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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11220 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.6271/2023 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 12/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.6271/2023 R.G.Cont.
tra nato a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Vittorio AN e 596 Parte_1
c.f. , in proprio e quale erede del padre deceduto il 9 C.F._1 Persona_1
febbraio 2015, rappresentato e difeso dall'avvocato ZI LO c.f. C.F._2
presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Fedro 4 giusta procura in atti
Attore
e
(C.F. in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore,rappresentati e difesidall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilianoope legis, alla via Diaz 11
Convenuto in riconvenzionale nonchè
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende, giusta procura generale alle liti per notaio , rep. 22594 del 15/09/'23, di Persona_2
cui è copia in atti, a mezzo dell'Avv. Stefano Canzio Moriconi ( ) e dell'avv. C.F._3
IU Di RE ( ) Convenuto C.F._4
Oggetto : risarcimento danni conclusioni per le parti : come da atti introduttivi , verbale e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , ha adito il giudice in proprio e quale erede del padre , Parte_1 Persona_1
deceduto il 9/2/2015, al fine di ottenere dal e dal comune di Napoli il Controparte_1
risarcimento di tutti danni subiti a causa ed in seguito al decesso della sorella Persona_3
avvenuta in data 10/6/2013, allorchè alle ore 10,55 circa, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Panda tg. DJ452NS e transitava per la via Aniello Falcone, proveniente da via
Tasso all'altezza del civico n. 290 in corrispondenza dei “Giardini Nino Taranto”, veniva investita da un albero di pino domestico sradicato dalle radici che schiacciava l'autoveicolo, distruggendolo ed intrappolava la che poco dopo decedeva;
nel corso del processo si sono costituiti sia il Pt_1
che il contestando le domande e chiedendo, il , in Controparte_2 Controparte_1 CP_1
via subordinata, di definire le quote di responsabilità degli enti coinvolti;
depositata documentazione, escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, è stata espletata C.T.U. del 5/9/2025 a firma del dott .
[...] Testimone_5 Persona_4
Premesso che le domande sono state compiutamente individuate con riferimento sia alla causa petendi che al petitum, che le azioni, qualificate ai sensi degli artt 2043, 2049, 2051 cc non sono soggette, stante anche l'elevato importo richiesto, ad alcuna condizione di procedibilità, che la titolarità attiva è comprovata dalla copia dello stato di famiglia di in atti, va in primis Persona_1
rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal tempestivamente atteso che tra il 2013, CP_1
anno del decesso della e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, 2023, si Pt_1
sono svolti vari processi penali, in cui era costituito parte civile, tra gli altri, in proprio Parte_1
e quale erede del padre , conclusisi con la sentenza n. 14046 del 15.12.2016 del Persona_1
Tribunale di Napoli, la sentenza n. 5717/2018 dell'1/10/2018 della Corte di Appello di Napoli, la sentenza n.1368/2019 del 6/9/2019 della Corte di Cassazione, la sentenza n. 990/2021 dell'1/3/2021 della Corte di Appello di Napoli, che hanno condannato un funzionario agronomo del CP_2
[...] ed un Vigile del Fuoco per il reato di cui all'art 589 cp e per aver quindi cagionato il decesso
[...]
di ; ai sensi degli art 2943, 2947 terzo comma cc e 1310 primo comma cc, la Persona_3
costituzione di parte civile nei processi penali a carico del dipendente del ha interrotto CP_1
altresì la prescrizione nei confronti dell'ente condebitore ( cfr in tema ord Cass n. 16755/2024 , sent
Cass Su n. 13143/2022).
Nel merito le domande sono fondate sia nei confronti del che del Controparte_1 CP_2
[...]
Infatti, quanto al primo, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.1368/2019 del 6/9/2019, ha confermato in via definitiva la condanna del Vigile del Fuoco, stante la sua CP_3
responsabilità penale per il reato di omicidio colposo di e poiché il Corpo Persona_3
Nazionale dei Vigili del Fuoco dipende direttamente dal , lo stesso risponde Controparte_1
nei confronti dell'attuale istante ai sensi dell'art 2049 cc;
del resto l'omesso intervento del Vigile del Fuoco, appurato in via definitiva nelle sentenze penali, è strettamente collegato alle funzioni svolte e a cui sono tenuti i Vigili del Fuoco di tal che l'amministrazione statale non è esente dalla responsabilità sancita dal citato art 2049 cc ( cfr in tema ord Cass n. 20141/2025, sent Cass SU n.
13246/2019).
Quanto al di Napoli quest'ultimo , premesso che è pacifico tra tutte le parti che la causa del CP_2
decesso della è da rinvenire nella caduta di un pino secolare ubicato nei giardinetti pubblici Pt_1
di via Aniello Falcone in Napoli, di competenza comunale, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. 8005/2010); “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( cfr sent Cass n.22898/2012) .
Nè appare condivisibile la prospettazione di parte della dottrina che nega l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 2051 c.c. in favore di quella di cui all'art. 2043 c.c., e ciò in quanto la presunta responsabilità della P.A. di cui alla norma citata trova , si , un limite con riguardo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini , quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo , ma resta comunque applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi ( cfr. Cass. n.
9546/2010 secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima”) ;
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”( Ord Cass n.6703/2018); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” ( Ord Cass n.7805/2017) .
Ora, sulla base degli atti e delle dichiarazioni testimoniali, ritiene questo giudice che risulti comprovata la responsabilità del se si considera che il teste Controparte_2 Testimone_4
all'udienza del 29/11/2024 ha dichiarato: “Sono il gestore del bar a via Aniello Parte_2
Falcone 300 C 300 B da 55 anni nel senso che il bar era ed è della mia famiglia Il bar si trova di fronte ai . Non ho assistito all'incidente ma lo vide mio padre che però Controparte_4
è deceduto nel 2017 A fine maggio 2013 chiamai i Vigili Urbani perché mi resi conto che un pino di almeno 80 anni, sito nei giardinetti, si era inclinato ed urtava quasi lo stabile del civico 290 Chiesi una pattuglia ma mi dissero che era competenza dei Vigili del Fuoco e mi dissero che li avrebbero
Per_ chiamati loro la telefonata verso le 9,30 del mattino ma fino alle 15 non arrivò nessuno Non ho visto nessuno fino al 10 giugno quando è successo il fatto Ero a piazza Vanvitelli e mi chiamò mio padre dicendomi che era caduto l'albero Io sconvolto corsi a via Aniello Falcone ma mi fermai all'altezza dell'incrocio con TA SA RA Mio padre mi disse che aveva soccorso Per_3
le aveva stretto la mano e lei gli aveva chiesto aiuto ma era bloccata nell'auto con il tronco
[...]
del pino che aveva schiacciato l'auto al centro. Il pino aveva un diametro enorme e i Vigili del fuoco arrivarono dopo circa 40 minuti ma non si riuscì a togliere il tronco perché era enorme e vi era una folta chioma che dovettero tagliare a pezzi. Ho fatto il testimone solo nel processo penale.
Non conosco la famiglia . Pt_1
Da tali dichiarazioni, nonché dalle citate sentenze penali emerge, a prescindere dall'autorità effettivamente contattata dal nel mese di maggio 2013, che il grande pino secolare era Tes_4
visibilmente in condizioni precarie già qualche settimana prima dell'evento e che si abbatté sull'auto condotta dalla in quanto spezzatosi in due perché indebolito dal peso del fogliame Pt_1
dell'unico ramo residuo;
tali fatti e considerazioni già comportano di per sé la responsabilità oggettiva ex art 2051 cc del su cui gravava l'onere, inadempiuto, di provare in Controparte_2
modo certo ed incontrovertibile, l'intervento di cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza .
Tutto ciò chiarito, con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate in questa sede per danni subiti dall'istante iure proprio anche quale erede di , per effetto del decesso di Persona_1 [...]
, deve rilevarsi che il decesso della stessa integra il reato di omicidio colposo che obbliga Per_3
colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni subiti;
stante il pari grado di gravità e fatalità di entrambe le omissioni, quella dei Vigili del Fuoco e quella del atteso che Controparte_2
l'intervento di uno dei due avrebbe evitato la tragedia, va dichiarata una responsabilità del 50% in capo al e del 50% in capo al . Controparte_1 Controparte_2 In tema di danno parentale questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, iniziato con la sent Cass a S.U. n. 26972/2008 in base al quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” ; “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” ( sent Cass n.25351/2015); “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitari” ( sent Cass n. 21084/2015 e n. 15491/2014); “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ( sent Cass n. 21230/2016); “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” ( ord Cass n. 18284/2021); “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost”( ord Cass n. 9857/2022); “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima)”( sent Cass n. 22397/2022).
Ciò chiarito, ai fini della determinazione del danno subito da quale fratello di Parte_1 [...]
e figlio ed erede di , padre di , deceduta all'età di 44 anni, Per_3 Persona_1 Persona_3
questo giudice aderisce all'orientamento della S.C. di cui alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui:
“In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello
"dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale,
ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro,
alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza)
da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” , di cui all'ordinanza n.
30997/2018: “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca”, di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico,
astratto, eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n. 901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 e n
9006/2022 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d.
danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d.
esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
La rigorosa prova nel caso in esame è fornita dai certificati di famiglia in atti nonché dalle
Pt_ dichiarazioni dei testi escussi: “Sono amica da trent'anni di e della sua famiglia e ora vivo a
Corso Vittorio AN n. 596 Ho saputo dell'incidente tramite il telegiornale e tramite amici
Pt_ comuni Nel Tg ho visto vicino all'auto in via Aniello Falcone, chiamato da un nostro amico
Pt_ che abita lì. Frequentavo di più e anche e il padre e il fratello di Per_3 Per_1 Per_6
mentre il marito di si chiama RA anche lui. viveva al parco
[...] Per_3 Per_3
IF con il marito e una figlia ma andava spesso a trovare il padre che era anziano e viveva con
Pt_ una badante . Dal 2010 era sposato e viveva con moglie e una figlia prima nei quartieri via
SA Pantaleone e poi a via Nisco . Frequentava spesso la sorella e con si occupava del Per_3
padre perché l'altro fratello vive a Roma. Durante le feste erano sempre tutti riuniti dal padre che era molto lucido ma aveva il morbo di Parkinson Era lucido e quindi ha ben compreso cosa era successo alla figlia quando furono costretti a dirglielo. Il capo 7 delle memorie istruttorie è vero
Pt_ Pt_
lavorava a supporto di uno studio di architetti Il padre di si è lasciato andare e non aveva più una ragione di vita , non prendeva più le medicine e non usciva più. Il capo 8 è vero e poiché
Pt_
è un lavoratore autonomo, perdendo la concentrazione, non è riuscito a lavorare come prima.
F a ancora ora lo stesso lavoro Anche il matrimonio ha subito crisi a causa della morte di Per_3
Pt_ come ho compreso dalle confidenze di , la moglie di con cui ancora vive ed è sposata. Il Tes_5
Pt_ capo 9 è vero ed non è più la persona di prima e meno socievole e molto chiuso anche se il periodo peggiore è stato i primi sei sette anni. Solo da poco, da un anno, ha ripreso lo sci che aveva abbandonato.” ); “Sono custode del condominio in cui vivo ( Corso V. Testimone_1
AN 596) da oltre 30 anni, dal 1993 . Conoscevo che venne ad abitare nel Persona_1 condominio dove lavoro, terzo piano , nel 1993 qualche mese dopo di me e c'era anche la moglie
Pt_ poi deceduta nel 2001 e i figli , RA e . Dopo poco si è sposata ed è Per_3 Per_3
Pt_ andata vivere altrove, al parco IF . è rimasto lì finchè non si è sposato ma poi è ritornato a vivere nella casa dove viveva con il padre , quando è morto il padre ed attualmente ancora Per_1
vive a corso Vittorio AN 596 con la moglie e due figlie. RA si è sposato e vive a
Pt_ Roma. Vedevo spesso ed venire a trovare il padre quasi tutte le mattine e Per_3
trascorrevano i giorni di festa, le domeniche, Pasqua, Natale, tutti insieme a casa del padre. Il sig era già malato di Parkinson ma era lucido ma dopo la morte della figlia si è lasciato andare, Per_1
Pt_ non aveva più voglia di vivere. , dopo la morte della sorella, veniva ancora più spesso a trovare ed aiutare il padre occupandosi di tutto anche se c'era una signora delle pulizie. Quando
era viva e vivevano tutti insieme , c'erano molte feste e armonia, si giocava a carte e Per_3
Pt_ ricevevano sempre persone il sabato. è cambiato, è più chiuso, più taciturno, più trascurato, si occupava molto del padre e trascurava la famiglia. Ho saputo del fatto dal TG delle 13,30 e in tv
Pt_ ho visto vicino all'auto di e la mattina stesso dell'incidente era passata per Per_3 Per_3
andare dal padre e le aveva parlato Ho visto e riconosciuto l'auto di al tg I capi 6-7-8-9 Per_3
Pt_ delle memorie istruttorie sono veri lavorava e lavora presso uno studio di architetti ma ha sottratto del tempo al lavoro per seguire il padre e perché non era più come prima
Pt_ psicologicamente.La vita sociale di è cambiata perché ha smesso di frequentare persone ed è
molto meno socievole ed allegro , anche con la moglie e le figlie Appena ho visto il tg della notizia
Pt_ della morte di sono salito dal sig e lì c'era lui affranto che piangeva e c'erano , Per_3 Per_1
la sorella del sig e nessuno aveva il coraggio di parlare Tutti piangevano”( Per_1 Tes_2
Pt_ ; “Sono amico di infanzia di quasi un fratello acquisito e conosco tutta la famiglia ed
[...]
Pt_ anche i nonni e i genitori di , e . , la madre era morta qualche anno prima Per_1 Per_7 Per_7
del 2013. era come una sorella per me .Ero a Bologna il 10 giugno del 2013 e ho ricevuto Per_3
la telefonata di un amico che mi chiedeva se mia sorella aveva una Panda Gialla perché aveva
Pt_ sentito la notizia al TG e dopo 5 minuti mi chiamò un caro amico comune mio e di e mi disse Pt_ che era trapelata la notizia dell'incidente a e chiamai che stava andando sui luoghi Per_3
Nel 2013 già vivevo a Bologna ma venivo spesso a Napoli dove vivono mia sorella e i miei genitori.
Non sono stato sentito in altra sede per questo incidente. Dopo un'ora ho preso il treno e sono sceso a Napoli e mi sono recato subito a casa di che viveva da solo con una badante mentre Per_1
Pt_
viveva con la moglie nei quartieri e con il marito a Parco IF La famiglia era Per_3
Pt_ molto unita e i fratelli molto legati tra loro perché faceva la libera professione, si occupa di render in uno studio di architettura e era casalinga IL fratello RA vive invece a Per_3
Roma. I fratelli si sentivano tutti i giorni e si vedevano spesso perché andavano a trovare il padre.
Sono rimasto a Napoli fino al giorno prima del funerale e poi sono dovuto salire a Bologna per
Pt_ lavoro ma scendevo una volta ogni 15 giorni per stare vicino ad . Andavo anche a trovare il
Pt_ padre di a cui ero molto legato anche da piccolo e da ragazzo andavo a trovarlo per fargli gli auguri di Natale. La mia discesa a Napoli è stata frequente per circa un anno e comunque scendo
Pt_ almeno una volta al mese e quando scendo ci vediamo sempre con che è il padrino di mio
Pt_ figlio. Fino a quando è stato in vita sono andato a trovarlo. Il padre di e anche Per_1 Per_3
se non stava bene era lucido fino alla morte di;
prima era gioviale , ci invitava a pranzo Per_3
Pt_ ma poi si è spento e non aveva proprio più voglia di vivere. è completamente cambiato , è
divenuto molto cinico. E' sempre stato molto presente come padre e marito ed era allegro ma dopo la morte di è cambiato, si è chiuso in sé stesso, non era lucido e una volta gli ho detto che Per_3
doveva risollevarsi perché stava “sprofondando”. Ha iniziato a fumare molto e uscire poco, era meno presente in famiglia ed ha avuto dei momenti di crisi e attualmente si sta separando dalla moglie e sono convinto che la crisi familiare abbia avuto inizio con la morte della sorella I rapporti con le figlie sono rimasti buoni e lui è padre molto amorevole. La moglie era incinta della seconda
Pt_ figlia quando è morta . Quando è morta io chiamavo ogni giorno a telefono Per_3 Per_3
perché era l'unico modo per stargli vicino quando ero a Bologna ed anche ora lo sento spesso, una volta ogni due giorni . Dopo qualche mese dalla morte della sorella gli consigliai di andare da un medico specialista, dott e ancora va da lui e qualche volto lo ho accompagnato Persona_8 quando mi trovavo a Napoli” ), “Sono la moglie di dal 2010 e siamo Testimone_3 Parte_1
separati di fatto dall'estate 2024 La separazione è dovuta a vari fattori e sicuramente ha inciso anche la morte di Conosco la famiglia dalla fine del 2007 e frequentavo anche il padre di Per_3
Pt_
, . Il padre aveva un tumore all'esofago e si era operato nel 2011 ed era stato molto Per_1
seguito da tutti e anche da a cui era molto legato accudiva molto il padre che Per_3 Per_3
aveva il morbo di Parkinson e poi il tumore ma era lucido prima della morte della figlia ma poi c'è
stato un crollo mentale di per la sofferenza e la solitudine dopo la morte della figlia che Per_1
aveva ben compreso in tutta la sua tragedia . Prima della morte di la famiglia trascorreva Per_3
tutte le feste insieme e il padre vedeva la figlia tutti i giorni Vivevano non lontano e si vedevano
Pt_ Pt_ sempre. Quando mi sono sposata con siamo andati a vivere nei quartieri ma il legame tra e la sorella è sempre stato fortissimo e anche se avevano un anno di differenza, era quasi una
Pt_ madre soprattutto dopo la morte della madre, intorno al 2000, io non l'ho conosciuta. e
Pt_
si vedevano spesso anche tutti i giorni e si sentivano sempre. prima della morte di Per_3
Pt_
era vitale gioviale ma dopo ha avuto un peggioramento e non si è mai risolto è andato Per_3
dallo psicologo e dallo psichiatra dopo la morte della sorella . Al momento della morte di Per_3
Pt_ le nostre figlie avevano un anno e un mese. Il rapporto tra me ed è cambiato in peggio e non
Pt_ ha seguito molto la seconda figlia dopo la morte di . è diventato chiuso, sofferente, era Per_3
assorbito dalle vicende penali e civili della morte di , e per me è stato difficile mantenere Per_3
Pt_ un rapporto sereno. è libero professionista e in quel periodo ha lavorato molto meno ma il tipo di lavoro è sempre lo stesso cioè modellazione e render per progetti di architettura Io lavoro all'università e per molti anni mi sono sentita il peso e la responsabilità di tutta la famiglia dopo la
Pt_ morte di mia cognata. prima sciava ma poi ha smesso a causa della morte di e ha Per_3
Pt_ ripreso da poco. Dal 2013 al 2015 solo si è dovuto occupare del padre, nel 2015, perché
Pt_ RA vive a Roma . è andato dallo psicologo e dallo psichiatra Ora Persona_8 Per_9
va solo dallo psicologo” ( ). Testimone_5 In ordine alla concreta liquidazione, questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed in assenza di criteri legali possono trovare applicazione le Tabelle di
Milano della edizione giugno 2024, tabelle ritenute corrette anche dalla S.C: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (sent Cass n. 10579/2021); “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr ord Cass n. 37009/2022 , n 5948/2023, ord Cass n. 6981/2025: “La
liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.).
Ciò chiarito, va ulteriormente rilevato che il grande dolore, sofferenza, patema d'animo, alterazione della vita quotidiana subiti da e da a seguito del decesso del loro Persona_1 Parte_1
congiunto così come il transitorio disturbo dell'adattamento con umore depresso illustrato dal
C.T.U. nella precisa e condivisibile perizia del 5/9/2025 saranno tenuti tutti in debita considerazione al momento della liquidazione in particolare assegnando 30 punti ad e 30 punti ad Persona_1
per la lettera E di cui alle citate Tabelle IL ( E. qualità ed intensità della Parte_1
relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) mentre nessun danno biologico o patologia psichiatrica in atto, non documentata né clinicamente rilevabile, è stata accertata dal C.T.U. ( pag 7 ed 8 dell'elaborato); del resto non va sottaciuto che a distanza di svariati anni ha ripeso in parti i suoi precedenti hobby e sport mentre la separazione Parte_1
coniugale è imputabile a svariati fattori e cause.
Tenuto conto del forte legame tra le parti, della frequentazione abituale anche durante le ferie ed i giorni festivi ma anche l'assenza di convivenza o residenza nello stesso stabile , considerata l'età
dei congiunti al momento del decesso della ( 74 anni e 42 anni ), Pt_1 Persona_1 Parte_1
si ritiene equo riconoscere , in favore di quale erede per 1/3 di Parte_1 Persona_1
€96.471,00 ( 3.911,00 X (20+12+12+30 per la lettera E diviso 3)) e di in proprio Parte_1
€122.256,00 (1.698,00 X (14+14+14+30 per la lettera E)) il tutto all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2018 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent
Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività
media del denaro nel periodo considerato”).
Nessun danno patrimoniale è stato comprovato né nell'an , né nel quantum.
Al pagamento delle somme suindicate vanno condannati in solido il ed il Controparte_1
oltre le spese di C.T.U. liquidate in decreto e di lite liquidate in dispositivo , in Controparte_2
base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 260.000,00 ( compenso base ex art 4 DM 55/2014) valore medio ridotto per la semplicità delle questioni e, in ossequio alla pronuncia della SC n. 10367/2024, ridotto il compenso unico ai sensi dell'art 4 DM 55/2014 comma 4 e poi aumentato ai sensi del secondo comma, con esclusione delle spese vive non provate e con attribuzione in favore dell'avv.to ZI LO,
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande attoree per quanto di ragione ed accertata la responsabilità del
[...]
e del in pari quote, li condanna in solido a pagare le seguenti CP_1 Controparte_2
somme: in favore di quale erede per 1/3 di €96.471,00; Parte_1 Persona_1
in favore di in proprio €122.256,00 Parte_1
il tutto oltre interessi legali dall'1/1/2018 al saldo.
Condanna il ed il a pagare le spese di C.T.U. come Controparte_1 Controparte_2
liquidate in decreto e lite per € 8.000,00 per compenso ed €545,00 per spese vive oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to
ZI LO.
Napoli 2/12/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 12/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.6271/2023 R.G.Cont.
tra nato a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Vittorio AN e 596 Parte_1
c.f. , in proprio e quale erede del padre deceduto il 9 C.F._1 Persona_1
febbraio 2015, rappresentato e difeso dall'avvocato ZI LO c.f. C.F._2
presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Fedro 4 giusta procura in atti
Attore
e
(C.F. in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore,rappresentati e difesidall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilianoope legis, alla via Diaz 11
Convenuto in riconvenzionale nonchè
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende, giusta procura generale alle liti per notaio , rep. 22594 del 15/09/'23, di Persona_2
cui è copia in atti, a mezzo dell'Avv. Stefano Canzio Moriconi ( ) e dell'avv. C.F._3
IU Di RE ( ) Convenuto C.F._4
Oggetto : risarcimento danni conclusioni per le parti : come da atti introduttivi , verbale e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , ha adito il giudice in proprio e quale erede del padre , Parte_1 Persona_1
deceduto il 9/2/2015, al fine di ottenere dal e dal comune di Napoli il Controparte_1
risarcimento di tutti danni subiti a causa ed in seguito al decesso della sorella Persona_3
avvenuta in data 10/6/2013, allorchè alle ore 10,55 circa, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Panda tg. DJ452NS e transitava per la via Aniello Falcone, proveniente da via
Tasso all'altezza del civico n. 290 in corrispondenza dei “Giardini Nino Taranto”, veniva investita da un albero di pino domestico sradicato dalle radici che schiacciava l'autoveicolo, distruggendolo ed intrappolava la che poco dopo decedeva;
nel corso del processo si sono costituiti sia il Pt_1
che il contestando le domande e chiedendo, il , in Controparte_2 Controparte_1 CP_1
via subordinata, di definire le quote di responsabilità degli enti coinvolti;
depositata documentazione, escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, è stata espletata C.T.U. del 5/9/2025 a firma del dott .
[...] Testimone_5 Persona_4
Premesso che le domande sono state compiutamente individuate con riferimento sia alla causa petendi che al petitum, che le azioni, qualificate ai sensi degli artt 2043, 2049, 2051 cc non sono soggette, stante anche l'elevato importo richiesto, ad alcuna condizione di procedibilità, che la titolarità attiva è comprovata dalla copia dello stato di famiglia di in atti, va in primis Persona_1
rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal tempestivamente atteso che tra il 2013, CP_1
anno del decesso della e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, 2023, si Pt_1
sono svolti vari processi penali, in cui era costituito parte civile, tra gli altri, in proprio Parte_1
e quale erede del padre , conclusisi con la sentenza n. 14046 del 15.12.2016 del Persona_1
Tribunale di Napoli, la sentenza n. 5717/2018 dell'1/10/2018 della Corte di Appello di Napoli, la sentenza n.1368/2019 del 6/9/2019 della Corte di Cassazione, la sentenza n. 990/2021 dell'1/3/2021 della Corte di Appello di Napoli, che hanno condannato un funzionario agronomo del CP_2
[...] ed un Vigile del Fuoco per il reato di cui all'art 589 cp e per aver quindi cagionato il decesso
[...]
di ; ai sensi degli art 2943, 2947 terzo comma cc e 1310 primo comma cc, la Persona_3
costituzione di parte civile nei processi penali a carico del dipendente del ha interrotto CP_1
altresì la prescrizione nei confronti dell'ente condebitore ( cfr in tema ord Cass n. 16755/2024 , sent
Cass Su n. 13143/2022).
Nel merito le domande sono fondate sia nei confronti del che del Controparte_1 CP_2
[...]
Infatti, quanto al primo, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.1368/2019 del 6/9/2019, ha confermato in via definitiva la condanna del Vigile del Fuoco, stante la sua CP_3
responsabilità penale per il reato di omicidio colposo di e poiché il Corpo Persona_3
Nazionale dei Vigili del Fuoco dipende direttamente dal , lo stesso risponde Controparte_1
nei confronti dell'attuale istante ai sensi dell'art 2049 cc;
del resto l'omesso intervento del Vigile del Fuoco, appurato in via definitiva nelle sentenze penali, è strettamente collegato alle funzioni svolte e a cui sono tenuti i Vigili del Fuoco di tal che l'amministrazione statale non è esente dalla responsabilità sancita dal citato art 2049 cc ( cfr in tema ord Cass n. 20141/2025, sent Cass SU n.
13246/2019).
Quanto al di Napoli quest'ultimo , premesso che è pacifico tra tutte le parti che la causa del CP_2
decesso della è da rinvenire nella caduta di un pino secolare ubicato nei giardinetti pubblici Pt_1
di via Aniello Falcone in Napoli, di competenza comunale, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. 8005/2010); “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( cfr sent Cass n.22898/2012) .
Nè appare condivisibile la prospettazione di parte della dottrina che nega l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 2051 c.c. in favore di quella di cui all'art. 2043 c.c., e ciò in quanto la presunta responsabilità della P.A. di cui alla norma citata trova , si , un limite con riguardo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini , quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo , ma resta comunque applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi ( cfr. Cass. n.
9546/2010 secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima”) ;
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”( Ord Cass n.6703/2018); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” ( Ord Cass n.7805/2017) .
