Ordinanza cautelare 22 settembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/01/2022, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00111/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto -OMISSIS- - Brindisi, Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del verbale privo di data e numero, inviato alla ricorrente in data 9.06.2021 con mail ordinaria dall'indirizzo “-OMISSIS-”, con il quale si comunica la mancata ammissione all'esame di stato 2021;
nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale, allo stato altrimenti non noto;
nonché per l'accertamento
del diritto della signora -OMISSIS- di ottenere la possibilità di sostenere gli Esami di Stato con conseguente riconvocazione della Commissione di Esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituto -OMISSIS- - Brindisi e di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. R. Francioso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – studentessa iscritta all’ultimo anno presso il -OMISSIS-” di Brindisi – ha impugnato il verbale privo di data e numero, inviato alla ricorrente in data 9.06.2021, con il quale le è stata comunicata la mancata ammissione all’esame di stato 2021.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 3 e 20 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. Eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 15.9.2021 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 19.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con un unico, articolato motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, essendo lo stesso stato emanato in assenza di una compiuta valutazione relativa al suo stato di salute.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) O.M. 3.3.2021, n. 53, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: “gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del D. lgs. 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del D. lgs. 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica”.
Dispone poi il successivo art. 20 che: “Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del Ministero dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182”.
2.2. Così individuate le prescrizioni di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente è affetta da Astrocitoma pilocitico recidivo cerebellare destro, id est: tumore al cervello.
Avuto riguardo a tale patologia, ella non ha potuto seguire un ordinario percorso di preparazione.
Orbene, avuto riguardo a tale accertata patologia, la Scuola avrebbe dovuto approntare un piano educativo personalizzato (PEI), in modo da consentirle l’esercizio del proprio diritto di studio (art. 38 Cost.).
Senonché, l’Amministrazione, nella propria nota depositata in data 26.7.2021, ha da un lato affermato che: “E’ noto ai docenti del Consiglio di Classe e alla scrivente che -OMISSIS- sia affetta da una grave patologia …”, aggiungendo tuttavia che: “si precisa, tuttavia, che la scuola non ha piena contezza delle caratteristiche e degli effetti della patologia poiché nessuna documentazione formale, relativa a diagnosi, invalidità o disabilità, risulta agli atti di questa Istituzione Scolastica”.
All’evidenza, l’Amministrazione ha emesso l’impugnato giudizio di non ammissione della ricorrente all’esame di Stato in assenza di qualsivoglia valutazione in ordine all’accertata patologia da cui la ricorrente risulta affetta. Ciò ha impedito la redazione di un piano educativo individualizzato, falsando, in ultima analisi, il risultato finale.
2.3. Sotto questo profilo, devono ritenersi inconferenti, ai fini in esame, le deduzioni contenute nella relazione della Dirigente di Istituto del 6.12.2021, trattandosi di mera reiterazione di questioni già espresse nella nota 26.7.2021, senza che – in attuazione dell’ordinanza cautelare di questo TAR n. -OMISSIS-, la quale è stata ignorata – l’Amministrazione abbia espresso alcuna nuova valutazione in ordine al modo in cui la patologia di cui la ricorrente risulta affetta possa aver falsato il giudizio finale di non ammissione all’esame di Stato.
3. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento dell’atto impugnato.
4. In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà procedere a nuovo esame della posizione della minore ricorrente, valutando espressamente la documentazione medica attestante la patologia da cui quest’ultima risulta affetta, di cui dovrà darsi conto in sede motivazionale.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.