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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2701/22 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. GA IC anche per delega dell'avv. Alberto
IC la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2701 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata a [...] il Parte_2
27/12/1957, (cod. fisc. ), e residente in [...]
n. 20, e nata a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_3
), residente in [...], tutte elettivamente C.F._3 domiciliate in Messina, in Via del Vespro, 75, presso lo studio degli avv.ti Alberto
IC e GA IC che unitamente e disgiuntamente le rappresentano e difendono
ATTORI
CONTRO
e questi ultimi nella qualità di CP_1 CP_2 CP_3 eredi di CONVENUTI CONTUMACI Persona_1
avente per OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
e nei confronti di e Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2
2 TRIBUNALE di MESSINA questi ultimi nella qualità di eredi di , finalizzata ad CP_3 Persona_1
ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Messina e contrassegnato al NCEU del
Comune di Messina al fg. 1 part. 545, Cl. Semina Arboree 1, Superficie mq. 21-90, rendita dominicale €.11,88.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è necessario dichiarare la contumacia di CP_1 CP_2
e questi ultimi nella qualità di eredi di i quali, pur
[...] CP_3 Persona_1
ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Ciò premesso, in diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è 3 TRIBUNALE di MESSINA requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice.
L'escussione dei testimoni ha confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto del fondo oggetto di causa da parte degli attori da ben oltre un ventennio.
Il teste , commerciante in pensione, legato da rapporti di amicizia Testimone_1 con la sola e da rapporti di conoscenza con e , ha Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarato di non conoscere i convenuti , ed e di CP_1 CP_2 CP_3
aver conosciuto la madre di pur non ricordandone il nome come anche il Parte_1 padre.
4 TRIBUNALE di MESSINA Ha riferito che la madre di lo aveva incaricato due volte l'anno di pulire Parte_1
un fondo del quale consegnava anche le chiavi d'accesso sito in Messina, Spartà, a 100 metri dalla locale chiesa, e precisamente nella salita che conduce a Castanea, di cui non conosceva gli estremi catastali, e che tali incarichi gli erano stati affidati, dalla fine degli anni '80 in poi, non più dalla madre di e bensì da queste ultime dopo la Parte_1 Pt_2 morte della madre, e ciò fino a due anni prima.
Ha ricordato che il suo lavoro consisteva nella ripulitura del terreno ed a volte nella raccolta di olive, che il fondo era sempre stato recintato, che le chiavi gli erano state date sempre dal padre o dalla madre di e e poi, alla loro morte, da Parte_1 Pt_2 Pt_1
[...]
Ha riferito che le spese di manutenzione gli erano state pagate prima dalla madre di e poi da quest'ultima, precisando che il lavoro da lui svolto riguardava l'intero Parte_1 fondo.
Il teste , operaio, legato da rapporti di mera conoscenza con le attrici e Testimone_2 conoscente anche dei genitori di e ha dichiarato di conoscere i Parte_1 Parte_2
genitori di e e cioè e in quanto Parte_1 Parte_2 CP_4 Persona_2 loro badante sin dal 2013 e fino a quando non erano venuti a mancare.
Ha dichiarato che era proprietaria di un terreno situato a Spartà CP_4 vicino all'ufficio postale, a 100 metri di distanza sulla sinistra, del quale non conosceva gli estremi catastali, ricordando di aver sentito nominare anche , ed CP_1 CP_2
ma di non averli mai visti e che non gli risultava che essi fossero mai venuti a CP_3
Messina, per lo meno da quando aveva assunto il lavoro di badante.
Ha riferito che del terreno si occupava in via esclusiva la signora e CP_4 poi alla di lei morte se ne erano occupate le figlie e come anche Pt_1 Pt_2 Pt_3
figlia di e che prima e poi le odierne attrici avevano,
[...] CP_5 CP_4 in via esclusiva, occupato l'intero terreno disponendo altresì delle sue chiavi che consegnavano di volta in volta a tale signor che vi eseguiva i lavori di ripulitura e, Tes_1
infine, che prima e poi le odierne attrici avevano sempre sostenuto le spese CP_4 di manutenzione del fondo, prendendosene cura.
5 TRIBUNALE di MESSINA Ha ricordato che ogni tanto anche lui aveva raccolto le olive che gli alberi ivi presenti producevano e che il fondo in questione è perfettamente visibile dalla strada e dalle vicine abitazioni, e che della condizione del terreno prima del 2013, ossia da quando aveva iniziato a lavorare come badante dei coniugi non era in condizione di dire alcunché. Pt_1
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale degli attori con il cespite in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141
c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e Parte_3 CP_1 CP_2 CP_3 questi ultimi nella qualità di eredi di , le attrici vanno riconosciute titolari, Persona_1 per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà del terreno agricolo sito nel
Comune di Messina e contrassegnato al NCEU del Comune di Messina al fg. 1, part. 545,
Cl. Semina Arboree 1, Superficie mq. 21-90, rendita dominicale € 11,88.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dei convenuti e liquidate, sulla base del criterio di cui all'art. 15 c.p.c., in favore degli attori, in complessivi € 2.886,65 di cui € 334,65 per spese vive ed € 2.552,00 per compensi di avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e questi ultimi nella qualità di eredi di CP_1 CP_2 CP_3
Persona_1
6 TRIBUNALE di MESSINA 1. accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e Parte_3 CP_1 CP_2 CP_3 questi ultimi nella qualità di eredi di;
Persona_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono titolari, per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di Parte_3 proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Messina e contrassegnato al NCEU del
Comune di Messina al fg. 1, part. 545, Cl. Semina Arboree 1, Superficie mq. 21-90, rendita dominicale € 11,88;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna e questi ultimi CP_1 CP_2 CP_3
nella qualità di eredi di , in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore Persona_1 di e che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.886,65 di cui € 334,65 per spese vive ed € 2.552,00 per compensi di avvocato, di cui €
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria,
€ 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22.10.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
7
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2701/22 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. GA IC anche per delega dell'avv. Alberto
IC la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2701 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata a [...] il Parte_2
27/12/1957, (cod. fisc. ), e residente in [...]
n. 20, e nata a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_3
), residente in [...], tutte elettivamente C.F._3 domiciliate in Messina, in Via del Vespro, 75, presso lo studio degli avv.ti Alberto
IC e GA IC che unitamente e disgiuntamente le rappresentano e difendono
ATTORI
CONTRO
e questi ultimi nella qualità di CP_1 CP_2 CP_3 eredi di CONVENUTI CONTUMACI Persona_1
avente per OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
e nei confronti di e Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2
2 TRIBUNALE di MESSINA questi ultimi nella qualità di eredi di , finalizzata ad CP_3 Persona_1
ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Messina e contrassegnato al NCEU del
Comune di Messina al fg. 1 part. 545, Cl. Semina Arboree 1, Superficie mq. 21-90, rendita dominicale €.11,88.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è necessario dichiarare la contumacia di CP_1 CP_2
e questi ultimi nella qualità di eredi di i quali, pur
[...] CP_3 Persona_1
ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Ciò premesso, in diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è 3 TRIBUNALE di MESSINA requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice.
L'escussione dei testimoni ha confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto del fondo oggetto di causa da parte degli attori da ben oltre un ventennio.
Il teste , commerciante in pensione, legato da rapporti di amicizia Testimone_1 con la sola e da rapporti di conoscenza con e , ha Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarato di non conoscere i convenuti , ed e di CP_1 CP_2 CP_3
aver conosciuto la madre di pur non ricordandone il nome come anche il Parte_1 padre.
4 TRIBUNALE di MESSINA Ha riferito che la madre di lo aveva incaricato due volte l'anno di pulire Parte_1
un fondo del quale consegnava anche le chiavi d'accesso sito in Messina, Spartà, a 100 metri dalla locale chiesa, e precisamente nella salita che conduce a Castanea, di cui non conosceva gli estremi catastali, e che tali incarichi gli erano stati affidati, dalla fine degli anni '80 in poi, non più dalla madre di e bensì da queste ultime dopo la Parte_1 Pt_2 morte della madre, e ciò fino a due anni prima.
