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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15/6/2025 alle ore 9,22 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 537/25 promossa da
, c.f. avv. Claudia Imparato) Parte_1 C.F._1 contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono presenti:
l'avv. Gabriele Sommovigo in sost. avv. Claudia Imparato;
la dott.ssa Anna Manfredi per il . CP_1
L'avv. Sommovigo contesta l'eccezione di prescrizione in quanto decennale e non quinquennale.
Nel resto le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 19.5.2025 , in servizio presso una Parte_1 scuola sita nel circondario del Tribunale al momento della proposizione delle domande, ha chiesto la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 nei quali ha prestato e presta attività di docente con contratto a tempo determinato o in subordine il risarcimento del danno.
Il , costituito tempestivamente, resiste ed eccepisce la prescrizione per CP_1 gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento
1 nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
2 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
2.1. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione su altre questioni, fra le quali la rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
3. Secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite, la prescrizione è quinquennale
(perché il ricorrente, che ha un contratto in corso sino al 31 agosto, non risulta fuoriuscito dal sistema scolastico) e ha iniziato a decorrere dalla data in cui il sistema telematico consente anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (cioè, ai sensi dell'art. 5 dPCM 28.11.2016, dal 1° settembre) o, se posteriore, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
La diversa opinione manifestata dal ricorrente secondo cui la prescrizione sarebbe decennale non può essere condivisa.
La prescrizione è stata interrotta con la diffida del 12.5.2025.
In relazione agli anni scolastici colpiti dall'eccezione il diritto è quindi effettivamente prescritto, dato che per il più recente di essi (2019/20) ha iniziato a decorrere il 17.10.2019, data di inizio dell'incarico di supplenza, e quindi oltre cinque anni prima della diffida.
4. Applicando i medesimi principi sopra richiamati, con la doverosa precisazione che il non ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che CP_1 comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli altri aa.ss. oggetto
3 di causa il ricorrente risulta sempre incaricato di supplenze su organico di diritto sino al 31 agosto (2021/22, 2024/25) o su organico di fatto fino al 30 giugno (altri aa.ss.).
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per tutti gli aa.ss. oggetto di lite per i quali la prescrizione non sia ancora maturata.
Risulta poi pacifico, come si è accennato, che il ricorrente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico.
4.1. Va anche precisato che la legge di bilancio per l'anno 2025 (legge
30.12.2024 n. 207) all'art. 1, comma 572 dispone: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti:
«e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e del merito, di concerto con il Ministro CP_1 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”.
Questa legge è entrata in vigore il 1.1.2025 e nessuna disposizione ne prevede un'efficacia retroattiva.
Del resto, il diritto si deve considerare quesito al 1.9.2024, giorno in cui è iniziato il rapporto di lavoro del ricorrente ed era consentita la registrazione sopra richiamata, e resta quindi indifferente all'emanazione di un (futuro) decreto ministeriale che determinerà, per l'avvenire e quindi per l'a.s. 2025/26, l'importo della carta docente.
Analogamente, l'estensione del diritto ai supplenti su organico di diritto (quale, nell'a.s. 2024/25, il ricorrente) si deve necessariamente riferire al prossimo anno scolastico;
al riguardo va osservato che il non ha dedotto che per l'a.s. CP_1
2024/25 al ricorrente sia stata rilasciata la carta docente.
5. La domanda, pertanto, si rigetta per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e
2019/20; per gli aa.ss. successivi si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori come da sentenza della Sezioni unite.
Le spese si compensano per un terzo per soccombenza reciproca;
nel resto seguono la soccombenza prevalente del , con la chiesta distrazione, e CP_1
4 si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore 1101-5200, assenza di fase istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a la Carta elettronica del CP_2 Parte_1 docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; rigetta la domanda per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20; compensa le spese di lite per un terzo e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a rifondere al ricorrente i restanti
[...] CP_2 due terzi che liquida, già in frazione, in € 32,66 per esborsi, € 686,67 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv.
Claudia Imparato.
Il giudice
Marco Viani
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15/6/2025 alle ore 9,22 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 537/25 promossa da
, c.f. avv. Claudia Imparato) Parte_1 C.F._1 contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono presenti:
l'avv. Gabriele Sommovigo in sost. avv. Claudia Imparato;
la dott.ssa Anna Manfredi per il . CP_1
L'avv. Sommovigo contesta l'eccezione di prescrizione in quanto decennale e non quinquennale.
Nel resto le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 19.5.2025 , in servizio presso una Parte_1 scuola sita nel circondario del Tribunale al momento della proposizione delle domande, ha chiesto la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 nei quali ha prestato e presta attività di docente con contratto a tempo determinato o in subordine il risarcimento del danno.
Il , costituito tempestivamente, resiste ed eccepisce la prescrizione per CP_1 gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento
1 nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
2 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
2.1. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione su altre questioni, fra le quali la rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
3. Secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite, la prescrizione è quinquennale
(perché il ricorrente, che ha un contratto in corso sino al 31 agosto, non risulta fuoriuscito dal sistema scolastico) e ha iniziato a decorrere dalla data in cui il sistema telematico consente anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (cioè, ai sensi dell'art. 5 dPCM 28.11.2016, dal 1° settembre) o, se posteriore, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
La diversa opinione manifestata dal ricorrente secondo cui la prescrizione sarebbe decennale non può essere condivisa.
La prescrizione è stata interrotta con la diffida del 12.5.2025.
In relazione agli anni scolastici colpiti dall'eccezione il diritto è quindi effettivamente prescritto, dato che per il più recente di essi (2019/20) ha iniziato a decorrere il 17.10.2019, data di inizio dell'incarico di supplenza, e quindi oltre cinque anni prima della diffida.
4. Applicando i medesimi principi sopra richiamati, con la doverosa precisazione che il non ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che CP_1 comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli altri aa.ss. oggetto
3 di causa il ricorrente risulta sempre incaricato di supplenze su organico di diritto sino al 31 agosto (2021/22, 2024/25) o su organico di fatto fino al 30 giugno (altri aa.ss.).
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per tutti gli aa.ss. oggetto di lite per i quali la prescrizione non sia ancora maturata.
Risulta poi pacifico, come si è accennato, che il ricorrente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico.
4.1. Va anche precisato che la legge di bilancio per l'anno 2025 (legge
30.12.2024 n. 207) all'art. 1, comma 572 dispone: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti:
«e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e del merito, di concerto con il Ministro CP_1 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”.
Questa legge è entrata in vigore il 1.1.2025 e nessuna disposizione ne prevede un'efficacia retroattiva.
Del resto, il diritto si deve considerare quesito al 1.9.2024, giorno in cui è iniziato il rapporto di lavoro del ricorrente ed era consentita la registrazione sopra richiamata, e resta quindi indifferente all'emanazione di un (futuro) decreto ministeriale che determinerà, per l'avvenire e quindi per l'a.s. 2025/26, l'importo della carta docente.
Analogamente, l'estensione del diritto ai supplenti su organico di diritto (quale, nell'a.s. 2024/25, il ricorrente) si deve necessariamente riferire al prossimo anno scolastico;
al riguardo va osservato che il non ha dedotto che per l'a.s. CP_1
2024/25 al ricorrente sia stata rilasciata la carta docente.
5. La domanda, pertanto, si rigetta per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e
2019/20; per gli aa.ss. successivi si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori come da sentenza della Sezioni unite.
Le spese si compensano per un terzo per soccombenza reciproca;
nel resto seguono la soccombenza prevalente del , con la chiesta distrazione, e CP_1
4 si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore 1101-5200, assenza di fase istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a la Carta elettronica del CP_2 Parte_1 docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; rigetta la domanda per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20; compensa le spese di lite per un terzo e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a rifondere al ricorrente i restanti
[...] CP_2 due terzi che liquida, già in frazione, in € 32,66 per esborsi, € 686,67 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv.
Claudia Imparato.
Il giudice
Marco Viani
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