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Articolo 9 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
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Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 9 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Versione
29 novembre 1984
Art. 9.
Nell' articolo 527 del codice di procedura penale il secondo comma e' soppresso.
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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