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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario AR CA, nella causa iscritta al N. 2784/2025 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, nella qualità di genitore esercente la Per ___________________ Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentata e difesa
Persona_1
dall'avv.to NAVARRA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata in via Vittorio
Emanuele 134, Castelvetrano.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1 Il Cancelliere legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_2
- resistente –
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/02/2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il
CTU dott. riconobbe l'indennità d'accompagnamento e la condizione di disabilità ai sensi Per_3 dell'art. 3, comma 3, L 104/92, ma non dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, convenne in giudizio l' per sentir accertare il possesso da parte del figlio dei CP_1 Persona_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa (22.11.2023).
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza. La domanda è fondata.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per tali infermità al periziando sono da riconoscersi i benefici di cui alla L.104/92 (art. 3 comma 3) con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione domanda.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il minore è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Persona_1 dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (22.11.2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. NAVARRA GIUSEPPE che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che il minore è in possesso dei requisiti sanitari Persona_1 richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(22.11.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to NAVARRA GIUSEPPE.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
IL GIUDICE O.
AR CA
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario AR CA, nella causa iscritta al N. 2784/2025 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, nella qualità di genitore esercente la Per ___________________ Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentata e difesa
Persona_1
dall'avv.to NAVARRA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata in via Vittorio
Emanuele 134, Castelvetrano.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1 Il Cancelliere legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_2
- resistente –
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/02/2025 la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il
CTU dott. riconobbe l'indennità d'accompagnamento e la condizione di disabilità ai sensi Per_3 dell'art. 3, comma 3, L 104/92, ma non dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, convenne in giudizio l' per sentir accertare il possesso da parte del figlio dei CP_1 Persona_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa (22.11.2023).
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza. La domanda è fondata.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per tali infermità al periziando sono da riconoscersi i benefici di cui alla L.104/92 (art. 3 comma 3) con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione domanda.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il minore è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Persona_1 dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (22.11.2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. NAVARRA GIUSEPPE che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che il minore è in possesso dei requisiti sanitari Persona_1 richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(22.11.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to NAVARRA GIUSEPPE.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
IL GIUDICE O.
AR CA