Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, dato che l'atto di intimazione è stato notificato in data recente e che le ingiunzioni di pagamento precedenti, se non impugnate nei termini, cristallizzano la pretesa impositiva, precludendo l'eccezione di prescrizione anteriore.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento

    La Corte ha riscontrato la rituale notifica di tutti gli atti presupposti all'intimazione, inclusi avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento, avvenuta secondo le modalità di legge, anche tramite servizio postale e con procedura di compiuta giacenza. La mancata impugnazione di tali atti ha determinato la loro definitività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
    Numero : 3
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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