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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULMANELLI ENZO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GULMANELLI ENZO
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MORELLO ALESSANDRA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, previo accertamento che la non vanta alcun Controparte_1
credito nei confronti di e/o che la è comunque legittimata a Controparte_2 CP_2 sospendere la prestazione pretesa ai sensi dell'art. 1461 c.c., revocare, annullare, dichiarare nullo, inammissibile e/o in ogni caso inefficace il decreto opposto n. 199/2021 del Tribunale di Forlì; in istruttoria, chiede ammettersi le prove orali tutte articolate con la memoria 15.4.2022 ex art. 183/6 cpc con i testi ivi indicati.
- ordinare la restituzione di quanto incassato medio tempore dall'opposto;
- vinte le spese maggiorate degli accessori”.
pagina 1 di 7 Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, respingere l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2021 emesso in data 6/9 febbraio 2021 dal Controparte_2
Tribunale di Forlì in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto, confermando detto provvedimento in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi di lite. Si richiede ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese e compensi di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore
e non ancora riscossi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 199/21 nei confronti di Parte_1
A sostegno del ricorso monitorio esponeva che:
- In data 1 dicembre 2020 e concludevano un contratto Controparte_1 Parte_1
quadro (doc. 2), a margine del quale sottoscrivevano anche accordo integrativo (doc. 3) a fronte del quale la banca concedeva affidamento continuativo su anticipo fatture, con conseguente cessione del credito, fino all'importo di Euro 125.000,00 a valere su conto corrente specificamente indicato;
- In data 30 novembre 2020 presentava all'istituto di credito la fattura 16/20 Controparte_1 dell'importo di Euro 30.000,00 emessa nei confronti di Irci s.p.a. (doc. 5); seguiva presentazione dell'ulteriore e successiva fattura 17/20 (doc. 6) con destinatario Controparte_3
- In data 10 dicembre 2020 il debitore ceduto prendeva atto dell'avvenuta Controparte_3 cessione del credito, riconoscendone la sussistenza, e si impegnava a corrispondere l'importo di Euro
91.500,00 in favore dell'istituto di credito;
- Ciò posto, l'istituto di credito non anticipava a parte ingiungente l'importo di Euro 91.500,00 ma quello inferiore di Euro 35.000,00, residuando dunque un debito residuo di Euro 56.500,00 di cui al decreto ingiuntivo. interponeva opposizione sulla base delle seguenti eccezioni: Parte_1
- l'istituto di credito non aveva dato corso al pagamento dell'intero importo in fattura, bensì a quello inferiore, in considerazione del diritto, che l'istituto di credito conserva rispetto ai rapporti di anticipazione su fatture, di valutare il merito creditizio del debitore ceduto (
[...]
; Controparte_3
- In sostanza, la fattura emessa da prevedeva il pagamento in tre rate di Controparte_1
Euro 30.500,00 ciascuna, con rispettive scadenze al 8.2.2021, 10.3.2021, 9.4.2021. L'istituto di credito dava corso solo al pagamento della minor somma ritenendo di non superare la pagina 2 di 7 concentrazione di rischio su un unico debitore, peraltro non cliente.
Per i suindicati motivi chiedeva la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni sulla base delle Controparte_1
seguenti allegazioni:
- L'istituto di credito aveva accettato la cessione dell'intero credito, come risulta per tabulas dai documenti 6 e 7 allegati alla comparsa;
- A fronte di ciò la banca era tenuta a concedere l'anticipazione all'odierna opponente, a nulla rilevando le considerazioni – successive alla cessione – esposte in sede di opposizione.
In sede di udienza dell'8 novembre 2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e veniva assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione;
a fronte dell'esito negativo venivano di poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ritenuti inammissibili ed irrilevanti i capitoli di prova formulati da parte opponente, la era rinviata per precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso, è opportuno anzitutto inquadrare il rapporto contrattuale sorto tra le parti.
Esso si evince dall'esame del contratto quadro concluso in data 1 dicembre 2020 tra Controparte_1
e (doc. 2 parte opposta) e dell'atto integrativo (al contratto quadro)
[...] Parte_1
sottoscritto in pari data (doc. 3 parte opposta).
Il contratto quadro disciplina in generale gli affidamenti a breve termine concessi a . CP_1
Tra le disposizioni contrattuali rileva – per quel che interessa ai presenti fini – quanto disposto dagli artt. 5 e 6, che si ritiene utile riportare in seguito:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 Dunque è documentale – e non contestato – che la banca abbia previsto la possibilità per il cliente di essere finanziato mediante il meccanismo del “conto anticipo su fattura” e che le parti abbiano espressamente disciplinato altresì la possibilità di ottenere finanza mediante la prestazione di fatture con cessione del credito.
Ciò implica per la possibilità di emettere la fattura nei confronti di un proprio cliente e di CP_1
cedere il credito di cui alla fattura alla banca con cessione pro solvendo.
A queste pattuizioni si affiancano quelle particolari contenute nell'atto integrativo, ove è stato previsto un importo totale per anticipi su fatture per Euro 125.000,00 con cessione dei crediti fino a revoca.
Nel caso che occupa sono pacifiche e non contestate le seguenti circostanze:
1) Avvenuta conclusione degli accordi di cui si è detto;
2) Avvenuta presentazione alla banca di una prima fattura (16/2020) emessa da nei CP_1
confronti di Irci s.p.a. per Euro 30.000,00, il cui importo veniva interamente anticipato da parte opponente a parte opposta in piena esecuzione degli accordi di cui al punto 1, (docc. 2 e 3 parte opponente);
3) Avvenuta presentazione alla banca di una seconda fattura (17/2020) emessa da nei CP_1
confronti di di importo di Euro 91.500,00, rispetto alla quale veniva Controparte_3
anticipata a parte opposta la minor somma di Euro 35.000,00, (docc. 3 e 4 parte opponente).
L'oggetto del presente giudizio concerne la differenza tra l'importo della fattura 17/2020 e quanto effettivamente anticipato a dall'istituto di credito. CP_1
In sostanza, deve essere chiarito se l'istituto di credito opponente fosse o meno tenuto all'anticipazione della somma azionata in via monitoria.
La risposta è affermativa essendosi pienamente perfezionata la cessione del credito portato in fattura.
Vale la pena richiamare, infatti, l'art.
6.3 del contratto quadro, laddove si legge “Salvo quanto previsto all'art. 6.5…, la Banca e il Cliente convengono sin da ora che la cessione pro solvendo in favore della
Banca dei crediti rinvenienti dalle fatture, che verranno via via presentate dal Cliente, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla Banca delle fatture nelle modalità concordate”.
Nel caso che occupa vi è assai più che la sola presentazione alla banca della fattura: sussiste prova documentale della comunicazione – da parte della banca a quale debitore ceduto – CP_3
dell'avvenuta cessione dell'intero credito di Euro 91.500,00 (doc. 6 parte opposta) e dell'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (doc. 7 parte opposta).
La documentazione ora menzionata assume valenza confessoria (stragiudiziale) circa l'avvenuta accettazione da parte della banca della cessione dell'intero importo del credito, dunque la cessione pagina 5 di 7 dell'intero credito si è validamente perfezionata e ciò non potrebbe essere sconfessato da alcuna dichiarazione testimoniale richiesta dall'opponente.
Se ciò è vero, come è, deve senz'altro ritenersi sorto il diritto dell'opposta ad ottenere l'anticipo della somma residua di cui al decreto ingiuntivo.
Infatti il diritto ad ottenere l'anticipo (dunque un finanziamento a breve termine nei limiti dell'affidamento concesso) sorge con la cessione del credito validamente conclusasi.
Tanto premesso, non hanno pregio le eccezioni mosse da parte opponente, che contesta l'an del credito di controparte.
Sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia in sede di memorie l'opponente allega:
- Il fatto che avrebbe “sviato” i finanziamenti dal fine deputato (l'attività aziendale) così CP_1
determinando illegittimi benefici all'amministratore, atteso che si tratta di circostanza irrilevante ai presenti fini;
- Il fatto che il debitore ceduto non ha effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto in favore dell'istituto di credito: detta eccezione dimostra che la cessione ha riguardato l'intero credito. Peraltro non risultano inviate al debitore ceduto né diffide di pagamento né richieste stragiudiziali con messa in mora;
- La crisi finanziaria in cui versa : si tratta di circostanza che, quand'anche rispondente al CP_1
vero, non fa venire meno l'obbligo sorto nei confronti di parte opposta a fronte del regolamento contrattuale.
Tutto quanto sopra esposto determina il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, anche a fronte dell'assenza di domanda riconvenzionale e di eccezione di compensazione, come evincibile dalle conclusioni sopra riportate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 199/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 11.000,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Forlì, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULMANELLI ENZO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GULMANELLI ENZO
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MORELLO ALESSANDRA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, previo accertamento che la non vanta alcun Controparte_1
credito nei confronti di e/o che la è comunque legittimata a Controparte_2 CP_2 sospendere la prestazione pretesa ai sensi dell'art. 1461 c.c., revocare, annullare, dichiarare nullo, inammissibile e/o in ogni caso inefficace il decreto opposto n. 199/2021 del Tribunale di Forlì; in istruttoria, chiede ammettersi le prove orali tutte articolate con la memoria 15.4.2022 ex art. 183/6 cpc con i testi ivi indicati.
- ordinare la restituzione di quanto incassato medio tempore dall'opposto;
- vinte le spese maggiorate degli accessori”.
pagina 1 di 7 Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, respingere l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2021 emesso in data 6/9 febbraio 2021 dal Controparte_2
Tribunale di Forlì in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto, confermando detto provvedimento in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi di lite. Si richiede ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese e compensi di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore
e non ancora riscossi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 199/21 nei confronti di Parte_1
A sostegno del ricorso monitorio esponeva che:
- In data 1 dicembre 2020 e concludevano un contratto Controparte_1 Parte_1
quadro (doc. 2), a margine del quale sottoscrivevano anche accordo integrativo (doc. 3) a fronte del quale la banca concedeva affidamento continuativo su anticipo fatture, con conseguente cessione del credito, fino all'importo di Euro 125.000,00 a valere su conto corrente specificamente indicato;
- In data 30 novembre 2020 presentava all'istituto di credito la fattura 16/20 Controparte_1 dell'importo di Euro 30.000,00 emessa nei confronti di Irci s.p.a. (doc. 5); seguiva presentazione dell'ulteriore e successiva fattura 17/20 (doc. 6) con destinatario Controparte_3
- In data 10 dicembre 2020 il debitore ceduto prendeva atto dell'avvenuta Controparte_3 cessione del credito, riconoscendone la sussistenza, e si impegnava a corrispondere l'importo di Euro
91.500,00 in favore dell'istituto di credito;
- Ciò posto, l'istituto di credito non anticipava a parte ingiungente l'importo di Euro 91.500,00 ma quello inferiore di Euro 35.000,00, residuando dunque un debito residuo di Euro 56.500,00 di cui al decreto ingiuntivo. interponeva opposizione sulla base delle seguenti eccezioni: Parte_1
- l'istituto di credito non aveva dato corso al pagamento dell'intero importo in fattura, bensì a quello inferiore, in considerazione del diritto, che l'istituto di credito conserva rispetto ai rapporti di anticipazione su fatture, di valutare il merito creditizio del debitore ceduto (
[...]
; Controparte_3
- In sostanza, la fattura emessa da prevedeva il pagamento in tre rate di Controparte_1
Euro 30.500,00 ciascuna, con rispettive scadenze al 8.2.2021, 10.3.2021, 9.4.2021. L'istituto di credito dava corso solo al pagamento della minor somma ritenendo di non superare la pagina 2 di 7 concentrazione di rischio su un unico debitore, peraltro non cliente.
Per i suindicati motivi chiedeva la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni sulla base delle Controparte_1
seguenti allegazioni:
- L'istituto di credito aveva accettato la cessione dell'intero credito, come risulta per tabulas dai documenti 6 e 7 allegati alla comparsa;
- A fronte di ciò la banca era tenuta a concedere l'anticipazione all'odierna opponente, a nulla rilevando le considerazioni – successive alla cessione – esposte in sede di opposizione.
In sede di udienza dell'8 novembre 2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e veniva assegnato termine per l'avvio della procedura di mediazione;
a fronte dell'esito negativo venivano di poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ritenuti inammissibili ed irrilevanti i capitoli di prova formulati da parte opponente, la era rinviata per precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso, è opportuno anzitutto inquadrare il rapporto contrattuale sorto tra le parti.
Esso si evince dall'esame del contratto quadro concluso in data 1 dicembre 2020 tra Controparte_1
e (doc. 2 parte opposta) e dell'atto integrativo (al contratto quadro)
[...] Parte_1
sottoscritto in pari data (doc. 3 parte opposta).
Il contratto quadro disciplina in generale gli affidamenti a breve termine concessi a . CP_1
Tra le disposizioni contrattuali rileva – per quel che interessa ai presenti fini – quanto disposto dagli artt. 5 e 6, che si ritiene utile riportare in seguito:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 Dunque è documentale – e non contestato – che la banca abbia previsto la possibilità per il cliente di essere finanziato mediante il meccanismo del “conto anticipo su fattura” e che le parti abbiano espressamente disciplinato altresì la possibilità di ottenere finanza mediante la prestazione di fatture con cessione del credito.
Ciò implica per la possibilità di emettere la fattura nei confronti di un proprio cliente e di CP_1
cedere il credito di cui alla fattura alla banca con cessione pro solvendo.
A queste pattuizioni si affiancano quelle particolari contenute nell'atto integrativo, ove è stato previsto un importo totale per anticipi su fatture per Euro 125.000,00 con cessione dei crediti fino a revoca.
Nel caso che occupa sono pacifiche e non contestate le seguenti circostanze:
1) Avvenuta conclusione degli accordi di cui si è detto;
2) Avvenuta presentazione alla banca di una prima fattura (16/2020) emessa da nei CP_1
confronti di Irci s.p.a. per Euro 30.000,00, il cui importo veniva interamente anticipato da parte opponente a parte opposta in piena esecuzione degli accordi di cui al punto 1, (docc. 2 e 3 parte opponente);
3) Avvenuta presentazione alla banca di una seconda fattura (17/2020) emessa da nei CP_1
confronti di di importo di Euro 91.500,00, rispetto alla quale veniva Controparte_3
anticipata a parte opposta la minor somma di Euro 35.000,00, (docc. 3 e 4 parte opponente).
L'oggetto del presente giudizio concerne la differenza tra l'importo della fattura 17/2020 e quanto effettivamente anticipato a dall'istituto di credito. CP_1
In sostanza, deve essere chiarito se l'istituto di credito opponente fosse o meno tenuto all'anticipazione della somma azionata in via monitoria.
La risposta è affermativa essendosi pienamente perfezionata la cessione del credito portato in fattura.
Vale la pena richiamare, infatti, l'art.
6.3 del contratto quadro, laddove si legge “Salvo quanto previsto all'art. 6.5…, la Banca e il Cliente convengono sin da ora che la cessione pro solvendo in favore della
Banca dei crediti rinvenienti dalle fatture, che verranno via via presentate dal Cliente, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla Banca delle fatture nelle modalità concordate”.
Nel caso che occupa vi è assai più che la sola presentazione alla banca della fattura: sussiste prova documentale della comunicazione – da parte della banca a quale debitore ceduto – CP_3
dell'avvenuta cessione dell'intero credito di Euro 91.500,00 (doc. 6 parte opposta) e dell'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (doc. 7 parte opposta).
La documentazione ora menzionata assume valenza confessoria (stragiudiziale) circa l'avvenuta accettazione da parte della banca della cessione dell'intero importo del credito, dunque la cessione pagina 5 di 7 dell'intero credito si è validamente perfezionata e ciò non potrebbe essere sconfessato da alcuna dichiarazione testimoniale richiesta dall'opponente.
Se ciò è vero, come è, deve senz'altro ritenersi sorto il diritto dell'opposta ad ottenere l'anticipo della somma residua di cui al decreto ingiuntivo.
Infatti il diritto ad ottenere l'anticipo (dunque un finanziamento a breve termine nei limiti dell'affidamento concesso) sorge con la cessione del credito validamente conclusasi.
Tanto premesso, non hanno pregio le eccezioni mosse da parte opponente, che contesta l'an del credito di controparte.
Sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia in sede di memorie l'opponente allega:
- Il fatto che avrebbe “sviato” i finanziamenti dal fine deputato (l'attività aziendale) così CP_1
determinando illegittimi benefici all'amministratore, atteso che si tratta di circostanza irrilevante ai presenti fini;
- Il fatto che il debitore ceduto non ha effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto in favore dell'istituto di credito: detta eccezione dimostra che la cessione ha riguardato l'intero credito. Peraltro non risultano inviate al debitore ceduto né diffide di pagamento né richieste stragiudiziali con messa in mora;
- La crisi finanziaria in cui versa : si tratta di circostanza che, quand'anche rispondente al CP_1
vero, non fa venire meno l'obbligo sorto nei confronti di parte opposta a fronte del regolamento contrattuale.
Tutto quanto sopra esposto determina il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, anche a fronte dell'assenza di domanda riconvenzionale e di eccezione di compensazione, come evincibile dalle conclusioni sopra riportate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 199/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 11.000,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Forlì, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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