Ora, sulla base degli atti e delle dichiarazioni testimoniali, ritiene questo giudice che risulti comprovata la responsabilità del se si considera che il teste Controparte_2 Testimone_4
all'udienza del 29/11/2024 ha dichiarato: “Sono il gestore del bar a via Aniello Parte_2
Falcone 300 C 300 B da 55 anni nel senso che il bar era ed è della mia famiglia Il bar si trova di fronte ai . Non ho assistito all'incidente ma lo vide mio padre che però Controparte_4
è deceduto nel 2017 A fine maggio 2013 chiamai i Vigili Urbani perché mi resi conto che un pino di almeno 80 anni, sito nei giardinetti, si era inclinato ed urtava quasi lo stabile del civico 290 Chiesi una pattuglia ma mi dissero che era competenza dei Vigili del Fuoco e mi dissero che li avrebbero
Per_ chiamati loro la telefonata verso le 9,30 del mattino ma fino alle 15 non arrivò nessuno Non ho visto nessuno fino al 10 giugno quando è successo il fatto Ero a piazza Vanvitelli e mi chiamò mio padre dicendomi che era caduto l'albero Io sconvolto corsi a via Aniello Falcone ma mi fermai all'altezza dell'incrocio con TA SA RA Mio padre mi disse che aveva soccorso Per_3
le aveva stretto la mano e lei gli aveva chiesto aiuto ma era bloccata nell'auto con il tronco
[...]
del pino che aveva schiacciato l'auto al centro. Il pino aveva un diametro enorme e i Vigili del fuoco arrivarono dopo circa 40 minuti ma non si riuscì a togliere il tronco perché era enorme e vi era una folta chioma che dovettero tagliare a pezzi. Ho fatto il testimone solo nel processo penale.
Non conosco la famiglia . Pt_1
Da tali dichiarazioni, nonché dalle citate sentenze penali emerge, a prescindere dall'autorità effettivamente contattata dal nel mese di maggio 2013, che il grande pino secolare era Tes_4
visibilmente in condizioni precarie già qualche settimana prima dell'evento e che si abbatté sull'auto condotta dalla in quanto spezzatosi in due perché indebolito dal peso del fogliame Pt_1
dell'unico ramo residuo;
tali fatti e considerazioni già comportano di per sé la responsabilità oggettiva ex art 2051 cc del su cui gravava l'onere, inadempiuto, di provare in Controparte_2
modo certo ed incontrovertibile, l'intervento di cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza .
Tutto ciò chiarito, con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate in questa sede per danni subiti dall'istante iure proprio anche quale erede di , per effetto del decesso di Persona_1 [...]
, deve rilevarsi che il decesso della stessa integra il reato di omicidio colposo che obbliga Per_3
colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni subiti;
stante il pari grado di gravità e fatalità di entrambe le omissioni, quella dei Vigili del Fuoco e quella del atteso che Controparte_2
l'intervento di uno dei due avrebbe evitato la tragedia, va dichiarata una responsabilità del 50% in capo al e del 50% in capo al . Controparte_1 Controparte_2 In tema di danno parentale questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, iniziato con la sent Cass a S.U. n. 26972/2008 in base al quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” ; “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” ( sent Cass n.25351/2015); “La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitari” ( sent Cass n. 21084/2015 e n. 15491/2014); “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ( sent Cass n. 21230/2016); “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” ( ord Cass n. 18284/2021); “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost”( ord Cass n. 9857/2022); “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima)”( sent Cass n. 22397/2022).
Ciò chiarito, ai fini della determinazione del danno subito da quale fratello di Parte_1 [...]
e figlio ed erede di , padre di , deceduta all'età di 44 anni, Per_3 Persona_1 Persona_3
questo giudice aderisce all'orientamento della S.C. di cui alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui:
“In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello
"dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale,
ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro,
alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza)
da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” , di cui all'ordinanza n.
30997/2018: “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca”, di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico,
astratto, eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n. 901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 e n
9006/2022 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d.
danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d.
esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
La rigorosa prova nel caso in esame è fornita dai certificati di famiglia in atti nonché dalle
Pt_ dichiarazioni dei testi escussi: “Sono amica da trent'anni di e della sua famiglia e ora vivo a
Corso Vittorio AN n. 596 Ho saputo dell'incidente tramite il telegiornale e tramite amici
Pt_ comuni Nel Tg ho visto vicino all'auto in via Aniello Falcone, chiamato da un nostro amico
Pt_ che abita lì. Frequentavo di più e anche e il padre e il fratello di Per_3 Per_1 Per_6
mentre il marito di si chiama RA anche lui. viveva al parco
[...] Per_3 Per_3
IF con il marito e una figlia ma andava spesso a trovare il padre che era anziano e viveva con
Pt_ una badante . Dal 2010 era sposato e viveva con moglie e una figlia prima nei quartieri via
SA Pantaleone e poi a via Nisco . Frequentava spesso la sorella e con si occupava del Per_3
padre perché l'altro fratello vive a Roma. Durante le feste erano sempre tutti riuniti dal padre che era molto lucido ma aveva il morbo di Parkinson Era lucido e quindi ha ben compreso cosa era successo alla figlia quando furono costretti a dirglielo. Il capo 7 delle memorie istruttorie è vero
Pt_ Pt_
lavorava a supporto di uno studio di architetti Il padre di si è lasciato andare e non aveva più una ragione di vita , non prendeva più le medicine e non usciva più. Il capo 8 è vero e poiché
Pt_
è un lavoratore autonomo, perdendo la concentrazione, non è riuscito a lavorare come prima.
