Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1936 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria, n. 82
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Vincenzo Fiato, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Francesco Cilea, n. 39
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, l'Istituto ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che il sig. ha proposto ricorso per accertamento Controparte_1
tecnico preventivo, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio status di invalido civile;
- che l' costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Pt_1
dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire, essendo il ricorrente dipendente pubblico con un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge;
- che, ciononostante, il G.L. ha dato seguito all'esame peritale che si è concluso con il riconoscimento del sig. quale invalido nella Controparte_1
misura del 76% (con decorrenza dalla visita peritale) e portatore di handicap, ex art. 3 comma 1 L. n. 104/92.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig. CP_1
richiamando le conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di
[...]
accertamento tecnico preventivo e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, sulle conclusioni formulate, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 445 vis c.p.c., letto in combinato disposto con l'articolo 100 c.p.c., va interpretato nel senso che, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario, cui l'ATP è preordinato, anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Pertanto, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula, in applicazione del principio dell'interesse ad agire enucleato dall'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del 3
ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente(Cassazione civile sez. lav., 27/04/2015, n.8533).
Orbene, tale interesse potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della richiesta, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (Cassazione Civile Sez. lav, Ordinanza n. 2587 del
05/02/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021).
Ed infatti, il procedimento in esame non consiste nel "previo adempimento di oneri”, nel senso di previo esperimento di rimedi amministrativi, ma in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli di istruzione preventiva, a carattere contenzioso (infatti, il legislatore ha previsto un “procedimento sommario”), avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena (Corte costituzionale 243 del 2014; Corte di Cassazione 6010/2014 e n. 6084/2014).
Conseguentemente, il ricorso con il quale si propone accertamento tecnico preventivo deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni cui la prova richiesta è preordinata, con conseguente indicazione del diritto rivendicato dal ricorrente e alla cui realizzazione è finalizzata la domanda (Cassazione civile n. 11919/2015).
In particolare, l'interesse ad agire presuppone la necessità che l'azione sia volta ad ottenere un'utilità pratica, anche in un procedimento finalizzato all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (come il procedimento di cui all'art. 445 bis. c.p.c.), in quanto non sono proponibili azioni autonome, di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano solo 4
elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (al contrario, il diritto può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza).
Inoltre, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che l'interessato prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, atteso che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass.
28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo
2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035)" (Sez. L, Sentenza n. 11919 del
2015).
Ne discende che il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non può esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione del diritto cui è finalizzato l'accertamento sanitario, per valutare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso, pur non rivestendo tale attività di indagine efficacia di giudicato in relazione alle statuizioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio
(cassazione n. 5338/2014; Cassazione n. 16685/2018).
Nel caso di specie, parte resistente ha proposto ricorso ex art 445 bis c.p.c. chiedendo il riconoscimento del beneficio sanitario necessario ai fini del conseguimento della pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/1971) o dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 l. n. 188/1971), che presuppongono la coesistenza di un requisito di natura reddituale e di un requisito di natura sanitaria.
L' ha eccepito il difetto del requisito reddituale e, per tale ragione, al Pt_1
momento del deposito dell'elaborato peritale, ha depositato formale dissenso, cui ha fatto seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c,p.c.
In merito giova evidenziare che la non impugnabilità del decreto di omologa appare ragionevole ove si consideri che l'interessato, entro i termini legislativamente previsti, non ha contestato le conclusioni del CTU sulle quali 5
l'omologa stessa si fonda: tuttavia, logico corollario di tale premessa è la conclusione che la dichiarazione di dissenso (ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 445 bis c.p.c.) può avere ad oggetto non solo le conclusioni formulate dal CTU, ma anche gli aspetti preliminari che sono stati oggetto di verifica giudiziale
(necessaria ai fini della verifica dell'interesse ad agire) e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati.
Qualora una delle parti contesti, entro i termini legislativamente previsti, la possibilità del giudice di omologare l'accertamento sanitario, si apre un procedimento ordinario, che impone alla parte che abbia formulato il dissenso di intraprendere, entro il successivo termine di trenta giorni, un procedimento secondo il rito ordinario, specificando i motivi dell'opposizione (Cass. n. 8932 del 2015; Cass., sent. n. 2249 del 2016).
In particolare, qualora l' intenda far valere ragioni di dissenso di Pt_1
qualsivoglia natura, anche diverse dal profilo strettamente medico legale, deve depositare dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni, assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., contestando le conclusioni del C.T.U. sia pure sotto il profilo della loro inutilizzabilità ai fini del riconoscimento della prestazione, per poi proporre ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c.., instaurando un procedimento secondo il rito ordinario.
Pertanto, correttamente l' ha agito ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 Pt_1
per contestare il possesso del requisito reddituale legittimante il conseguimento delle prestazioni oggetto di domanda.
Orbene, dalla consultazione della documentazione allegata dall' al Pt_1
ricorso introduttivo al presente giudizio, non contestata dalla parte resistente, emerge che il sig. nella sua qualità di dipendente pubblico, Controparte_1
percepisce un reddito annuo pari a € 21.747, che supera la soglia minima reddituale sia ai fini del conseguimento della pensione di inabilità che ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza. 6
Del resto, lo stesso resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad eccepire, nella memoria di costituzione, di aver agito esclusivamente per l'accertamento dei requisiti sanitari.
Nel corso delle udienze di discussione, il difensore della parte resistente ha dichiarato di aver agito esclusivamente per le agevolazioni accessorie, come il prepensionamento, l'esenzione ticket, il collocamento categoria protetta, per i vantaggi fiscali nell'acquisto dell'auto, per le agevolazioni per il pagamento delle tasse dei figli.
Invero, nell'intestazione del ricorso ex art. 445 bis, si fa riferimento sia all'accertamento dell'invalidità civile nella misura superiore al 74% ai sensi della legge n. 118/1971 sia all'accertamento dello status di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992 e del collocamento mirato.
Tuttavia, tali ultime due pretese non sono state riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, con le quali si chiede soltanto l'accertamento dello status di invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971 (facendo, peraltro riferimento all'art. 12, che disciplina la pensione di inabilità, sebbene, nell'intestazione del ricorso, si faccia riferimento all'invalidità in misura superiore del 74%, di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971).
Del resto, l'unico quesito formulato dal giudice dell'atp al CTU, nel corso dell'udienza del 10/11/2023 , concerne l'invalidità civile (artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971); orbene, a tale udienza, era presente il difensore della parte ricorrente, che nulla ha eccepito in ordine alla formulazione dei quesiti confermando, in tal modo, che oggetto di giudizio era esclusivamente l'accertamento dell'invalidità civile (ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n.
118/1971),
Nondimeno, non risulta versata in atti alcuna domanda amministrativa rivolta a diverse prestazioni.
Ne discende che le uniche prestazioni oggetto di domanda, quali si evincono dalle conclusioni del ricorso per accertamento tecnico preventivo, 7
dalla documentazione allegata, dai questi formulati dal giudice al CTU e non contestati dalla parte ricorrente, odierna reistente, nonché dalle conclusioni formulate nella memoria di costituzione nel presente giudizio, sono la pensione e l'assegno di invalidità civile, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.
118/1971, in relazione alle quali la domanda proposta era inammissibile, per difetto del requisito economico.
Pertanto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 va accolto.
Le spese di lite tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e della natura degli interessi coinvolti, restano integralmente compensate tra le parti.
Restano a carico del sig. parte soccombente, le spese Controparte_1
della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t. N.RG. 1936/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che non possiede il requisito reddituale legittimante il Controparte_1
conseguimento della pensione di inabilità (art. 12 l. n. 118/1971) e dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 l. n. 118/1971) ;
-Compensa le spese di lite tra le parti:
- Pone definitivamente a carico del sig. le spese della Controparte_1
C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
.
[...] Locri, 03/04/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci