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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 642/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa IM ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 642/2016, vertente fra le parti:
procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo CP_1 studio, sito in Bari alla via Nicola de Giosa n. 111;
- appellante -
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luca
Polverino e Luigi Coluccino, presso lo studio dei quali, sito in Roma alla via Adolfo Ravà n. 75, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
NONCHE' CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Garcea del Foro di Roma e Franco PA
Lamorgese del Foro di Bari, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Noicattaro (Ba) alla via Giovanni XXIII n. 9, giusta mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 101/2015 del 06.06.2015 (depositata il 30.06.2015), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 178/2013.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
IM ME CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato l'11.04.2013, CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2013 (R.G. n. 485/2013) - emesso dal
Giudice di Pace di Rutigliano il 28.02.2013 (notificato il 07.03.2013), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 1.595,93 oltre interessi come per legge e spese CP_2 del procedimento monitorio - convenendo in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Rutigliano, la società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare infondata la CP_2 domanda proposta nei suoi confronti e conseguentemente annullare e comunque revocare l'emesso decreto ingiuntivo n. 54/2013, per tutte le argomentazioni svolte nelle premesse che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte;
condannare in ogni caso la al pagamento delle spese CP_2 tutte del presente giudizio, diritti ed onorari compresi”.
Parte opponente esponeva che la società aveva determinato unilateralmente gli CP_2 importi dovuti con riferimento a fatture per fornitura di gas e altri servizi correlati emesse per il periodo ricompreso tra l'anno 2008 e l'anno 2012, relative all'utenza n. 110489110404 dell'immobile ubicato in Roma al viale Giulio Cesare n. 71, come riportati nella tabella trascritta nel ricorso per decreto ingiuntivo, per un importo complessivo di €. 1.595,93.
Il deduceva di aver condotto in locazione ad uso studio legale il succitato immobile e CP_1 di aver provveduto a riconsegnarlo al legittimo proprietario, , sin dalla data del PA
09.02.2009, come risultava dalla documentazione allegata, precisando di non averlo più utilizzato effettivamente dall'anno 2007, poiché aveva trasferito il suo domicilio in Roma alla via del Tritone
n. 102; la locazione dell'immobile sito al viale Giulio Cesare n. 71 era proseguita con altri conduttori, sconosciuti all'opponente, i quali avevano effettivamente usufruito della fornitura di gas erogata dalla società opposta.
Rappresentava l'opponente che - perso il possesso, di fatto e di diritto, dell'immobile - alcuna comunicazione relativa al recapito di fatture per fornitura di gas gli era stata inviata, né da CP_2 né dai nuovi conduttori né tantomeno dal proprietario dell'appartamento, verosimilmente perché essi, nel corso degli anni a seguire dalla riconsegna dell'immobile, avevano continuato ad usufruire delle
IM ME forniture erogate dall'opposta, senza pagarne il corrispettivo.
Per tali ragioni, asseriva che le somme richieste dalla società somministrante CP_1 opposta non fossero da egli dovute, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il proprietario dell'appartamento, , allo scopo di essere manlevato da quest'ultimo in caso di PA condanna al pagamento.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente formulava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.08.2013 si costituiva in giudizio la società
[...]
(ora , la quale contestava la ricostruzione di controparte CP_2 AR in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto dell'opposizione, in quanto destituita di fondamento giuridico, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di opposizione.
Deduceva l'opposta che la pretesa del di ritenersi tenuto al pagamento della fornitura CP_1 soltanto per un determinato periodo di tempo era palesemente infondata, alla luce della circostanza che l'attore aveva ammesso di non aver inviato né una disdetta né una richiesta di voltura del contratto, a seguito della riconsegna dell'immobile oggetto di fornitura di gas al proprietario;
in tesi di parte opposta, l'opponente avrebbe dovuto avviare la procedura di cui all'art. 10 delle Condizioni generali di contratto, secondo cui la richiesta di recesso andava inviata con comunicazione scritta che permettesse alla parte di verificare l'effettiva ricezione.
L assumeva che l'opponente era a perfetta conoscenza delle modalità con cui CP_2 formalizzare il recesso dal contratto di fornitura, ma non aveva agito secondo le previsioni contrattuali;
in conseguenza della sua negligenza il non avrebbe potuto pretendere che, per il CP_1 solo fatto di aver rilasciato l'immobile, il contratto di fornitura di gas in essere dovesse ritenersi cessato, senza l'invio di una formale disdetta.
Rappresentava l'opposta che l'unico responsabile dell'esposizione debitoria oggetto di ingiunzione era da individuarsi nel a causa della sua condotta inadempiente, non avendo CP_1 peraltro costui contestato l'esistenza del contratto.
Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di €. 1.595,93, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 23.10.2013, il Giudice di Pace adito autorizzava la parte opponente alla chiamata in causa del proprietario dell'immobile sito in Roma al viale Giulio Cesare n. 71.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2014, si costituiva in giudizio la parte terza
IM ME chiamata in causa, , il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dal PA CP_1 instando per il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, ritenuta destituita di qualsivoglia fondamento, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Deduceva il che la pretesa avanzata dalla parte opponente nei confronti della società _3 opposta era infondata, considerato che quest'ultima non aveva mai ricevuto la disdetta del contratto da parte dell'utente, di tal guisa era rimasto vincolato al pagamento delle fatture per la CP_1 fornitura di gas e non avrebbe potuto liberarsi dal debito assunto contrattualmente.
La parte terza chiamata contestava anche la domanda di manleva avanzata dall'opponente, in quanto basata sull'erroneo presupposto secondo il quale, dopo la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile, gli adempimenti degli obblighi a carico dell'utente conduttore avrebbero dovuto essere assunti dal locatore.
Il evidenziava la propria estraneità al contratto stipulato tra il e la società _3 CP_1 fornitrice di gas, precisando, altresi', che dopo la riconsegna dei locali, egli non li aveva in alcun modo utilizzati e, nel settembre dell'anno 2010, aveva effettuato lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, nell'ambito dei quali erano stati eliminati i generatori di gas per il riscaldamento, sostituiti con impianti elettrici di climatizzazione ambientale;
riferiva, altresì, che, nel mese di novembre 2010, aveva concesso in locazione l'unità immobiliare all'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda.
Precisava la parte terza chiamata in causa che, in ogni caso, non avrebbe potuto pagare in forza di un'obbligazione che trovava fonte in un contratto vigente tra il e l atteso CP_1 CP_2 che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'opponente non aveva provato la sussistenza del titolo in base al quale vi fosse un obbligo di manleva in garanzia gravante sul proprietario dell'immobile.
sottolineava l'irrilevanza del trasferimento del domicilio del presso PA CP_1 altro immobile in Roma a partire dall'anno 2007, poiché i locali di viale Giulio Cesare n. 71 gli erano stati riconsegnati nel febbraio del 2009 sicchè, ammessa la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, le tre fatture risalenti all'anno 2008 erano comunque riferibili a un periodo durante il quale l'opponente era nel legittimo possesso dell'immobile.
A parere del terzo chiamato andava, inoltre, verificato se gli importi richiesti in via monitoria corrispondessero effettivamente all'erogazione eseguita, poiché era prassi dell' di CP_2 richiedere il pagamento sulla base di un calcolo di consumo presuntivo.
Con sentenza n. 101 del 06.06.2015, depositata il 10.06.2015, il Giudice di Pace di Bari ex
Sezione Distaccata di Rutigliano, ritenendo infondata l'opposizione, così provvedeva: “rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda così come
IM ME proposta nei confronti del chiamato in causa;
condanna al pagamento PA CP_1 delle spese di lite che liquida in favore dell' in € 1.400,00 oltre IVA,CAP e spese generali;
CP_2 nonché in favore di che liquida in € 1.600,00 oltre IVA, CAP e spese generali”. PA
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo il gravame introduttivo CP_1 del presente giudizio con atto di citazione in appello notificato il 09.01.2016.
Deduceva la parte appellante che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della circostanza che, nel corso del giudizio, era stato documentalmente provato che sin dal 09.02.2009 egli aveva perduto il possesso dell'immobile condotto in locazione;
esaminando gli importi richiesti per la fornitura di gas da parte della società appellata e contenuti nel decreto ingiuntivo opposto, si evinceva che la predetta società aveva continuato ad inviare fatture per i consumi effettuati relativamente ai periodi 17.02.2009, 16.04.2009, 15.04.2010, 12.08.2010, 13.04.2011, 30.08.2011,
31.12.2011 e 28.08.2012.
L'appellante evidenziava che tali pagamenti non avrebbero potuto essergli imputati, poiché appariva innegabile che in quei periodi non era più possessore dell'immobile, in quanto sin dall'anno
2007 - anno in cui aveva sublocato l'unità immobiliare a - non aveva corrisposto alcun Parte_1 canone alla società fornitrice, che invece aveva ricevuto i pagamenti delle fatture dal sub-conduttore, come risultava dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello, riguardante l'avvenuta intestazione della fornitura in capo al . Parte_1
Asseriva che il aveva evitato, dolosamente e intenzionalmente, di CP_1 _3 comunicargli l'emissione e il recapito presso l'immobile che era stato oggetto di locazione delle fatture dell' , che necessariamente avrebbero dovuto essere intestate a , tanto CP_2 Parte_1 che alcuna somma avrebbe potuto essere richiesta all'appellante né per il periodo dal 2007 al 2009, né tantomeno per il periodo dal 2009 al 2012; avendo l rilevato un consumo di gas riferito CP_2 ai predetti periodi, per i quali aveva emesso le relative fatture, gli effettivi detentori dell'immobile avevano usufruito della fornitura e non si erano preoccupati di segnalare l'avvenuto rilascio dell'immobile e di effettuare la richiesta di subentro e/o di voltura del vecchio contratto, provvedendo a corrispondere il pagamento di quanto indebitamente attribuito all'odierno appellante.
Aggiungeva che la mancata comparizione in udienza del per rendere CP_1 _3
l'interrogatorio formale deferitogli avrebbe dovuto determinare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., il convincimento del Giudice di primo grado nel ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio e ammissibile la chiamata del terzo in causa, con conseguente condanna nei suoi confronti al pagamento quantomeno delle somme relative alla fornitura di gas per il periodo dal 2009 al 2012 per i consumi effettuati nell'immobile di sua proprietà.
Deduceva la parte appellante che il Giudice di prime cure di fatto lo aveva condannato alla
IM ME corresponsione di somme per una fornitura di gas erogata a favore di terzi e lo aveva fatto attraverso una motivazione scarna e non aderente alle prove documentali allegate, arrivando ad estromettere dal processo il terzo chiamato sull'erroneo assunto secondo il quale, essendo il rapporto dal quale derivava il credito di natura contrattuale, ne doveva rispondere solo ed esclusivamente il sottoscrittore del contratto.
L'appellante rilevava, pertanto, l'erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condanna al pagamento di somme dovute all' basata su un'istruttoria insufficiente che CP_2 invece, avrebbe dovuto essere più approfondita, allo scopo di accertare l'identità dei soggetti realmente debitori, i quali avrebbero dovuto essere condannati, in toto o pro quota, al pagamento di quanto dovuto alla società fornitrice.
impugnava altresì il capo della sentenza concernente la condanna alla rifusione CP_1 delle spese del giudizio di primo grado, con il quale era stato condannato al pagamento, in favore della società opposta e del terzo chiamato (odierni appellati), rispettivamente di €. 1.400,00 oltre accessori ed €. 1.600,00 oltre accessori, non motivando in alcun modo la differente quantificazione delle spese giudiziali e non tenendo conto dell'identicità delle posizioni processuali assunte dalle controparti nonché dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014, la cui corretta applicazione avrebbe condotto il Giudice di pace a determinare l'importo delle spese in €. 1.377,00 oltre accessori per entrambe le parti vittoriose in primo grado.
La parte appellante concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2016, si costituiva in giudizio la
(ora , chiedendo, in via pregiudiziale, di accertarsi e CP_2 AR dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. riproponeva in sede di appello l'argomentazione relativa alla mancata disdetta del CP_2 contratto di somministrazione, rappresentando di aver agito legittimamente sulla base di dati contrattuali e rilevazioni dei consumi e che non aveva comunicato alla società erogatrice CP_1 le informazioni necessarie per la cessazione del contratto, rendendosi in tal modo responsabile dei consumi rilevati in costanza del rapporto contrattuale.
In ordine alla prova del credito, affermava di aver fornito prove adeguate (estratto CP_2 conto, fatture e contratto) al fine di dimostrare la validità della propria pretesa, mentre le eccezioni dell'appellante erano apparse generiche e infondate.
Sul motivo di appello concernente le spese del primo grado di giudizio, la parte appellata
IM ME riteneva corretta la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite operata dal
Giudice di Pace.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01.04.2016, si costituiva nel giudizio di appello
, instando, in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai PA sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello, vinte le spese processuali del doppio grado di giudizio.
L'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dal per violazione degli CP_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c., poiché riteneva che non contenesse specifiche censure alla sentenza di primo grado né argomentazioni sufficienti a scalfirne le motivazioni.
Ribadiva la parte appellata che la domanda di manleva proposta dal era infondata, CP_1 poiché il estraneo al contratto di fornitura intercorrente tra l e l'odierno appellante, _3 CP_2 mai avrebbe potuto essere ritenuto responsabile dei debiti derivanti da tale rapporto contrattuale.
Asseriva altresì che l'appellante non aveva fornito prove a sostegno delle sue PA affermazioni né aveva richiesto nuovi mezzi istruttori.
In via istruttoria, l'appellato insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e si opponeva alla nuova produzione documentale dell'appellante - il quale aveva prodotto, in allegato all'atto di citazione in appello, una fattura emessa nel 2013 da nei CP_2 confronti del sub-conduttore per il periodo dal novembre 2008 al marzo 2009 - ritenuta Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
La causa, in assenza di attività istruttoria, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, ove veniva trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dall'appellato
. PA
È bene precisare che il filtro di ammissibilità, delineato dal riformato art. 342 c.p.c., riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate.
IM ME L'inserimento, nel testo della citata norma procedurale, del richiamo alla “motivazione dell'appello”, unitariamente considerata, è stato contemplato nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Sul punto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza consolidata di merito, “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte App.
Roma, 15.01.2013); “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)” (cfr. Trib.
Roma, 21.09.2018, n. 17801).
Orbene, nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche inadeguatamente decise dal Giudice di primo grado, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo Giudice ha operato l'asserita erronea ricostruzione della fattispecie, in fatto e in diritto.
Sulla base della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame;
di conseguenza, l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellato, è infondata.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., sollevata da entrambe parti appellate.
Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 1914/2016).
IM ME Il successivo art. 348 ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Per quel che concerne la presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento, non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa, al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto
- ma anche perché riproposta in sede oramai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; infatti, nella presente controversia, all'esito dell'udienza del 08.11.2016, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rigetto implicito dell'eccezione proposta dalle parti appellate (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
In argomento, si espressa la Suprema Corte di Cassazione, precisando che “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello proposto è ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita l'accoglimento.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare
IM ME ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, in quanto le fatture non costituiscono prova piena del credito, ma semplici allegazioni unilaterali prive di efficacia probatoria ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 2956/2016; Cass. Civ., n.
19896/2014; Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nel caso in esame, la fornitura è riferita a un periodo in cui l'appellante non era più nella disponibilità dell'immobile, essendosi concluso il contratto di locazione e avvenuta la riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Infatti, deve osservarsi, in primo luogo, che dalla documentazione versata in atti risulta pacificamente che l'immobile oggetto di fornitura di gas era stato riconsegnato al proprietario _3
in data 09.02.2009, come da verbale di rilascio debitamente sottoscritto e depositato in
[...] giudizio.
Non risulta contestazione, neppure da parte del medesimo proprietario odierno appellato, circa l'effettiva riacquisizione della disponibilità del bene, come confermato altresì dallo stesso il _3 quale ha ammesso, nei propri scritti difensivi, di aver concesso successivamente l'immobile in locazione all'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda, a far data dal 2010, dopo aver eseguito nel frattempo lavori di ristrutturazione (cfr. documentazione allegata dall'appellato nel giudizio di primo grado).
IM ME Tale circostanza appare dirimente: risulta infatti acclarato che, nel periodo successivo al rilascio dell'immobile da parte del , l'unità immobiliare non solo era nella disponibilità CP_1 esclusiva del proprietario, ma era stata altresì oggetto di interventi strutturali che, come riferito dallo stesso erano consistiti nella rimozione dei generatori a gas preesistenti, sostituiti da un _3 impianto elettrico di climatizzazione.
Esaminando gli importi richiesti in pagamento dalla società appellata nel ricorso monitorio, si evince che aveva continuato ad emettere fatture per i consumi relativamente ai periodi CP_2
17.02.2009, 16.04.2009, 15.04.2010, 12.08.2010, 13.04.2011, 30.08.2011, 31.12.2011 e 28/08/2012.
Tali importi non possono, tuttavia, essere imputati a , poiché è certo che in quel CP_1 periodo non era più in possesso dell'immobile; peraltro, risulta che l'odierno appellate aveva sublocato l'immobile a il quale era divenuto l'intestatario dell'utenza e aveva Parte_1 corrisposto i relativi pagamenti direttamente alla società fornitrice, come emerge dalla fattura riferita al periodo 20.11.2008 - 03.03.2009, allegata all'atto di citazione in appello (cfr. all. n. 2 fascicolo di parte appellante).
La società appellata ha eccepito l'inammissibilità della succitata produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c..
La parte appellante ha allegato all'atto di citazione in appello una fattura relativa al consumo di gas per il periodo 2008-2009, che non era stata prodotta nel giudizio di primo grado in quanto detenuta da un terzo soggetto, , sublocatore dell'immobile. Parte_1
Trattasi, dunque, di documento non prodotto in primo grado per causa non imputabile all'appellante, in quanto nella disponibilità esclusiva di un terzo e acquisito solo successivamente alla definizione del primo grado di giudizio, a seguito di richiesta formulata al sublocatore, che ne aveva la materiale disponibilità.
Il documento risulta, altresì, necessario ai fini della decisione, poiché consente di circoscrivere ulteriormente l'effettivo periodo di utilizzo dell'utenza gas da parte del . CP_1
Come precisato dalla giurisprudenza “la produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile quando giustificata dalla mancata disponibilità nel primo grado e dalla rilevanza decisiva del documento per la ricostruzione della vicenda controversa” (cfr. Cass. Civ., n.
29090/2021).
A fronte di quanto innanzi argomentato, risulta del tutto ingiustificata l'emissione e la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti del precedente conduttore;
invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo consente un pieno accertamento del rapporto sostanziale, che in questo caso risulta privo di base, non essendoci prova dell'effettivo consumo da parte dell'odierno appellante (cfr. Cass.
Civ., ord. n. 12960/2021).
IM ME La mancata comunicazione della disdetta da parte dell'intestatario, pur costituendo condotta negligente, non può da sola fondare la sopravvivenza dell'obbligazione, in mancanza di fruizione della fornitura.
L'intestazione formale del contratto non può costituire di per sé fonte dell'obbligazione di pagamento, se non accompagnata da un uso effettivo (cfr. Cass. Civ., n. 24153/2019); la sola intestazione delle fatture non basta a dimostrare il diritto del fornitore nei confronti dell'appellante
(cfr. Trib. Roma, sent. n. 10590/2022; Trib. Napoli Nord, sent. n. 1470/2025).
Va, inoltre, considerato il comportamento del proprietario , regolarmente PA chiamato in causa e convocato più volte per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferitogli ma mai comparso in udienza per renderlo, condotta valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. quale argomento di prova a sfavore, corroborando le allegazioni dell'appellante.
Sulla base del verbale di riconsegna depositato in atti, il aveva perso il possesso CP_1 dell'immobile in data 09.02.2009, restituendolo al proprietario;
tale circostanza non PA contestata rende evidente l'impossibilità, per il medesimo appellante, di conoscere l'esistenza di fatture emesse da nel periodo successivo alla riconsegna, essendo state presumibilmente CP_2 inviate presso l'immobile non più nella sua disponibilità.
È inoltre documentato che il riottenuta la disponibilità dei locali, aveva effettuato _3 lavori di manutenzione sull'immobile nell'anno 2010 e lo aveva concesso nuovamente in locazione nel 2010 all'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda; ciononostante, non vi è prova che il medesimo proprietario avesse comunicato alcunché al in merito alla continuazione CP_1 dell'intestazione dell'utenze né all'esistenza delle fatture inviate dall' la cui emissione si CP_2 era protratta fino all'anno 2013.
Richiamato all'interrogatorio formale su tali circostanze, il terzo chiamato ha omesso _3 di comparire.
Tale condotta, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., autorizza il Giudice a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, tra cui la mancata comunicazione all'appellante delle richieste di pagamento, nonché l'inerzia del proprietario nell'effettuare la voltura del contratto di fornitura, pur essendo nella disponibilità dell'immobile.
D'altra parte, la società appellata non ha fornito alcuna prova dell'effettivo utilizzo della fornitura da parte di nel periodo successivo alla cessazione del rapporto locativo, né ha CP_1 giustificato il persistere della sua intestazione del contratto;
le fatture prodotte, come noto, hanno efficacia probatoria solo interna all'attività contabile dell'emittente e non possono da sole fondare una condanna (cfr. Trib. Roma, sent. n. 10590/2022).
Da tutto ciò deriva l'insussistenza del presupposto oggettivo del credito.
IM ME Gli elementi evidenziati, complessivamente valutati, avrebbero dovuto condurre il Giudice di primo grado a ritenere le fatture azionate in via monitoria riferibili a un consumo effettuato da soggetti diversi dal . CP_1
La sentenza di primo grado merita riforma anche in relazione alla motivazione addotta per giustificare la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle somme richieste da CP_2
Il Giudice di Pace ha ritenuto, in modo sommario e con argomentazione non adeguatamente sviluppata, che la pretesa dell' fosse provata sulla base del solo decreto ingiuntivo richiesto CP_2 ed emesso, trascurando completamente l'effetto devolutivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come noto, l'opposizione trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale l'attore (ossia l'opposto) è gravato dall'onere della prova del proprio credito, non potendo più fare affidamento sulla presunzione di veridicità propria della fase monitoria
(cfr. Cass. Civ., n. 22963/2019; Cass. Civ., n. 4893/2018).
Quanto alla chiamata in causa dell'odierno appellato , proprietario PA dell'immobile, in ragione dell'accoglimento dell'appello, la domanda di manleva, proposta in via subordinata dall'appellante nel caso di condanna al pagamento, deve ritenersi assorbita.
Tuttavia, la predetta domanda deve essere vagliata ai fini della regolamentazione delle spese processuali tra la parte opponente, odierna appellante, e la parte terza chiamata in causa, odierna appellata.
Orbene, non è stato dimostrato in giudizio che il proprietario dell'immobile avesse utilizzato direttamente ed in modo esclusivo l'immobile né che avesse continuato ad usufruire della fornitura a proprio beneficio nei periodi cui fanno riferimento le fatture azionate in via monitoria dall' CP_2 anzi, dalle risultanze processuali, sono emersi elementi di prova tendenti a dimostrare la fruizione della fornitura ad opera di altri soggetti e finanche la rimozione dell'impianto di riscaldamento alimentato a gas durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile effettuati già nell'anno 2010.
Va, in ogni caso, precisato che la responsabilità patrimoniale non può essere estesa al proprietario-locatore in assenza di un obbligo contrattuale o legale, né nella fattispecie in esame è stata compiutamente provata una condotta omissiva o dolosa tale da fondare un obbligo di manleva in capo al medesimo proprietario-locatore.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di manleva proposta nei confronti di _3
.
[...]
Quanto al capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, mette conto rilevare che il
Giudice di primo grado ha condannato l'odierno appellante al pagamento in favore dell CP_2 della somma di €. 1.400,00 oltre accessori, nonché in favore di dell'importo di €. PA
IM ME 1.600,00 oltre accessori, senza addurre alcuna motivazione in ordine ai criteri adottati per la liquidazione, né al diverso trattamento riservato alle parti vittoriose.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice, nel liquidare le spese processuali, ha
l'obbligo di motivare sia in ordine alla scelta dello scaglione di riferimento, sia in merito alla riduzione o all'aumento degli importi rispetto ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014” (cfr.
Cass. Civ., n. 16467/2019; Cass. Civ., n. 11247/2017).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha determinato importi non corrispondenti né agli importi minimi né a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da €. 1.100,00 a €.
5.200,00, senza fornire alcuna indicazione né sulle voci considerate (fase introduttiva, istruttoria, decisoria), né sui motivi della diversificazione tra cointeressati processuali con identica posizione sostanziale e processuale.
Tale omissione determina un vizio di motivazione rilevante ex art. 112 c.p.c., con conseguente illegittimità della statuizione sulle spese.
Pertanto, in riforma della decisione gravata, va disposta una nuova liquidazione secondo i parametri ex D.M. 55/2014, con condanna degli appellati, risultati soccombenti, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata AR
(già , seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con
[...] CP_2 condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante.
Nei rapporti tra parte appellante e parte appellata - in ragione PA dell'accoglimento dell'appello, della vagliata infondatezza della domanda di manleva proposta dall'appellante e del rigetto delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. sollevate dall'appellato - le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate per ½ tra le parti;
il restante ½ deve essere posto a carico di , PA prevalentemente soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi instaurati presso l'Ufficio del Giudice di Pace - per quel che concerne le spese processuali del primo grado di giudizio (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale) - e in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - in ordine alle spese di lite del grado di appello (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale) - avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 fino a €. 5.200,00), con riduzione del 50% dei valori medi,
IM ME tenuto conto della prossimità del valore della causa allo scaglione inferiore, della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la CP_1 sentenza n. 101/2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari il 06.06.2015 e depositata il 30.06.2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 gravata, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 54/2013 (R.G. n. 485/2013) emesso dal Giudice di Pace di Rutigliano il 28.02.2013;
2) CONDANNA la parte appellata (già al AR CP_2 pagamento, in favore della parte appellante , delle spese processuali del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in €. 436,00 per compensi professionali per il primo grado di giudizio ed €.
811,00 per il grado di appello, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge;
3) COMPENSA nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e la parte appellata – che liquida per l'intero in €. 436,00 per compensi professionali per PA il primo grado di giudizio e in €. 811,00 per il grado di appello, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge – CONDANNANDO la parte appellata al PA pagamento, in favore della parte appellante, , del restante ½. CP_1
Così deciso in Bari, 30.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM ME
IM ME IM ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa IM ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 642/2016, vertente fra le parti:
procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo CP_1 studio, sito in Bari alla via Nicola de Giosa n. 111;
- appellante -
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luca
Polverino e Luigi Coluccino, presso lo studio dei quali, sito in Roma alla via Adolfo Ravà n. 75, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
NONCHE' CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Garcea del Foro di Roma e Franco PA
Lamorgese del Foro di Bari, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Noicattaro (Ba) alla via Giovanni XXIII n. 9, giusta mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 101/2015 del 06.06.2015 (depositata il 30.06.2015), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 178/2013.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
IM ME CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato l'11.04.2013, CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2013 (R.G. n. 485/2013) - emesso dal
Giudice di Pace di Rutigliano il 28.02.2013 (notificato il 07.03.2013), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 1.595,93 oltre interessi come per legge e spese CP_2 del procedimento monitorio - convenendo in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Rutigliano, la società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare infondata la CP_2 domanda proposta nei suoi confronti e conseguentemente annullare e comunque revocare l'emesso decreto ingiuntivo n. 54/2013, per tutte le argomentazioni svolte nelle premesse che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte;
condannare in ogni caso la al pagamento delle spese CP_2 tutte del presente giudizio, diritti ed onorari compresi”.
Parte opponente esponeva che la società aveva determinato unilateralmente gli CP_2 importi dovuti con riferimento a fatture per fornitura di gas e altri servizi correlati emesse per il periodo ricompreso tra l'anno 2008 e l'anno 2012, relative all'utenza n. 110489110404 dell'immobile ubicato in Roma al viale Giulio Cesare n. 71, come riportati nella tabella trascritta nel ricorso per decreto ingiuntivo, per un importo complessivo di €. 1.595,93.
Il deduceva di aver condotto in locazione ad uso studio legale il succitato immobile e CP_1 di aver provveduto a riconsegnarlo al legittimo proprietario, , sin dalla data del PA
09.02.2009, come risultava dalla documentazione allegata, precisando di non averlo più utilizzato effettivamente dall'anno 2007, poiché aveva trasferito il suo domicilio in Roma alla via del Tritone
n. 102; la locazione dell'immobile sito al viale Giulio Cesare n. 71 era proseguita con altri conduttori, sconosciuti all'opponente, i quali avevano effettivamente usufruito della fornitura di gas erogata dalla società opposta.
Rappresentava l'opponente che - perso il possesso, di fatto e di diritto, dell'immobile - alcuna comunicazione relativa al recapito di fatture per fornitura di gas gli era stata inviata, né da CP_2 né dai nuovi conduttori né tantomeno dal proprietario dell'appartamento, verosimilmente perché essi, nel corso degli anni a seguire dalla riconsegna dell'immobile, avevano continuato ad usufruire delle
IM ME forniture erogate dall'opposta, senza pagarne il corrispettivo.
Per tali ragioni, asseriva che le somme richieste dalla società somministrante CP_1 opposta non fossero da egli dovute, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il proprietario dell'appartamento, , allo scopo di essere manlevato da quest'ultimo in caso di PA condanna al pagamento.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente formulava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.08.2013 si costituiva in giudizio la società
[...]
(ora , la quale contestava la ricostruzione di controparte CP_2 AR in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto dell'opposizione, in quanto destituita di fondamento giuridico, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di opposizione.
Deduceva l'opposta che la pretesa del di ritenersi tenuto al pagamento della fornitura CP_1 soltanto per un determinato periodo di tempo era palesemente infondata, alla luce della circostanza che l'attore aveva ammesso di non aver inviato né una disdetta né una richiesta di voltura del contratto, a seguito della riconsegna dell'immobile oggetto di fornitura di gas al proprietario;
in tesi di parte opposta, l'opponente avrebbe dovuto avviare la procedura di cui all'art. 10 delle Condizioni generali di contratto, secondo cui la richiesta di recesso andava inviata con comunicazione scritta che permettesse alla parte di verificare l'effettiva ricezione.
L assumeva che l'opponente era a perfetta conoscenza delle modalità con cui CP_2 formalizzare il recesso dal contratto di fornitura, ma non aveva agito secondo le previsioni contrattuali;
in conseguenza della sua negligenza il non avrebbe potuto pretendere che, per il CP_1 solo fatto di aver rilasciato l'immobile, il contratto di fornitura di gas in essere dovesse ritenersi cessato, senza l'invio di una formale disdetta.
Rappresentava l'opposta che l'unico responsabile dell'esposizione debitoria oggetto di ingiunzione era da individuarsi nel a causa della sua condotta inadempiente, non avendo CP_1 peraltro costui contestato l'esistenza del contratto.
Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di €. 1.595,93, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 23.10.2013, il Giudice di Pace adito autorizzava la parte opponente alla chiamata in causa del proprietario dell'immobile sito in Roma al viale Giulio Cesare n. 71.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2014, si costituiva in giudizio la parte terza
IM ME chiamata in causa, , il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dal PA CP_1 instando per il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, ritenuta destituita di qualsivoglia fondamento, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Deduceva il che la pretesa avanzata dalla parte opponente nei confronti della società _3 opposta era infondata, considerato che quest'ultima non aveva mai ricevuto la disdetta del contratto da parte dell'utente, di tal guisa era rimasto vincolato al pagamento delle fatture per la CP_1 fornitura di gas e non avrebbe potuto liberarsi dal debito assunto contrattualmente.
La parte terza chiamata contestava anche la domanda di manleva avanzata dall'opponente, in quanto basata sull'erroneo presupposto secondo il quale, dopo la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile, gli adempimenti degli obblighi a carico dell'utente conduttore avrebbero dovuto essere assunti dal locatore.
Il evidenziava la propria estraneità al contratto stipulato tra il e la società _3 CP_1 fornitrice di gas, precisando, altresi', che dopo la riconsegna dei locali, egli non li aveva in alcun modo utilizzati e, nel settembre dell'anno 2010, aveva effettuato lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, nell'ambito dei quali erano stati eliminati i generatori di gas per il riscaldamento, sostituiti con impianti elettrici di climatizzazione ambientale;
riferiva, altresì, che, nel mese di novembre 2010, aveva concesso in locazione l'unità immobiliare all'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda.
Precisava la parte terza chiamata in causa che, in ogni caso, non avrebbe potuto pagare in forza di un'obbligazione che trovava fonte in un contratto vigente tra il e l atteso CP_1 CP_2 che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'opponente non aveva provato la sussistenza del titolo in base al quale vi fosse un obbligo di manleva in garanzia gravante sul proprietario dell'immobile.
sottolineava l'irrilevanza del trasferimento del domicilio del presso PA CP_1 altro immobile in Roma a partire dall'anno 2007, poiché i locali di viale Giulio Cesare n. 71 gli erano stati riconsegnati nel febbraio del 2009 sicchè, ammessa la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, le tre fatture risalenti all'anno 2008 erano comunque riferibili a un periodo durante il quale l'opponente era nel legittimo possesso dell'immobile.
A parere del terzo chiamato andava, inoltre, verificato se gli importi richiesti in via monitoria corrispondessero effettivamente all'erogazione eseguita, poiché era prassi dell' di CP_2 richiedere il pagamento sulla base di un calcolo di consumo presuntivo.
Con sentenza n. 101 del 06.06.2015, depositata il 10.06.2015, il Giudice di Pace di Bari ex
Sezione Distaccata di Rutigliano, ritenendo infondata l'opposizione, così provvedeva: “rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda così come
IM ME proposta nei confronti del chiamato in causa;
condanna al pagamento PA CP_1 delle spese di lite che liquida in favore dell' in € 1.400,00 oltre IVA,CAP e spese generali;
CP_2 nonché in favore di che liquida in € 1.600,00 oltre IVA, CAP e spese generali”. PA
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo il gravame introduttivo CP_1 del presente giudizio con atto di citazione in appello notificato il 09.01.2016.
Deduceva la parte appellante che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della circostanza che, nel corso del giudizio, era stato documentalmente provato che sin dal 09.02.2009 egli aveva perduto il possesso dell'immobile condotto in locazione;
esaminando gli importi richiesti per la fornitura di gas da parte della società appellata e contenuti nel decreto ingiuntivo opposto, si evinceva che la predetta società aveva continuato ad inviare fatture per i consumi effettuati relativamente ai periodi 17.02.2009, 16.04.2009, 15.04.2010, 12.08.2010, 13.04.2011, 30.08.2011,
31.12.2011 e 28.08.2012.
L'appellante evidenziava che tali pagamenti non avrebbero potuto essergli imputati, poiché appariva innegabile che in quei periodi non era più possessore dell'immobile, in quanto sin dall'anno
2007 - anno in cui aveva sublocato l'unità immobiliare a - non aveva corrisposto alcun Parte_1 canone alla società fornitrice, che invece aveva ricevuto i pagamenti delle fatture dal sub-conduttore, come risultava dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello, riguardante l'avvenuta intestazione della fornitura in capo al . Parte_1
Asseriva che il aveva evitato, dolosamente e intenzionalmente, di CP_1 _3 comunicargli l'emissione e il recapito presso l'immobile che era stato oggetto di locazione delle fatture dell' , che necessariamente avrebbero dovuto essere intestate a , tanto CP_2 Parte_1 che alcuna somma avrebbe potuto essere richiesta all'appellante né per il periodo dal 2007 al 2009, né tantomeno per il periodo dal 2009 al 2012; avendo l rilevato un consumo di gas riferito CP_2 ai predetti periodi, per i quali aveva emesso le relative fatture, gli effettivi detentori dell'immobile avevano usufruito della fornitura e non si erano preoccupati di segnalare l'avvenuto rilascio dell'immobile e di effettuare la richiesta di subentro e/o di voltura del vecchio contratto, provvedendo a corrispondere il pagamento di quanto indebitamente attribuito all'odierno appellante.
Aggiungeva che la mancata comparizione in udienza del per rendere CP_1 _3
l'interrogatorio formale deferitogli avrebbe dovuto determinare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., il convincimento del Giudice di primo grado nel ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio e ammissibile la chiamata del terzo in causa, con conseguente condanna nei suoi confronti al pagamento quantomeno delle somme relative alla fornitura di gas per il periodo dal 2009 al 2012 per i consumi effettuati nell'immobile di sua proprietà.
Deduceva la parte appellante che il Giudice di prime cure di fatto lo aveva condannato alla
IM ME corresponsione di somme per una fornitura di gas erogata a favore di terzi e lo aveva fatto attraverso una motivazione scarna e non aderente alle prove documentali allegate, arrivando ad estromettere dal processo il terzo chiamato sull'erroneo assunto secondo il quale, essendo il rapporto dal quale derivava il credito di natura contrattuale, ne doveva rispondere solo ed esclusivamente il sottoscrittore del contratto.
L'appellante rilevava, pertanto, l'erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condanna al pagamento di somme dovute all' basata su un'istruttoria insufficiente che CP_2 invece, avrebbe dovuto essere più approfondita, allo scopo di accertare l'identità dei soggetti realmente debitori, i quali avrebbero dovuto essere condannati, in toto o pro quota, al pagamento di quanto dovuto alla società fornitrice.
impugnava altresì il capo della sentenza concernente la condanna alla rifusione CP_1 delle spese del giudizio di primo grado, con il quale era stato condannato al pagamento, in favore della società opposta e del terzo chiamato (odierni appellati), rispettivamente di €. 1.400,00 oltre accessori ed €. 1.600,00 oltre accessori, non motivando in alcun modo la differente quantificazione delle spese giudiziali e non tenendo conto dell'identicità delle posizioni processuali assunte dalle controparti nonché dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014, la cui corretta applicazione avrebbe condotto il Giudice di pace a determinare l'importo delle spese in €. 1.377,00 oltre accessori per entrambe le parti vittoriose in primo grado.
La parte appellante concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2016, si costituiva in giudizio la
(ora , chiedendo, in via pregiudiziale, di accertarsi e CP_2 AR dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. riproponeva in sede di appello l'argomentazione relativa alla mancata disdetta del CP_2 contratto di somministrazione, rappresentando di aver agito legittimamente sulla base di dati contrattuali e rilevazioni dei consumi e che non aveva comunicato alla società erogatrice CP_1 le informazioni necessarie per la cessazione del contratto, rendendosi in tal modo responsabile dei consumi rilevati in costanza del rapporto contrattuale.
In ordine alla prova del credito, affermava di aver fornito prove adeguate (estratto CP_2 conto, fatture e contratto) al fine di dimostrare la validità della propria pretesa, mentre le eccezioni dell'appellante erano apparse generiche e infondate.
Sul motivo di appello concernente le spese del primo grado di giudizio, la parte appellata
IM ME riteneva corretta la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite operata dal
Giudice di Pace.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01.04.2016, si costituiva nel giudizio di appello
, instando, in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai PA sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello, vinte le spese processuali del doppio grado di giudizio.
L'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dal per violazione degli CP_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c., poiché riteneva che non contenesse specifiche censure alla sentenza di primo grado né argomentazioni sufficienti a scalfirne le motivazioni.
Ribadiva la parte appellata che la domanda di manleva proposta dal era infondata, CP_1 poiché il estraneo al contratto di fornitura intercorrente tra l e l'odierno appellante, _3 CP_2 mai avrebbe potuto essere ritenuto responsabile dei debiti derivanti da tale rapporto contrattuale.
Asseriva altresì che l'appellante non aveva fornito prove a sostegno delle sue PA affermazioni né aveva richiesto nuovi mezzi istruttori.
In via istruttoria, l'appellato insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e si opponeva alla nuova produzione documentale dell'appellante - il quale aveva prodotto, in allegato all'atto di citazione in appello, una fattura emessa nel 2013 da nei CP_2 confronti del sub-conduttore per il periodo dal novembre 2008 al marzo 2009 - ritenuta Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
La causa, in assenza di attività istruttoria, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, ove veniva trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dall'appellato
. PA
È bene precisare che il filtro di ammissibilità, delineato dal riformato art. 342 c.p.c., riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate.
IM ME L'inserimento, nel testo della citata norma procedurale, del richiamo alla “motivazione dell'appello”, unitariamente considerata, è stato contemplato nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Sul punto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza consolidata di merito, “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte App.
Roma, 15.01.2013); “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)” (cfr. Trib.
Roma, 21.09.2018, n. 17801).
Orbene, nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche inadeguatamente decise dal Giudice di primo grado, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo Giudice ha operato l'asserita erronea ricostruzione della fattispecie, in fatto e in diritto.
Sulla base della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame;
di conseguenza, l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellato, è infondata.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., sollevata da entrambe parti appellate.
Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 1914/2016).
IM ME Il successivo art. 348 ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Per quel che concerne la presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento, non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa, al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto
- ma anche perché riproposta in sede oramai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; infatti, nella presente controversia, all'esito dell'udienza del 08.11.2016, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rigetto implicito dell'eccezione proposta dalle parti appellate (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
In argomento, si espressa la Suprema Corte di Cassazione, precisando che “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello proposto è ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita l'accoglimento.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare
IM ME ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, in quanto le fatture non costituiscono prova piena del credito, ma semplici allegazioni unilaterali prive di efficacia probatoria ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 2956/2016; Cass. Civ., n.
19896/2014; Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nel caso in esame, la fornitura è riferita a un periodo in cui l'appellante non era più nella disponibilità dell'immobile, essendosi concluso il contratto di locazione e avvenuta la riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Infatti, deve osservarsi, in primo luogo, che dalla documentazione versata in atti risulta pacificamente che l'immobile oggetto di fornitura di gas era stato riconsegnato al proprietario _3
in data 09.02.2009, come da verbale di rilascio debitamente sottoscritto e depositato in
[...] giudizio.
Non risulta contestazione, neppure da parte del medesimo proprietario odierno appellato, circa l'effettiva riacquisizione della disponibilità del bene, come confermato altresì dallo stesso il _3 quale ha ammesso, nei propri scritti difensivi, di aver concesso successivamente l'immobile in locazione all'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda, a far data dal 2010, dopo aver eseguito nel frattempo lavori di ristrutturazione (cfr. documentazione allegata dall'appellato nel giudizio di primo grado).
IM ME Tale circostanza appare dirimente: risulta infatti acclarato che, nel periodo successivo al rilascio dell'immobile da parte del , l'unità immobiliare non solo era nella disponibilità CP_1 esclusiva del proprietario, ma era stata altresì oggetto di interventi strutturali che, come riferito dallo stesso erano consistiti nella rimozione dei generatori a gas preesistenti, sostituiti da un _3 impianto elettrico di climatizzazione.
Esaminando gli importi richiesti in pagamento dalla società appellata nel ricorso monitorio, si evince che aveva continuato ad emettere fatture per i consumi relativamente ai periodi CP_2
17.02.2009, 16.04.2009, 15.04.2010, 12.08.2010, 13.04.2011, 30.08.2011, 31.12.2011 e 28/08/2012.
Tali importi non possono, tuttavia, essere imputati a , poiché è certo che in quel CP_1 periodo non era più in possesso dell'immobile; peraltro, risulta che l'odierno appellate aveva sublocato l'immobile a il quale era divenuto l'intestatario dell'utenza e aveva Parte_1 corrisposto i relativi pagamenti direttamente alla società fornitrice, come emerge dalla fattura riferita al periodo 20.11.2008 - 03.03.2009, allegata all'atto di citazione in appello (cfr. all. n. 2 fascicolo di parte appellante).
La società appellata ha eccepito l'inammissibilità della succitata produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c..
La parte appellante ha allegato all'atto di citazione in appello una fattura relativa al consumo di gas per il periodo 2008-2009, che non era stata prodotta nel giudizio di primo grado in quanto detenuta da un terzo soggetto, , sublocatore dell'immobile. Parte_1
Trattasi, dunque, di documento non prodotto in primo grado per causa non imputabile all'appellante, in quanto nella disponibilità esclusiva di un terzo e acquisito solo successivamente alla definizione del primo grado di giudizio, a seguito di richiesta formulata al sublocatore, che ne aveva la materiale disponibilità.
Il documento risulta, altresì, necessario ai fini della decisione, poiché consente di circoscrivere ulteriormente l'effettivo periodo di utilizzo dell'utenza gas da parte del . CP_1
Come precisato dalla giurisprudenza “la produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile quando giustificata dalla mancata disponibilità nel primo grado e dalla rilevanza decisiva del documento per la ricostruzione della vicenda controversa” (cfr. Cass. Civ., n.
29090/2021).
A fronte di quanto innanzi argomentato, risulta del tutto ingiustificata l'emissione e la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti del precedente conduttore;
invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo consente un pieno accertamento del rapporto sostanziale, che in questo caso risulta privo di base, non essendoci prova dell'effettivo consumo da parte dell'odierno appellante (cfr. Cass.
Civ., ord. n. 12960/2021).
IM ME La mancata comunicazione della disdetta da parte dell'intestatario, pur costituendo condotta negligente, non può da sola fondare la sopravvivenza dell'obbligazione, in mancanza di fruizione della fornitura.
L'intestazione formale del contratto non può costituire di per sé fonte dell'obbligazione di pagamento, se non accompagnata da un uso effettivo (cfr. Cass. Civ., n. 24153/2019); la sola intestazione delle fatture non basta a dimostrare il diritto del fornitore nei confronti dell'appellante
(cfr. Trib. Roma, sent. n. 10590/2022; Trib. Napoli Nord, sent. n. 1470/2025).
Va, inoltre, considerato il comportamento del proprietario , regolarmente PA chiamato in causa e convocato più volte per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferitogli ma mai comparso in udienza per renderlo, condotta valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. quale argomento di prova a sfavore, corroborando le allegazioni dell'appellante.
Sulla base del verbale di riconsegna depositato in atti, il aveva perso il possesso CP_1 dell'immobile in data 09.02.2009, restituendolo al proprietario;
tale circostanza non PA contestata rende evidente l'impossibilità, per il medesimo appellante, di conoscere l'esistenza di fatture emesse da nel periodo successivo alla riconsegna, essendo state presumibilmente CP_2 inviate presso l'immobile non più nella sua disponibilità.
È inoltre documentato che il riottenuta la disponibilità dei locali, aveva effettuato _3 lavori di manutenzione sull'immobile nell'anno 2010 e lo aveva concesso nuovamente in locazione nel 2010 all'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda; ciononostante, non vi è prova che il medesimo proprietario avesse comunicato alcunché al in merito alla continuazione CP_1 dell'intestazione dell'utenze né all'esistenza delle fatture inviate dall' la cui emissione si CP_2 era protratta fino all'anno 2013.
Richiamato all'interrogatorio formale su tali circostanze, il terzo chiamato ha omesso _3 di comparire.
Tale condotta, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., autorizza il Giudice a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, tra cui la mancata comunicazione all'appellante delle richieste di pagamento, nonché l'inerzia del proprietario nell'effettuare la voltura del contratto di fornitura, pur essendo nella disponibilità dell'immobile.
D'altra parte, la società appellata non ha fornito alcuna prova dell'effettivo utilizzo della fornitura da parte di nel periodo successivo alla cessazione del rapporto locativo, né ha CP_1 giustificato il persistere della sua intestazione del contratto;
le fatture prodotte, come noto, hanno efficacia probatoria solo interna all'attività contabile dell'emittente e non possono da sole fondare una condanna (cfr. Trib. Roma, sent. n. 10590/2022).
Da tutto ciò deriva l'insussistenza del presupposto oggettivo del credito.
IM ME Gli elementi evidenziati, complessivamente valutati, avrebbero dovuto condurre il Giudice di primo grado a ritenere le fatture azionate in via monitoria riferibili a un consumo effettuato da soggetti diversi dal . CP_1
La sentenza di primo grado merita riforma anche in relazione alla motivazione addotta per giustificare la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle somme richieste da CP_2
Il Giudice di Pace ha ritenuto, in modo sommario e con argomentazione non adeguatamente sviluppata, che la pretesa dell' fosse provata sulla base del solo decreto ingiuntivo richiesto CP_2 ed emesso, trascurando completamente l'effetto devolutivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come noto, l'opposizione trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale l'attore (ossia l'opposto) è gravato dall'onere della prova del proprio credito, non potendo più fare affidamento sulla presunzione di veridicità propria della fase monitoria
(cfr. Cass. Civ., n. 22963/2019; Cass. Civ., n. 4893/2018).
Quanto alla chiamata in causa dell'odierno appellato , proprietario PA dell'immobile, in ragione dell'accoglimento dell'appello, la domanda di manleva, proposta in via subordinata dall'appellante nel caso di condanna al pagamento, deve ritenersi assorbita.
Tuttavia, la predetta domanda deve essere vagliata ai fini della regolamentazione delle spese processuali tra la parte opponente, odierna appellante, e la parte terza chiamata in causa, odierna appellata.
Orbene, non è stato dimostrato in giudizio che il proprietario dell'immobile avesse utilizzato direttamente ed in modo esclusivo l'immobile né che avesse continuato ad usufruire della fornitura a proprio beneficio nei periodi cui fanno riferimento le fatture azionate in via monitoria dall' CP_2 anzi, dalle risultanze processuali, sono emersi elementi di prova tendenti a dimostrare la fruizione della fornitura ad opera di altri soggetti e finanche la rimozione dell'impianto di riscaldamento alimentato a gas durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile effettuati già nell'anno 2010.
Va, in ogni caso, precisato che la responsabilità patrimoniale non può essere estesa al proprietario-locatore in assenza di un obbligo contrattuale o legale, né nella fattispecie in esame è stata compiutamente provata una condotta omissiva o dolosa tale da fondare un obbligo di manleva in capo al medesimo proprietario-locatore.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di manleva proposta nei confronti di _3
.
[...]
Quanto al capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, mette conto rilevare che il
Giudice di primo grado ha condannato l'odierno appellante al pagamento in favore dell CP_2 della somma di €. 1.400,00 oltre accessori, nonché in favore di dell'importo di €. PA
IM ME 1.600,00 oltre accessori, senza addurre alcuna motivazione in ordine ai criteri adottati per la liquidazione, né al diverso trattamento riservato alle parti vittoriose.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice, nel liquidare le spese processuali, ha
l'obbligo di motivare sia in ordine alla scelta dello scaglione di riferimento, sia in merito alla riduzione o all'aumento degli importi rispetto ai parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014” (cfr.
Cass. Civ., n. 16467/2019; Cass. Civ., n. 11247/2017).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha determinato importi non corrispondenti né agli importi minimi né a quelli medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da €. 1.100,00 a €.
5.200,00, senza fornire alcuna indicazione né sulle voci considerate (fase introduttiva, istruttoria, decisoria), né sui motivi della diversificazione tra cointeressati processuali con identica posizione sostanziale e processuale.
Tale omissione determina un vizio di motivazione rilevante ex art. 112 c.p.c., con conseguente illegittimità della statuizione sulle spese.
Pertanto, in riforma della decisione gravata, va disposta una nuova liquidazione secondo i parametri ex D.M. 55/2014, con condanna degli appellati, risultati soccombenti, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata AR
(già , seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con
[...] CP_2 condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante.
Nei rapporti tra parte appellante e parte appellata - in ragione PA dell'accoglimento dell'appello, della vagliata infondatezza della domanda di manleva proposta dall'appellante e del rigetto delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. sollevate dall'appellato - le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate per ½ tra le parti;
il restante ½ deve essere posto a carico di , PA prevalentemente soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi instaurati presso l'Ufficio del Giudice di Pace - per quel che concerne le spese processuali del primo grado di giudizio (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale) - e in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - in ordine alle spese di lite del grado di appello (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale) - avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 fino a €. 5.200,00), con riduzione del 50% dei valori medi,
IM ME tenuto conto della prossimità del valore della causa allo scaglione inferiore, della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la CP_1 sentenza n. 101/2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari il 06.06.2015 e depositata il 30.06.2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 gravata, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 54/2013 (R.G. n. 485/2013) emesso dal Giudice di Pace di Rutigliano il 28.02.2013;
2) CONDANNA la parte appellata (già al AR CP_2 pagamento, in favore della parte appellante , delle spese processuali del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in €. 436,00 per compensi professionali per il primo grado di giudizio ed €.
811,00 per il grado di appello, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge;
3) COMPENSA nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante e la parte appellata – che liquida per l'intero in €. 436,00 per compensi professionali per PA il primo grado di giudizio e in €. 811,00 per il grado di appello, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge – CONDANNANDO la parte appellata al PA pagamento, in favore della parte appellante, , del restante ½. CP_1
Così deciso in Bari, 30.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM ME
IM ME IM ME