F a ancora ora lo stesso lavoro Anche il matrimonio ha subito crisi a causa della morte di Per_3
Pt_ come ho compreso dalle confidenze di , la moglie di con cui ancora vive ed è sposata. Il Tes_5
Pt_ capo 9 è vero ed non è più la persona di prima e meno socievole e molto chiuso anche se il periodo peggiore è stato i primi sei sette anni. Solo da poco, da un anno, ha ripreso lo sci che aveva abbandonato.” ); “Sono custode del condominio in cui vivo ( Corso V. Testimone_1
AN 596) da oltre 30 anni, dal 1993 . Conoscevo che venne ad abitare nel Persona_1 condominio dove lavoro, terzo piano , nel 1993 qualche mese dopo di me e c'era anche la moglie
Pt_ poi deceduta nel 2001 e i figli , RA e . Dopo poco si è sposata ed è Per_3 Per_3
Pt_ andata vivere altrove, al parco IF . è rimasto lì finchè non si è sposato ma poi è ritornato a vivere nella casa dove viveva con il padre , quando è morto il padre ed attualmente ancora Per_1
vive a corso Vittorio AN 596 con la moglie e due figlie. RA si è sposato e vive a
Pt_ Roma. Vedevo spesso ed venire a trovare il padre quasi tutte le mattine e Per_3
trascorrevano i giorni di festa, le domeniche, Pasqua, Natale, tutti insieme a casa del padre. Il sig era già malato di Parkinson ma era lucido ma dopo la morte della figlia si è lasciato andare, Per_1
Pt_ non aveva più voglia di vivere. , dopo la morte della sorella, veniva ancora più spesso a trovare ed aiutare il padre occupandosi di tutto anche se c'era una signora delle pulizie. Quando
era viva e vivevano tutti insieme , c'erano molte feste e armonia, si giocava a carte e Per_3
Pt_ ricevevano sempre persone il sabato. è cambiato, è più chiuso, più taciturno, più trascurato, si occupava molto del padre e trascurava la famiglia. Ho saputo del fatto dal TG delle 13,30 e in tv
Pt_ ho visto vicino all'auto di e la mattina stesso dell'incidente era passata per Per_3 Per_3
andare dal padre e le aveva parlato Ho visto e riconosciuto l'auto di al tg I capi 6-7-8-9 Per_3
Pt_ delle memorie istruttorie sono veri lavorava e lavora presso uno studio di architetti ma ha sottratto del tempo al lavoro per seguire il padre e perché non era più come prima
Pt_ psicologicamente.La vita sociale di è cambiata perché ha smesso di frequentare persone ed è
molto meno socievole ed allegro , anche con la moglie e le figlie Appena ho visto il tg della notizia
Pt_ della morte di sono salito dal sig e lì c'era lui affranto che piangeva e c'erano , Per_3 Per_1
la sorella del sig e nessuno aveva il coraggio di parlare Tutti piangevano”( Per_1 Tes_2
Pt_ ; “Sono amico di infanzia di quasi un fratello acquisito e conosco tutta la famiglia ed
[...]
Pt_ anche i nonni e i genitori di , e . , la madre era morta qualche anno prima Per_1 Per_7 Per_7
del 2013. era come una sorella per me .Ero a Bologna il 10 giugno del 2013 e ho ricevuto Per_3
la telefonata di un amico che mi chiedeva se mia sorella aveva una Panda Gialla perché aveva
Pt_ sentito la notizia al TG e dopo 5 minuti mi chiamò un caro amico comune mio e di e mi disse Pt_ che era trapelata la notizia dell'incidente a e chiamai che stava andando sui luoghi Per_3
Nel 2013 già vivevo a Bologna ma venivo spesso a Napoli dove vivono mia sorella e i miei genitori.
Non sono stato sentito in altra sede per questo incidente. Dopo un'ora ho preso il treno e sono sceso a Napoli e mi sono recato subito a casa di che viveva da solo con una badante mentre Per_1
Pt_
viveva con la moglie nei quartieri e con il marito a Parco IF La famiglia era Per_3
Pt_ molto unita e i fratelli molto legati tra loro perché faceva la libera professione, si occupa di render in uno studio di architettura e era casalinga IL fratello RA vive invece a Per_3
Roma. I fratelli si sentivano tutti i giorni e si vedevano spesso perché andavano a trovare il padre.
Sono rimasto a Napoli fino al giorno prima del funerale e poi sono dovuto salire a Bologna per
Pt_ lavoro ma scendevo una volta ogni 15 giorni per stare vicino ad . Andavo anche a trovare il
Pt_ padre di a cui ero molto legato anche da piccolo e da ragazzo andavo a trovarlo per fargli gli auguri di Natale. La mia discesa a Napoli è stata frequente per circa un anno e comunque scendo
Pt_ almeno una volta al mese e quando scendo ci vediamo sempre con che è il padrino di mio
Pt_ figlio. Fino a quando è stato in vita sono andato a trovarlo. Il padre di e anche Per_1 Per_3
se non stava bene era lucido fino alla morte di;
prima era gioviale , ci invitava a pranzo Per_3
Pt_ ma poi si è spento e non aveva proprio più voglia di vivere. è completamente cambiato , è
divenuto molto cinico. E' sempre stato molto presente come padre e marito ed era allegro ma dopo la morte di è cambiato, si è chiuso in sé stesso, non era lucido e una volta gli ho detto che Per_3
doveva risollevarsi perché stava “sprofondando”. Ha iniziato a fumare molto e uscire poco, era meno presente in famiglia ed ha avuto dei momenti di crisi e attualmente si sta separando dalla moglie e sono convinto che la crisi familiare abbia avuto inizio con la morte della sorella I rapporti con le figlie sono rimasti buoni e lui è padre molto amorevole. La moglie era incinta della seconda
Pt_ figlia quando è morta . Quando è morta io chiamavo ogni giorno a telefono Per_3 Per_3
perché era l'unico modo per stargli vicino quando ero a Bologna ed anche ora lo sento spesso, una volta ogni due giorni . Dopo qualche mese dalla morte della sorella gli consigliai di andare da un medico specialista, dott e ancora va da lui e qualche volto lo ho accompagnato Persona_8 quando mi trovavo a Napoli” ), “Sono la moglie di dal 2010 e siamo Testimone_3 Parte_1
separati di fatto dall'estate 2024 La separazione è dovuta a vari fattori e sicuramente ha inciso anche la morte di Conosco la famiglia dalla fine del 2007 e frequentavo anche il padre di Per_3
Pt_
, . Il padre aveva un tumore all'esofago e si era operato nel 2011 ed era stato molto Per_1
seguito da tutti e anche da a cui era molto legato accudiva molto il padre che Per_3 Per_3
aveva il morbo di Parkinson e poi il tumore ma era lucido prima della morte della figlia ma poi c'è
stato un crollo mentale di per la sofferenza e la solitudine dopo la morte della figlia che Per_1
aveva ben compreso in tutta la sua tragedia . Prima della morte di la famiglia trascorreva Per_3
tutte le feste insieme e il padre vedeva la figlia tutti i giorni Vivevano non lontano e si vedevano
Pt_ Pt_ sempre. Quando mi sono sposata con siamo andati a vivere nei quartieri ma il legame tra e la sorella è sempre stato fortissimo e anche se avevano un anno di differenza, era quasi una
Pt_ madre soprattutto dopo la morte della madre, intorno al 2000, io non l'ho conosciuta. e
Pt_
si vedevano spesso anche tutti i giorni e si sentivano sempre. prima della morte di Per_3
Pt_
era vitale gioviale ma dopo ha avuto un peggioramento e non si è mai risolto è andato Per_3
dallo psicologo e dallo psichiatra dopo la morte della sorella . Al momento della morte di Per_3
Pt_ le nostre figlie avevano un anno e un mese. Il rapporto tra me ed è cambiato in peggio e non
Pt_ ha seguito molto la seconda figlia dopo la morte di . è diventato chiuso, sofferente, era Per_3
assorbito dalle vicende penali e civili della morte di , e per me è stato difficile mantenere Per_3
Pt_ un rapporto sereno. è libero professionista e in quel periodo ha lavorato molto meno ma il tipo di lavoro è sempre lo stesso cioè modellazione e render per progetti di architettura Io lavoro all'università e per molti anni mi sono sentita il peso e la responsabilità di tutta la famiglia dopo la
Pt_ morte di mia cognata. prima sciava ma poi ha smesso a causa della morte di e ha Per_3
Pt_ ripreso da poco. Dal 2013 al 2015 solo si è dovuto occupare del padre, nel 2015, perché
Pt_ RA vive a Roma . è andato dallo psicologo e dallo psichiatra Ora Persona_8 Per_9
va solo dallo psicologo” ( ). Testimone_5 In ordine alla concreta liquidazione, questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed in assenza di criteri legali possono trovare applicazione le Tabelle di
Milano della edizione giugno 2024, tabelle ritenute corrette anche dalla S.C: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (sent Cass n. 10579/2021); “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr ord Cass n. 37009/2022 , n 5948/2023, ord Cass n. 6981/2025: “La
liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.).
Ciò chiarito, va ulteriormente rilevato che il grande dolore, sofferenza, patema d'animo, alterazione della vita quotidiana subiti da e da a seguito del decesso del loro Persona_1 Parte_1
congiunto così come il transitorio disturbo dell'adattamento con umore depresso illustrato dal
C.T.U. nella precisa e condivisibile perizia del 5/9/2025 saranno tenuti tutti in debita considerazione al momento della liquidazione in particolare assegnando 30 punti ad e 30 punti ad Persona_1
per la lettera E di cui alle citate Tabelle IL ( E. qualità ed intensità della Parte_1
relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) mentre nessun danno biologico o patologia psichiatrica in atto, non documentata né clinicamente rilevabile, è stata accertata dal C.T.U. ( pag 7 ed 8 dell'elaborato); del resto non va sottaciuto che a distanza di svariati anni ha ripeso in parti i suoi precedenti hobby e sport mentre la separazione Parte_1
coniugale è imputabile a svariati fattori e cause.
Tenuto conto del forte legame tra le parti, della frequentazione abituale anche durante le ferie ed i giorni festivi ma anche l'assenza di convivenza o residenza nello stesso stabile , considerata l'età
dei congiunti al momento del decesso della ( 74 anni e 42 anni ), Pt_1 Persona_1 Parte_1
si ritiene equo riconoscere , in favore di quale erede per 1/3 di Parte_1 Persona_1
€96.471,00 ( 3.911,00 X (20+12+12+30 per la lettera E diviso 3)) e di in proprio Parte_1
€122.256,00 (1.698,00 X (14+14+14+30 per la lettera E)) il tutto all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2018 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent
Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività
media del denaro nel periodo considerato”).
Nessun danno patrimoniale è stato comprovato né nell'an , né nel quantum.
Al pagamento delle somme suindicate vanno condannati in solido il ed il Controparte_1
oltre le spese di C.T.U. liquidate in decreto e di lite liquidate in dispositivo , in Controparte_2
base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 260.000,00 ( compenso base ex art 4 DM 55/2014) valore medio ridotto per la semplicità delle questioni e, in ossequio alla pronuncia della SC n. 10367/2024, ridotto il compenso unico ai sensi dell'art 4 DM 55/2014 comma 4 e poi aumentato ai sensi del secondo comma, con esclusione delle spese vive non provate e con attribuzione in favore dell'avv.to ZI LO,
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande attoree per quanto di ragione ed accertata la responsabilità del
[...]
e del in pari quote, li condanna in solido a pagare le seguenti CP_1 Controparte_2
somme: in favore di quale erede per 1/3 di €96.471,00; Parte_1 Persona_1
in favore di in proprio €122.256,00 Parte_1
il tutto oltre interessi legali dall'1/1/2018 al saldo.
Condanna il ed il a pagare le spese di C.T.U. come Controparte_1 Controparte_2
liquidate in decreto e lite per € 8.000,00 per compenso ed €545,00 per spese vive oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to
ZI LO.
Napoli 2/12/2025 IL G.U.