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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1198/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Di Militello (Me), via Michele Amari n. 3/E presso lo studio dell'Avv. Paolo Starvaggi che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina, via S. Giovanni Bosco n. 23 presso lo studio dell'Avv. Denise
Manganaro che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Fabbi e
AN NO per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 122, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249011121547000, notificata il 16 maggio 2024, limitatamente alle cartelle emesse dall per un totale di € 1.737,33. CP_2
In via preliminare, eccepisce l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC, per violazione della disciplina normativa di riferimento. Sostiene che il documento informatico trasmesso non sia stato sottoscritto con firma digitale, come richiesto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, determinando così un insanabile vizio di notifica che non può essere sanato neppure dalla costituzione in giudizio della parte ricorrente.
La ricorrente lamenta inoltre il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato, evidenziando come la pretesa sia priva di indicazioni circa la causale delle somme richieste, l'anno di riferimento, i criteri di calcolo degli importi, degli interessi, delle sanzioni e dei compensi di riscossione.
Viene inoltre contestata l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, nonché della normativa di riferimento, con conseguente impossibilità per il ricorrente di verificare la correttezza degli importi richiesti.
Il ricorrente eccepisce anche l'omessa e inesistente notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sottolineando che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata solo mediante il rispetto della sequenza procedimentale e delle relative notificazioni
Nel merito, viene sollevata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge 335/95, in relazione agli avvisi di addebito degli anni 2016, 2017 e 2018, mai notificati.
Viene inoltre eccepita la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati per intervenuta decadenza del concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 112/99, per mancata notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento entro il termine decadenziale dalla consegna del ruolo.
Infine, si deduce la prescrizione quinquennale delle sanzioni civili correlate al presunto credito, in conformità all'art. 3 della L. 335/1995
e alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e resta soggetto al medesimo regime prescrizionale.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
Nella resistenza di e dell Controparte_1 CP_2 all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi,
l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali,
è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C.
Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass.
18207/2003).
Nel caso in esame tutti i motivi di opposizione, ad eccezione di quello inerente alla prescrizione della pretesa, prospettano violazioni formali e, pertanto, integrano un'opposizione agli atti esecutivi.
Tra i vizi formali rientra anche la dedotta decadenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr. Cass., nn.
25757/2008; 18207/2003; 9912/2001) (Cass. 6756/2012).
Analogamente la Corte d'Appello di Messina ha di recente confermato che il motivo di impugnazione inerente alla decadenza ex art. 25
D.Lgs. n. 46/1999 integra un'opposizione agli atti esecutivi da far valere entro il termine di venti giorni, evidenziando che “qualificando la censura riguardante la violazione dei termini di cui all'articolo 25, quale vizio formale, la Corte di Cassazione, con orientamento che può ritenersi granitico, ha sostenuto che la fondatezza dell'eccezione inibisce all'istituto di avvalersi di quel titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritti di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (vedi da ultimo ordinanza 24 marzo – 7 settembre 2021, n. 24134) con ciò pertanto qualificando detta violazione quale vizio formale” (Corte d'Appello di
Messina, sentenza n. 62/2023).
La deduzione di tali vizi è, però, tardiva in quanto l'opposizione è stata proposta il 7 giugno 2024, ovvero oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 16 maggio
2024.
Al riguardo si precisa che, in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che
“l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto, come nella specie in esame, il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare alla specie l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ.” (così da ultimo Cass. 26099/2021).
La pacifica ricezione dell'intimazione da parte della società ricorrente
(come dimostrato del resto dalla produzione nel presente giudizio dell'intimazione da parte della società) è già sufficiente a ritenere perfezionata la notifica dell'atto.
Parte ricorrente chiede poi che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale rilievo è infondato.
In ordine a tale censura si osserva che la Corte d'Appello di Messina
(sentenza n. 842/2022 e più di recente sentenza n. 262/2025) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010)”.
A tal proposito va aggiunto che di recente la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che “in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, può recuperare l'azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell (per tutte Pt_3
v., ancora di recente, Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022).
Pertanto, eventuali vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell'opposizione, nell'ambito della quale chi si oppone propone l'accertamento negativo del credito“ (Cass. 9 febbraio 2023, n. 4086).
Ne discende che l'omessa notifica degli avvisi di addebito non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente. L'eccezione di prescrizione sollevata da non può essere Parte_1 accolta.
Dall'esame della documentazione agli atti emerge infatti che, in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520170013507841000, n.
29520190009118106000, n. 29520170021128076000, n.
29520180022378206000, è stata regolarmente notificata via pec alla società ricorrente in data 31 maggio 2023 l'intimazione di pagamento n. 29520239003716744000, come risulta dagli allegati prodotti in giudizio.
Tale circostanza è estremamente rilevante, dal momento che in questa sede non può essere fatta valere l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di tale atto.
Proprio di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza del
22/3/2023 n. 8198, ha riaffermato il principio, invero già consolidato, secondo cui “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti
l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. Ed altrettanto costantemente ha affermato che la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di
40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs.
46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall'art. 30, co. 14, D.L.
78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da
Cass. 18145/2012), sicché il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, ivi compresa la prescrizione.
La mancata opposizione - precisa pure la Cassazione - all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito (cfr. anche Corte d'Appello di Messina n. 173/2024).
Ancor più chiaramente la Corte di Cassazione ha statuito che
“qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259).
Ne consegue che è ormai preclusa la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente all'intimazione di pagamento n. 29520239003716744000.
È chiaro poi tra la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520239003716744000 (avvenuta, come detto, il 31 maggio 2023)
e la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520249011121547000, avvenuta il 16 maggio 2024, il termine di prescrizione quinquennale non era decorso.
Parimenti non può essere maturata alcuna prescrizione in relazione alla cartella di pagamento n. 29520220034208942000, dal momento che quest'ultima è stata notificata via pec il 13 gennaio 2023.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione dell'elevato numero di contestazioni avanzate dalla società ricorrente, seguono la soccombenza. In ordine alle spese, deve precisarsi che la chiamata in causa di non può essere qualificata alla Controparte_1 stregua di una litis denuntiatio, essendo stati proposti motivi di opposizione afferenti alla regolarità formale della procedura di riscossione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e dell delle spese del giudizio, liquidate per ciascuno
[...] CP_2 in € 1.769,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino