire se tali incassi avrebbero permesso alla stessa di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nello stesso periodo, con il conseguente venir meno di ogni ipotetico pregiudizio per le ragioni creditorie a causa del conferimento dell'immobile in questione nel fondo patrimoniale. In caso di mancata ammissione delle suddette richieste istruttorie gli appellanti chiedono accogliersi l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1508/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina -Sezione Prima Civile- Giudice Dott. MA Pietricola, a definizione del giudizio n. 4391/2019 R.G., pubblicata il 14.07.2022 e notificata in data 28.07.2022, rigettare della domanda di revocatoria ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. per i motivi esposti. Gli appellanti chiedono altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate competente, di procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di dichiarazione di fallimento e, precisamente: trascrizione Reg. Generale n. 26594 e Reg. Particolare n. 18874 del 29.11.2017, della sentenza del Tribunale di Latina dichiarativa del fallimento n. 90/17 sui seguenti fabbricati: a) Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina, foglio 125, particella 128, sub 9, Cat. A4, sita in Via Nettuno n. 246; b) Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina, foglio 125, particella 128, sub. 10, sita in Via Nettuno n. 246. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito il , in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni: “…voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, a conferma della sentenza impugnata: - rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in pag. 9 di 14 diritto per i motivi richiamati nei precedenti scritti e confermare la sentenza n. 1508, pronunciata in data 14.7.2022 dal Tribunale di Latina nella causa recante R.G.n. 4391/2019, e pubblicata in pari data, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia ex art. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dell'8.5.2015, per atto pubblico Notaio dott.
[...]
, in Formia (Rep. 1846; Racc. 1345), avente ad oggetto Per_1 l'immobile sito in Cisterna di Latina (LT), località Olmobello, alla via Nettuno, 246, censito al CF del medesimo comune al fol. 125, part. 128, sub. 9 e sub. 10, con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli adempimenti del Conservatore dei Registri Immobiliari e dell'Ufficiale di Stato Civile e al rilascio a favore del Fallimento attore dell'immobile citato;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
All'udienza del 28/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
contiene tre motivi.
[...]
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ORDINARIA DI REVOCATORIA EX ART. 2903 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento per essersi la notificazione dell'atto di citazione perfezionata nei confronti del litisconsorte necessario, , nel giugno 2020, e quindi oltre Parte_2 i cinque anni dalla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria stipulato l'8/5/2015.
L'eccezione è inammissibile.
Gli appellanti hanno sollevato per la prima volta in appello l'eccezione di prescrizione in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. secondo comma che ammette soltanto nuove eccezioni che siano rilevabili d'ufficio, mentre è noto che la prescrizione sia eccezione di merito in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte, riservando la legge (art. 2938 c.c.) espressamente il potere di rilevazione alla parte, dal momento che il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio solo dal titolare.
pag. 10 di 14 § 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL ART. 2697 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato lo sfogo testimoniale volto a provare che il nucleo familiare vivesse effettivamente e non soltanto formalmente nell'abitazione di via Nettuno confluita nel fondo patrimoniale, onde accreditare la natura strettamente morale della costituzione di tale fondo intervenuta per salvaguardare necessità familiari. Il Tribunale avrebbe anche ingiustamente negato la CTU volta a provare che la ditta disponesse nel 2015 di CP_2 flussi di cassa tali da consentire il regolare adempimento delle obbligazioni, onde provare che la costituzione del fondo patrimoniale non avesse arrecato pregiudizio alle ragioni del credito, e che di tanto mancasse la consapevolezza. Le richieste istruttorie erano state respinte in quanto tardive, documentali, esplorative e inconferenti, trascurando che fossero richieste in prova contraria, e che la pertinenza avrebbe dovuto essere apprezzata rispetto alla prova dell'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie che il Curatore avrebbe dovuto dare.
Il motivo è infondato.
E' vero che la revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento onera il Curatore della prova del mutamento peggiorativo per quantità o qualità del patrimonio del debitore, ovvero dell'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni dei creditori, potendo atteggiarsi lo sfogo istruttorio invocato dagli appellanti come prova contraria ammissibile anche con la terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Tuttavia, è del tutto irrilevante la prova che il nucleo familiare vivesse effettivamente e non soltanto formalmente nell'abitazione di via Nettuno, perché la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe comunque avuto l'effetto di rendere l'abitazione aggredibile soltanto alle condizioni di cui all'art. 170 c.c., in tal modo riducendo la garanzia generica spettante ai creditori. La circostanza non avrebbe smentito o confutato tale effetto, implicito nell'atto che pure giova alla salvaguardia delle necessità familiari. Vero è che la destinazione impressa all'abitazione, abitata o non abitata dal nucleo familiare, finiva per integrare un'effettiva limitazione alla espropriabilità dell'immobile, aggredibile solo in determinate circostanze, integrando il depauperamento del patrimonio, dal momento che per la configurabilità dell'eventus damni non occorre che l'atto dispositivo generi una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente che abbia causato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito. D'altra parte, le intenzioni volte a realizzare uno scopo morale sono irrilevanti, perchè l'eventuale finalità segregativa in funzione delle necessità
pag. 11 di 14 familiari che avrebbe animato la costituzione del fondo patrimoniale non indebolisce la consapevolezza di avere comunque cagionato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito. Quanto alla richiesta di CTU volta a provare che la ditta CP_2 disponesse nel 2015 di flussi di cassa tali da consentire il regolare adempimento delle obbligazioni, è evidente che, in difetto della necessaria contabilità che gli appellanti avrebbero dovuto produrre, lo sfogo peritale fosse esplorativo, come spiegato già dal primo giudice, tanto più venendo smentito dallo stato passivo, che al contrario dava conto, sin dall'anno 2012, di ingenti debiti nei confronti del fisco e degli enti di previdenza e assistenza, nonché, a partire dal 2014, anche nei confronti dei fornitori della ditta. Vero è che, in siffatto contesto di consolidamento dei debiti, il Curatore ha ampiamente provato l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie, dimostrando, con le ispezioni catastali e le informative della GdF, l'assenza di ulteriori beni di proprietà della ditta debitrice, la quale conferì l'unico immobile di proprietà nel fondo patrimoniale, laddove gli appellanti hanno opposto in controprova mezzi irrilevanti e inammissibili.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 64 L.F. E 2901 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe falsamente applicato l'art. 64 della L.F. e l'art. 2901 c.c., trascurando che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe avvenuta in adempimento di un dovere morale da intendersi come dovere di assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia con il proposito di adempiere solo ed esclusivamente a quel dovere di salvaguardia delle necessità familiari nel cui nucleo erano presenti anche tre minori, escludendosi la finalità distrattiva anche per effetto della destinazione della sola abitazione e non di altri cespiti, nonché per effetto della inclusione dell'immobile limitrofo di proprietà di Pt_2
, coniuge della , ma estraneo alle attività di impresa.
[...] Parte_1
Il motivo è infondato.
E' inconferente il riferimento all'assenza dei presupposti di cui all'art. 64 della L.F., con specifico riguardo all'esclusione prevista dalla norma dell'atto dispositivo dettato dall'adempimento di dovere morale, avendo il Tribunale espressamente escluso l'applicabilità della norma, in seguito oltretutto a rinuncia alla domanda principale da parte della Curatela, e deciso la causa ai sensi degli artt. 66 della L.F. e 2901 c.c.. Tale azione, in quanto diretta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine pag. 12 di 14 circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo, rende assoggettabili a revocatoria anche gli atti che avessero un profondo valore etico e morale. Per quanto già visto, l'eventuale intenzione di giovare ai bisogni della famiglia non toglie che l'atto dispositivo abbia comportato per i creditori una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito, nè esclude che non si sia resa conto di tale difficoltà Parte_1
o incertezza ingenerata dalla segregazione patrimoniale del suo unico cespite immobiliare. A nulla rileva, pertanto, che soltanto l'abitazione, e non altri cespiti, oltretutto assenti nel patrimonio, sia stata destinata a costituire il fondo, o che esso sia stato formato anche dall'immobile appartenente al marito, perché se anche ciò comprovasse una intenzione protettiva delle necessità del nucleo familiare, l'atto resterebbe revocabile sul presupposto che la compromissione della consistenza patrimoniale fosse ampiamente conoscibile dalla debitrice.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] contro la sentenza n. 1508 pubblicata il Controparte_2 14/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
, in qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale liquidate Controparte_2 in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio,
€ 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di pag. 13 di 14 trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA LI UI RI TO IZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA LI UI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), con gli avvocati Giuseppe
[...] C.F._2 OL e NE ZO nel cui studio in Latina, Piazza della Libertà, n. 21sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
, in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale (C.F.: , P. Controparte_2 C.F._1 Iva ), con l'avvocato Sveva Cordopatri nel cui studio in P.IVA_1 Roma, alla via Antonio Nibby, n. 18 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 14 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1508 pubblicata il 14/7/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con l'atto di citazione introduttivo di causa e successivi scritti difensivi parte attrice ha chiesto, per i motivi e nei termini meglio illustrati in atti, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 08.05.2015 siglato per Notar di Formia-Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345-Reg. Part. Persona_1 n. 8185 e Reg. Gen. n. 10997 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi all'Ufficio di Formia il 28.05.2015 e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione innanzi all'Ufficio Provinciale di Latina il 29.05.2015 ex art. 64 Legge Fall. ovvero in subordine ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c., con ogni conseguente statuizione di legge. I convenuti, costituitisi con comparse rispettivamente depositate il 04.12.2019 ed il 02.09.2020, hanno chiesto il rigetto delle avverse pretese in rito e/o nel merito. La vertenza, istruita documentalmente (cfr. il provvedimento del 06.02.2021), all'udienza del 12.04.2022 … è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. …”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c. in relazione all'atto del 08.05.2015 per Notar di Formia Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345, con ogni Persona_1 ulteriore conseguenza di legge, e condannato i convenuti soccombenti e in solido tra loro al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.972,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Premesso che “Ai sensi dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi relativi all'azione revocatoria fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, e non collegiale, non essendo detti giudizi menzionati tra quelli che il secondo comma della norma riserva al tribunale in composizione collegiale. In particolare essi non rientrano tra i giudizi di revocazione, menzionati al n. 5 del citato secondo comma, identificabili in quelli disciplinati dall'art. 102 legge fall., legati alle altre ipotesi contemplate dal medesimo comma dal comune denominatore - estraneo, invece, all'azione revocatoria di cui agli artt. 67 e 66 legge fall. - della preesistenza di un provvedimento giurisdizionale sul quale il legislatore ha ritenuto opportuno il controllo di un giudice collegiale” (cfr., tra le altre:
pag. 2 di 14 Cass., n. 11647/2007; cfr. altresì, in tema di azioni ex art. 64 Legge Fall., tra le altre: Cass., n. 19892/2005), va anzitutto evidenziato che non appare fondata l'eccezione di incompetenza per materia ovvero funzionale sollevata dai convenuti per essere stata asseritamente adita erroneamente la sezione civile ordinaria anziché quella fallimentare dell'intestato Tribunale. Invero, è noto che la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio giudiziario, degli affari tra le varie sezioni o articolazioni dello stesso non implica questioni di competenza e segnatamente che la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio giudiziario, degli affari tra le sezioni o articolazioni specializzate dello stesso in materia di impresa, lavoro o fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale e non determina quindi l'insorgere di questioni di competenza per materia o funzionale ma afferisce esclusivamente la mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio come detto, tanto che non si reputa neppure possa configurarsi rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza ad esempio (cfr., tra le varie e mutatis mutandis: Cass., SS. UU., n. 19882/2019 e Cass., SS. UU., n. 38596/2021 anche per quanto concerne i rapporti tra giudice civile e giudice penale del medesimo ufficio giudiziario e Cass., n. 6179/2019 e Cass., n. 14137/2018 e Cass., n. 24790/2018 e Cass., n. 13138/2017 e Cass., n. 12326/2015 e Cass., n. 21668/2013 e Cass., n. 24656/2011 e Cass., n. 7579/2011 e Cass., n. 2117/1990). Ciò posto, nel merito la domanda attorea ex art. 64 Legge Fall. non può essere accolta. Invero, ai sensi dell'art. 64 Legge Fall. “I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. II. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36”. Orbene, nel caso di specie l'atto impugnato ex art. 64 Legge Fall. risulta essere stato siglato il 08.05.2015 per Notar di Persona_1
Formia-Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi all'Ufficio di Formia il 28.05.2015 nonché trascritto presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi all'Ufficio Provinciale di Latina il 29.05.2015 ossia – in via assorbente di ogni altra eventuale questione e come rilevato dal con la propria comparsa di Pt_2 costituzione e risposta del 02.09.2020 e così sottoposto al contraddittorio delle parti - oltre il termine di due anni prima della dichiarazione di pag. 3 di 14 fallimento dell'impresa odierna attrice intervenuta con sentenza n.91/2017- Trib. Latina-Fall. n. 90/2017 del 26-27.09.2017 (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 02, 04, 06, 07 e 16 dell'atto di citazione introduttivo di causa depositato il 29.07.2019). Per quanto concerne infine la fattispecie di cui all'art. 66 Legge Fall., va ricordato che detta norma prevede la possibilità per il curatore fallimentare di instare per la revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori secondo le norme di cui agli artt. 2901 ss. c.c.. Com'è noto, costituiscono condizioni dell'azione revocatoria ex artt. 2901 ss. c.c. la titolarità di un credito o di una semplice ragione di credito in capo all'istante; il pregiudizio, anche solo potenziale, all'aspettativa di soddisfacimento del creditore;
e la consapevolezza, eventualmente con preordinazione dolosa per gli atti anteriori al sorgere del credito, del debitore e del terzo, per quest'ultimo in caso di atti a titolo oneroso, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore ex art. 66 Legge Fall. presenta, però, struttura e disciplina eclettiche, in quanto partecipi di quella ordinaria e di quella fallimentare. Tale azione, pur presupponendo gli stessi requisiti dell'actio pauliana di cui agli artt. 2901 ss. c.c., si caratterizza infatti rispetto a questa per il fatto che è volta a tutelare la garanzia patrimoniale generica di tutti i creditori, presenti e futuri, dell'imprenditore. Pertanto, secondo un certo orientamento giurisprudenziale non è necessario distinguere fra atti negoziali (compiuti in frode ai creditori) posteriori ed anteriori rispetto al sorgere del credito, giacché l'essenza del rimedio si basa sull'unico pregiudizio possibile, costituito dal fatto che l'atto dispositivo abbia concretamente pregiudicato o reso più difficile il soddisfacimento dei crediti concorsuali. Di conseguenza, sempre secondo tale indirizzo interpretativo – per vero non recente, nell'esercizio in sede fallimentare dell'azione revocatoria ordinaria il curatore non è tenuto a provare, relativamente ai creditori posteriori all'atto revocato, la dolosa preordinazione di cui all'art. 2901, n.2, c.c., essendo sufficiente la prova in capo al terzo della consapevolezza dell'eventus damni (cfr.: Cass., n.9122/1987 e Cass., n. 2055/1978). In particolare, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla conoscenza e/o conoscibilità per il debitore, e per il terzo in caso di atto a titolo oneroso, di siffatto pregiudizio, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis) (cfr., tra le altre: Cass., n. 7262/2000). Anche nell'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza citata, per integrare il cd. “animus nocendi” è sufficiente il pag. 4 di 14 (mero) dolo generico e cioè la (mera) previsione, da parte del debitore, del pregiudizio per i creditori, mentre non occorre la ricorrenza del dolo specifico ossia la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e/o sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore e così via (si pensi, ad esempio, all'eventuale sussistenza di un rapporto parentale fra debitore e terzo (cfr.: Cass., n. 5359/2009) ovvero ad un'eventuale situazione di convivenza (cfr.: Cass., n.24757/2008 e Cass., n. 25016/2008 e Cass., n. 7452/2000 più in generale)). Deriva da quanto precede che in tema di azione revocatoria ordinaria il curatore non è gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 Legge Fall. ad esempio;
viceversa, è sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo oltre agli elementi soggettivi innanzi indicati, pregiudizio (eventus damni) da intendere a sua volta integrato al ricorrere della prova rigorosa di tre circostanze ossia la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole ed il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr.: Cass. n. 26331/2008 la quale ha cassato la sentenza di merito che aveva fondato l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 Legge Fall. solo sulla sproporzione tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato in un'alienazione immobiliare intervenuta cinque anni prima del fallimento e, più di recente, Cass. n. 19515/2019). Ebbene, nel caso di specie, fermo restando il fatto che “I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 cod. civ.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo” (cfr., in linea di principio e tra le altre: Cass., n. 5402/2004) nonché ferma restando la natura di atto a titolo gratuito dell'atto di pag. 5 di 14 costituzione di fondo patrimoniale (cfr., tra le altre: Cass., n.6017/1999), risulta fornita ad opera di parte attrice prova adeguata dei presupposti di cui all'art. 66 Legge Fall. in rapporto agli artt. 2901 ss. c.c.. In atti si rinviene lo stato passivo del procedimento fallimentare odierna parte attrice dichiarato esecutivo il 25.01.2018 ex artt. 92 ss. Legge Fall. (cfr. l'allegato n. 20 dell'atto di citazione introduttivo depositato il 29.07.2019), oltre alla sentenza dichiarativa del fallimento dell'impresa odierna attrice recante n. 90/2017-Trib. Latina ed alle pedisseque istanze ex art. 15 legge in persona del l.r.p.t. Controparte_3 con allegati e in persona del l.r.p.t. con Controparte_4 allegati (cfr. gli allegati n. 02, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 14 b), 14 c) e 15 dell'atto di citazione introduttivo depositato il 29.07.2019). Ancora, in atti si rinvengono gli esiti degli accertamenti espletati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare ex art. 15 legge Fall. quali la relazione della Guardia di Finanza del 01.08.2017 e la nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 26.09.2017 afferenti l'impresa/ditta individuale odierna attrice poi fallita (cfr. l'allegato n. 19 dell'atto di citazione introduttivo depositato il 29.07.2019). Risulta allora essere stata data prova ad opera di parte odierna attrice della consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ex artt. 92 ss. legge Fall. nei confronti del fallito nonché della preesistenza ovvero della preesistenza di significative ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole de quo: dall'esame dello stato passivo del procedimento fallimentare odierna parte attrice dichiarato esecutivo il 25.01.2018 ex artt. 92 ss. Legge Fall. appare emergere invero l'insorgenza di diverse posizioni creditorie antecedentemente al compimento dell'atto pregiudizievole di cui trattasi e cioè l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 08.05.2015 per Notar di Formia-Rep. n. Persona_1 1846 e Racc. n. 1345 quali - ad esempio - la domanda n.02-INPS di Latina
o la domanda n. 03-Agenzia delle Entrate Riscossione o la domanda n.05- Eurodis S.r.l. o la domanda n. 08-New il Controparte_4 tutto corroborato dagli ulteriori detti documenti ed atti.
In atti si rinviene anche prova del conseguente intervenuto mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto di costituzione di fondo patrimoniale del 08.05.2015 per Notar di Formia-Rep. n. 1846 e Racc. n. 1345: essa, oltre Persona_1 a risultare per certi versi in sé per via dell'intervenuta conclusione di un consimile atto di costituzione di fondo patrimoniale (si ricordi che “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” – cfr., fra le altre e pag. 6 di 14 mutatis mutandis: Cass., n.4933/2005), appare emergere anche in ragione del suo apprezzamento in rapporto all'ammontare dei debiti gravanti sul debitore già a quella data e/o allo stato di insolvenza poi sfociato Parte_1 nella dichiarazione di fallimento come detto nonché anche in ragione dell'assenza di altri eventuali beni immobili in capo alla ridetta Parte_1 (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 03 e 19 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019 ossia visura catastale nominativa fabbricati relativa a e detta relazione della Guardia di Finanza del 01.08.2017 Parte_1 afferente l'impresa/ditta individuale odierna attrice poi fallita acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare ex art. 15 Legge Fall.). Al contempo, fermo ciò, per quanto concerne l'elemento soggettivo di cui all'art. 66 Legge Fall. in rapporto agli artt. 2901 ss. c.c., va osservato che dagli atti emerge altresì la conoscenza ovvero quanto meno la conoscibilità da parte del debitore con l'ordinaria diligenza (non Parte_1 appare rilevante lo stato soggettivo del terzo , trattandosi di atto a Pt_2 titolo gratuito e non oneroso) di siffatto pregiudizio e ciò in ragione di una serie di indici presuntivi quali: 1) l'intervenuta costituzione del fondo patrimoniale de quo nel 2015 ossia a distanza di diversi anni dalla formazione del nucleo familiare ai cui bisogni esso avrebbe dovuto far fronte (la celebrazione del matrimonio tra e risulta essere Pt_2 Parte_1 avvenuta nel 2004 e la nascita dei loro figli nel 2005, 2008 e 2012 – cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 07 e 08 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019 ossia atto di matrimonio e certificato di famiglia di Parte_1
rilasciati dal Comune di Ercolano il 27.02.2018 e dal Comune di
[...] Cisterna di Latina il 18.07.2019), in un periodo in cui peraltro risultavano già emergere la posizione debitoria e/o lo stato di insolvenza della ditta fallita, come detto;
2) la consapevolezza della dell'esistenza di Parte_1 una importante esposizione debitoria complessiva in capo a sé e/o alla propria ditta individuale poi fallita (cfr., in dettaglio, la comunicazione del 27.07.2015 allegata al n. 15 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019 in cui la riconosce l'esistenza di un debito di oltre Parte_1
€90.000,00 a quella data già maturato nei confronti di alcuni fornitori e la precaria situazione economico-finanziaria della propria ditta proponendo un piano di rientro); 3) l'intervenuta emissione già all'epoca a favore di alcuni fornitori di assegni bancari risultati poi privi di provvista, tanto che ne è scaturito un ricorso monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c. di
[...] in persona del l.r.p.t. (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. Controparte_4
12 e 13 dell'atto di citazione introduttivo del 29.07.2019); 4) la natura di detti debiti, derivanti principalmente dall'attività di impresa individuale svolta dalla ed ivi compresi debiti verso fornitori, verso l' Parte_1 [...]
