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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3016/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. GIOLITTI BARBARA LUISA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in SAN DAMIANO MACRA il 24/06/2006, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2006 ; che dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 15.4.2009 innanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 19.5.2009; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
24/06/2006 in SAN DAMIANO MACRA da , nata a Controparte_1
NO (TO) il 24/05/1976, e da , nato a [...] il Controparte_2
10/09/1973, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di SAN
DAMIANO MACRA al N. 1, parte II Serie A, anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 A) Casa familiare entrambi i coniugi hanno trasferito la propria residenza dopo la separazione e nulla vi è da disporre in proposito;
B) Contributo al mantenimento non si deve provvedere essendo la figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma ed essendo i Sigg. e economicamente autonomi e CP_1 CP_2
rinunciandovi reciprocamente espressamente
C) i Sigg. e danno atto di avere già prima d'ora risolto ogni questione CP_1 CP_2
economica e patrimoniale tra loro
D) le spese legali del presente procedimento verranno sostenute nella misura del 50% per ciascuna parte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN DAMIANO MACRA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3016/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. GIOLITTI BARBARA LUISA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in SAN DAMIANO MACRA il 24/06/2006, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2006 ; che dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 15.4.2009 innanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 19.5.2009; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
24/06/2006 in SAN DAMIANO MACRA da , nata a Controparte_1
NO (TO) il 24/05/1976, e da , nato a [...] il Controparte_2
10/09/1973, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di SAN
DAMIANO MACRA al N. 1, parte II Serie A, anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 A) Casa familiare entrambi i coniugi hanno trasferito la propria residenza dopo la separazione e nulla vi è da disporre in proposito;
B) Contributo al mantenimento non si deve provvedere essendo la figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma ed essendo i Sigg. e economicamente autonomi e CP_1 CP_2
rinunciandovi reciprocamente espressamente
C) i Sigg. e danno atto di avere già prima d'ora risolto ogni questione CP_1 CP_2
economica e patrimoniale tra loro
D) le spese legali del presente procedimento verranno sostenute nella misura del 50% per ciascuna parte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN DAMIANO MACRA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3