Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Raddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento notificato in data 20 novembre 2025 con il quale la Questura di Pistoia ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Pistoia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AT PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina della Federazione Russa, già titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto il 30 ottobre 2023, in tale stessa data chiedeva alla Questura di Pistoia il rinnovo del titolo e la relativa conversione in permesso per lavoro autonomo.
La Questura di Pistoia, con proprio atto in data 30 giugno 2025, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza in quanto la richiedente, convocata il 1° agosto 2025, tramite SMS e raccomandata postale, per i rilievi dattiloscopici e « per le ulteriori incombenze del caso, tra le quali la notifica della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 tramite la quale le sarebbe stato chiesto preventivamente di indicare il cognome e il codice fiscale esatti, quindi, di produrre copia delle ricevute per le prestazioni effettuate nel biennio 2023/2024 », non si presentava e non adduceva alcuna giustificazione, dimostrando in tal modo, ad avviso della P.A., il proprio disinteresse per la richiesta.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora -OMISSIS- impugnava il succitato provvedimento di archiviazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, adducendo l’impossibilità, nella data fissata dalla Questura, di lasciare il territorio russo, ove si trovava perché la figlia -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-, era ricoverata in ospedale per la risoluzione di una situazione sanitaria critica, appianatasi solo nell’estate del 2025.
Segnalava inoltre che l’omesso rinnovo del proprio permesso avrebbe impedito anche l’emissione del titolo di soggiorno per i due figli più grandi (uno nato nel 2007 e un altro nel 2011, e dunque, quest’ultimo, minorenne) e per il marito.
Venivano in particolare dedotti i seguenti motivi di censura.
La ricorrente evidenziava, in primo luogo, che l’Amministrazione aveva agito in violazione dell’art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998, per non aver considerato la (grave, seria e documentata) ragione della mancata presentazione al fotosegnalamento, e aveva altresì contravvenuto all’art. 10 bis L. 241/1990, non avendo dato modo alla richiedente di giustificare la propria assenza; del resto, sosteneva ancora la signora -OMISSIS-, l’omessa presentazione al fotosegnalamento non avrebbe potuto costituire autonoma circostanza impeditiva al rilascio del titolo di soggiorno. La ricorrente deduceva inoltre la violazione dell’art. 9 comma 6 D. Lgs. 286/1998, non potendosi ritenere accertato il proprio disinteresse alla definizione della pratica, nonché dell’art. 26 D. Lgs. 286/1998, poiché sarebbe sproporzionata ed eccessiva la richiesta di produzione di fatture e ricevute; denunciava infine la violazione dell’art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998, per l’omessa considerazione dei rapporti di parentela.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, deducendo l’infondatezza del ricorso, evidenziando in particolare che la ricorrente era stata chiamata ad integrare la propria documentazione (ma solo il 1° dicembre 2025, dunque in data successiva alla disposta archiviazione), e che la signora -OMISSIS- era assente dall’Italia per molti giorni all’anno (circostanza non risultante nel provvedimento, e dunque invocata in modo “postumo” a sostenere la motivazione dell’atto).
4. All’udienza camerale dell’11 marzo 2026, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio prende innanzi tutto in esame la censura afferente alla violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, che risulta fondata.
La disposizione in esame impone all’Amministrazione, nei procedimenti iniziati su istanza di parte, di comunicare tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della sua domanda, prima della formale emissione di un provvedimento negativo.
La giurisprudenza ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la comunicazione del cd. preavviso di rigetto deve essere effettuata anche laddove la P.A. ritenga di dover adottare un provvedimento di archiviazione dell’istanza, in luogo del rigetto nel merito della stessa.
In tal senso, si è infatti affermato che: « L'amministrazione, prima di archiviare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, provvedimento equivalente sul piano giuridico ad un rigetto della stessa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, deve inviare allo straniero un preavviso, onde consentire allo stesso di potersi determinare in merito » (TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 4 settembre 2018, n. 688; cfr.: TAR Venezia, III, 31 marzo 2014 n. 435); e ancora: « È illegittimo il provvedimento della Questura di archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero non preceduto dalla comunicazione ex articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990: il provvedimento di archiviazione della domanda equivale sostanzialmente ad un provvedimento di diniego del rinnovo, tale da ledere il soggetto il quale dimostri di non aver voluto abdicare al rinnovo del titolo di soggiorno » (TAR Veneto, III, 20 febbraio 2014 n. 248; cfr.: TAR Puglia, Lecce, II, 13 ottobre 2015 n. 2927; TAR Toscana, II, 19 gennaio 2015 n. 90); inoltre: « Nei procedimenti ad istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi ex articolo 10-bis l. n. 241/1990 costituisce momento imprescindibile di interlocuzione e la sua omissione integra di per sé vizio di legittimità del provvedimento finale; peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020 , la violazione dell'articolo 10-bis non è sanabile ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 2, della medesima legge » (TAR Toscana, III, 11 luglio 2025 n. 1340).
Nel caso di specie l’Amministrazione procedeva ad archiviare l’istanza della signora -OMISSIS- senza preliminarmente trasmettere alla cittadina russa l’avviso di cui al citato art. 10 bis , in tal modo impedendole di giustificare la propria assenza e di controdedurre sulle ulteriori questioni ritenute dalla Questura ostative all’accoglimento dell’istanza di rinnovo e conversione.
Non depone in senso contrario la richiesta successiva di integrazione che la Questura di Pistoia poneva in essere il 1° dicembre 2025, dopo l’adozione del provvedimento impugnato nella presente causa, per consentire alla signora -OMISSIS- di integrare la documentazione prodotta, senza procedere in autotutela all’annullamento della già disposta archiviazione. Invero, la comunicazione che consente il contraddittorio tra le parti sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, come espressamente previsto dalla legge (art. 10 bis L. 241/1990), oltre che per ovvie ragioni logiche, deve svolgersi nell’ambito del procedimento, e non dopo la sua conclusione, dovendo necessariamente precedere, e non seguire, l’atto amministrativo che respinge la domanda del privato.
Né possono avere alcuna rilevanza le deduzioni di parte resistente afferenti ai periodi di assenza della ricorrente dal territorio italiano: tale circostanza non era invero contenuta nel provvedimento di archiviazione e costituisce pertanto un’illegittima integrazione postuma della motivazione dell’atto; peraltro, anche su tale questione si sarebbe comunque resa necessaria l’attivazione del contraddittorio con la richiedente in epoca antecedente alla disposta archiviazione.
Il provvedimento risulta pertanto illegittimo e deve essere annullato.
Si assorbono le ulteriori censure non scrutinate, per ragioni di continenza ed economia processuale.
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Si compensano tra le parti le spese del giudizio, vista la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IA, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
AT PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PA | RO IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.