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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg26190 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26190 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRIGNO VALERIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Mario
Morgantini, 3
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROSICARELLI
MARIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lepanto
n. 105,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso regolarmente depositato, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza dell'08.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo che segue e che integralmente richiamavano;
pertanto la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 22.05.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “A) l'assegno mensile, quale contributo paterno al mantenimento per il figlio , di anni 24, a carico del padre in favore della madre è revocato Per_1
con decorrenza dalla data odierna per sopraggiunta autosufficienza economica del predetto;
2 • B) tenuto conto del fatto che il figlio , di anni 20, ha reso Per_2
noto, all'esito dell'instaurarsi del presente giudizio, la sua volontà di iscriversi a settembre 2025 all'università (scienze infermieristiche o altra facoltà), i genitori sono concordi nel concedere al figlio l'opportunità Per_2
di intraprendere il suo progetto di studio e, per tal motivo, l'assegno mensile quale contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è confermato, in ragione di euro 400,00 mensili, con Istat annuale a decorrere dal mese di aprile 2026, da corrispondersi a mezzo bonifico il giorno 5 di ogni mese, in favore della signora;
CP_1
• C) le spese e competenze di giudizio sono compensate tra le parti;
• D) le parti si danno atto di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo e/o causale (arretrati ISTAT, assegno unico);
• E) le parti concordano che l'assegno unico, che ammonta ad euro 95,00 mensili, continuerà ad essere percepito per intero dalla signora .” CP_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 21/10/1999
(atto n. 319, parte II, s. A, sez. AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) alle condizioni concordate riportate in motivazione
3 e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26190 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRIGNO VALERIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Mario
Morgantini, 3
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROSICARELLI
MARIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lepanto
n. 105,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso regolarmente depositato, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett.
B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza dell'08.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo che segue e che integralmente richiamavano;
pertanto la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 22.05.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “A) l'assegno mensile, quale contributo paterno al mantenimento per il figlio , di anni 24, a carico del padre in favore della madre è revocato Per_1
con decorrenza dalla data odierna per sopraggiunta autosufficienza economica del predetto;
2 • B) tenuto conto del fatto che il figlio , di anni 20, ha reso Per_2
noto, all'esito dell'instaurarsi del presente giudizio, la sua volontà di iscriversi a settembre 2025 all'università (scienze infermieristiche o altra facoltà), i genitori sono concordi nel concedere al figlio l'opportunità Per_2
di intraprendere il suo progetto di studio e, per tal motivo, l'assegno mensile quale contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è confermato, in ragione di euro 400,00 mensili, con Istat annuale a decorrere dal mese di aprile 2026, da corrispondersi a mezzo bonifico il giorno 5 di ogni mese, in favore della signora;
CP_1
• C) le spese e competenze di giudizio sono compensate tra le parti;
• D) le parti si danno atto di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo e/o causale (arretrati ISTAT, assegno unico);
• E) le parti concordano che l'assegno unico, che ammonta ad euro 95,00 mensili, continuerà ad essere percepito per intero dalla signora .” CP_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 21/10/1999
(atto n. 319, parte II, s. A, sez. AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) alle condizioni concordate riportate in motivazione
3 e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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