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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707, notificata in data 11 febbraio 2025 dalla CA S.p.A., nella qualità predetta per la riscossione coattiva della Tassa Automobilistica– Regione Molise in relazione al periodo d'imposta del 2010-2011-2012-2014– 2016 e 2017, per il veicolo tg. Targa_1 L'ingiunzione di pagamento riguarda la complessiva somma di Euro 1.747,00 (imposte, sanzioni, interessi e spese varie incluse) per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica in relazione ai periodi di imposta 2012- 2014 2016 e 2017 per il veicolo sopra specificato.
Come motivi di ricorso eccepisce:
1) Prescrizione del credito azionato:
2) Omessa notificazione degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707 per le motivazioni del ricorso;
in via subordinata di accertare e dichiarare il difetto e/o l'omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica regionale degli anni 2012- 2014– 2016 e 2017 per il veicolo di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707, notificata alla ricorrente solo il 11 febbraio 2025;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio.
Si costituisce in giudizio la CA SR la quale preliminarmente ribadisce che la pretesa tributaria della Regione
Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato, così come si evince dagli atti depositati nel fascicolo processuale e che si riserva di produrre in originale in udienza.
Ricorda che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato.
La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale.
Fa rilevare che il RTI CA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede.
In tale atto è chiaramente precisato che: gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso
2,50000 annuo.
Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad € 6,51).
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra dalla documentazione presente in atti, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti al preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato:
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2012 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 20/01/2016 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2013 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 25/11/2016 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2014 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 03/08/2017 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2009-2010, dapprima notificato nel 2011, risulta notificato con consegna nelle mani di persona dichiaratasi familiare convivente nonché moglie ed emissione di relativa
CAN in data 27/02/2014 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2011 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 06/10/2014 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2016 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 21/01/2019 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2017 risulta notificato con consegna nelle mani di persona dichiaratasi familiare convivente nonché moglie ed emissione di relativa CAN in data 04/10/2019 e non è stato mai opposto;
-Successivamente, per l'avviso di accertamento 2012 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
9501575 con consegna nelle mani del destinatario in data 24/07/2017 e non è stata mai opposta;
-Successivamente, per gli avvisi di accertamento 2009-2010-2011 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 11536721 con consegna nelle mani del destinatario in data 10/01/2018 e non è stata mai opposta;
-Successivamente, per gli avvisi di accertamento 2013-2014 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento
ID 13299902 con consegna in data 17/11/2018 e non è stata mai opposta;
-In seguito, per le annualità 2009-2010-2011-2012-2013-2014 è stato notificato l'atto di precetto ID 21956760 con il procedimento della compiuta giacenza in data 28/12/2022 e non è stata mai opposta;
-Successivamente, per l'avviso di accertamento 2016-2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
22535150 con il procedimento della compiuta giacenza in data 21/02/2023 e non è stata mai opposta;
-Infine, è stato notificato l'avviso di intimazione odiernamente opposto in data 11/02/2025.
Occorre rilevare, dunque, la rituale notifica, nei termini di legge, di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato.
Infatti la disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza la compilazione della relata di notifica, essendo sufficiente la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento.
Si ricorda, infine, come il dato normativo, confermato dalla giurisprudenza, preveda che nei casi di compiuta giacenza, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (Cass. civ. Sez. V Ord., 08/03/2019, n. 6857: In materia di notificazioni, in applicazione non diretta ma analogica, della regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, secondo cui "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore", la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore o, nel caso in cui l'agente potale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima, ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore” (cfr. art. 8, l. 890/92 e sentenza Corte di Cassazione n. 2047 del 2016).
Precisato quanto sopra, in ogni caso, risulta agli atti che, con riferimento alle annualità
2009-2010-2011-2012-2013-2014 è stato notificato l'atto di precetto ID 21956760 con il procedimento della compiuta giacenza, in data 28/12/2022 e non è stata mai opposto.
Per l'avviso di accertamento 2016-2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 22535150 con il procedimento della compiuta giacenza in data 21/02/2023 e non è stata mai opposto.
Si osserva che le suddette ingiunzioni di pagamento costituiscono atti rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotti all'avviso di mora.
Essi, dunque, ove non impugnati nei termini decadenziali, determinano la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, precludono al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e),
d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'atto di precetto ID 21956760, riguardante le annualità 2009-2010-2011-2012-2013-2014, risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza in data 28/12/2022 ( risulta attestazione di consegna in atti) e non è stata mai opposto. Per l'avviso di accertamento 2016-2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento
ID 22535150, riguardante le annualità 2016 e 2017, risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza in data 21/02/2023 ( risulta attestazione di consegna in atti) e non è stata mai opposto.
L'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707, oggetto dell'odierna impugnazione, risulta notificata in data 11 febbraio 2025 ( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre
1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60. Dal ché l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Pertanto, questa Corte in composizione monocratica ritiene che, per l'ingiunzione di pagamento con Rif.
ID Pratica 29429707, oggetto della odierna causa, la prescrizione dell'azione accertativa invocata da parte ricorrente non sussista. Conseguentemente risultano infondati il primo e il secondo motivo di ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica così dispone: - Rigetta il ricorso. - Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di R.T.I. CA Srl/Creset Srl liquidate in € 250,00 oltre le spese obbligatorie. Così deciso in Campobasso il 19 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Dott. Ilario Moscetta
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29429707 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707, notificata in data 11 febbraio 2025 dalla CA S.p.A., nella qualità predetta per la riscossione coattiva della Tassa Automobilistica– Regione Molise in relazione al periodo d'imposta del 2010-2011-2012-2014– 2016 e 2017, per il veicolo tg. Targa_1 L'ingiunzione di pagamento riguarda la complessiva somma di Euro 1.747,00 (imposte, sanzioni, interessi e spese varie incluse) per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica in relazione ai periodi di imposta 2012- 2014 2016 e 2017 per il veicolo sopra specificato.
