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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE IM AR, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 514/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1521/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 CATANZARO e pubblicata il 27/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101847-2019 RE-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101847-2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_2Ricorrente/Appellante: La Dr.ssa chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: La Dr. ssa Nominativo_1 si riporta agli atti e chiede il rigetto del gravame richiamando giudicato precedente favorevole all'ufficio (sentenza 696/2019 CTP Catanzaro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 1521/2022, depositata il 27/09/2022, la Corte di Giustizia di primo grado di Catanzaro rigettava il ricorso della Ricorrente_1 SRL, proposto avverso avviso di accertamento n. TDY03T101847 del 18/12/2019, emesso per RE – Soc.
Comodo 2008 + IRAP, anno di imposta 2014, con il quale l'Ufficio aveva accertato un reddito di impresa di euro 134.890,30, da cui emergeva una maggiore imposta da versare, esattamente pari ad euro 37.095,00 per RE , e ad euro 4.492,00 per IRAP.
Proponeva gravame la predetta società che, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, nel riportarsi sostanzialmente alle eccezioni sollevate in primo grado, lamentava il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 30, L. 724/94, come modificato dalla L. 248/2006, nonché delle norme di cui agli artt. 3, 24, 53 e 97, Costituzione.
In ultimo, lamentava la illegittimità della decisione adottata dal primo giudice per asserita inversione dell'onere della prova.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e “l'annullamento della sentenza appellata” con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e
2 vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore domiciliatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro che, contestando quanto lamentato dalla società appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato e di quanto deciso dal primo giudice, rappresentava l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici di impugnazione e, in parte, per la proposizione di eccezioni nuove, comunque asserendo l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2026, l'appello viene discusso e deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, intanto, rileva che la contribuente in oggetto ha sostanzialmente riproposto in questo grado di giudizio questioni ed eccezioni già chiarite dal giudice di prime cure con condivisibile motivazione.
La Corte, inoltre, riscontra che la società appellante, per la prima volta in questo grado di giudizio, giusto quanto sul punto rilevato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, al fine di provare di non essere una società di comodo e la esistenza della condizione di esclusione dal particolare regime fiscale delle società non operative, ha dedotto che i beni strumentali posseduti non sarebbero mai entrati in funzione (v. pagina 10 dell'atto di appello).
3 Ed ancora, essa società, sempre tardivamente, per la prima volta in appello ha affermato di avere ottenuto un rimborso Iva nell'anno 2014, prima della notifica dell'accertamento impugnato.
Ovviamente, ex art. 57, D.Lgs. 546/92, domande ed eccezioni nuove non possono proporsi nel giudizio di appello e, se proposte, devono dichiararsi inammissibili d'ufficio, restando quindi non esaminabili.
Orbene, nel caso trattato, in linea con quanto sostenuto dall'Ufficio, era ed è applicabile la disciplina fiscale della società di comodo di cui all'art. 30, co. 1, L. n.
724/94 (società di comodo – valutazione dei titoli) che, per come evidenziato opportunamente dal primo giudice, è stata introdotta per contrastare le società di comodo, prevedendo un particolare regime fiscale per quelle società che si presumono non operative, al fine di disincentivare l'utilizzo di strutture societarie di comodo, che sono strutture tendenzialmente in perdita, con l'introduzione di una conseguente presunzione di redditività e il relativo obbligo di versamento delle imposte.
Infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante circa il fatto che l'Ufficio avrebbe utilizzato presunzioni per ipotizzare incongruenze tra i valori di bilancio di essa società Ricorrente_1 s.r.l. e i dati contabili riportati nei modelli degli studi di settore, diversamente si riscontra che tali dati erano stati forniti dalla stessa società, percome evidenziato dall'Ufficio.
Per il resto, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, appare corretto quanto accertato dall'Ufficio in ordine alla non operatività della società in questione che, tra l'altro, aveva dichiarato, per l'anno 2014, una perdita di euro 15.060,00, mentre avrebbe dovuto dichiarare un reddito d'impresa minimo di euro 134.890,30, ai sensi dell'art. 41-bis, D.P.R. 600/73.
4 Oltretutto, ferma restando la condizione di esclusione dalla disciplina della società di comodo in presenza di società congrua e coerente agli studi di settore, tuttavia, per quanto emergente per tabulas, le risultanze dello studio di settore riferito all'anno
2014 in questione non potevano essere apprezzate da esso Ufficio come motivo per escludere, a vantaggio della società in parola, l'applicazione della disciplina della società di comodo.
Infatti, erano state rilevate da esso Ufficio evidenti ed ingiustificabili difformità tra i valori di bilancio di essa società e i dati contabili riportati nel modello degli studi di settore, riguardanti voci rilevanti ai fini del calcolo, per come evidenziati dall'Ufficio e correttamente richiamati e riportati nella motivazione della sentenza appellata.
Alla luce di quanto sopra illustrato, appare di tutta evidenza la legittimità dell'accertamento impugnato, che non presta il fianco alle infondate censure mosse dalla società appellante, diversamente riscontrandosi che l'Ufficio aveva correttamente ritenuto che, nel caso trattato, non ricorrevano le condizioni oggettive per poter escludere, a vantaggio della società, l'applicazione della normativa fiscale sulle società di comodo.
Tra l'altro, appare utile rilevare che la CTP di Catanzaro, con la sentenza n. 696/2019, depositata il 26 ottobre 2017, richiamata dall'Ufficio, per un caso analogo a quello in esame, con le stesse parti e le stesse imposte di cui trattasi, solo per un anno diverso da quello in questione, aveva rigettato il ricorso introduttivo della società in oggetto, sostanzialmente per le stesse ragioni sopra riportate, che riguardano l'appello in esame.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna la contribuente società alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessive euro
2.000,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
6
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE IM AR, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 514/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1521/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 CATANZARO e pubblicata il 27/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101847-2019 RE-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101847-2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_2Ricorrente/Appellante: La Dr.ssa chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: La Dr. ssa Nominativo_1 si riporta agli atti e chiede il rigetto del gravame richiamando giudicato precedente favorevole all'ufficio (sentenza 696/2019 CTP Catanzaro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 1521/2022, depositata il 27/09/2022, la Corte di Giustizia di primo grado di Catanzaro rigettava il ricorso della Ricorrente_1 SRL, proposto avverso avviso di accertamento n. TDY03T101847 del 18/12/2019, emesso per RE – Soc.
Comodo 2008 + IRAP, anno di imposta 2014, con il quale l'Ufficio aveva accertato un reddito di impresa di euro 134.890,30, da cui emergeva una maggiore imposta da versare, esattamente pari ad euro 37.095,00 per RE , e ad euro 4.492,00 per IRAP.
Proponeva gravame la predetta società che, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, nel riportarsi sostanzialmente alle eccezioni sollevate in primo grado, lamentava il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 30, L. 724/94, come modificato dalla L. 248/2006, nonché delle norme di cui agli artt. 3, 24, 53 e 97, Costituzione.
In ultimo, lamentava la illegittimità della decisione adottata dal primo giudice per asserita inversione dell'onere della prova.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e “l'annullamento della sentenza appellata” con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e
2 vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore domiciliatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro che, contestando quanto lamentato dalla società appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato e di quanto deciso dal primo giudice, rappresentava l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici di impugnazione e, in parte, per la proposizione di eccezioni nuove, comunque asserendo l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2026, l'appello viene discusso e deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, intanto, rileva che la contribuente in oggetto ha sostanzialmente riproposto in questo grado di giudizio questioni ed eccezioni già chiarite dal giudice di prime cure con condivisibile motivazione.
La Corte, inoltre, riscontra che la società appellante, per la prima volta in questo grado di giudizio, giusto quanto sul punto rilevato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, al fine di provare di non essere una società di comodo e la esistenza della condizione di esclusione dal particolare regime fiscale delle società non operative, ha dedotto che i beni strumentali posseduti non sarebbero mai entrati in funzione (v. pagina 10 dell'atto di appello).
3 Ed ancora, essa società, sempre tardivamente, per la prima volta in appello ha affermato di avere ottenuto un rimborso Iva nell'anno 2014, prima della notifica dell'accertamento impugnato.
Ovviamente, ex art. 57, D.Lgs. 546/92, domande ed eccezioni nuove non possono proporsi nel giudizio di appello e, se proposte, devono dichiararsi inammissibili d'ufficio, restando quindi non esaminabili.
Orbene, nel caso trattato, in linea con quanto sostenuto dall'Ufficio, era ed è applicabile la disciplina fiscale della società di comodo di cui all'art. 30, co. 1, L. n.
724/94 (società di comodo – valutazione dei titoli) che, per come evidenziato opportunamente dal primo giudice, è stata introdotta per contrastare le società di comodo, prevedendo un particolare regime fiscale per quelle società che si presumono non operative, al fine di disincentivare l'utilizzo di strutture societarie di comodo, che sono strutture tendenzialmente in perdita, con l'introduzione di una conseguente presunzione di redditività e il relativo obbligo di versamento delle imposte.
Infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante circa il fatto che l'Ufficio avrebbe utilizzato presunzioni per ipotizzare incongruenze tra i valori di bilancio di essa società Ricorrente_1 s.r.l. e i dati contabili riportati nei modelli degli studi di settore, diversamente si riscontra che tali dati erano stati forniti dalla stessa società, percome evidenziato dall'Ufficio.
Per il resto, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, appare corretto quanto accertato dall'Ufficio in ordine alla non operatività della società in questione che, tra l'altro, aveva dichiarato, per l'anno 2014, una perdita di euro 15.060,00, mentre avrebbe dovuto dichiarare un reddito d'impresa minimo di euro 134.890,30, ai sensi dell'art. 41-bis, D.P.R. 600/73.
4 Oltretutto, ferma restando la condizione di esclusione dalla disciplina della società di comodo in presenza di società congrua e coerente agli studi di settore, tuttavia, per quanto emergente per tabulas, le risultanze dello studio di settore riferito all'anno
2014 in questione non potevano essere apprezzate da esso Ufficio come motivo per escludere, a vantaggio della società in parola, l'applicazione della disciplina della società di comodo.
Infatti, erano state rilevate da esso Ufficio evidenti ed ingiustificabili difformità tra i valori di bilancio di essa società e i dati contabili riportati nel modello degli studi di settore, riguardanti voci rilevanti ai fini del calcolo, per come evidenziati dall'Ufficio e correttamente richiamati e riportati nella motivazione della sentenza appellata.
Alla luce di quanto sopra illustrato, appare di tutta evidenza la legittimità dell'accertamento impugnato, che non presta il fianco alle infondate censure mosse dalla società appellante, diversamente riscontrandosi che l'Ufficio aveva correttamente ritenuto che, nel caso trattato, non ricorrevano le condizioni oggettive per poter escludere, a vantaggio della società, l'applicazione della normativa fiscale sulle società di comodo.
Tra l'altro, appare utile rilevare che la CTP di Catanzaro, con la sentenza n. 696/2019, depositata il 26 ottobre 2017, richiamata dall'Ufficio, per un caso analogo a quello in esame, con le stesse parti e le stesse imposte di cui trattasi, solo per un anno diverso da quello in questione, aveva rigettato il ricorso introduttivo della società in oggetto, sostanzialmente per le stesse ragioni sopra riportate, che riguardano l'appello in esame.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna la contribuente società alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessive euro
2.000,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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