e verso l'Agenzia delle Entrate- Controparte_5 Riscossione, come già detto;
5) i legami familiari tra i partecipanti all'atto controverso (si ricordi, come accennato, che “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di pag. 7 di 14 fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” – cfr., mutatis mutandis: Cass., n.9192/2021).
Deve, allora, concludersi per l'accoglimento delle pretese attoree ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c., con ogni ulteriore conseguenza di legge. Del resto, “(…) Il sistema vigente non esonera l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dall'assoggettamento alle azioni revocatorie (ordinaria, come fallimentare): così facendo intendere che, nel conflitto, le ragioni dei creditori possono prevalere sulla cura degli interessi familiari di carattere patrimoniale. La giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, del resto, in questa acquisizione (cfr., da ultimo, Cass., 9 aprile 2019, n. 9798; Cass., 15 novembre 2019, n. 29797). Per la specifica, puntuale osservazione per cui, comunque, «non vi è alcun obbligo di legge di costituire il fondo per provvedere all'interesse della famiglia», si veda in particolare la pronuncia di Cass., 8 agosto 2007, n. 17418 (…)” (cfr., in motivazione e tra le altre: Cass., n. 9192/2021).
Per completezza, va evidenziato come i convenuti abbiano articolato le proprie istanze istruttorie solo con la memoria ex n. 3) del comma 6 dell'art. 183 c.p.c. del 10.12.2020 ossia tardivamente e come risulti trattarsi ad ogni modo di prove inammissibili e/o irrilevanti (quali la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il flusso di cassa della ditta nell'anno 2015 e la sua Controparte_2 eventuale idoneità a consentire di soddisfare le obbligazioni assunte nello stesso periodo e dunque esplorativa per certi versi nonché una prova testimoniale avente ad oggetto il seguente testuale capitolo ossia “(…) è vero che l'immobile oggetto del fondo patrimoniale sito in Cisterna di Latina (LT), località Olmobello, alla via Nettuno n. 246, censito al Catasto di Cisterna di Latina al fg. 125, part. 128, sub. 9, è destinato ad abitazione della famiglia dei sigg.ri e che vivono Parte_1 Parte_2 all'interno dello stesso unitamente a tre figli di minore età,
[...]
(25.1.2005), (12.4.2008) e Per_2 Persona_3 Persona_4 (3.10.2012) (…)” e dunque un capitolo di prova documentale e/o inconferente ai fini del decidere, il tutto apprezzati pure i rispettivi oneri probatori gravanti sulle parti in lite ex art. 2697 c.c.). Si rimette al già Conservatore dei Registri Immobiliari ogni determinazione di legge di competenza in ordine all'eventuale trascrizione della presente statuizione e profili tutti connessi e/o correlati (cfr. sul punto, sia pure in relazione a fattispecie solo in parte analoga alla presente ma con enunciazione di più generali principi di diritto e tra le altre: Cass., n. 16853/2005). Resta assorbita ogni altra questione.