Come motivi di ricorso eccepisce:
1) Prescrizione del credito azionato:
2) Omessa notificazione degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707 per le motivazioni del ricorso;
in via subordinata di accertare e dichiarare il difetto e/o l'omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica regionale degli anni 2012- 2014– 2016 e 2017 per il veicolo di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707, notificata alla ricorrente solo il 11 febbraio 2025;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio.
Si costituisce in giudizio la CA SR la quale preliminarmente ribadisce che la pretesa tributaria della Regione
Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato, così come si evince dagli atti depositati nel fascicolo processuale e che si riserva di produrre in originale in udienza.
Ricorda che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato.
La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale.
Fa rilevare che il RTI CA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede.
In tale atto è chiaramente precisato che: gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso
2,50000 annuo.
Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad € 6,51).
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra dalla documentazione presente in atti, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti al preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato:
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2012 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 20/01/2016 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2013 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 25/11/2016 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2014 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 03/08/2017 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2009-2010, dapprima notificato nel 2011, risulta notificato con consegna nelle mani di persona dichiaratasi familiare convivente nonché moglie ed emissione di relativa
CAN in data 27/02/2014 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2011 risulta notificato con consegna nelle mani del destinatario in data 06/10/2014 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2016 risulta notificato per compiuta giacenza ed emissione di relativa CAD in data 21/01/2019 e non è stato mai opposto;
-L'avviso di accertamento TG Targa_1 anno 2017 risulta notificato con consegna nelle mani di persona dichiaratasi familiare convivente nonché moglie ed emissione di relativa CAN in data 04/10/2019 e non è stato mai opposto;
-Successivamente, per l'avviso di accertamento 2012 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
9501575 con consegna nelle mani del destinatario in data 24/07/2017 e non è stata mai opposta;
-Successivamente, per gli avvisi di accertamento 2009-2010-2011 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 11536721 con consegna nelle mani del destinatario in data 10/01/2018 e non è stata mai opposta;
-Successivamente, per gli avvisi di accertamento 2013-2014 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento
ID 13299902 con consegna in data 17/11/2018 e non è stata mai opposta;
-In seguito, per le annualità 2009-2010-2011-2012-2013-2014 è stato notificato l'atto di precetto ID 21956760 con il procedimento della compiuta giacenza in data 28/12/2022 e non è stata mai opposta;
-Successivamente, per l'avviso di accertamento 2016-2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID
22535150 con il procedimento della compiuta giacenza in data 21/02/2023 e non è stata mai opposta;
-Infine, è stato notificato l'avviso di intimazione odiernamente opposto in data 11/02/2025.
Occorre rilevare, dunque, la rituale notifica, nei termini di legge, di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato.
Infatti la disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto “Notificazione della cartella di pagamento”, prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza la compilazione della relata di notifica, essendo sufficiente la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento.
Si ricorda, infine, come il dato normativo, confermato dalla giurisprudenza, preveda che nei casi di compiuta giacenza, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (Cass. civ. Sez. V Ord., 08/03/2019, n. 6857: In materia di notificazioni, in applicazione non diretta ma analogica, della regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, secondo cui "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore", la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore o, nel caso in cui l'agente potale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima, ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore” (cfr. art. 8, l. 890/92 e sentenza Corte di Cassazione n. 2047 del 2016).
Precisato quanto sopra, in ogni caso, risulta agli atti che, con riferimento alle annualità
2009-2010-2011-2012-2013-2014 è stato notificato l'atto di precetto ID 21956760 con il procedimento della compiuta giacenza, in data 28/12/2022 e non è stata mai opposto.
Per l'avviso di accertamento 2016-2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 22535150 con il procedimento della compiuta giacenza in data 21/02/2023 e non è stata mai opposto.
Si osserva che le suddette ingiunzioni di pagamento costituiscono atti rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotti all'avviso di mora.
Essi, dunque, ove non impugnati nei termini decadenziali, determinano la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, precludono al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e),
d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'atto di precetto ID 21956760, riguardante le annualità 2009-2010-2011-2012-2013-2014, risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza in data 28/12/2022 ( risulta attestazione di consegna in atti) e non è stata mai opposto. Per l'avviso di accertamento 2016-2017 è stata notificata l'ingiunzione di pagamento
ID 22535150, riguardante le annualità 2016 e 2017, risulta notificato con il procedimento della compiuta giacenza in data 21/02/2023 ( risulta attestazione di consegna in atti) e non è stata mai opposto.
L'ingiunzione di pagamento con Rif. ID Pratica 29429707, oggetto dell'odierna impugnazione, risulta notificata in data 11 febbraio 2025 ( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre
1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60. Dal ché l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Pertanto, questa Corte in composizione monocratica ritiene che, per l'ingiunzione di pagamento con Rif.
ID Pratica 29429707, oggetto della odierna causa, la prescrizione dell'azione accertativa invocata da parte ricorrente non sussista. Conseguentemente risultano infondati il primo e il secondo motivo di ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica così dispone: - Rigetta il ricorso. - Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di R.T.I. CA Srl/Creset Srl liquidate in € 250,00 oltre le spese obbligatorie. Così deciso in Campobasso il 19 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Dott. Ilario Moscetta