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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4112/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in data [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Romina Castrogiovanni giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 14 febbraio 2025
1 *****
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 29 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 113/2023 Cat. A. 12 /IMM/ SEZ.
IV° L.P.”, emesso il 25 novembre 2023 e notificato il 6 marzo 2024, con cui il Questore di Agrigento, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento del 28 agosto 2023 in esso citato, ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 27 aprile 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2020 e ha qui intrapreso, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale precedentemente presentata, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attualmente attività lavorativa alle dipendenze della “ in forza di un Parte_2 contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1 gennaio al 31 marzo 2025 in qualità di bracciante agricolo e di avere precedentemente lavorato con le stesse mansioni: alle dipendenze della “ , in forza di più contratti a Parte_3 tempo determinato, dal 13 giugno 2024 al 31 dicembre 2024; alle dipendenze della
“Coop. Cooperatori ortofrutticoli Pontini soc. coop. agr.”, in forza di più contratti a tempo determinato, dal 20 gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 e alle dipendenze della
3 “Coop. Agricola Di Girolamo Gianni”, in forza di più contratti a tempo determinato, dall'1 luglio al 31 dicembre 2023.
Il ricorrente ha, altresì, prodotto Attestato di partecipazione al laboratorio “Cucine
a confronto” svolto a Licata (AG) dall'11 al 26 maggio 2022 e Attestato di partecipazione al laboratorio “Attività di sensibilizzazione ambientale e arte del riciclo” svoltosi dal 19 giugno 2022 al 21 luglio 2022 (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente si trova in Italia dal 2020 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Agrigento del 28 agosto 2023), con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, si dispone che le stesse rimangano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.32 co.3 del D.Lgs.
n.25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n.286/98;
2) lascia a carico della parte ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese di lite dalla stessa sostenute.
4 Così deciso il 21 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4112/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in data [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Romina Castrogiovanni giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 14 febbraio 2025
1 *****
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 29 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot. 113/2023 Cat. A. 12 /IMM/ SEZ.
IV° L.P.”, emesso il 25 novembre 2023 e notificato il 6 marzo 2024, con cui il Questore di Agrigento, sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento del 28 agosto 2023 in esso citato, ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 27 aprile 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
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2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente vive in
Italia dal 2020 e ha qui intrapreso, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale precedentemente presentata, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attualmente attività lavorativa alle dipendenze della “ in forza di un Parte_2 contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1 gennaio al 31 marzo 2025 in qualità di bracciante agricolo e di avere precedentemente lavorato con le stesse mansioni: alle dipendenze della “ , in forza di più contratti a Parte_3 tempo determinato, dal 13 giugno 2024 al 31 dicembre 2024; alle dipendenze della
“Coop. Cooperatori ortofrutticoli Pontini soc. coop. agr.”, in forza di più contratti a tempo determinato, dal 20 gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 e alle dipendenze della
3 “Coop. Agricola Di Girolamo Gianni”, in forza di più contratti a tempo determinato, dall'1 luglio al 31 dicembre 2023.
Il ricorrente ha, altresì, prodotto Attestato di partecipazione al laboratorio “Cucine
a confronto” svolto a Licata (AG) dall'11 al 26 maggio 2022 e Attestato di partecipazione al laboratorio “Attività di sensibilizzazione ambientale e arte del riciclo” svoltosi dal 19 giugno 2022 al 21 luglio 2022 (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente si trova in Italia dal 2020 (come risulta dal parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Agrigento del 28 agosto 2023), con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, si dispone che le stesse rimangano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.32 co.3 del D.Lgs.
n.25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n.286/98;
2) lascia a carico della parte ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese di lite dalla stessa sostenute.
4 Così deciso il 21 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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