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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10898 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza resa in data 15/03/2023
dal G.d.P. di Frattamaggiore (Na) in persona del Giudice Dott. Luigi D'Aniello,
recante n. 2040/2023, depositata in cancelleria e resa pubblica il 07/06/2023, vertente
TRA
istituito Parte_1
con Decreto Legge del 22/10/2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 249 del 24/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge
01/12/2016, n. 225, C.F. e P.Iva , con sede in Roma Alla Via G. Grezar n. P.IVA_1
14, in persona del procuratore pro tempore Dott. , giusta procura Parte_2
agli atti per Notaio - Roma 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1
elett.te dom.ta in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'Avv.
PE BO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-APPELLANTE-
E nata il [...] a [...] e residente in [...](Na) alla Controparte_1
Via Italo Svevo n. 5, C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._1
LA PA C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Frattamaggiore (Na) alla Via Miseno n. 7, giusto mandato in calce dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE' C.f. e P.Iva , in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rapp.te p.t., con sede in Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, 80133
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza resa in data 15/03/2023 dal G.d.P. di Frattamaggiore (Na) in persona del
Giudice Dott. Luigi D'Aniello, recante n. 2040/2023, depositata in cancelleria e resa pubblica il 07/06/2023, lamentandone, tra gli altri motivi che qui si richiamano, la nullità, per essere stata pronunciata in contumacia del nonostante Controparte_2
la nullità della notifica alla stessa, effettuata in violazione dell'art. 11 l. 53/1994.
1.1. Gli odierni appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
2. Tanto brevemente premesso, il motivo di appello tempestivamente formulato,
inerente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al con conseguente nullità della sentenza impugnata, preliminare ed Controparte_2
assorbente rispetto ai motivi, è fondato e merita accoglimento.
2.1. Al riguardo, va osservato che trova piena applicazione il combinato disposto degli artt. 3 bis e 11 l. 53/1994 secondo cui la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e le notificazioni sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti...
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del
è stata effettuata all'indirizzo pec Controparte_2
“ apoli.it” che non risulta iscritto nel registro PP.AA., Email_1 CP_2 registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni
pubbliche, quando l'unico indirizzo iscritto in detto registro risulta essere atti. apoli.it. Email_2 CP_2
Ne consegue che, essendo stata la citazione introduttiva del primo grado di giudizio notificata all'indirizzo pec apoli.it non risultante dai Email_1 CP_2
pubblici registri, in violazione degli artt. 3 bis e 11 l. 53/1994, tale notificazione deve ritenersi inficiata da nullità assoluta, essendo la parte rimasta contumace, e, pertanto,
va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al
Giudice di Pace di Frattamaggiore ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.
3. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado, le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate, in quanto il vizio di nullità
della notifica dell'atto di citazione non è stato rilevato dal Giudice di Pace adito,
ingenerando nell'opponente il legittimo affidamento circa la regolarità della notifica effettuata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
10898/2023 RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
- 2) dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza n. 2040/2023del Giudice di Pace
di Frattamaggiore, pubblicata il 7.6.2023;
- 3) rimette la causa dinanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore con onere delle parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell'art. 353,
secondo comma, c.p.c.
- 4) spese irripetibili.
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone