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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5239/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000189922000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000189922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7425/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE depositato in data 26.8.2025, Ricorrente_1 , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420259000189922000 notificatagli in data 30.5.2025 in relazione alle sole seguenti cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria
1. n. 09420110008004513000 per TARI 2009;
2. n. 09420110028628673000, per Tassa Auto 2005/06;
3. n. 09420120017984810000, per TARI 2010;
4. n. 09420140029396676000, per TARI 2012;
5. n. 09420190014877263000 per TARI 2018.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza, anche a voler dare per notificate le cartelle nelle date indicate. Di qui la richiesta di annullamento delle cartelle anzidette.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la produzione documentale di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE smentisce l'assunto del ricorrente circa l'omessa notifica delle cartelle, regolarmente avvenuta in relazione a ciascuna di esse. Il che vale a sancire l'inammissibilità del ricorso verso le cartelle per evidente tardività ex art. 21 dlgs 546/1992. Resta solo da dire dell'eccezione di prescrizione;
AdER invero ha pure provato la notifica di plurimi atti interruttivi precedenti e tra questi, per quello che qui rileva, da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420219002712419000 notificata a mani in data 25/9/2021 e il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202300009195000, notificato in data 6.11.2023 a mezzo raccomandata A/R consegnata a persona di famiglia il 6.11.2023, portanti le cartelle qui impugnate.
Tanto è evidentemente sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5239/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000189922000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000189922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7425/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE depositato in data 26.8.2025, Ricorrente_1 , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420259000189922000 notificatagli in data 30.5.2025 in relazione alle sole seguenti cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria
1. n. 09420110008004513000 per TARI 2009;
2. n. 09420110028628673000, per Tassa Auto 2005/06;
3. n. 09420120017984810000, per TARI 2010;
4. n. 09420140029396676000, per TARI 2012;
5. n. 09420190014877263000 per TARI 2018.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza, anche a voler dare per notificate le cartelle nelle date indicate. Di qui la richiesta di annullamento delle cartelle anzidette.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la produzione documentale di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE smentisce l'assunto del ricorrente circa l'omessa notifica delle cartelle, regolarmente avvenuta in relazione a ciascuna di esse. Il che vale a sancire l'inammissibilità del ricorso verso le cartelle per evidente tardività ex art. 21 dlgs 546/1992. Resta solo da dire dell'eccezione di prescrizione;
AdER invero ha pure provato la notifica di plurimi atti interruttivi precedenti e tra questi, per quello che qui rileva, da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420219002712419000 notificata a mani in data 25/9/2021 e il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202300009195000, notificato in data 6.11.2023 a mezzo raccomandata A/R consegnata a persona di famiglia il 6.11.2023, portanti le cartelle qui impugnate.
Tanto è evidentemente sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge.
Il Giudice (Dott. Francesco Petrone)