pag. 8 di 14 Circa le spese di lite del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.55/2014 come modificato con D.M. n. 37/2018 s.m.i. alla luce delle caratteristiche e della natura dell'affare nonché del numero e della natura delle questioni giuridiche e di fatto trattate oltre che in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva ed istruttoria complessivamente svolte (vertenze innanzi al tribunale in primo grado di valore indeterminabile di complessità bassa secondo i parametri minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), seguono la soccombenza ex artt. 91 ss. c.p.c..”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte
[...] d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via istruttoria, ammettere la prova per testi così come articolata in primo grado e disattesa dal Giudice di prime cure, nonché la C.T.U. diretta a determinare il flusso di cassa che la ditta aveva nell'anno 2015 ed a Controparte_2 stabilire se tali incassi avrebbero permesso alla stessa di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nello stesso periodo, con il conseguente venir meno di ogni ipotetico pregiudizio per le ragioni creditorie a causa del conferimento dell'immobile in questione nel fondo patrimoniale. In caso di mancata ammissione delle suddette richieste istruttorie gli appellanti chiedono accogliersi l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1508/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina -Sezione Prima Civile- Giudice Dott. MA Pietricola, a definizione del giudizio n. 4391/2019 R.G., pubblicata il 14.07.2022 e notificata in data 28.07.2022, rigettare della domanda di revocatoria ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. per i motivi esposti. Gli appellanti chiedono altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate competente, di procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di dichiarazione di fallimento e, precisamente: trascrizione Reg. Generale n. 26594 e Reg. Particolare n. 18874 del 29.11.2017, della sentenza del Tribunale di Latina dichiarativa del fallimento n. 90/17 sui seguenti fabbricati: a) Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina, foglio 125, particella 128, sub 9, Cat. A4, sita in Via Nettuno n. 246; b) Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina, foglio 125, particella 128, sub. 10, sita in Via Nettuno n. 246. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito il , in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni: “…voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, a conferma della sentenza impugnata: - rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in pag. 9 di 14 diritto per i motivi richiamati nei precedenti scritti e confermare la sentenza n. 1508, pronunciata in data 14.7.2022 dal Tribunale di Latina nella causa recante R.G.n. 4391/2019, e pubblicata in pari data, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia ex art. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dell'8.5.2015, per atto pubblico Notaio dott.
[...]
, in Formia (Rep. 1846; Racc. 1345), avente ad oggetto Per_1 l'immobile sito in Cisterna di Latina (LT), località Olmobello, alla via Nettuno, 246, censito al CF del medesimo comune al fol. 125, part. 128, sub. 9 e sub. 10, con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli adempimenti del Conservatore dei Registri Immobiliari e dell'Ufficiale di Stato Civile e al rilascio a favore del Fallimento attore dell'immobile citato;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
All'udienza del 28/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
contiene tre motivi.
[...]
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ORDINARIA DI REVOCATORIA EX ART. 2903 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento per essersi la notificazione dell'atto di citazione perfezionata nei confronti del litisconsorte necessario, , nel giugno 2020, e quindi oltre Parte_2 i cinque anni dalla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria stipulato l'8/5/2015.
L'eccezione è inammissibile.
Gli appellanti hanno sollevato per la prima volta in appello l'eccezione di prescrizione in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. secondo comma che ammette soltanto nuove eccezioni che siano rilevabili d'ufficio, mentre è noto che la prescrizione sia eccezione di merito in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte, riservando la legge (art. 2938 c.c.) espressamente il potere di rilevazione alla parte, dal momento che il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio solo dal titolare.
pag. 10 di 14 § 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL ART. 2697 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato lo sfogo testimoniale volto a provare che il nucleo familiare vivesse effettivamente e non soltanto formalmente nell'abitazione di via Nettuno confluita nel fondo patrimoniale, onde accreditare la natura strettamente morale della costituzione di tale fondo intervenuta per salvaguardare necessità familiari. Il Tribunale avrebbe anche ingiustamente negato la CTU volta a provare che la ditta disponesse nel 2015 di CP_2 flussi di cassa tali da consentire il regolare adempimento delle obbligazioni, onde provare che la costituzione del fondo patrimoniale non avesse arrecato pregiudizio alle ragioni del credito, e che di tanto mancasse la consapevolezza. Le richieste istruttorie erano state respinte in quanto tardive, documentali, esplorative e inconferenti, trascurando che fossero richieste in prova contraria, e che la pertinenza avrebbe dovuto essere apprezzata rispetto alla prova dell'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie che il Curatore avrebbe dovuto dare.
Il motivo è infondato.
E' vero che la revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento onera il Curatore della prova del mutamento peggiorativo per quantità o qualità del patrimonio del debitore, ovvero dell'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni dei creditori, potendo atteggiarsi lo sfogo istruttorio invocato dagli appellanti come prova contraria ammissibile anche con la terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Tuttavia, è del tutto irrilevante la prova che il nucleo familiare vivesse effettivamente e non soltanto formalmente nell'abitazione di via Nettuno, perché la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe comunque avuto l'effetto di rendere l'abitazione aggredibile soltanto alle condizioni di cui all'art. 170 c.c., in tal modo riducendo la garanzia generica spettante ai creditori. La circostanza non avrebbe smentito o confutato tale effetto, implicito nell'atto che pure giova alla salvaguardia delle necessità familiari. Vero è che la destinazione impressa all'abitazione, abitata o non abitata dal nucleo familiare, finiva per integrare un'effettiva limitazione alla espropriabilità dell'immobile, aggredibile solo in determinate circostanze, integrando il depauperamento del patrimonio, dal momento che per la configurabilità dell'eventus damni non occorre che l'atto dispositivo generi una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente che abbia causato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito. D'altra parte, le intenzioni volte a realizzare uno scopo morale sono irrilevanti, perchè l'eventuale finalità segregativa in funzione delle necessità
pag. 11 di 14 familiari che avrebbe animato la costituzione del fondo patrimoniale non indebolisce la consapevolezza di avere comunque cagionato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito. Quanto alla richiesta di CTU volta a provare che la ditta CP_2 disponesse nel 2015 di flussi di cassa tali da consentire il regolare adempimento delle obbligazioni, è evidente che, in difetto della necessaria contabilità che gli appellanti avrebbero dovuto produrre, lo sfogo peritale fosse esplorativo, come spiegato già dal primo giudice, tanto più venendo smentito dallo stato passivo, che al contrario dava conto, sin dall'anno 2012, di ingenti debiti nei confronti del fisco e degli enti di previdenza e assistenza, nonché, a partire dal 2014, anche nei confronti dei fornitori della ditta. Vero è che, in siffatto contesto di consolidamento dei debiti, il Curatore ha ampiamente provato l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie, dimostrando, con le ispezioni catastali e le informative della GdF, l'assenza di ulteriori beni di proprietà della ditta debitrice, la quale conferì l'unico immobile di proprietà nel fondo patrimoniale, laddove gli appellanti hanno opposto in controprova mezzi irrilevanti e inammissibili.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 64 L.F. E 2901 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe falsamente applicato l'art. 64 della L.F. e l'art. 2901 c.c., trascurando che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe avvenuta in adempimento di un dovere morale da intendersi come dovere di assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia con il proposito di adempiere solo ed esclusivamente a quel dovere di salvaguardia delle necessità familiari nel cui nucleo erano presenti anche tre minori, escludendosi la finalità distrattiva anche per effetto della destinazione della sola abitazione e non di altri cespiti, nonché per effetto della inclusione dell'immobile limitrofo di proprietà di Pt_2
, coniuge della , ma estraneo alle attività di impresa.
[...] Parte_1
Il motivo è infondato.
E' inconferente il riferimento all'assenza dei presupposti di cui all'art. 64 della L.F., con specifico riguardo all'esclusione prevista dalla norma dell'atto dispositivo dettato dall'adempimento di dovere morale, avendo il Tribunale espressamente escluso l'applicabilità della norma, in seguito oltretutto a rinuncia alla domanda principale da parte della Curatela, e deciso la causa ai sensi degli artt. 66 della L.F. e 2901 c.c.. Tale azione, in quanto diretta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine pag. 12 di 14 circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo, rende assoggettabili a revocatoria anche gli atti che avessero un profondo valore etico e morale. Per quanto già visto, l'eventuale intenzione di giovare ai bisogni della famiglia non toglie che l'atto dispositivo abbia comportato per i creditori una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del credito, nè esclude che non si sia resa conto di tale difficoltà Parte_1
o incertezza ingenerata dalla segregazione patrimoniale del suo unico cespite immobiliare. A nulla rileva, pertanto, che soltanto l'abitazione, e non altri cespiti, oltretutto assenti nel patrimonio, sia stata destinata a costituire il fondo, o che esso sia stato formato anche dall'immobile appartenente al marito, perché se anche ciò comprovasse una intenzione protettiva delle necessità del nucleo familiare, l'atto resterebbe revocabile sul presupposto che la compromissione della consistenza patrimoniale fosse ampiamente conoscibile dalla debitrice.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] contro la sentenza n. 1508 pubblicata il Controparte_2 14/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
, in qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale liquidate Controparte_2 in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio,
€ 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di pag. 13 di 14 trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA LI UI RI TO IZ
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