Ha ricordato che il suo lavoro consisteva nella ripulitura del terreno ed a volte nella raccolta di olive, che il fondo era sempre stato recintato, che le chiavi gli erano state date sempre dal padre o dalla madre di e e poi, alla loro morte, da Parte_1 Pt_2 Pt_1
[...]
Ha riferito che le spese di manutenzione gli erano state pagate prima dalla madre di e poi da quest'ultima, precisando che il lavoro da lui svolto riguardava l'intero Parte_1 fondo.
Il teste , operaio, legato da rapporti di mera conoscenza con le attrici e Testimone_2 conoscente anche dei genitori di e ha dichiarato di conoscere i Parte_1 Parte_2
genitori di e e cioè e in quanto Parte_1 Parte_2 CP_4 Persona_2 loro badante sin dal 2013 e fino a quando non erano venuti a mancare.
Ha dichiarato che era proprietaria di un terreno situato a Spartà CP_4 vicino all'ufficio postale, a 100 metri di distanza sulla sinistra, del quale non conosceva gli estremi catastali, ricordando di aver sentito nominare anche , ed CP_1 CP_2
ma di non averli mai visti e che non gli risultava che essi fossero mai venuti a CP_3
Messina, per lo meno da quando aveva assunto il lavoro di badante.
Ha riferito che del terreno si occupava in via esclusiva la signora e CP_4 poi alla di lei morte se ne erano occupate le figlie e come anche Pt_1 Pt_2 Pt_3
figlia di e che prima e poi le odierne attrici avevano,
[...] CP_5 CP_4 in via esclusiva, occupato l'intero terreno disponendo altresì delle sue chiavi che consegnavano di volta in volta a tale signor che vi eseguiva i lavori di ripulitura e, Tes_1
infine, che prima e poi le odierne attrici avevano sempre sostenuto le spese CP_4 di manutenzione del fondo, prendendosene cura.
5 TRIBUNALE di MESSINA Ha ricordato che ogni tanto anche lui aveva raccolto le olive che gli alberi ivi presenti producevano e che il fondo in questione è perfettamente visibile dalla strada e dalle vicine abitazioni, e che della condizione del terreno prima del 2013, ossia da quando aveva iniziato a lavorare come badante dei coniugi non era in condizione di dire alcunché. Pt_1
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale degli attori con il cespite in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141
c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e Parte_3 CP_1 CP_2 CP_3 questi ultimi nella qualità di eredi di , le attrici vanno riconosciute titolari, Persona_1 per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà del terreno agricolo sito nel
Comune di Messina e contrassegnato al NCEU del Comune di Messina al fg. 1, part. 545,
Cl. Semina Arboree 1, Superficie mq. 21-90, rendita dominicale € 11,88.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dei convenuti e liquidate, sulla base del criterio di cui all'art. 15 c.p.c., in favore degli attori, in complessivi € 2.886,65 di cui € 334,65 per spese vive ed € 2.552,00 per compensi di avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e questi ultimi nella qualità di eredi di CP_1 CP_2 CP_3
Persona_1
6 TRIBUNALE di MESSINA 1. accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e Parte_3 CP_1 CP_2 CP_3 questi ultimi nella qualità di eredi di;
Persona_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono titolari, per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di Parte_3 proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Messina e contrassegnato al NCEU del
Comune di Messina al fg. 1, part. 545, Cl. Semina Arboree 1, Superficie mq. 21-90, rendita dominicale € 11,88;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna e questi ultimi CP_1 CP_2 CP_3
nella qualità di eredi di , in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore Persona_1 di e che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.886,65 di cui € 334,65 per spese vive ed € 2.552,00 per compensi di avvocato, di cui €
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria,
€ 851,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22.10.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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