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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER ET Presidente dott. IA MI Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 26629/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. D'EMANUELE MARCO MARIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in DURAZZO Parte_1 Parte_2 (ALBANIA) il 02/08/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 292 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005)
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 08/03/2008 (minore) e il 11/03/2006 Per_1 Per_2
(maggiorenne, non economicamente autosufficiente).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/06/2023. Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto affidamento e regime di visita della figlia stante la maggiore età Per_2 della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto.
DISPONE l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
DISPONE che, salvo diverso accordo, che il padre possa tenere con sé la figlia minore secondo il regime seguente: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10); nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, dall'uscita di scuola del mercoledì (o alle ore 17 in periodi non scolastici), sino all'entrata a scuola del venerdì (o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10); nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, dal lunedì dall'uscita di scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici), sino all'entrata a scuola del martedì (o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10); durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto nei confronti delle figlie Per_1 e durante il tempo di permanenza, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie Per_2 sostenute e concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro tipo di documento valido per l'estero.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA MI ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER ET Presidente dott. IA MI Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 26629/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. D'EMANUELE MARCO MARIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in DURAZZO Parte_1 Parte_2 (ALBANIA) il 02/08/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 292 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005)
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 08/03/2008 (minore) e il 11/03/2006 Per_1 Per_2
(maggiorenne, non economicamente autosufficiente).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/06/2023. Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto affidamento e regime di visita della figlia stante la maggiore età Per_2 della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto.
DISPONE l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
DISPONE che, salvo diverso accordo, che il padre possa tenere con sé la figlia minore secondo il regime seguente: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10); nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, dall'uscita di scuola del mercoledì (o alle ore 17 in periodi non scolastici), sino all'entrata a scuola del venerdì (o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10); nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, dal lunedì dall'uscita di scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici), sino all'entrata a scuola del martedì (o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10); durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di agosto;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto nei confronti delle figlie Per_1 e durante il tempo di permanenza, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie Per_2 sostenute e concordate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori prestano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro tipo di documento valido per l'estero.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA MI ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.