Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha smentito l'assunto del ricorrente, dimostrando la regolare notifica delle cartelle. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420219002712419000 del 25/09/2021 e il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202300009195000 del 06/11/2023. Tali atti sono stati ritenuti sufficienti a rigettare l'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 32
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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