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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9310/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Vittorio Romeo e Cristina Surico;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: ricostituzione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2024 chiedeva Parte_1
condannarsi l' a ricostituire la pensione cat. VOART n. 33025115, in CP_1
godimento dall'1.1.2012, previa variazione dei dati di calcolo della stessa.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dall e integrante comunque questione rilevabile anche di ufficio, con CP_1
il solo limite del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990 e Cass. 19.3.2014 n. 6331), di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.
L'eccezione è fondata.
L'istante chiede infatti la ricostituzione della pensione liquidata il
16.12.2011 con decorrenza dall'1.1.2012, previa variazione dei dati di calcolo della stessa, deducendo quindi un adempimento parziale, da parte dell'ente previdenziale, della prestazione dovuta.
Trova allora applicazione, nella specie, la decadenza triennale di cui all'art. 47 u.c. d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1
d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111.
Detta norma stabilisce infatti: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”.
2 Nella specie, il suddetto termine è vanamente decorso, atteso che la pensione è stata liquidata, come detto, il 16.12.2011 con decorrenza dall'1.1.2012, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo il 30.9.2024, e pertanto ben oltre il triennio utile.
Resta, a questo punto, da evidenziare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudice,
la decadenza dall'azione investe il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei singoli ratei di pensione: in tal senso Cass. 14.12.2020 n. 28416 e Cass.
6.5.2021 n. 11909.
Tale conclusione trova peraltro riscontro nella formulazione testuale della norma, che fa riferimento al riconoscimento parziale della prestazione –
da intendersi quindi come unitariamente considerata – e non invece al pagamento parziale dei ratei di volta in volta maturati a cadenza mensile.
Inoltre, come pure precisato dalla S.C., alle riliquidazioni non possono applicarsi in via analogica i diversi termini previsti dall'art. 47 co.
2-3 d.p.r.
30.4.1970 n. 639 e dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103 conv. in l.
1.6.1991 n.
166 – il quale dispone che la decadenza estingue solo il diritto ai ratei pregressi – per la domanda giudiziaria di pensione: cfr. Cass.
6.5.2021 n.
11909; per tali motivi non si condivide il diverso orientamento espresso da
Cass. 17.6.2021 n. 17430, Cass.
4.1.2022 n. 123 e altre.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
3 Il contrasto giurisprudenziale di cui si è dato atto costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9310/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Vittorio Romeo e Cristina Surico;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: ricostituzione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2024 chiedeva Parte_1
condannarsi l' a ricostituire la pensione cat. VOART n. 33025115, in CP_1
godimento dall'1.1.2012, previa variazione dei dati di calcolo della stessa.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dall e integrante comunque questione rilevabile anche di ufficio, con CP_1
il solo limite del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990 e Cass. 19.3.2014 n. 6331), di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.
L'eccezione è fondata.
L'istante chiede infatti la ricostituzione della pensione liquidata il
16.12.2011 con decorrenza dall'1.1.2012, previa variazione dei dati di calcolo della stessa, deducendo quindi un adempimento parziale, da parte dell'ente previdenziale, della prestazione dovuta.
Trova allora applicazione, nella specie, la decadenza triennale di cui all'art. 47 u.c. d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1
d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111.
Detta norma stabilisce infatti: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”.
2 Nella specie, il suddetto termine è vanamente decorso, atteso che la pensione è stata liquidata, come detto, il 16.12.2011 con decorrenza dall'1.1.2012, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo il 30.9.2024, e pertanto ben oltre il triennio utile.
Resta, a questo punto, da evidenziare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudice,
la decadenza dall'azione investe il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei singoli ratei di pensione: in tal senso Cass. 14.12.2020 n. 28416 e Cass.
6.5.2021 n. 11909.
Tale conclusione trova peraltro riscontro nella formulazione testuale della norma, che fa riferimento al riconoscimento parziale della prestazione –
da intendersi quindi come unitariamente considerata – e non invece al pagamento parziale dei ratei di volta in volta maturati a cadenza mensile.
Inoltre, come pure precisato dalla S.C., alle riliquidazioni non possono applicarsi in via analogica i diversi termini previsti dall'art. 47 co.
2-3 d.p.r.
30.4.1970 n. 639 e dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103 conv. in l.
1.6.1991 n.
166 – il quale dispone che la decadenza estingue solo il diritto ai ratei pregressi – per la domanda giudiziaria di pensione: cfr. Cass.
6.5.2021 n.
11909; per tali motivi non si condivide il diverso orientamento espresso da
Cass. 17.6.2021 n. 17430, Cass.
4.1.2022 n. 123 e altre.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
3 Il contrasto giurisprudenziale di cui si è dato atto costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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