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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 729/2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Panarese ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio, posto in Camucia di Cortona (Ar), Piazza Sergardi, 21;
PARTE ATTRICE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Angiolini del foro di Arezzo Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Petrarca n. 33;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società (d'ora in poi soltanto ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1 premettendo che: in data 23.10.2018 stipulava con la filiale di Civitella in Val di Chiana (Ar),
[...]
Loc. Pieve al Toppo, Via Dante Alighieri 1/B, al tempo oggi Controparte_2
il contratto di apertura del conto corrente n. 00229/1000/000014382016 e CP_3 successivamente in data 14.12.2018 stipulava con la medesima filiale il contratto di affidamento di breve termine n. 0022/9000/00020589 (doc. 2 – atto di citazione) con il quale la banca concedeva all'attrice un affidamento transitorio per anticipi fatture di € 40.000,00 valido fino al 31.05.2020; quando si verificava la necessità di accedere al credito per pagare i fornitori, la società attrice presentava presso la filiale le fatture emesse nei confronti dei clienti, il cui importo veniva anticipato in ottemperanza al contratto di affidamento e man mano che le singole fatture venivano incassate dalla o che rimborsava alle relative scadenze gli anticipi che gli erano stati concessi, si CP_3 Pt_1 reintegrava di pari importo la disponibilità dell'affidamento che poteva nuovamente essere utilizzata sempre con le stesse modalità; successivamente, in data 11.02.2019, stipulava sempre presso la filiale pagina 1 di 16 di Pieve al Toppo il contratto di finanziamento n. 0IC1066290890 di € 50.000,00 con ammortamento in 24 rate mensili di € 2.193,57 (doc. 3 – atto di citazione); nonostante la AN convenuta fosse consapevole che l'attrice era stata segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi da Ubi AN, le parti stipulavano anche l'ulteriore contratto di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00292233 con il quale concedeva un affidamento transitorio per smobilizzo di portafoglio CP_3 commerciale e altri documenti di incasso a scadenza di € 10.000,00 valido fino al 30.05.2020 (doc. 5 – atto di citazione); nei mesi successivi, pur rimanendo sempre sotto soglia degli affidamenti concessi, nonostante la filiale di Pieve al Toppo continuasse ad accettare le fatture e le rassicurazioni del direttore di filiale (doc. 6 – atto di citazione), in maniera del tutto illegittima e malgrado l'assenza di alcuna comunicazione formale scritta, l'affidamento concesso in data 14.06.2019 veniva congelato;
in data
20.06.2019 la società attrice comunicava al direttore di filiale di tramite il proprio legale CP_3
(doc. 7 – atto di citazione) che in data 22.05.2019 (prima dell'aumento degli affidamenti di € 10.000,00 del 14.06.2019), stante l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, aveva depositato presso il Tribunale di Terni ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'illegittima segnalazione e, in data 19.07.2019, veniva trasmessa anche l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Terni che ordinava la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Tanto premesso ha rappresentato che gli affidamenti rimanevano improvvisamente sospesi e , Pt_1 non vedendosi più anticipati gli importi delle fatture consegnate, risultava insolvente nei confronti dei propri creditori per il complessivo importo di € 72.590,31 di assegni insoluti, alcuni dei quali venivano contestati da parte della , per violazione dell'art. Controparte_4
2 della legge 386/1990, (doc. 8 – atto di citazione). Inoltre ha rappresentato che molte delle fatture consegnate, su accordo con il direttore di filiale, per coprire i pagamenti previsti nei mesi successivi, non venivano di fatto anticipate in occasione dei pagamenti provocando la carenza di provvista sul conto corrente di inoltre, le fatture non anticipate non venivano restituite all'attrice ma, alla Pt_1 scadenza, venivano trattenute da a compensazione dei propri crediti, rendendo difficoltoso CP_3 per saldare i propri debiti e causando un parziale blocco dell'attività economica dell'attrice Pt_1 che le procurava una diminuzione dell'utile netto di circa € 30.000,00; successivamente, sebbene in data 20.08.2019 avesse chiesto per il tramite del proprio legale l'immediato scongelamento degli affidamenti (doc. 9, 9 a, 9 b – atto di citazione), gli affidamenti rimanevano sospesi sino al 21.10.2019, quando veniva comunicata per la prima volta la revoca (doc. 10 – atto di citazione).
Parte attrice ha evidenziato che nella comunicazione di revoca anzidetta erano indicati degli importi errati, in quanto, come emerge dall'estratto conto del 05.11.2019 (doc. 11), gli affidamenti utilizzati per anticipo fatture ammontavano ad € 27.260,00 e non ad € 29.584,00 mentre gli affidamenti per smobilizzo commerciale utilizzati al momento del recesso ammontavano ad € 4.860,00 e non ad € 7.430,69; inoltre tali importi erano ulteriormente diminuiti per effetto dell'incasso delle fatture consegnate per essere anticipate e che invece, di fatto, venivano riscosse dalla banca per compensare i propri crediti.
L'attrice ha allegato altresì che in data 05.09.2019 versava sempre presso la filiale di Pieve al Toppo di l'assegno circolare n. 100087 11 0782 00218468 dell'importo di € 55.000,18, datato CP_3
29.08.2019 e tratto su AK CH di RO (doc. 12 – atto di citazione), ricevuto dalla SI.ra
(dipendente della filiale); in data 27.09.2019, , per il tramite dell'Avv. Panarese, Persona_1 Pt_1 pagina 2 di 16 inviava comunicazione pec con la quale intimava l'immediato pagamento dell'importo indicato in assegno (doc. 13, 13 a, 13 b) mentre comunicava di averlo restituito alla SI.ra CP_3 [...]
circostanza non corrispondente alla realtà. CP_5
Punto G, ha riferito inoltre che, in data 05.12.2019 (doc. 19 – atto di citazione) a seguito di ulteriori richieste inviate dall'Avv. Panarese (doc. 20, 20 a, 20 b – atto di citazione), veniva a conoscenza che, in data 29.11.2019 senza che avesse ricevuto alcuna comunicazione di preavviso, prevista dalla Circolare
n. 139/91, Sez. II, Cap. II, n. 1.5, l'istituto di credito aveva segnalato a sofferenza alla Centrale Rischi Presso la AN d'Italia la sua posizione.
Con riferimento alla omessa preventiva comunicazione della anzidetta segnalazione, ha Pt_1 rappresentato che era stata proprio durante lo scambio di missive (doc. 19 e 20 – atto di CP_3 citazione) a confermare che le raccomandate di preavviso erano datate 29.11.2019 e che lo stesso giorno aveva categorizzato a sofferenza la posizione in Centrale dei Rischi di AN d'Italia.
Parte attrice ha affermato che, proprio in conseguenza della segnalazione a sofferenza effettuata da parte di , si era vista revocare rapporti di credito presso altri istituti (nella specie AN CP_3
Cambiano, nonostante il conto corrente avesse un saldo positivo di € 17.839,72 - doc. 22 a – atto di citazione) con conseguente congelamento di finanziamenti e fidi bancari e si era trovata nell'impossibilità di portare avanti la propria attività imprenditoriale.
ha affermato inoltre che, con riferimento ai documenti richiesti a , soltanto in data Pt_1 CP_3
09.12.2019, (doc. 25 – atto di citazione) inoltrava il contratto di conto corrente (doc. Controparte_6
1 cit), il contratto di apertura linea di credito smobilizzo fatture pari euro 40.000,00 (doc. 2 cit.), il contratto di apertura linea di credito smobilizzo pari ad euro 10.000,00 (doc. 5 cit.) ed il CP_7 contratto finanziamento di originari euro 50.000,00 (doc. 3 cit.), comunicando inoltre che gli estratti conto erano visibili dall'internet banking collegato al conto di Nonostante quanto affermato Pt_1 da parte attrice ha rappresentato però che il giorno 10.12.2019 – il giorno Controparte_6 successivo alla comunicazione inviata all'Avv. Panarese – il servizio internet banking collegato al conto corrente di veniva disattivato (doc. 26 – atto di citazione); stante l'impossibilità di Pt_1 accedere all'home banking, parte attrice è all'oscuro degli importi che vengono incassati dalla a CP_3 fronte dei titoli di cui è ancora in possesso (del valore di€ 63.697,83).
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha allegato in primo luogo l'illegittimità della sospensione e del recesso dagli affidamenti sia per non essere stati comunicati in forma scritta, sia per essere stata attuati in mancanza dei presupposti di legge e contrattuali;
a causa di tale condotta illegittima si è resa Pt_1 inadempiente nei confronti dei fornitori e si è trovata nella condizione di non vedere “coperti” assegni già emessi;
la legale rappresentante della società ha ricevuto anche un'ordinanza ingiunzione da parte della per il pagamento di € 520,00 oltre alla sanzione amministrativa consistente nel divieto CP_4 di emettere assegni per mesi 24.
Come ulteriore inadempimento della convenuta, parte attrice ha allegato che è stato smarrito dalla l'assegno circolare del valore di € 55.000,80 consegnato e mai restituito senza che la società CP_3
pagina 3 di 16 attrice venisse informata, ciò che ha precluso alla società attrice di recuperare il credito vantato nei confronti del cliente straniero avente sede in RO.
ha dedotto l'illegittimità della segnalazione a sofferenza a fronte del mancato preavviso di cui Pt_1 alla Circolare di AN d'Italia 139/91ed essendo la situazione di difficoltà finanziaria determinata dalla stessa la quale ha smarrito un assegno di circa € 55.000,00 e ha revocato CP_3 illegittimamente gli affidamenti.
Infine, parte attrice ha allegato come la condotta complessiva di sia palesemente contraria CP_3 ai doveri di diligenza, buona fede e correttezza imposto agli istituti di credito atteso che non consente a di accedere all'home banking nonostante il conto corrente sia ancora aperto;
ha omesso o Pt_1 ritardato l'invio della documentazione bancaria;
rifiuta di comunicare le operazioni eseguite sul conto.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare l'illegittimità della sospensione dei contratti di affidamento di breve termine n. 0022/9000/00020589 e n. 00003/9000/00292233 e l'illegittimità del recesso dai medesimi contratti di affidamento e, per l'effetto, condannare C.F. , P. IV Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San P.IV_2
Carlo, 156, al risarcimento dei danni, in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Parte_1
Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,quantificati P.IV_3 nella somma di € 66.400,00 oltre ad interessi come da legge, ovvero nell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, oltre ad un risarcimento, da quantificarsi in via equitativa, per tutti i danni causati dalla cessazione dell'attività di impresa di oltre ancora al rimborso di € Pt_1
9.474,70 per ordinanze ingiunzioni emesse dalla nn. 8584 20200214 del Controparte_4
14.02.2020, 34457 20200603 del 03.06.2020 e 67234 20201109 del 9.11.2020 ed al risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa, causato dalla condanna al divieto di emettere assegni inflitta alla legale rappresentante di per un periodo, ad oggi, di 24 mesi;
Pt_1
2) Accertare che l'assegno circolare n. 100087 11 0782 00218468 dell'importo di € 55.000,80, datato
29.08.2019, tratto su AK CH di RO versato da , in data 05.09.2019, presso la filiale Pt_1 di di Pieve al Toppo (Ar) non è mai stato incassato e/o accreditato sul conto corrente n. CP_3
00229/1000/00001438 intestato all'attrice, dichiarare la responsabilità di per lo CP_3 smarrimento e/o mancato incasso dell'assegno e, per l'effetto, condannare Controparte_1
C.F. , P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IV_1 P.IV_2 legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Parte_1
Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_3
l'importo di € 55.000,80, oltre ad interessi come da legge, a titolo di risarcimento danni derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno. In via subordinata, accertata la responsabilità di per lo smarrimento e/o mancato incasso dell'assegno Controparte_1 condannare C.F. , P. IV in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a corrispondere a
con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del Parte_1 P.IV_3
pagina 4 di 16 legale rappresentante pro tempore, un importo da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni da perdita di chance derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia effettuata da e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Controparte_1
C.F. , P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IV_1 P.IV_2 legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a richiedere alla Centrale dei Rischi presso AN d'Italia
l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza di con sede in Orvieto (TR), Parte_1
Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_3 ponendo in essere tutte le attività necessarie a tale scopo.
4) Accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia, condannare C.F. P. IV , in Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di un importo da quantificarsi in via P.IV_3 equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
a causa dell'illegittima segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi presso AN D'Italia.
5) Accertare che è in possesso di titoli di credito intestati a (cambiali e Controparte_1 Pt_1 al dopo incasso), per l'importo complessivo di € 63.697,83, o per l'importo maggiore o minore CP_7 accertato in corso di causa, e, per l'effetto, condannare C.F. , P. Controparte_1 P.IV_1
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza P.IV_2
San Carlo, 156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, Parte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 63.697,83, oltre P.IV_3 ad interessi come da legge, ovvero quell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittima detenzione e riscossione di tali titoli di credito.
6) Accertare l'illegittimo oscuramento del servizio Internet Banking, l'ingiustificato rifiuto di
[...] di fornire informazioni sul saldo del conto corrente di e di fornire Controparte_1 Parte_1 informazioni su ogni importo incassato e Ri.Ba. passive, l'ingiustificato rifiuto di fornire tempestivamente la documentazione bancaria richiesta, il gravissimo comportamento ostruzionista generalmente tenuto da nei confronti dell'attrice, dichiarare la responsabilità Controparte_1 di a fronte della condotta contraria ai doveri di diligenza imposta agli istituti di Controparte_1 credito e del principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale, e, per l'effetto, condannare
[...]
C.F. P. IV in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di Parte_1 con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, di un importo da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa della grave ed illegittima Parte_1 condotta complessiva tenuta dall'istituto di credito. pagina 5 di 16 7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre IV e CPA, come per legge.”
La convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato integralmente quanto dedotto ex adverso rilevando in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e chiedendo nel merito l'integrale rigetto delle domande.
in fatto ha riferito che in data 23.10.2018 la stipulava con il contratto di CP_3 CP_3 Pt_1 conto corrente n. 00229/1000/000014308 (All.
3 - comparsa di costituzione e risposta) e successivamente, in data 6.11.2018, contratto quadro di affidamento a breve termine n.
0022/9000/000020589, (oggi n. 00003/9000/00292233 a seguito della fusione di Controparte_2 in di Euro 20.000,00) per smobilizzo di portafoglio commerciale
[...] Controparte_1
(All.
4 - comparsa di costituzione e risposta ); che in data 14.12.2018 venivano stipulati contratti integrativi al contratto quadro del 6.11.2018 con i quali veniva revocato il precedente affidamento di
Euro 20.000,00 e concesso un affidamento a breve termine per anticipo fatture di Euro 40.000,00 (All.
5 - comparsa di costituzione e risposta) e che in data 11.02.2019 veniva erogato il finanziamento n.
0IC1066290890 di Euro 50.000,00, con ammortamento in 24 rate mensili (All.
6 - comparsa di costituzione e risposta) e che ancora, in data 14.06.2019 veniva stipulato contratto integrativo al contratto quadro del 6.11.2018, con un ulteriore affidamento di Euro 10.000,00 per smobilizzo di portafoglio commerciale (All.
7 - comparsa di costituzione e risposta ).
Parte convenuta ha rappresentato anche che solo successivamente alla concessione dell'ultimo affidamento, in data 20.06.2019, veniva a conoscenza della segnalazione a sofferenza della da Pt_1 parte di altro istituto di credito (nella specie Ubi AN); per l'effetto, apriva una revisione della posizione degli affidamenti concessi disponendone la sospensione e dandone comunicazione all'odierna attrice con raccomandate consegnate a mani del 2.07.2019 e del 3.07.2019 (All. 8 – comparsa di costituzione e risposta).
ha confermato di aver ricevuto in data 19.07.2019 da il provvedimento del CP_3 Pt_1
Tribunale di Terni che accoglieva il ricorso per illegittimità della segnalazione effettuata da Ubi AN ma che, nonostante questo, non poteva riattivare gli affidamenti sospesi perché permaneva uno sconfinamento a sistema nella centrale rischi di circa Euro 63.000,00 nei confronti di Ubi AN e che, dunque risultava necessaria una revisione della posizione, per cui venivano richiesti tutta una serie di documenti tra i quali anche il bilancio, nonché un piano di rientro per il debito in questione (All. 9 e 10
- comparsa di costituzione e risposta).
La convenuta ha riferito che tali richieste non ricevevano riscontro e che contestualmente i rapporti con l'attrice si inasprivano;
inoltre a partire da luglio si rendevano evidenti problemi di liquidità fino a determinare la revoca degli affidamenti e la successiva segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.
ha allegato altresì che in data 5.09.2019 la Punto G consegnava alla AN assegno estero n. CP_3
100087078200218468 dell'importo di Euro 55.000,80 tratto su AK CH di RO, che veniva inviato al Centro Imprese di Arezzo per la lavorazione ma non risultando la banca presente negli archivi, cosa che avrebbe comportato tempi lunghi per l'incasso, a seguito della richiesta di pagina 6 di 16 restituzione, riconsegnava il titolo in data 24.09.2019 (All. 14 – comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, in data 20.09.2020 provvedeva a notificare alla l'avviso di cessione delle fatture dalla Pt_1 stessa anticipate ed a seguito di ciò, riceveva comunicazioni con le quali i debitori ceduti riferivano o l'inesistenza del credito o di aver già provveduto al pagamento dei crediti stessi.
Ha riferito inoltre che Punto G inoltrava alla un piano di rientro allegando, a garanzia, copie di CP_3 alcuni titoli da incassare (All. 17 - comparsa di costituzione e risposta), a seguito del quale, con PEC del 4.10.2019, veniva richiesto il bilancio al 31.12.2018, nonché aggiornamenti in merito allo sconfinamento di Euro 63.000,00 ancora persistente in centrale rischi (All. 18 - comparsa di costituzione e risposta). , però, verificava che alcuni dei titoli allegati a garanzia al piano CP_3 di rientro erano già presenti anche in quello proposto ad Ubi AN e pertanto comunicavache la proposta non poteva essere accolta (All.to 20 – comparsa di costituzione e risposta) e inviava in data
21.10.2019 lettera di revoca degli affidamenti in essere ed intimazioni di pagamento (All. 21 - comparsa di costituzione e risposta). In data 12.11.2019 inviava a la comunicazione preventiva Pt_1 di segnalazione a sofferenza nella centrale rischi (All. 24 – comparsa di costituzione e risposta) e in data 29.11.2019 comunicava l'effettiva segnalazione della società in centrale rischi (All. 26 – comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere tutte le domande e richieste di pagamento avanzate da in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
***
All'esito della prima udienza (04.10.2021) è stato concesso alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, sono stati disposti alcuni rinvii per verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti su richiesta congiunta dei procuratori.
Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 16.02.2024 è stata disposta consulenza tecnica grafologica avente ad oggetto le sottoscrizioni disconosciute dalla società attrice relative ai docc. 8 e 14 depositati dalla convenuta.
In data 04.06.2024, è stata revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta la perizia grafologica per mancanza degli originali dei documenti ed è stata ammessa la prova per testi nei limiti indicati nella stessa ordinanza.
All'udienza del 22.07.2024, sono stati escussi i testi , , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
e ; all'udienza del 3.10.2024 è stata escussa la teste . Testimone_4 Testimone_5 Persona_1
All'esito dell'udienza del 17.2.2025 svoltasi con lo scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 16 Parte attrice ha insistito per l'ammissione delle prove non ammesse e nel merito ha precisato nei seguenti termini le proprie conclusioni: “Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutte le sue domande, Voglia accogliere le seguenti conclusioni
- Accertare l'illegittimità della sospensione dei contratti di affidamento di breve termine n.
0022/9000/00020589 e n. 00003/9000/00292233 e l'illegittimità del recesso dai medesimi contratti di affidamento e, per l'effetto, condannare C.F. Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IV_2
Torino, Piazza San Carlo, 156, al risarcimento dei danni, in favore di con sede Parte_1 in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, quantificati nella somma di € 66.400,00 oltre ad interessi come da legge, ovvero nell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, oltre ad un risarcimento, da quantificarsi in via equitativa, per tutti i danni causati dalla cessazione dell'attività di impresa di oltre ancora al rimborso di € 9.474,70 per ordinanze Pt_1 ingiunzioni emesse dalla nn. 8584 20200214 del 14.02.2020, 34457 Controparte_4
20200603 del 03.06.2020 e 67234 20201109 del 9.11.2020 ed al risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa, causato dalla condanna al divieto di emettere assegni inflitta alla legale rappresentante di per un periodo, ad oggi, di 24 mesi;
Pt_1
- Accertare che l'assegno circolare n. 100087 11 0782 00218468 dell'importo di € 55.000,80, datato 29.08.2019, tratto su AK CH di RO versato da , in data 05.09.2019, Pt_1 presso la filiale di di Pieve al Toppo (Ar) non è mai stato incassato e/o CP_3 accreditato sul conto corrente n. 00229/1000/00001438 intestato all'attrice, dichiarare la responsabilità di per lo smarrimento e/o mancato incasso dell'assegno e, per CP_3
l'effetto, condannare C.F. , P. IV , in Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo,
156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 55.000,80, P.IV_3 oltre ad interessi come da legge, a titolo di risarcimento danni derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno.
In via subordinata, accertata la responsabilità di per lo smarrimento e/o Controparte_8 mancato incasso dell'assegno condannare C.F. , P. IV Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San P.IV_2
Carlo, 156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, un importo da determinarsi in via P.IV_3 equitativa a titolo di risarcimento danni da perdita di chance derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia effettuata da e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
C.F. , P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a richiedere alla Centrale dei Rischi presso AN d'Italia l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza di con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1 pagina 8 di 16 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ponendo in essere tutte le P.IV_3 attività necessarie a tale scopo.
- Accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia, condannare C.F. , P. IV Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, P.IV_2
Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Parte_1
Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IV_3 un importo da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa dell'illegittima segnalazione della posizione Parte_1
a sofferenza alla Centrale Rischi presso AN D'Italia.
- Accertare che è in possesso di titoli di credito intestati a Controparte_1 Pt_1
(cambiali e al dopo incasso), per l'importo complessivo di € 63.697,83, o per l'importo CP_7 maggiore o minore accertato in corso di causa, e, per l'effetto, condannare Controparte_1
C.F. , P. IV , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IV_1 P.IV_2 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a corrispondere a Parte_1 con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, l'importo di € 63.697,83, oltre ad interessi come da legge, ovvero quell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittima detenzione e riscossione di tali titoli di credito.
- Accertare l'illegittimo oscuramento del servizio Internet Banking, l'ingiustificato rifiuto di di fornire informazioni sul saldo del conto corrente di e
Controparte_1 Parte_1 di fornire informazioni su ogni importo incassato e passive, l'ingiustificato rifiuto di CP_7 fornire tempestivamente la documentazione bancaria richiesta, il gravissimo comportamento ostruzionista generalmente tenuto da nei confronti dell'attrice,
Controparte_1 dichiarare la responsabilità di a fronte della condotta contraria ai
Controparte_1 doveri di diligenza imposta agli istituti di credito e del principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale, e, per l'effetto, condannare C.F. , P. IV
Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, P.IV_2
Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Parte_1
Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IV_3 un importo da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa della grave ed illegittima condotta Parte_1 complessiva tenuta dall'istituto di credito.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e della procedura di mediazione, oltre IV e CPA, come per legge da distrarsi in favore del costituito difensore antistatario.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
***
In primo luogo, la società attrice ha allegato l'illegittimità della sospensione e del recesso dagli affidamenti poste in essere dalla CP_3
pagina 9 di 16 La vicenda va ricostruita sulla base della normativa di riferimento. La fattispecie della sospensione degli affidamenti e successiva revoca può essere ricondotta prima alla sospensione dell'adempimento di un contratto pendente (e quindi alla sospensione di utilizzo di un'apertura di credito o di un finanziamento) prevista all'articolo 1461 c.c. e poi, al recesso e alla risoluzione (delle aperture di credito e dei finanziamenti ove con il termine “affidamenti” si intenda ricomprendere anche quest'ultimi) e quindi al recesso ex articolo 1845 c.c. o alla risoluzione ex articolo 1453 c.c.
L'art. 1461 c.c. prevede che ciascun contraente possa sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Dunque, il contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione quando le condizioni patrimoniali in cui versa la controparte lascino presagire che non eseguirà la prestazione dovuta;
invero, è sufficiente il fondato timore dell'integrazione di un pregiudizio al proprio interesse di ricevere la prestazione, distinguendosi dallo stato di dissesto che l'art. 5 della legge fallimentare pone come presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
Lo stesso contratto quadro degli affidamenti a breve termine n. 0022/9000/00020589 e n.
00003/9000/00292233 stabilisce all'art.
4.1 che la banca può, in ogni momento, con comunicazione scritta al Cliente recedere dall'affidamento, ridurre o sospendere anche se a tempo determinato (doc. 4
– comparsa di costituzione e risposta) ed all'art.
4.2 che il cliente non può più utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione della banca di recesso o sospensione, salvo in quest ultimo caso, il ripristino.
La sospensione come la revoca sono legittime quando sussista il mutamento in pejus delle condizioni economiche della controparte, che pur non incidendo sulla consistenza quantitativa del patrimonio, tuttavia la modifichino qualitativamente, rendendo più problematico il conseguimento della controprestazione.
La sospensione come la revoca di contro non sono ammesse, in quanto contrarie alla clausola generale di buona fede, se il mutamento delle condizioni patrimoniali sia transitorio o di scarsa importanza.
Per quanto attiene la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sospensione e poi per la revoca degli affidamenti, ritiene il Tribunale che l'operato della non sia censurabile. CP_3
E' stata la stessa attrice a dare comunicazione a della intervenuta segnalazione a CP_3 sofferenza presso la Centrale Rischi da parte di Ubi, trasmettendole il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.05.2019 presso il Tribunale di Terni al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione (docc. 7 e 7a cit.) ed è sempre l'attrice che, in data 19.07.2019, ha trasmesso alla convenuta l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Terni che ordinava la cancellazione della segnalazione a sofferenza (la circostanza non è contestata sebbene il doc. 7 b cui si fa riferimento nell'atto di citazione non sia stato effettivamente depositato).
, essendo venuta a conoscenza in data 20.06.2019 della modifica in pejus delle condizioni CP_3 economiche di quest' ultima (per la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi da parte di Ubi AN del 19.04.2019) ed avendo ritenuto che la modifica in pejus fosse tale da porre in evidente pericolo il pagina 10 di 16 conseguimento della controprestazione, ha legittimamente ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione degli affidamenti in essere.
Dall'istruttoria orale e documentale espletata non è emersa la prova relativa alla conoscenza da parte della convenuta della segnalazione a sofferenza prima della concessione dell'ultimo affidamento, intervenuta in data 14.6.2019, circostanza dedotta da parte attrice, che era evidentemente onerata della relativa prova.
Come già rilevato, invero, dalla documentazione prodotta è emerso che la convenuta sia stata informata della circostanza per la prima volta in data 20.6.2029; inoltre dall'istruttoria orale svolta è emerso che tra il momento in cui interviene la segnalazione alla Centrale Rischi da parte di un Istituto di Credito e la pubblicità di tale segnalazione intercorre un lasso temporale non fisso o prestabilito;
a tal proposito, la teste escussa all'udienza del 03.10.2024 ha riferito che “la Centrale Rischi viene aggiornata Per_1 ogni due mesi circa. Il doc. n. 36 che mi viene rammostrato è una segnalazione di UBI che risale ad aprile 2019 e pertanto presumo fosse stata visibile sulla Centrale rischi a partire dal mese di giugno
2019”.
La sospensione degli affidamenti disposta all'inizio del mese di luglio 2019 da parte della convenuta, risulta però illegittima in quanto non comunicata in forma scritta, contrariamente a quanto pattuito tra le parti (cfr. clausola contrattuale sopra citata).
Invero, parte convenuta ha prodotto la copia di due missive datate 2.07.2019 e 3.07.2019 che assume di avere consegnato a mani della legale rappresentante della società attrice, con le quali comunicava la sospensione degli affidamenti decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazioni stesse (All. 8 – comparsa di costituzione e risposta); la convenuta in tali lettere invitava inoltre Pt_1 alla costituzione dei fondi necessari per il pagamento degli assegni eventualmente in circolazione, precisando che tutti gli accrediti che sarebbero pervenuti non avrebbero determinato il ripristino della disponibilità ma sarebbero stati utilizzati a riduzione delle disposizioni in essere.
La sottoscrizione apposta “per ricevuta” sulle raccomandate a mani prodotte dalla convenuta sub doc. 8
è stata disconosciuta da parte attrice, la quale ha altresì evidenziato che le comunicazioni riportano la firma per ricevuta per conto di con data 02.06.2019 e del 03.06.2019 nonostante siano datate Pt_1
2.07.2019 e del 3.07.2019.
Come già rilevato, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato da parte attrice e preso atto dell'istanza di verificazione avanzata da parte convenuta è stata disposta ctu grafologica;
poichè però
ha dato atto di non essere in possesso degli originali delle due lettere, l'ordinanza con la CP_3 quale è stata disposta la ctu è stata revocata.
Invero, “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” (Cass. 16551/15); “In tema di disconoscimento, la pagina 11 di 16 parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre
l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale)” (Cass.
2777/25).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha prodotto gli originali dei documenti prodotti in copia sub doc. 8 e non ha fornito altrimenti la prova della consegna della lettera raccomandata a mani al legale rappresentante della società attrice.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve pertanto affermarsi che la sospensione degli affidamenti sia avvenuta all'inizio del mese di luglio 2019 senza che la società attrice ne avesse conoscenza.
La conoscenza dell'intervenuta sospensione degli affidamenti da parte della società attrice non è però intervenuta ad ottobre 2019, bensì quantomeno in data 20.8.2019.
A tale data, la società attrice era certamente a conoscenza della circostanza che gli affidamenti erano sospesi posto che il legale inviava una comunicazione a mezzo pec alla AN rappresentando che la cliente gli riferiva che era stato intimato il recesso dagli affidamenti (doc. 9,9 a, 9 b atto di citazione) mentre l'Ufficio Reclami con comunicazione del 22 agosto 2019, rappresentava che: “la filale di
Civitella in Valdichiana ci ha informato di aver preso contatto con lei, chiarendole la situazione e cioè che non è stato eseguito il recesso degli affidamenti che sono solo temporaneamente congelati in attesa dell'esito della valutazione della posizione da parte degli organi di direzione competenti in materia di affidamenti” (doc. 10 – comparsa di costituzione e risposta).
Da tale corrispondenza emerge con certezza che quantomeno dal 20.8.2019 la società attrice fosse consapevole di non poter fruire degli affidamenti, sebbene temporaneamente.
Almeno da tale data, quindi avrebbe dovuto astenersi dall'emissione di assegni non potendo confidare nella presenza di provvista per la loro copertura.
Al contrario, per il periodo precedente al 20.8.2019 deve essere ritenuta responsabile dei CP_3 danni occorsi alla società attrice in ragione della mancata consapevolezza circa la sospensione degli affidamenti.
Al riguardo, va evidenziato che degli assegni insoluti sulla cui base la ha emesso Controparte_4 le ordinanze ingiunzione nei confronti della legale rappresentante della società attrice, solo due risultano emessi fino al 20 agosto 2019 e la sanzione per tali assegni ammonta a complessivi € 1620,00, mentre tutti gli altri assegni sono stati emessi in epoca successiva (cfr. docc. 8, 33 e 34 parte attrice).
Gli unici due assegni emessi prima del 20.8.2019 e contemplati nelle ordinanze ingiunzione sono il n. pagina 12 di 16 8349887716 emesso in data 31.7.2019 e il n. 8355003821 emesso in data 10.8.2019 (totale sanzione €
1.620,00 doc. 33).
Parte convenuta deve pertanto essere condannata alla corresponsione di tale importo in favore della società attrice a titolo risarcitorio.
Sulla base dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per addebitare a la perdita di utile in cui è successivamente incorsa Controparte_1 Parte_1
Invero, è emerso dall'istruttoria che anche dopo che il Tribunale di Terni ha ordinato ad altro Istituto di
Credito la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi, risultava comunque a luglio 2019 un'esposizione di circa € 63.000,00 (doc. 9 conv. e teste all'epoca direttore di filiale Tes_5 CP_3
“cap. 10 Da questo documento si ricava che a luglio 2019 era presente uno sconfinamento della società punto G per € 63.000,00; non è possibile capire nei confronti di quale potrebbero CP_3 essere anche più Banche. Dallo stesso documento si evince che permane anche nei messi successivi e addirittura sia incrementa.
A domanda avv. Panarese: non ricordo se nei mesi precedenti al luglio 2019 era già presente lo sconfinamento presso la centrale rischi).
La crisi finanziaria della società era pertanto già in essere in epoca precedente al luglio 2019 e quindi all'epoca in cui sono stati sospesi gli affidamenti e non può pertanto ravvisarsi il nesso causale con la condotta della AN convenuta.
Anche la revoca degli affidamenti risulta legittima.
Invero, in data 23.09.2019 la società attrice ha inoltrato a un piano di rientro per CP_3
l'esposizione debitoria (doc. 17 – comparsa di costituzione e risposta) allegando a garanzia copie di alcuni titoli da incassare. contestualmente tramite comunicazione pec del 04.10.2019 CP_3
(doc. 18 – comparsa di costituzione e risposta), al fine di poter effettuare tale valutazione, ha chiesto una serie di documenti tra cui il bilancio ed un piano relativo al rientro dallo sconfinamento che aveva generato la segnalazione in centrale rischi.
Non vi è prova che parte attrice abbia trasmesso tale documentazione.
Inoltre, a seguito della notifica ai clienti della dell'avviso di cessione delle fatture Parte_1 anticipate da parte di , la veniva contattata dal legale di il quale affermava CP_3 CP_3 Controparte_9 che il credito di cui alle fatture cedute era inesistente (doc. 16).
La mancata presentazione della documentazione richiesta, l'emissione di numerosi assegni senza provvista dopo il 20.08.2019, la dubbia esistenza dei crediti ceduti, l' esposizione debitoria presso altri istituti di credito hanno determinato la decisione di revoca degli affidamenti sospesi, sussistendo evidentemente giusta causa ex art. 1845 c.c.
pagina 13 di 16 Il recesso è stato comunicato da con pec del 21.10.2019 (doc. 21 – comparsa di CP_3 costituzione e risposta) con la quale ha chiesto altresì il rientro dagli affidamenti nel termine di 15 giorni.
A tal proposito va rilevato che le parti avevano pattuito: “la facoltà della banca di recedere, ridurre o sospendere l'affidamento medesimo e l'obbligo del cliente di pagare tutto quanto dovuto nel termine di un giorno dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento (art. 4.3)” (Doc. 4 – comparsa di costituzione e risposta).
La ha pertanto revocato gli affidamenti concessi tenendo una condotta conforme alle regole di CP_3 buona fede e correttezza ed in ossequio alle pattuizioni contrattuali.
La revoca è pertanto legittima.
Per quanto riguarda il secondo inadempimento che parte attrice imputa alla AN convenuta e dunque, il mancato accredito dell'assegno circolare di € 55.000,80 datato 29.08.2019, tratto su AK CH di RO, parte attrice ha allegato di avere consegnato tale assegno alla e di non avere mai CP_3 ricevuto l'accredito dell'importo, né la restituzione dell'assegno, allegando lo smarrimento dello stesso da parte della convenuta. Su tali basi ha chiesto la condanna di alla corresponsione Controparte_1 dell'importo dell'assegno o in subordine di un importo da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni da perdita di chance.
Parte convenuta ha dedotto di avere restituito l'assegno alla legale rappresentante della società ed ha prodotto, per provare la circostanza, il doc. 14; parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione del documento in parola e parte convenuta non ha prodotto l'originale, pur avendo avanzato istanza di verificazione, con la conseguenza che anche in questo caso la perizia grafologica originariamente disposta non è stata espletata.
Il teste , direttore della filiale di Pieve al Toppo sentito all'udienza del 22.07.2024 ha Testimone_5 riferito “ricordo che la SI.ra ha firmato per ricevuta il documento che mi viene rammostrato (doc. 14
– comparsa di costituzione e risposta)” pur rappresentando di non ricordare di avere consegnato l'assegno.
A prescindere dalla prova della restituzione dell'assegno, la domanda avanzata da parte attrice sotto questo profilo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, premesso che si tratta di assegno bancario e non circolare, non risultando dal titolo di credito elementi che consentano di qualificarlo come circolare, va rilevato che non è dimostrato che l'importo di € 55.000,00 non è stato incassato dalla società attrice;
inoltre parte attrice non ha provato,
e nemmeno allegato, di avere contattato il proprio cliente - emittente l'assegno - per rappresentare l'accaduto, né ha chiesto l'ammortamento dell'assegno, magari a spese di . Controparte_1
Inoltre, ribadito che si tratta di assegno bancario e non circolare, non è stata fornita la minima prova in ordine alla solvibilità dell'emittente e quindi in ordine alla probabilità che l'importo indicato nell' assegno potesse effettivamente essere incassato dalla Punto G.
pagina 14 di 16 Ritiene pertanto il Tribunale che parte attrice non abbia fornito alcuna prova del danno subito nemmeno sotto il profilo della perdita di chance.
Con riferimento alla illegittimità della segnalazione a sofferenza per mancato preavviso, si osserva che in data 12.11.2019 ha inviato a comunicazione pec contenente il preavviso di CP_3 Pt_1 passaggio a sofferenza (All.to 24 - comparsa di costituzione e risposta), con la quale la convenuta ha informato la società attrice che avrebbe provveduto “all'inoltro della segnalazione inframensile di cambiamento di status della Centrale Rischi”.
Successivamente, in data 29.11.2019, ha informato di aver “segnalato alla CP_3 Pt_1 centrale rischi della banca d'Italia il passaggio a sofferenza della convenuta”.
Non si ravvisa alcuna illegittimità nel comportamento di , la quale ha correttamente CP_3 inviato sia il preavviso che la comunicazione di segnalazione alla società attrice.
Sotto il profilo dei presupposti sostanziali per il passaggio a sofferenza della posizione e la segnalazione alla Centrale Rischi va evidenziato che non è specificamente contestato che al mese di
G era segnalata in CAI per assegni insoluti del valore di € 70.128,79 e che Parte_1 Co risultavano ri. non pagate ai fornitori per € 30.000,00 oltre allo sconfinamento per € 64.000,00.
L'operato della anche sotto questo profilo non può pertanto essere ritenuto arbitrario o CP_3 comunque posto in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Co Per ciò che attiene il possesso da parte della di titoli consegnati dalla società attrice (RI. e CP_3 cambiali al dopo incasso), parte attrice non ha fornito prova della circostanza, non avendone documentata la consegna (il doc. 30 allegato alla citazione è costituito da un documento di formazione unilaterale inidoneo allo scopo). Dall'altro lato parte convenuta ha documentato di essere in possesso solo di cambiali scadute e non pagate dal debitore e conseguentemente protestate (doc. 33 conv.).
E' pur vero che parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta ha riferito, a pagina 14 che “tutte Co le cambiali e le ri. presentate dalla ove pagate, sono state utilizzate a copertura Parte_1 dell'esposizione debitoria di quest'ultima nei confronti della AN”, ma non è emersa la volontà di celare la circostanza a parte attrice;
né è emerso che la convenuta abbia ricevuto dei pagamenti senza imputarli alla copertura del debito maturato dalla società attrice nei confronti della stessa CP_3
Invero, circa la consegna della documentazione inerente i rapporti in essere, va rilevato che in risposta alle mail del 9 e 10.10.2019 con le quali la società attrice aveva chiesto la documentazione, in data
11.10.2019 la ha risposto che detta documentazione sarebbe stata messa a disposizione dopo il CP_3 ricevimento delle spese di produzione;
in data 17.10.2019 la ha informato la società che la CP_3 documentazione era disponibile (docc. 30 – 31 conv.). La documentazione è stata comunque trasmessa al legale di parte attrice con pec del 9.12.2019 (doc. 32).
Per quanto attiene i movimenti intervenuti sul conto successivamente al 10.12.2019 (data a partire dalla quale è stato disattivato l'home banking) e consistenti, secondo la prospettazione attorea, nell'incasso di crediti vantati da nei confronti di terzi sulla base delle fatture in precedenza consegnate alla Pt_1
pagina 15 di 16 in virtù del rapporto di anticipo su fatture, va rilevato che con pec del 5.12.2019 ha CP_3 CP_3 informato la società attrice che a seguito del passaggio a sofferenza della posizione presso la Centrale
Rischi di AN d'Italia la gestione della posizione debitoria era stata affidata ad altra società (doc. 31 già citato) e risulta che con pec del 3.1.2020 il legale di si è rivolto alla società (doc. Pt_1 CP_6
29 cit.), la quale non è stata convenuta in giudizio.
Dunque, dall'istruttoria documentale espletata non è emerso che la convenuta si sia sottratta agli CP_3 obblighi di trasparenza su di essa gravanti.
In ogni caso nell'ambito del processo, parte attrice avrebbe potuto provare il pagamento da parte di terzi delle fatture consegnate a chiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia nei CP_3 confronti di che dei terzi dei documenti comprovanti l'intervenuto pagamento atteso che stante la CP_3 natura e l'entità dei crediti non è verosimile che non sussista prova scritta del pagamento. I capitoli di prova orale formulati sul punto appaiono in ogni caso genericamente formulati circa la data del pagamento e pertanto deve essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale non è stata ammessa la prova per testi.
In conclusione, deve essere condannata alla corresponsione in favore di parte attrice Controparte_1 dell'importo di € 1.620,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, mentre le altre domande proposte devono essere rigettate in quanto infondate.
Le spese di lite sono compensate per 9/10 e poste a carico di parte convenuta per il restante 1/10. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestate (valore
52.000,00 – 260.000,00, parametri medi tutte le fasi del processo oltre alla fase di attivazione della mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna parte convenuta alla corresponsione in favore di parte attrice dell'importo di € 1.620,00 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
- respinge le ulteriori domande proposte;
- compensa per 9/10 le spese di lite e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice del restante 1/10 che si liquida in € 59,00 per esborsi ed € 1.511,00 per onorari (importi compresivi della fase di attivazione della mediazione) oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 17/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 729/2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel Panarese ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio, posto in Camucia di Cortona (Ar), Piazza Sergardi, 21;
PARTE ATTRICE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Angiolini del foro di Arezzo Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Petrarca n. 33;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società (d'ora in poi soltanto ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1 premettendo che: in data 23.10.2018 stipulava con la filiale di Civitella in Val di Chiana (Ar),
[...]
Loc. Pieve al Toppo, Via Dante Alighieri 1/B, al tempo oggi Controparte_2
il contratto di apertura del conto corrente n. 00229/1000/000014382016 e CP_3 successivamente in data 14.12.2018 stipulava con la medesima filiale il contratto di affidamento di breve termine n. 0022/9000/00020589 (doc. 2 – atto di citazione) con il quale la banca concedeva all'attrice un affidamento transitorio per anticipi fatture di € 40.000,00 valido fino al 31.05.2020; quando si verificava la necessità di accedere al credito per pagare i fornitori, la società attrice presentava presso la filiale le fatture emesse nei confronti dei clienti, il cui importo veniva anticipato in ottemperanza al contratto di affidamento e man mano che le singole fatture venivano incassate dalla o che rimborsava alle relative scadenze gli anticipi che gli erano stati concessi, si CP_3 Pt_1 reintegrava di pari importo la disponibilità dell'affidamento che poteva nuovamente essere utilizzata sempre con le stesse modalità; successivamente, in data 11.02.2019, stipulava sempre presso la filiale pagina 1 di 16 di Pieve al Toppo il contratto di finanziamento n. 0IC1066290890 di € 50.000,00 con ammortamento in 24 rate mensili di € 2.193,57 (doc. 3 – atto di citazione); nonostante la AN convenuta fosse consapevole che l'attrice era stata segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi da Ubi AN, le parti stipulavano anche l'ulteriore contratto di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00292233 con il quale concedeva un affidamento transitorio per smobilizzo di portafoglio CP_3 commerciale e altri documenti di incasso a scadenza di € 10.000,00 valido fino al 30.05.2020 (doc. 5 – atto di citazione); nei mesi successivi, pur rimanendo sempre sotto soglia degli affidamenti concessi, nonostante la filiale di Pieve al Toppo continuasse ad accettare le fatture e le rassicurazioni del direttore di filiale (doc. 6 – atto di citazione), in maniera del tutto illegittima e malgrado l'assenza di alcuna comunicazione formale scritta, l'affidamento concesso in data 14.06.2019 veniva congelato;
in data
20.06.2019 la società attrice comunicava al direttore di filiale di tramite il proprio legale CP_3
(doc. 7 – atto di citazione) che in data 22.05.2019 (prima dell'aumento degli affidamenti di € 10.000,00 del 14.06.2019), stante l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, aveva depositato presso il Tribunale di Terni ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'illegittima segnalazione e, in data 19.07.2019, veniva trasmessa anche l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Terni che ordinava la cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Tanto premesso ha rappresentato che gli affidamenti rimanevano improvvisamente sospesi e , Pt_1 non vedendosi più anticipati gli importi delle fatture consegnate, risultava insolvente nei confronti dei propri creditori per il complessivo importo di € 72.590,31 di assegni insoluti, alcuni dei quali venivano contestati da parte della , per violazione dell'art. Controparte_4
2 della legge 386/1990, (doc. 8 – atto di citazione). Inoltre ha rappresentato che molte delle fatture consegnate, su accordo con il direttore di filiale, per coprire i pagamenti previsti nei mesi successivi, non venivano di fatto anticipate in occasione dei pagamenti provocando la carenza di provvista sul conto corrente di inoltre, le fatture non anticipate non venivano restituite all'attrice ma, alla Pt_1 scadenza, venivano trattenute da a compensazione dei propri crediti, rendendo difficoltoso CP_3 per saldare i propri debiti e causando un parziale blocco dell'attività economica dell'attrice Pt_1 che le procurava una diminuzione dell'utile netto di circa € 30.000,00; successivamente, sebbene in data 20.08.2019 avesse chiesto per il tramite del proprio legale l'immediato scongelamento degli affidamenti (doc. 9, 9 a, 9 b – atto di citazione), gli affidamenti rimanevano sospesi sino al 21.10.2019, quando veniva comunicata per la prima volta la revoca (doc. 10 – atto di citazione).
Parte attrice ha evidenziato che nella comunicazione di revoca anzidetta erano indicati degli importi errati, in quanto, come emerge dall'estratto conto del 05.11.2019 (doc. 11), gli affidamenti utilizzati per anticipo fatture ammontavano ad € 27.260,00 e non ad € 29.584,00 mentre gli affidamenti per smobilizzo commerciale utilizzati al momento del recesso ammontavano ad € 4.860,00 e non ad € 7.430,69; inoltre tali importi erano ulteriormente diminuiti per effetto dell'incasso delle fatture consegnate per essere anticipate e che invece, di fatto, venivano riscosse dalla banca per compensare i propri crediti.
L'attrice ha allegato altresì che in data 05.09.2019 versava sempre presso la filiale di Pieve al Toppo di l'assegno circolare n. 100087 11 0782 00218468 dell'importo di € 55.000,18, datato CP_3
29.08.2019 e tratto su AK CH di RO (doc. 12 – atto di citazione), ricevuto dalla SI.ra
(dipendente della filiale); in data 27.09.2019, , per il tramite dell'Avv. Panarese, Persona_1 Pt_1 pagina 2 di 16 inviava comunicazione pec con la quale intimava l'immediato pagamento dell'importo indicato in assegno (doc. 13, 13 a, 13 b) mentre comunicava di averlo restituito alla SI.ra CP_3 [...]
circostanza non corrispondente alla realtà. CP_5
Punto G, ha riferito inoltre che, in data 05.12.2019 (doc. 19 – atto di citazione) a seguito di ulteriori richieste inviate dall'Avv. Panarese (doc. 20, 20 a, 20 b – atto di citazione), veniva a conoscenza che, in data 29.11.2019 senza che avesse ricevuto alcuna comunicazione di preavviso, prevista dalla Circolare
n. 139/91, Sez. II, Cap. II, n. 1.5, l'istituto di credito aveva segnalato a sofferenza alla Centrale Rischi Presso la AN d'Italia la sua posizione.
Con riferimento alla omessa preventiva comunicazione della anzidetta segnalazione, ha Pt_1 rappresentato che era stata proprio durante lo scambio di missive (doc. 19 e 20 – atto di CP_3 citazione) a confermare che le raccomandate di preavviso erano datate 29.11.2019 e che lo stesso giorno aveva categorizzato a sofferenza la posizione in Centrale dei Rischi di AN d'Italia.
Parte attrice ha affermato che, proprio in conseguenza della segnalazione a sofferenza effettuata da parte di , si era vista revocare rapporti di credito presso altri istituti (nella specie AN CP_3
Cambiano, nonostante il conto corrente avesse un saldo positivo di € 17.839,72 - doc. 22 a – atto di citazione) con conseguente congelamento di finanziamenti e fidi bancari e si era trovata nell'impossibilità di portare avanti la propria attività imprenditoriale.
ha affermato inoltre che, con riferimento ai documenti richiesti a , soltanto in data Pt_1 CP_3
09.12.2019, (doc. 25 – atto di citazione) inoltrava il contratto di conto corrente (doc. Controparte_6
1 cit), il contratto di apertura linea di credito smobilizzo fatture pari euro 40.000,00 (doc. 2 cit.), il contratto di apertura linea di credito smobilizzo pari ad euro 10.000,00 (doc. 5 cit.) ed il CP_7 contratto finanziamento di originari euro 50.000,00 (doc. 3 cit.), comunicando inoltre che gli estratti conto erano visibili dall'internet banking collegato al conto di Nonostante quanto affermato Pt_1 da parte attrice ha rappresentato però che il giorno 10.12.2019 – il giorno Controparte_6 successivo alla comunicazione inviata all'Avv. Panarese – il servizio internet banking collegato al conto corrente di veniva disattivato (doc. 26 – atto di citazione); stante l'impossibilità di Pt_1 accedere all'home banking, parte attrice è all'oscuro degli importi che vengono incassati dalla a CP_3 fronte dei titoli di cui è ancora in possesso (del valore di€ 63.697,83).
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha allegato in primo luogo l'illegittimità della sospensione e del recesso dagli affidamenti sia per non essere stati comunicati in forma scritta, sia per essere stata attuati in mancanza dei presupposti di legge e contrattuali;
a causa di tale condotta illegittima si è resa Pt_1 inadempiente nei confronti dei fornitori e si è trovata nella condizione di non vedere “coperti” assegni già emessi;
la legale rappresentante della società ha ricevuto anche un'ordinanza ingiunzione da parte della per il pagamento di € 520,00 oltre alla sanzione amministrativa consistente nel divieto CP_4 di emettere assegni per mesi 24.
Come ulteriore inadempimento della convenuta, parte attrice ha allegato che è stato smarrito dalla l'assegno circolare del valore di € 55.000,80 consegnato e mai restituito senza che la società CP_3
pagina 3 di 16 attrice venisse informata, ciò che ha precluso alla società attrice di recuperare il credito vantato nei confronti del cliente straniero avente sede in RO.
ha dedotto l'illegittimità della segnalazione a sofferenza a fronte del mancato preavviso di cui Pt_1 alla Circolare di AN d'Italia 139/91ed essendo la situazione di difficoltà finanziaria determinata dalla stessa la quale ha smarrito un assegno di circa € 55.000,00 e ha revocato CP_3 illegittimamente gli affidamenti.
Infine, parte attrice ha allegato come la condotta complessiva di sia palesemente contraria CP_3 ai doveri di diligenza, buona fede e correttezza imposto agli istituti di credito atteso che non consente a di accedere all'home banking nonostante il conto corrente sia ancora aperto;
ha omesso o Pt_1 ritardato l'invio della documentazione bancaria;
rifiuta di comunicare le operazioni eseguite sul conto.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare l'illegittimità della sospensione dei contratti di affidamento di breve termine n. 0022/9000/00020589 e n. 00003/9000/00292233 e l'illegittimità del recesso dai medesimi contratti di affidamento e, per l'effetto, condannare C.F. , P. IV Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San P.IV_2
Carlo, 156, al risarcimento dei danni, in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Parte_1
Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,quantificati P.IV_3 nella somma di € 66.400,00 oltre ad interessi come da legge, ovvero nell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, oltre ad un risarcimento, da quantificarsi in via equitativa, per tutti i danni causati dalla cessazione dell'attività di impresa di oltre ancora al rimborso di € Pt_1
9.474,70 per ordinanze ingiunzioni emesse dalla nn. 8584 20200214 del Controparte_4
14.02.2020, 34457 20200603 del 03.06.2020 e 67234 20201109 del 9.11.2020 ed al risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa, causato dalla condanna al divieto di emettere assegni inflitta alla legale rappresentante di per un periodo, ad oggi, di 24 mesi;
Pt_1
2) Accertare che l'assegno circolare n. 100087 11 0782 00218468 dell'importo di € 55.000,80, datato
29.08.2019, tratto su AK CH di RO versato da , in data 05.09.2019, presso la filiale Pt_1 di di Pieve al Toppo (Ar) non è mai stato incassato e/o accreditato sul conto corrente n. CP_3
00229/1000/00001438 intestato all'attrice, dichiarare la responsabilità di per lo CP_3 smarrimento e/o mancato incasso dell'assegno e, per l'effetto, condannare Controparte_1
C.F. , P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IV_1 P.IV_2 legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Parte_1
Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_3
l'importo di € 55.000,80, oltre ad interessi come da legge, a titolo di risarcimento danni derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno. In via subordinata, accertata la responsabilità di per lo smarrimento e/o mancato incasso dell'assegno Controparte_1 condannare C.F. , P. IV in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a corrispondere a
con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del Parte_1 P.IV_3
pagina 4 di 16 legale rappresentante pro tempore, un importo da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni da perdita di chance derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia effettuata da e, per l'effetto, condannare Controparte_1 Controparte_1
C.F. , P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IV_1 P.IV_2 legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a richiedere alla Centrale dei Rischi presso AN d'Italia
l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza di con sede in Orvieto (TR), Parte_1
Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_3 ponendo in essere tutte le attività necessarie a tale scopo.
4) Accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia, condannare C.F. P. IV , in Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di un importo da quantificarsi in via P.IV_3 equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
a causa dell'illegittima segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi presso AN D'Italia.
5) Accertare che è in possesso di titoli di credito intestati a (cambiali e Controparte_1 Pt_1 al dopo incasso), per l'importo complessivo di € 63.697,83, o per l'importo maggiore o minore CP_7 accertato in corso di causa, e, per l'effetto, condannare C.F. , P. Controparte_1 P.IV_1
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza P.IV_2
San Carlo, 156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, Parte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 63.697,83, oltre P.IV_3 ad interessi come da legge, ovvero quell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittima detenzione e riscossione di tali titoli di credito.
6) Accertare l'illegittimo oscuramento del servizio Internet Banking, l'ingiustificato rifiuto di
[...] di fornire informazioni sul saldo del conto corrente di e di fornire Controparte_1 Parte_1 informazioni su ogni importo incassato e Ri.Ba. passive, l'ingiustificato rifiuto di fornire tempestivamente la documentazione bancaria richiesta, il gravissimo comportamento ostruzionista generalmente tenuto da nei confronti dell'attrice, dichiarare la responsabilità Controparte_1 di a fronte della condotta contraria ai doveri di diligenza imposta agli istituti di Controparte_1 credito e del principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale, e, per l'effetto, condannare
[...]
C.F. P. IV in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di Parte_1 con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, di un importo da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa della grave ed illegittima Parte_1 condotta complessiva tenuta dall'istituto di credito. pagina 5 di 16 7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre IV e CPA, come per legge.”
La convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato integralmente quanto dedotto ex adverso rilevando in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e chiedendo nel merito l'integrale rigetto delle domande.
in fatto ha riferito che in data 23.10.2018 la stipulava con il contratto di CP_3 CP_3 Pt_1 conto corrente n. 00229/1000/000014308 (All.
3 - comparsa di costituzione e risposta) e successivamente, in data 6.11.2018, contratto quadro di affidamento a breve termine n.
0022/9000/000020589, (oggi n. 00003/9000/00292233 a seguito della fusione di Controparte_2 in di Euro 20.000,00) per smobilizzo di portafoglio commerciale
[...] Controparte_1
(All.
4 - comparsa di costituzione e risposta ); che in data 14.12.2018 venivano stipulati contratti integrativi al contratto quadro del 6.11.2018 con i quali veniva revocato il precedente affidamento di
Euro 20.000,00 e concesso un affidamento a breve termine per anticipo fatture di Euro 40.000,00 (All.
5 - comparsa di costituzione e risposta) e che in data 11.02.2019 veniva erogato il finanziamento n.
0IC1066290890 di Euro 50.000,00, con ammortamento in 24 rate mensili (All.
6 - comparsa di costituzione e risposta) e che ancora, in data 14.06.2019 veniva stipulato contratto integrativo al contratto quadro del 6.11.2018, con un ulteriore affidamento di Euro 10.000,00 per smobilizzo di portafoglio commerciale (All.
7 - comparsa di costituzione e risposta ).
Parte convenuta ha rappresentato anche che solo successivamente alla concessione dell'ultimo affidamento, in data 20.06.2019, veniva a conoscenza della segnalazione a sofferenza della da Pt_1 parte di altro istituto di credito (nella specie Ubi AN); per l'effetto, apriva una revisione della posizione degli affidamenti concessi disponendone la sospensione e dandone comunicazione all'odierna attrice con raccomandate consegnate a mani del 2.07.2019 e del 3.07.2019 (All. 8 – comparsa di costituzione e risposta).
ha confermato di aver ricevuto in data 19.07.2019 da il provvedimento del CP_3 Pt_1
Tribunale di Terni che accoglieva il ricorso per illegittimità della segnalazione effettuata da Ubi AN ma che, nonostante questo, non poteva riattivare gli affidamenti sospesi perché permaneva uno sconfinamento a sistema nella centrale rischi di circa Euro 63.000,00 nei confronti di Ubi AN e che, dunque risultava necessaria una revisione della posizione, per cui venivano richiesti tutta una serie di documenti tra i quali anche il bilancio, nonché un piano di rientro per il debito in questione (All. 9 e 10
- comparsa di costituzione e risposta).
La convenuta ha riferito che tali richieste non ricevevano riscontro e che contestualmente i rapporti con l'attrice si inasprivano;
inoltre a partire da luglio si rendevano evidenti problemi di liquidità fino a determinare la revoca degli affidamenti e la successiva segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.
ha allegato altresì che in data 5.09.2019 la Punto G consegnava alla AN assegno estero n. CP_3
100087078200218468 dell'importo di Euro 55.000,80 tratto su AK CH di RO, che veniva inviato al Centro Imprese di Arezzo per la lavorazione ma non risultando la banca presente negli archivi, cosa che avrebbe comportato tempi lunghi per l'incasso, a seguito della richiesta di pagina 6 di 16 restituzione, riconsegnava il titolo in data 24.09.2019 (All. 14 – comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, in data 20.09.2020 provvedeva a notificare alla l'avviso di cessione delle fatture dalla Pt_1 stessa anticipate ed a seguito di ciò, riceveva comunicazioni con le quali i debitori ceduti riferivano o l'inesistenza del credito o di aver già provveduto al pagamento dei crediti stessi.
Ha riferito inoltre che Punto G inoltrava alla un piano di rientro allegando, a garanzia, copie di CP_3 alcuni titoli da incassare (All. 17 - comparsa di costituzione e risposta), a seguito del quale, con PEC del 4.10.2019, veniva richiesto il bilancio al 31.12.2018, nonché aggiornamenti in merito allo sconfinamento di Euro 63.000,00 ancora persistente in centrale rischi (All. 18 - comparsa di costituzione e risposta). , però, verificava che alcuni dei titoli allegati a garanzia al piano CP_3 di rientro erano già presenti anche in quello proposto ad Ubi AN e pertanto comunicavache la proposta non poteva essere accolta (All.to 20 – comparsa di costituzione e risposta) e inviava in data
21.10.2019 lettera di revoca degli affidamenti in essere ed intimazioni di pagamento (All. 21 - comparsa di costituzione e risposta). In data 12.11.2019 inviava a la comunicazione preventiva Pt_1 di segnalazione a sofferenza nella centrale rischi (All. 24 – comparsa di costituzione e risposta) e in data 29.11.2019 comunicava l'effettiva segnalazione della società in centrale rischi (All. 26 – comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere tutte le domande e richieste di pagamento avanzate da in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
***
All'esito della prima udienza (04.10.2021) è stato concesso alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, sono stati disposti alcuni rinvii per verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti su richiesta congiunta dei procuratori.
Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 16.02.2024 è stata disposta consulenza tecnica grafologica avente ad oggetto le sottoscrizioni disconosciute dalla società attrice relative ai docc. 8 e 14 depositati dalla convenuta.
In data 04.06.2024, è stata revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta la perizia grafologica per mancanza degli originali dei documenti ed è stata ammessa la prova per testi nei limiti indicati nella stessa ordinanza.
All'udienza del 22.07.2024, sono stati escussi i testi , , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
e ; all'udienza del 3.10.2024 è stata escussa la teste . Testimone_4 Testimone_5 Persona_1
All'esito dell'udienza del 17.2.2025 svoltasi con lo scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 16 Parte attrice ha insistito per l'ammissione delle prove non ammesse e nel merito ha precisato nei seguenti termini le proprie conclusioni: “Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutte le sue domande, Voglia accogliere le seguenti conclusioni
- Accertare l'illegittimità della sospensione dei contratti di affidamento di breve termine n.
0022/9000/00020589 e n. 00003/9000/00292233 e l'illegittimità del recesso dai medesimi contratti di affidamento e, per l'effetto, condannare C.F. Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IV_2
Torino, Piazza San Carlo, 156, al risarcimento dei danni, in favore di con sede Parte_1 in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, quantificati nella somma di € 66.400,00 oltre ad interessi come da legge, ovvero nell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, oltre ad un risarcimento, da quantificarsi in via equitativa, per tutti i danni causati dalla cessazione dell'attività di impresa di oltre ancora al rimborso di € 9.474,70 per ordinanze Pt_1 ingiunzioni emesse dalla nn. 8584 20200214 del 14.02.2020, 34457 Controparte_4
20200603 del 03.06.2020 e 67234 20201109 del 9.11.2020 ed al risarcimento del danno, da quantificare in via equitativa, causato dalla condanna al divieto di emettere assegni inflitta alla legale rappresentante di per un periodo, ad oggi, di 24 mesi;
Pt_1
- Accertare che l'assegno circolare n. 100087 11 0782 00218468 dell'importo di € 55.000,80, datato 29.08.2019, tratto su AK CH di RO versato da , in data 05.09.2019, Pt_1 presso la filiale di di Pieve al Toppo (Ar) non è mai stato incassato e/o CP_3 accreditato sul conto corrente n. 00229/1000/00001438 intestato all'attrice, dichiarare la responsabilità di per lo smarrimento e/o mancato incasso dell'assegno e, per CP_3
l'effetto, condannare C.F. , P. IV , in Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo,
156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 55.000,80, P.IV_3 oltre ad interessi come da legge, a titolo di risarcimento danni derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno.
In via subordinata, accertata la responsabilità di per lo smarrimento e/o Controparte_8 mancato incasso dell'assegno condannare C.F. , P. IV Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San P.IV_2
Carlo, 156, a corrispondere a con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, un importo da determinarsi in via P.IV_3 equitativa a titolo di risarcimento danni da perdita di chance derivanti dallo smarrimento e/o dalla mancata riscossione dell'assegno.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia effettuata da e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
C.F. , P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a richiedere alla Centrale dei Rischi presso AN d'Italia l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza di con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. Parte_1 pagina 8 di 16 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ponendo in essere tutte le P.IV_3 attività necessarie a tale scopo.
- Accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la AN D'Italia, condannare C.F. , P. IV Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, P.IV_2
Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Parte_1
Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IV_3 un importo da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa dell'illegittima segnalazione della posizione Parte_1
a sofferenza alla Centrale Rischi presso AN D'Italia.
- Accertare che è in possesso di titoli di credito intestati a Controparte_1 Pt_1
(cambiali e al dopo incasso), per l'importo complessivo di € 63.697,83, o per l'importo CP_7 maggiore o minore accertato in corso di causa, e, per l'effetto, condannare Controparte_1
C.F. , P. IV , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IV_1 P.IV_2 tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, a corrispondere a Parte_1 con sede in Orvieto (TR), Via Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, l'importo di € 63.697,83, oltre ad interessi come da legge, ovvero quell'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittima detenzione e riscossione di tali titoli di credito.
- Accertare l'illegittimo oscuramento del servizio Internet Banking, l'ingiustificato rifiuto di di fornire informazioni sul saldo del conto corrente di e
Controparte_1 Parte_1 di fornire informazioni su ogni importo incassato e passive, l'ingiustificato rifiuto di CP_7 fornire tempestivamente la documentazione bancaria richiesta, il gravissimo comportamento ostruzionista generalmente tenuto da nei confronti dell'attrice,
Controparte_1 dichiarare la responsabilità di a fronte della condotta contraria ai
Controparte_1 doveri di diligenza imposta agli istituti di credito e del principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale, e, per l'effetto, condannare C.F. , P. IV
Controparte_1 P.IV_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, P.IV_2
Piazza San Carlo, 156, al pagamento in favore di con sede in Orvieto (TR), Via Parte_1
Corrado Carini, 16, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IV_3 un importo da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa della grave ed illegittima condotta Parte_1 complessiva tenuta dall'istituto di credito.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento e della procedura di mediazione, oltre IV e CPA, come per legge da distrarsi in favore del costituito difensore antistatario.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
***
In primo luogo, la società attrice ha allegato l'illegittimità della sospensione e del recesso dagli affidamenti poste in essere dalla CP_3
pagina 9 di 16 La vicenda va ricostruita sulla base della normativa di riferimento. La fattispecie della sospensione degli affidamenti e successiva revoca può essere ricondotta prima alla sospensione dell'adempimento di un contratto pendente (e quindi alla sospensione di utilizzo di un'apertura di credito o di un finanziamento) prevista all'articolo 1461 c.c. e poi, al recesso e alla risoluzione (delle aperture di credito e dei finanziamenti ove con il termine “affidamenti” si intenda ricomprendere anche quest'ultimi) e quindi al recesso ex articolo 1845 c.c. o alla risoluzione ex articolo 1453 c.c.
L'art. 1461 c.c. prevede che ciascun contraente possa sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Dunque, il contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione quando le condizioni patrimoniali in cui versa la controparte lascino presagire che non eseguirà la prestazione dovuta;
invero, è sufficiente il fondato timore dell'integrazione di un pregiudizio al proprio interesse di ricevere la prestazione, distinguendosi dallo stato di dissesto che l'art. 5 della legge fallimentare pone come presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
Lo stesso contratto quadro degli affidamenti a breve termine n. 0022/9000/00020589 e n.
00003/9000/00292233 stabilisce all'art.
4.1 che la banca può, in ogni momento, con comunicazione scritta al Cliente recedere dall'affidamento, ridurre o sospendere anche se a tempo determinato (doc. 4
– comparsa di costituzione e risposta) ed all'art.
4.2 che il cliente non può più utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione della banca di recesso o sospensione, salvo in quest ultimo caso, il ripristino.
La sospensione come la revoca sono legittime quando sussista il mutamento in pejus delle condizioni economiche della controparte, che pur non incidendo sulla consistenza quantitativa del patrimonio, tuttavia la modifichino qualitativamente, rendendo più problematico il conseguimento della controprestazione.
La sospensione come la revoca di contro non sono ammesse, in quanto contrarie alla clausola generale di buona fede, se il mutamento delle condizioni patrimoniali sia transitorio o di scarsa importanza.
Per quanto attiene la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sospensione e poi per la revoca degli affidamenti, ritiene il Tribunale che l'operato della non sia censurabile. CP_3
E' stata la stessa attrice a dare comunicazione a della intervenuta segnalazione a CP_3 sofferenza presso la Centrale Rischi da parte di Ubi, trasmettendole il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.05.2019 presso il Tribunale di Terni al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione (docc. 7 e 7a cit.) ed è sempre l'attrice che, in data 19.07.2019, ha trasmesso alla convenuta l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Terni che ordinava la cancellazione della segnalazione a sofferenza (la circostanza non è contestata sebbene il doc. 7 b cui si fa riferimento nell'atto di citazione non sia stato effettivamente depositato).
, essendo venuta a conoscenza in data 20.06.2019 della modifica in pejus delle condizioni CP_3 economiche di quest' ultima (per la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi da parte di Ubi AN del 19.04.2019) ed avendo ritenuto che la modifica in pejus fosse tale da porre in evidente pericolo il pagina 10 di 16 conseguimento della controprestazione, ha legittimamente ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione degli affidamenti in essere.
Dall'istruttoria orale e documentale espletata non è emersa la prova relativa alla conoscenza da parte della convenuta della segnalazione a sofferenza prima della concessione dell'ultimo affidamento, intervenuta in data 14.6.2019, circostanza dedotta da parte attrice, che era evidentemente onerata della relativa prova.
Come già rilevato, invero, dalla documentazione prodotta è emerso che la convenuta sia stata informata della circostanza per la prima volta in data 20.6.2029; inoltre dall'istruttoria orale svolta è emerso che tra il momento in cui interviene la segnalazione alla Centrale Rischi da parte di un Istituto di Credito e la pubblicità di tale segnalazione intercorre un lasso temporale non fisso o prestabilito;
a tal proposito, la teste escussa all'udienza del 03.10.2024 ha riferito che “la Centrale Rischi viene aggiornata Per_1 ogni due mesi circa. Il doc. n. 36 che mi viene rammostrato è una segnalazione di UBI che risale ad aprile 2019 e pertanto presumo fosse stata visibile sulla Centrale rischi a partire dal mese di giugno
2019”.
La sospensione degli affidamenti disposta all'inizio del mese di luglio 2019 da parte della convenuta, risulta però illegittima in quanto non comunicata in forma scritta, contrariamente a quanto pattuito tra le parti (cfr. clausola contrattuale sopra citata).
Invero, parte convenuta ha prodotto la copia di due missive datate 2.07.2019 e 3.07.2019 che assume di avere consegnato a mani della legale rappresentante della società attrice, con le quali comunicava la sospensione degli affidamenti decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazioni stesse (All. 8 – comparsa di costituzione e risposta); la convenuta in tali lettere invitava inoltre Pt_1 alla costituzione dei fondi necessari per il pagamento degli assegni eventualmente in circolazione, precisando che tutti gli accrediti che sarebbero pervenuti non avrebbero determinato il ripristino della disponibilità ma sarebbero stati utilizzati a riduzione delle disposizioni in essere.
La sottoscrizione apposta “per ricevuta” sulle raccomandate a mani prodotte dalla convenuta sub doc. 8
è stata disconosciuta da parte attrice, la quale ha altresì evidenziato che le comunicazioni riportano la firma per ricevuta per conto di con data 02.06.2019 e del 03.06.2019 nonostante siano datate Pt_1
2.07.2019 e del 3.07.2019.
Come già rilevato, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato da parte attrice e preso atto dell'istanza di verificazione avanzata da parte convenuta è stata disposta ctu grafologica;
poichè però
ha dato atto di non essere in possesso degli originali delle due lettere, l'ordinanza con la CP_3 quale è stata disposta la ctu è stata revocata.
Invero, “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” (Cass. 16551/15); “In tema di disconoscimento, la pagina 11 di 16 parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre
l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale)” (Cass.
2777/25).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha prodotto gli originali dei documenti prodotti in copia sub doc. 8 e non ha fornito altrimenti la prova della consegna della lettera raccomandata a mani al legale rappresentante della società attrice.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve pertanto affermarsi che la sospensione degli affidamenti sia avvenuta all'inizio del mese di luglio 2019 senza che la società attrice ne avesse conoscenza.
La conoscenza dell'intervenuta sospensione degli affidamenti da parte della società attrice non è però intervenuta ad ottobre 2019, bensì quantomeno in data 20.8.2019.
A tale data, la società attrice era certamente a conoscenza della circostanza che gli affidamenti erano sospesi posto che il legale inviava una comunicazione a mezzo pec alla AN rappresentando che la cliente gli riferiva che era stato intimato il recesso dagli affidamenti (doc. 9,9 a, 9 b atto di citazione) mentre l'Ufficio Reclami con comunicazione del 22 agosto 2019, rappresentava che: “la filale di
Civitella in Valdichiana ci ha informato di aver preso contatto con lei, chiarendole la situazione e cioè che non è stato eseguito il recesso degli affidamenti che sono solo temporaneamente congelati in attesa dell'esito della valutazione della posizione da parte degli organi di direzione competenti in materia di affidamenti” (doc. 10 – comparsa di costituzione e risposta).
Da tale corrispondenza emerge con certezza che quantomeno dal 20.8.2019 la società attrice fosse consapevole di non poter fruire degli affidamenti, sebbene temporaneamente.
Almeno da tale data, quindi avrebbe dovuto astenersi dall'emissione di assegni non potendo confidare nella presenza di provvista per la loro copertura.
Al contrario, per il periodo precedente al 20.8.2019 deve essere ritenuta responsabile dei CP_3 danni occorsi alla società attrice in ragione della mancata consapevolezza circa la sospensione degli affidamenti.
Al riguardo, va evidenziato che degli assegni insoluti sulla cui base la ha emesso Controparte_4 le ordinanze ingiunzione nei confronti della legale rappresentante della società attrice, solo due risultano emessi fino al 20 agosto 2019 e la sanzione per tali assegni ammonta a complessivi € 1620,00, mentre tutti gli altri assegni sono stati emessi in epoca successiva (cfr. docc. 8, 33 e 34 parte attrice).
Gli unici due assegni emessi prima del 20.8.2019 e contemplati nelle ordinanze ingiunzione sono il n. pagina 12 di 16 8349887716 emesso in data 31.7.2019 e il n. 8355003821 emesso in data 10.8.2019 (totale sanzione €
1.620,00 doc. 33).
Parte convenuta deve pertanto essere condannata alla corresponsione di tale importo in favore della società attrice a titolo risarcitorio.
Sulla base dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per addebitare a la perdita di utile in cui è successivamente incorsa Controparte_1 Parte_1
Invero, è emerso dall'istruttoria che anche dopo che il Tribunale di Terni ha ordinato ad altro Istituto di
Credito la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi, risultava comunque a luglio 2019 un'esposizione di circa € 63.000,00 (doc. 9 conv. e teste all'epoca direttore di filiale Tes_5 CP_3
“cap. 10 Da questo documento si ricava che a luglio 2019 era presente uno sconfinamento della società punto G per € 63.000,00; non è possibile capire nei confronti di quale potrebbero CP_3 essere anche più Banche. Dallo stesso documento si evince che permane anche nei messi successivi e addirittura sia incrementa.
A domanda avv. Panarese: non ricordo se nei mesi precedenti al luglio 2019 era già presente lo sconfinamento presso la centrale rischi).
La crisi finanziaria della società era pertanto già in essere in epoca precedente al luglio 2019 e quindi all'epoca in cui sono stati sospesi gli affidamenti e non può pertanto ravvisarsi il nesso causale con la condotta della AN convenuta.
Anche la revoca degli affidamenti risulta legittima.
Invero, in data 23.09.2019 la società attrice ha inoltrato a un piano di rientro per CP_3
l'esposizione debitoria (doc. 17 – comparsa di costituzione e risposta) allegando a garanzia copie di alcuni titoli da incassare. contestualmente tramite comunicazione pec del 04.10.2019 CP_3
(doc. 18 – comparsa di costituzione e risposta), al fine di poter effettuare tale valutazione, ha chiesto una serie di documenti tra cui il bilancio ed un piano relativo al rientro dallo sconfinamento che aveva generato la segnalazione in centrale rischi.
Non vi è prova che parte attrice abbia trasmesso tale documentazione.
Inoltre, a seguito della notifica ai clienti della dell'avviso di cessione delle fatture Parte_1 anticipate da parte di , la veniva contattata dal legale di il quale affermava CP_3 CP_3 Controparte_9 che il credito di cui alle fatture cedute era inesistente (doc. 16).
La mancata presentazione della documentazione richiesta, l'emissione di numerosi assegni senza provvista dopo il 20.08.2019, la dubbia esistenza dei crediti ceduti, l' esposizione debitoria presso altri istituti di credito hanno determinato la decisione di revoca degli affidamenti sospesi, sussistendo evidentemente giusta causa ex art. 1845 c.c.
pagina 13 di 16 Il recesso è stato comunicato da con pec del 21.10.2019 (doc. 21 – comparsa di CP_3 costituzione e risposta) con la quale ha chiesto altresì il rientro dagli affidamenti nel termine di 15 giorni.
A tal proposito va rilevato che le parti avevano pattuito: “la facoltà della banca di recedere, ridurre o sospendere l'affidamento medesimo e l'obbligo del cliente di pagare tutto quanto dovuto nel termine di un giorno dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento (art. 4.3)” (Doc. 4 – comparsa di costituzione e risposta).
La ha pertanto revocato gli affidamenti concessi tenendo una condotta conforme alle regole di CP_3 buona fede e correttezza ed in ossequio alle pattuizioni contrattuali.
La revoca è pertanto legittima.
Per quanto riguarda il secondo inadempimento che parte attrice imputa alla AN convenuta e dunque, il mancato accredito dell'assegno circolare di € 55.000,80 datato 29.08.2019, tratto su AK CH di RO, parte attrice ha allegato di avere consegnato tale assegno alla e di non avere mai CP_3 ricevuto l'accredito dell'importo, né la restituzione dell'assegno, allegando lo smarrimento dello stesso da parte della convenuta. Su tali basi ha chiesto la condanna di alla corresponsione Controparte_1 dell'importo dell'assegno o in subordine di un importo da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni da perdita di chance.
Parte convenuta ha dedotto di avere restituito l'assegno alla legale rappresentante della società ed ha prodotto, per provare la circostanza, il doc. 14; parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione del documento in parola e parte convenuta non ha prodotto l'originale, pur avendo avanzato istanza di verificazione, con la conseguenza che anche in questo caso la perizia grafologica originariamente disposta non è stata espletata.
Il teste , direttore della filiale di Pieve al Toppo sentito all'udienza del 22.07.2024 ha Testimone_5 riferito “ricordo che la SI.ra ha firmato per ricevuta il documento che mi viene rammostrato (doc. 14
– comparsa di costituzione e risposta)” pur rappresentando di non ricordare di avere consegnato l'assegno.
A prescindere dalla prova della restituzione dell'assegno, la domanda avanzata da parte attrice sotto questo profilo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, premesso che si tratta di assegno bancario e non circolare, non risultando dal titolo di credito elementi che consentano di qualificarlo come circolare, va rilevato che non è dimostrato che l'importo di € 55.000,00 non è stato incassato dalla società attrice;
inoltre parte attrice non ha provato,
e nemmeno allegato, di avere contattato il proprio cliente - emittente l'assegno - per rappresentare l'accaduto, né ha chiesto l'ammortamento dell'assegno, magari a spese di . Controparte_1
Inoltre, ribadito che si tratta di assegno bancario e non circolare, non è stata fornita la minima prova in ordine alla solvibilità dell'emittente e quindi in ordine alla probabilità che l'importo indicato nell' assegno potesse effettivamente essere incassato dalla Punto G.
pagina 14 di 16 Ritiene pertanto il Tribunale che parte attrice non abbia fornito alcuna prova del danno subito nemmeno sotto il profilo della perdita di chance.
Con riferimento alla illegittimità della segnalazione a sofferenza per mancato preavviso, si osserva che in data 12.11.2019 ha inviato a comunicazione pec contenente il preavviso di CP_3 Pt_1 passaggio a sofferenza (All.to 24 - comparsa di costituzione e risposta), con la quale la convenuta ha informato la società attrice che avrebbe provveduto “all'inoltro della segnalazione inframensile di cambiamento di status della Centrale Rischi”.
Successivamente, in data 29.11.2019, ha informato di aver “segnalato alla CP_3 Pt_1 centrale rischi della banca d'Italia il passaggio a sofferenza della convenuta”.
Non si ravvisa alcuna illegittimità nel comportamento di , la quale ha correttamente CP_3 inviato sia il preavviso che la comunicazione di segnalazione alla società attrice.
Sotto il profilo dei presupposti sostanziali per il passaggio a sofferenza della posizione e la segnalazione alla Centrale Rischi va evidenziato che non è specificamente contestato che al mese di
G era segnalata in CAI per assegni insoluti del valore di € 70.128,79 e che Parte_1 Co risultavano ri. non pagate ai fornitori per € 30.000,00 oltre allo sconfinamento per € 64.000,00.
L'operato della anche sotto questo profilo non può pertanto essere ritenuto arbitrario o CP_3 comunque posto in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Co Per ciò che attiene il possesso da parte della di titoli consegnati dalla società attrice (RI. e CP_3 cambiali al dopo incasso), parte attrice non ha fornito prova della circostanza, non avendone documentata la consegna (il doc. 30 allegato alla citazione è costituito da un documento di formazione unilaterale inidoneo allo scopo). Dall'altro lato parte convenuta ha documentato di essere in possesso solo di cambiali scadute e non pagate dal debitore e conseguentemente protestate (doc. 33 conv.).
E' pur vero che parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta ha riferito, a pagina 14 che “tutte Co le cambiali e le ri. presentate dalla ove pagate, sono state utilizzate a copertura Parte_1 dell'esposizione debitoria di quest'ultima nei confronti della AN”, ma non è emersa la volontà di celare la circostanza a parte attrice;
né è emerso che la convenuta abbia ricevuto dei pagamenti senza imputarli alla copertura del debito maturato dalla società attrice nei confronti della stessa CP_3
Invero, circa la consegna della documentazione inerente i rapporti in essere, va rilevato che in risposta alle mail del 9 e 10.10.2019 con le quali la società attrice aveva chiesto la documentazione, in data
11.10.2019 la ha risposto che detta documentazione sarebbe stata messa a disposizione dopo il CP_3 ricevimento delle spese di produzione;
in data 17.10.2019 la ha informato la società che la CP_3 documentazione era disponibile (docc. 30 – 31 conv.). La documentazione è stata comunque trasmessa al legale di parte attrice con pec del 9.12.2019 (doc. 32).
Per quanto attiene i movimenti intervenuti sul conto successivamente al 10.12.2019 (data a partire dalla quale è stato disattivato l'home banking) e consistenti, secondo la prospettazione attorea, nell'incasso di crediti vantati da nei confronti di terzi sulla base delle fatture in precedenza consegnate alla Pt_1
pagina 15 di 16 in virtù del rapporto di anticipo su fatture, va rilevato che con pec del 5.12.2019 ha CP_3 CP_3 informato la società attrice che a seguito del passaggio a sofferenza della posizione presso la Centrale
Rischi di AN d'Italia la gestione della posizione debitoria era stata affidata ad altra società (doc. 31 già citato) e risulta che con pec del 3.1.2020 il legale di si è rivolto alla società (doc. Pt_1 CP_6
29 cit.), la quale non è stata convenuta in giudizio.
Dunque, dall'istruttoria documentale espletata non è emerso che la convenuta si sia sottratta agli CP_3 obblighi di trasparenza su di essa gravanti.
In ogni caso nell'ambito del processo, parte attrice avrebbe potuto provare il pagamento da parte di terzi delle fatture consegnate a chiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia nei CP_3 confronti di che dei terzi dei documenti comprovanti l'intervenuto pagamento atteso che stante la CP_3 natura e l'entità dei crediti non è verosimile che non sussista prova scritta del pagamento. I capitoli di prova orale formulati sul punto appaiono in ogni caso genericamente formulati circa la data del pagamento e pertanto deve essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale non è stata ammessa la prova per testi.
In conclusione, deve essere condannata alla corresponsione in favore di parte attrice Controparte_1 dell'importo di € 1.620,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, mentre le altre domande proposte devono essere rigettate in quanto infondate.
Le spese di lite sono compensate per 9/10 e poste a carico di parte convenuta per il restante 1/10. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestate (valore
52.000,00 – 260.000,00, parametri medi tutte le fasi del processo oltre alla fase di attivazione della mediazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna parte convenuta alla corresponsione in favore di parte attrice dell'importo di € 1.620,00 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
- respinge le ulteriori domande proposte;
- compensa per 9/10 le spese di lite e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice del restante 1/10 che si liquida in € 59,00 per esborsi ed € 1.511,00 per onorari (importi compresivi della fase di attivazione della mediazione) oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 17/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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