Sentenza 12 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2019, n. 16075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16075 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NO nato il [...] avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.Luca BRACHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Pordenone, con sentenza del 30 giugno 2016, dichiarava ON NO responsabile del reato di cui all'art. 642 cod.pen., per avere denunciato falsamente il furto del proprio autoveicolo, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione. A seguito dell'appello dell'imputato e del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 2 ottobre 2017, confermava la sentenza di primo grado;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di ON.
1.1 II difensore lamenta innanzitutto che il giudice di appello aveva respinto il rilievo sulla utilizzabilità del materiale probatorio (indagini e verifiche provenienti dal Marocco) non considerando che la documentazione doveva essere acquisita con rogatoria.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la suddetta documentazione era stata formata ed acquisita da soggetti non meglio identificati, che avevano poi riportato l'esito delle ricerche e la documentazione ad un avvocato del Marocco, che a sua volta aveva riferito ad un operatore dell'agenzia investigativa;
il teste sentito in udienza era quindi un soggetto che aveva riferito circostanze de relato, senza neppure saper indicare da chi avesse ricevuto le informazioni.
1.3 II difensore osserva che era stato affermato che il furto dell'autovettura di cui al capo di imputazione non era avvenuto a Prato, perché l'autovettura era transitata prima in Marocco e poi in Mauritania, con ON alla guida, senza più fare ritorno in Italia;
l'accusa avrebbe però dovuto dimostrare che ON era rientrato in Italia senza la macchina.
1.4 II difensore ribadisce, infine, l'eccezione già proposta in appello di tardività della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 Deve osservarsi, relativamente al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui Th' si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nei caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. In particolare, la Corte di appello, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ha sottolineato la falsità della denuncia, visto che il veicolo era stato portato in Marocco da ON (identificato quale conducente), due giorni dopo che lo stesso ON aveva stipulato l'assicurazione per il furto, veicolo di cui ON aveva denunciato poi il furto al fine di ottenere il risarcimento per il danno subito. Quanto alla eccezione di inutilizzabilità della documentazione acquisita, si deve richiamare la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "è legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali" (sez. 2, Sentenza n. 2471 del 10/10/2014 Saliou, Rv. 261822 - 01).
1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre alla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Il motivo è pertanto inammissibile, in quanto al Giudice di legittimità sono infatti preclusi - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o 'affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
1.4 Infine, la Corte di appello ha risposto alla eccezione relativa alla tardività della querela con motivazione (contenuta a pag.7 della sentenza impugnata) logica ed esente da censure.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 01/03/2019 Il Consigliere estens