Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 238
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che la contribuente ha sostanzialmente riproposto questioni già trattate in primo grado e che le nuove deduzioni relative ai beni strumentali e al rimborso IVA sono inammissibili in appello.

  • Rigettato
    Illegittimità della decisione del primo giudice per asserita inversione dell'onere della prova

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia correttamente applicato la disciplina delle società di comodo, basandosi sui dati forniti dalla stessa società e sulle risultanze degli studi di settore, evidenziando difformità rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 238
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo