CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15921/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240025334341501 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la cartella di pagamento n. 10020240025334341501 per euro 931,62 notificata a titolo di tassa automobilistica, anno 2017, Ente Creditore Regione Campania
e per il tramite di essa impugna altresì i seguenti e richiamati avvisi di accertamento:
n. 734368194528 asseritamente notificato in data 18.04.2023
n. 734367597269 asseritamente notificato in data 18.04.2023
N. 734368992453 asseritamente notificato in data 18.04.2023
La ricorrente, in sintesi, eccepisce la prescrizione del credito trattandosi di tassa auto per il 2017 e non essendo mai stati notificati i citati avvisi di accertamento.
A seguito del ricorso la Regione Campania si costituisce ed evidenzia che la Nominativo_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, ha provveduto ad annullare gli atti di accertamento interessati, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata dalla medesima Regione.
Si costituisce altresì l'ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva avendo dato esecuzione ad un ruolo consegnato dalla Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quanto allegato dalla Regione il presente giudizio può dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
In relazione alle spese, quindi, occorre ricordare quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274/2005 secondo cui la compensazione delle spese non deve risolversi in un “ (…) ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, (…), dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio”; in tale ottica, non può ricadere sulla contribuente l'onere di aver sopportato le spese del presente procedimento. Le spese devono, quindi, essere poste a carico della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate - riscossione e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre iva e cpa.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15921/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240025334341501 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la cartella di pagamento n. 10020240025334341501 per euro 931,62 notificata a titolo di tassa automobilistica, anno 2017, Ente Creditore Regione Campania
e per il tramite di essa impugna altresì i seguenti e richiamati avvisi di accertamento:
n. 734368194528 asseritamente notificato in data 18.04.2023
n. 734367597269 asseritamente notificato in data 18.04.2023
N. 734368992453 asseritamente notificato in data 18.04.2023
La ricorrente, in sintesi, eccepisce la prescrizione del credito trattandosi di tassa auto per il 2017 e non essendo mai stati notificati i citati avvisi di accertamento.
A seguito del ricorso la Regione Campania si costituisce ed evidenzia che la Nominativo_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, ha provveduto ad annullare gli atti di accertamento interessati, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata dalla medesima Regione.
Si costituisce altresì l'ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva avendo dato esecuzione ad un ruolo consegnato dalla Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quanto allegato dalla Regione il presente giudizio può dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
In relazione alle spese, quindi, occorre ricordare quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274/2005 secondo cui la compensazione delle spese non deve risolversi in un “ (…) ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, (…), dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio”; in tale ottica, non può ricadere sulla contribuente l'onere di aver sopportato le spese del presente procedimento. Le spese devono, quindi, essere poste a carico della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate - riscossione e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre iva e cpa.