Inammissibile
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10089 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10089/2025REG.PROV.COLL.
N. 03114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3114 del 2025, proposto da
EO ER, NT ER RO, GE DA, IC OC, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas, ER Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 35/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NN De IS e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnata la sentenza del Tar Umbria 20.1.2025 n. 35 che, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, dopo aver pronunciato una prima sentenza con cui ha ordinato l’esecuzione del decreto della Corte di appello di Perugia n. 237/2017 recante condanna al pagamento di indennizzo per irragionevole durata del processo, su istanza di parte che lamentava la perdurante inesecuzione (qualificata dalla parte come “reclamo”), ha rinnovato l’ordine di esecuzione e ha compensato le spese dell’incidente di esecuzione.
1.2. Con l’appello, affidato a due motivi, si lamenta l’erroneità della compensazione delle spese, sulla scorta di una motivazione che esulerebbe dai casi tassativi consentiti dalla legge processuale e si propone in via subordinata questione di legittimità costituzionale della norma che ha previsto la sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza di decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001.
2. Si è costituito il Ministero intimato.
3. La causa è passata in decisione in esito all’udienza in camera di consiglio del 18.12.2025, nel corso della quale è nel corso della quale è stato verbalizzato ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., l’avviso circa la sussistenza di una questione di rito, rilevabile d’ufficio, in ordine all’ammissibilità dell’appello. L’avviso è stato dato e verbalizzato anche se non necessario ove la parte interessata fosse assente in udienza.
4. In via preliminare il Collegio ritiene di non dover disporre la sospensione del processo, il che implica l’assorbimento del secondo motivo di appello.
Invero, l’art. 5- sexies c. 12-bis, e c. 12-ter l. n. 89/2001, come da ultimo novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, dispone che
“ 12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza”.
Nella specie, non si disputa di somme già liquidate fino al 31.12.2021 o tra il 1.1.2022 e la data di entrata in vigore del citato c. 12-ter, ma di somme che, semmai, saranno dovute all’esito del presente giudizio.
Vero è che le ordinanze collegiali della Sezione, n. 6811 e 6813 del 2025, hanno affermato che “la nitida littera legis dispone la sospensione indistintamente per i “ giudizi di ottemperanza in corso ”, abbracciando, pertanto, ogni fase e grado di giudizio, a nulla rilevando che l’impugnazione quivi proposta si concentra sul solo profilo della compensazione delle spese di lite in sede di reclamo per l’assorbente rilievo che la statuizione sulle spese di lite è conseguenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio (così, Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2025, n. 5217, che richiama anche Corte cost., sentenza n. 77/2018 la quale ne rimarca il carattere processualmente accessorio alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale)”.
Tuttavia, la ratio della sospensione ex lege è di concedere all’Amministrazione un lasso temporale sufficientemente ampio per adempiere ai propri debiti, e quindi trova applicazione laddove un debito ci sia o possa determinarsi in caso di definizione del giudizio di ottemperanza pendente. Laddove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio di ottemperanza è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, sicché nessun nuovo debito insorge a carico dell’Amministrazione, viene meno la ragion d’essere della sospensione ex lege , e, per la ragione più liquida, il giudizio può essere definito.
E’ quanto si verifica nel caso di specie, in cui l’appello è inammissibile e comunque infondato.
5. L’appello è inammissibile e comunque infondato nel merito.
Non tutti i provvedimenti emessi dal giudice dell’ottemperanza sono suscettibili di appello, dovendosi distinguere tra provvedimenti decisori e non decisori, come si evince da consolidata giurisprudenza e dal tenore testuale dell’art. 114, c. 8 c.p.a. che prevede l’impugnazione solo per i “ provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza ”.
Invero, nel giudizio di ottemperanza possono essere adottati una pluralità di provvedimenti finalizzati a definire le modalità dell’ottemperanza e a risolvere difficoltà che possano insorgere nel corso di essa. Si tratta di provvedimenti da qualificare come ordinatori o istruttori, che come tali non sono immediatamente lesivi e non sono immediatamente impugnabili.
Nel caso di specie, è impugnata una sentenza che ha sostituito il commissario ad acta . Al di là del nomen iuris di sentenza, si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, come tale non appellabile.
5.1. Né rileva che la parte abbia, in primo grado, qualificato l’incidente di esecuzione da essa azionato come “reclamo”, finalizzato all’adozione di un provvedimento decisorio. Invero, il “reclamo” è tecnicamente il rimedio consentito alla parte contro gli atti del commissario ad acta , e non contro l’inerzia dello stesso (art. 114 c. 6 c.p.a.). L’inerzia del commissario ad acta giustifica la proposizione non già del reclamo, bensì di un incidente di esecuzione, finalizzato all’adozione di provvedimenti ordinatori/istruttori. Sicché, il nomen iuris dato dalla parte alla sua istanza, è irrilevante avuto riguardo al contenuto dell’istanza e alla circostanza che nella specie non si trattava di contestare provvedimenti del commissario ad acta , ma di sostituire un commissario ad acta rimasto inerte.
6. L’appello è comunque infondato nel merito.
Non può discettarsi di illegittima compensazione delle spese perché la pronuncia appellata, non avendo natura decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese.
Per regola generale, solo i provvedimenti decisori aventi attitudine al giudicato devono recare una pronuncia sulle spese. Tanto si desume:
- dall’art. 26 c. 1 c.p.a., che prevede la pronuncia sulle spese da parte del giudice “ quando emette una decisione ”, così rievocando la categoria dei provvedimenti decisori contrapposti a quelli non decisori;
- dalla circostanza che il citato art. 26 c. 1 rinvia agli artt. 91 e ss. c.p.c., e che l’art. 91 c.p.c., a sua volta, prevede la pronuncia sulle spese, da parte del giudice “ con la sentenza che chiude il processo ”;
- dalla circostanza che il c.p.a., quando ha inteso disporre il regolamento delle spese anche con provvedimenti non aventi attitudine al giudicato, lo ha detto espressamente, in particolare in materia cautelare (art. 57 c.p.a.).
Nel caso di specie, la sentenza appellata può qualificarsi come provvedimento ordinatorio/istruttorio, privo di attitudine al giudicato, per il quale nessuna norma processuale prevede una statuizione sulle spese.
Giova in tale prospettiva ricordare che più volte il Consiglio di Stato, nell’adottare ordinanze nell’ambito dei giudizi di ottemperanza, non provvede sulle spese di lite, eventualmente rimandandole al definitivo, sul presupposto, esplicito o implicito, della natura non decisoria di tali ordinanze (Cons. St., II, 29.9.2025 n. 7591, ord.; Cons. St., IV, 9.9.2025 n. 7260, ord.).
Il giudizio di ottemperanza è una vicenda dinamica, che può dirsi conclusa solo con l’avvenuta ottemperanza. Solo in esito all’avvenuta ottemperanza è possibile procedere a un regolamento delle spese di lite che tenga conto di tutte le attività processuali svolte dalle parti e, altresì delle spese eventualmente già liquidate con la prima sentenza di ottemperanza a cui abbiano fatto seguito incidenti di esecuzione.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
Dichiara inammissibile e comunque respinge l’appello.
Condanna l’appellante alle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De IS, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN De IS |
IL SEGRETARIO