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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA PP, Presidente MI LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 165/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01170104 47 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio 1 Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6957/2024, depositata il 27 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 5, rigettava, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite,
Ricorrente_1liquidate in € 2.000,00, il ricorso proposto dal sig. avverso la cartella di pagamento n. 09720210117010447000 dell'importo di € 14.792,93 oltre interessi e sanzioni, notificata il 18 aprile 2023 ed emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R.
600/1973, sulla dichiarazione dei redditi 2018 per l'anno di imposta 2017.
Il primo giudice perveniva a tale decisione rilevando che il ricorrente, che aveva indicato, quale ragione dell'annullamento dell'atto impugnato, la spettanza di un credito, non aveva fatto seguire, alla enunciazione dei principi generali concernenti il proprio diritto, alcuna prova dell'effettiva sussistenza di detto credito in quanto “al di là di una generico riferimento a documenti e informazioni presentati, non ne indica la specifica natura e il contenuto né in quale fase tale documentazione sia pervenuta all'Amministrazione”.
Con atto spedito e consegnato alla controparte il 28 dicembre 2024 e depositato il 13 gennaio
2025 ha proposto appello il contribuente.
Nel gravame, premesso che la prova dell'esistenza del credito si trarrebbe dall'avviso di accertamento n. TK3018202218/2022 - relativo all'anno d'imposta 2016 (cioè quello precedente all'annualità cui si riferisce la cartella controversa) ed emesso attraverso la ricostruzione reddituale delle scritture contabili all'esito di controllo analitico documentale condotto dalla Guardia di Finanza - si lamenta che il primo giudice avrebbe completamente omesso qualsiasi valutazione sulle risultanze di tale avviso di accertamento.
Si chiede, pertanto, l'integrale riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 21 febbraio 2025 ha controdedotto la Direzione Provinciale I di
Roma dell'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello, in particolare sostenendo che l'accertamento relativo all'annualità 2016, invocato dal contribuente quale prova della sussistenza del credito, nulla proverebbe al riguardo perché si sarebbe limitato soltanto a richiamare le somme riportate dal contribuente in dichiarazione a titolo di credito, senza in alcun modo pronunciarsi sull'effettiva sussistenza dello stesso.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
2 E' pacifico in atti che la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, nella quale si adduceva un credito di € 14.734,00, fu presentata dal contribuente soltanto in data 27 giugno 2018, dunque oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine di legge.
Tale dichiarazione, pertanto, è da considerare omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7 D.P.R.
322/1998, il quale prevede che "Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta".
Ciò posto, va rilevato che la Corte di Cassazione ha stabilito che la disposizione di cui al detto art. 2, comma 7 D.P.R. 322/1998 “consente all'amministrazione di riscuotere le somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati nelle dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai novanta giorni, da indicare come omesse, mentre non permette di utilizzare in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati in tali dichiarazioni tardive” (Sez. 5, 30 ottobre 2018, n.
27621, che, inoltre, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (in quanto tardiva), nella quale è stato utilizzato in compensazione il credito di imposta, ne comporta il disconoscimento con conseguente debenza dell'imposta portata in cartella esattoriale ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 (Cass.Civ., sez. 5, 22 luglio 2015, n. 15413)”).
In quest'ottica, dunque, dovrebbe concludersi che del tutto legittimamente la cartella di pagamento qui controversa, relativa ai redditi del 2017, abbia espunto l'eccedenza d'imposta di €
14.734,00 risultante dalla dichiarazione ultratardiva del 2016; la giurisprudenza, del resto, anche di recente ha ribadito che “nel caso in cui l'amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari, che il contribuente abbia utilizzato indebitamente un credito d'imposta, così generando un debito nei confronti del fisco, quest'ultimo è legittimato ad esercitare la pretesa recuperatoria mediante la notifica della cartella di pagamento” (Cass., Sez. 5, 11 novembre 2025, n. 29714), ferma ovviamente restando la possibilità per il contribuente, che ritenesse effettivamente spettante il credito indicato nella dichiarazione da considerare giuridicamente omessa, di attestarne l'esistenza contabile mediante la produzione all'ufficio competente di idonea documentazione, come previsto dalla
Circolare n. 21/2013 dell'Agenzia delle Entrate (e ribadito nella Risposta a quesito n. 82/2020 dell'Agenzia delle Entrate).
Dagli atti, inoltre, non risulta che il contribuente abbia attivato la procedura di riconoscimento del rimborso presso l'Ufficio competente producendo “idonea documentazione”, né risulta versata in
3 atti la dichiarazione tardivamente presentata, così da poter valutare se la richiesta di rimborso fosse o meno già contenuta in quella dichiarazione (per la validità della richiesta di rimborso effettuata tramite una richiesta tardiva, compilando a rimborso i quadri RX o VX, rispettivamente per i redditi e l'IVA,
Cass., Sez. 5, 9 luglio 2025, n. 18715).
Sennonché ciò che caratterizza la presente fattispecie è il fatto che, prima della notificazione della cartella qui controversa, era stato notificato al contribuente l'avviso di accertamento n.
TK3018202218/2022 - relativo all'anno d'imposta 2016 e sul quale il contribuente ha prestato acquiescenza - in cui era riportato, a titolo di imposta a credito, l'importo di € 14.734,00, esattamente corrispondente a quello indicato nella dichiarazione tardiva e non calcolato nella cartella per cui è causa. Il contribuente sostiene che tale avviso di accertamento integri di per se stesso la prova della sussistenza dell'imposta a credito da far valere per l'anno d'imposta 2017 cui si riferisce la cartella qui in oggetto, mentre per l'Ufficio una tale valenza probatoria sarebbe da escludere perché l'avviso di accertamento si sarebbe limitato soltanto a richiamare le somme riportate in dichiarazione dal contribuente a titolo di credito.
In effetti, l'avviso di accertamento n. TK3018202218 conteneva anche l'espresso avviso che
“Ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R 1973/00, resta[va] impregiudicata l'ulteriore azione accertatrice dell'Ufficio entro i termini decadenziali”, e tale elemento oggettivamente deporrebbe, a supporto della tesi dell'Ufficio, nel senso della parzialità dell'accertamento in questione, che, pertanto, avrebbe reso necessaria, dietro domanda del contribuente corredata da idonea documentazione, l'instaurazione di una procedura specificamente finalizzata ad una valutazione sull'effettiva sussistenza dell'imposta a credito indicata nella dichiarazione ultratardiva, la quale, come evidenziato in giurisprudenza, “in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso” (Cass., n. 18715/2025, cit.).
Va, però, osservato che i termini decadenziali risultano ormai ampiamente decorsi e che l'Ufficio non ha dato prova di ulteriori azioni accertatrici nei confronti del contribuente.
In questo quadro deve, dunque, ritenersi che il riconoscimento dell'imposta a credito contenuto nell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 abbia assunto un carattere di definitività rendendo inutile l'attivazione, da parte del contribuente, di una formale procedura finalizzata ad un riconoscimento di imposta a credito che, per fatti concludenti, l'Ufficio ha già operato.
Ciò posto e poiché dalla cartella, una volta presa in considerazione l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, non emerge un'imposta esigibile, s'impone, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della cartella controversa.
4 La peculiarità della vicenda e la circostanza che il contribuente abbia contribuito all'insorgere della controversia con la sua dichiarazione ultratardiva per l'anno d'imposta 2016 inducono alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI MA MI IU MA
5
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA PP, Presidente MI LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 165/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01170104 47 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio 1 Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6957/2024, depositata il 27 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 5, rigettava, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite,
Ricorrente_1liquidate in € 2.000,00, il ricorso proposto dal sig. avverso la cartella di pagamento n. 09720210117010447000 dell'importo di € 14.792,93 oltre interessi e sanzioni, notificata il 18 aprile 2023 ed emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R.
600/1973, sulla dichiarazione dei redditi 2018 per l'anno di imposta 2017.
Il primo giudice perveniva a tale decisione rilevando che il ricorrente, che aveva indicato, quale ragione dell'annullamento dell'atto impugnato, la spettanza di un credito, non aveva fatto seguire, alla enunciazione dei principi generali concernenti il proprio diritto, alcuna prova dell'effettiva sussistenza di detto credito in quanto “al di là di una generico riferimento a documenti e informazioni presentati, non ne indica la specifica natura e il contenuto né in quale fase tale documentazione sia pervenuta all'Amministrazione”.
Con atto spedito e consegnato alla controparte il 28 dicembre 2024 e depositato il 13 gennaio
2025 ha proposto appello il contribuente.
Nel gravame, premesso che la prova dell'esistenza del credito si trarrebbe dall'avviso di accertamento n. TK3018202218/2022 - relativo all'anno d'imposta 2016 (cioè quello precedente all'annualità cui si riferisce la cartella controversa) ed emesso attraverso la ricostruzione reddituale delle scritture contabili all'esito di controllo analitico documentale condotto dalla Guardia di Finanza - si lamenta che il primo giudice avrebbe completamente omesso qualsiasi valutazione sulle risultanze di tale avviso di accertamento.
Si chiede, pertanto, l'integrale riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 21 febbraio 2025 ha controdedotto la Direzione Provinciale I di
Roma dell'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello, in particolare sostenendo che l'accertamento relativo all'annualità 2016, invocato dal contribuente quale prova della sussistenza del credito, nulla proverebbe al riguardo perché si sarebbe limitato soltanto a richiamare le somme riportate dal contribuente in dichiarazione a titolo di credito, senza in alcun modo pronunciarsi sull'effettiva sussistenza dello stesso.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
2 E' pacifico in atti che la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, nella quale si adduceva un credito di € 14.734,00, fu presentata dal contribuente soltanto in data 27 giugno 2018, dunque oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine di legge.
Tale dichiarazione, pertanto, è da considerare omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7 D.P.R.
322/1998, il quale prevede che "Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta".
Ciò posto, va rilevato che la Corte di Cassazione ha stabilito che la disposizione di cui al detto art. 2, comma 7 D.P.R. 322/1998 “consente all'amministrazione di riscuotere le somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati nelle dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai novanta giorni, da indicare come omesse, mentre non permette di utilizzare in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati in tali dichiarazioni tardive” (Sez. 5, 30 ottobre 2018, n.
27621, che, inoltre, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (in quanto tardiva), nella quale è stato utilizzato in compensazione il credito di imposta, ne comporta il disconoscimento con conseguente debenza dell'imposta portata in cartella esattoriale ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 (Cass.Civ., sez. 5, 22 luglio 2015, n. 15413)”).
In quest'ottica, dunque, dovrebbe concludersi che del tutto legittimamente la cartella di pagamento qui controversa, relativa ai redditi del 2017, abbia espunto l'eccedenza d'imposta di €
14.734,00 risultante dalla dichiarazione ultratardiva del 2016; la giurisprudenza, del resto, anche di recente ha ribadito che “nel caso in cui l'amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari, che il contribuente abbia utilizzato indebitamente un credito d'imposta, così generando un debito nei confronti del fisco, quest'ultimo è legittimato ad esercitare la pretesa recuperatoria mediante la notifica della cartella di pagamento” (Cass., Sez. 5, 11 novembre 2025, n. 29714), ferma ovviamente restando la possibilità per il contribuente, che ritenesse effettivamente spettante il credito indicato nella dichiarazione da considerare giuridicamente omessa, di attestarne l'esistenza contabile mediante la produzione all'ufficio competente di idonea documentazione, come previsto dalla
Circolare n. 21/2013 dell'Agenzia delle Entrate (e ribadito nella Risposta a quesito n. 82/2020 dell'Agenzia delle Entrate).
Dagli atti, inoltre, non risulta che il contribuente abbia attivato la procedura di riconoscimento del rimborso presso l'Ufficio competente producendo “idonea documentazione”, né risulta versata in
3 atti la dichiarazione tardivamente presentata, così da poter valutare se la richiesta di rimborso fosse o meno già contenuta in quella dichiarazione (per la validità della richiesta di rimborso effettuata tramite una richiesta tardiva, compilando a rimborso i quadri RX o VX, rispettivamente per i redditi e l'IVA,
Cass., Sez. 5, 9 luglio 2025, n. 18715).
Sennonché ciò che caratterizza la presente fattispecie è il fatto che, prima della notificazione della cartella qui controversa, era stato notificato al contribuente l'avviso di accertamento n.
TK3018202218/2022 - relativo all'anno d'imposta 2016 e sul quale il contribuente ha prestato acquiescenza - in cui era riportato, a titolo di imposta a credito, l'importo di € 14.734,00, esattamente corrispondente a quello indicato nella dichiarazione tardiva e non calcolato nella cartella per cui è causa. Il contribuente sostiene che tale avviso di accertamento integri di per se stesso la prova della sussistenza dell'imposta a credito da far valere per l'anno d'imposta 2017 cui si riferisce la cartella qui in oggetto, mentre per l'Ufficio una tale valenza probatoria sarebbe da escludere perché l'avviso di accertamento si sarebbe limitato soltanto a richiamare le somme riportate in dichiarazione dal contribuente a titolo di credito.
In effetti, l'avviso di accertamento n. TK3018202218 conteneva anche l'espresso avviso che
“Ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R 1973/00, resta[va] impregiudicata l'ulteriore azione accertatrice dell'Ufficio entro i termini decadenziali”, e tale elemento oggettivamente deporrebbe, a supporto della tesi dell'Ufficio, nel senso della parzialità dell'accertamento in questione, che, pertanto, avrebbe reso necessaria, dietro domanda del contribuente corredata da idonea documentazione, l'instaurazione di una procedura specificamente finalizzata ad una valutazione sull'effettiva sussistenza dell'imposta a credito indicata nella dichiarazione ultratardiva, la quale, come evidenziato in giurisprudenza, “in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso” (Cass., n. 18715/2025, cit.).
Va, però, osservato che i termini decadenziali risultano ormai ampiamente decorsi e che l'Ufficio non ha dato prova di ulteriori azioni accertatrici nei confronti del contribuente.
In questo quadro deve, dunque, ritenersi che il riconoscimento dell'imposta a credito contenuto nell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 abbia assunto un carattere di definitività rendendo inutile l'attivazione, da parte del contribuente, di una formale procedura finalizzata ad un riconoscimento di imposta a credito che, per fatti concludenti, l'Ufficio ha già operato.
Ciò posto e poiché dalla cartella, una volta presa in considerazione l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, non emerge un'imposta esigibile, s'impone, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della cartella controversa.
4 La peculiarità della vicenda e la circostanza che il contribuente abbia contribuito all'insorgere della controversia con la sua dichiarazione ultratardiva per l'anno d'imposta 2016 inducono alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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