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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
EC IC, EL
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2409/2025
proposto da
Ricorrente_1 (in Proprio E Ex Socio E/o Ricorrente_2 Srl In Liq) - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3417/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 15 e pubblicata il 28/10/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030301845 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS0300300217 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento dell'istanza di riassunzione e la condanna alle spese di controparte.
Resistente/Appellato: insiste per l'inammissibilità dei rilievi riguardati le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione depositato telematicamente, Ricorrente_1, quale liquidatore ed ex socio della cessata Ricorrente_2 srl, evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate in ragione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento della pronuncia di appello.
La Commissione Regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, già favorevole al contribuente, contro l'accertamento di maggiori imposte dirette e Iva a carico della detta società per l'anno 2007 e 2008.
Il recupero fiscale era conseguente alla contestata realizzazione di operazioni inesistenti e alla non inerenza di altri costi, che avevano determinato l'illegittima detrazione dall'imposta sui redditi e la compensazione dell'Iva, oltre che al recupero di proventi finanziari.
Premessa l'esposizione dei fatti di causa, la Corte di Cassazione rilevava che il Ricorrente_1 aveva ottenuto l'assoluzione con formula piena dal reato contestatogli per le operazioni inesistenti, e a questa aveva fatto seguito l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio delle riprese fiscali ad eccezione dei rilievi relativi alla non inerenza di fatture per l'acquisto di beni imputati a costi di rappresentanza e a beni strumentali e ai proventi finanziari.
Con il ricorso in riassunzione il Ricorrente_1 richiamava le sue ragioni difensive con riguardo alle questioni ancora discusse e chiedeva la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Si doleva della resistenza in giudizio dell'Agenzia, adducendo il ricorrere di una responsabilità aggravata, per cui ne chiedeva la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che richiamando il disposto della Corte di Cassazione, concentrava la sua difesa nel sostenere la mancata dimostrazione dell'inerenza degli acquisti di beni contestati, i quali non apparivano pertinenti con l'attività sociale, e asseriva che il giudicato copriva anche il regolamento delle spese di primo e secondo grado, rimettendo al presente giudizio solo la decisione sulle spese del giudizio di cassazione e di rinvio. Resisteva alla richiesta risarcitoria per responsabilità aggravata.
Il Ricorrente_1 depositava memoria.
Su tali conclusioni, la Corte, all'odierna udienza, decideva la causa con riserva di pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il decisum della Corte di Cassazione ha definitivamente accertato la cessazione della materia del contendere sulla pretesa impositiva oggetto dell'atto di annullamento in autotutela, per cui la controversia ora si restringe a quegli altri rilievi che concernono la non inerenza dei costi espositi nelle fatture della azienda Società_1, della Società_2, della Società_3 srl, e della Società_4 contabilizzate nel 2007, e ancora della Società_2 contabilizzate nel 2008, oltre che l'imputazione di proventi finanziari, ma pure si dispiega sul regolamento delle spese e sulla domanda risarcitoria.
Riguardo ai costi non inerenti, le fatture contestate si suddividono in due gruppi di acquisti: quello più rilevante riferibile alle fatture della Società_4, riguardano beni strumentali che il Ricorrente_1 riferisce a posateria che doveva servire alla gestione della sala ricevimenti che la Ricorrente_2 si apprestava a svolgere, e che non si era potuta realizzare per il coinvolgimento della società nelle vicende giudiziarie della impresa costruttrice del complesso immobiliare destinato allo scopo ricettivo;
il secondo gruppo di acquisiti si riferisce a spese di rappresentanza, distinti in lattine d'olio, panettoni, uova pasquali e altri beni che il Ricorrente_1 riporta a donativi alla clientela.
Quanto a questi ultimi, nelle controdeduzioni di questo grado, l'ufficio ribadisce che si tratta di spese non credibili per mancata documentazione dell'asserita destinazione alla clientela e “alla luce della attività esercitata”.
Il rilievo, così argomentato, non risulta convincente. In effetti, sia per tipologia della merce, sia per la modestia delle spese (limitate a poche centinaia di euro nel 2007 e ad appena 404,55 nel 2008) rispetto al giro di affari della società documentato per rilevantissimi importi, l'acquisto di quelle merci appare essere giustificato e pertinente, rientrando nell'usuale gestione delle relazioni esterne delle imprese il mantenimento di buoni rapporti commerciali mediante piccoli donativi di beni voluttuari legati a determinate ricorrenze, anche quando non coincidenti con specifiche festività.
Inoltre, per la natura di questi rapporti, spesso accompagnati dalla stretta conoscenza delle persone, è eccessivo pretendere che sia documentata la consegna, che può ben avvenire brevi manu, visto che si è trattato di pochi regali e non di una distribuzione massiva di oggetti. E d'altra parte, la natura di alcuni, molto specifica e collegata a periodi determinati (così per le uova di pasqua e i panettoni), consente di escludere la finalità di autoconsumo, confermando invece la destinazione a un'utilità aziendale per le finalità promozionali.
Di maggiore portata economica sono stati gli acquisti dalla Società_4.
In proposito, nelle controdeduzioni di questo grado di rinvio, l'ufficio, ribadendo che la prova di inerenza deve essere data dal contribuente, ha concluso la sua analisi con un'affermazione che appare essere apodittica, ritenendo che “la circostanza indicata dalla società nei propri atti difensivi con riferimento alle fatture emesse da Società_4 s.r.l., ossia la mancata realizzazione del progetto, dunque la decisione di fondere gli oggetti per recuperare il metallo, evidenzia la mancata inerenza degli stessi all'attività svolta”.
In effetti, già con l'atto di appello la sconfessione della documentazione di acquisto era ricondotta a una complessiva valutazione dell'operatività della Ricorrente_2, improntata e condizionata dalla ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali con la società Società_5.
Le doglianze dell'ufficio sono state espresse nell'atto di appello in questi termini: “la sentenza (della
Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di Bari) ha valorizzato documentazione contabile offerta da controparte, finalizzata a dare veste formale ad operazioni che l'ufficio ha ritenuto inesistenti … difatti dall'articolata attività di P.G. nell'ambito del proc. penale 6236/06 … è emerso che la Ricorrente_2 è una società con funzione di cartiera costituita con l'unico scopo di sistemare situazioni contabili utili alla Società_5 di Cosentino Nominativo_1 per poter beneficiare del contributo di cui alla legge 488/92 relativamente alla realizzazione di un complesso turistico alberghiero …. Sono circostanze valutate nel loro complesso idonee a comprovare che la società non disponesse di una sede operativa aziendale e la successiva sede è un locale nella disponibilità della Società_5”.
Appare chiaro allora che la ripresa, giustificata dall'asserita non inerenza degli acquisti dalla Società_4
, non è riconducibile a un vizio proprio delle fatture per incompletezza o non chiarezza nell'esposizione dei costi e nel difetto di documentazione della transazione, ma “dalla valutazione complessiva” dell'operatività della Ricorrente_2, indiziata di essere mera cartiera a vantaggio esclusivo della Società_5. Di modo che, seppure la sentenza di assoluzione del Ricorrente_1 non può dispiegare un effetto immediato anche su tale contestazione dell'accertamento, non rientrando direttamente nel perimetro del giudicato penale, vale comunque, in via indiretta, ad annullare la ripresa. Infatti, una volta accertata l'effettività delle operazioni con la Società_5, rimane priva di ogni supporto la convinzione che l'accertamento ha ritratto dalla presupposta qualifica di cartiera in capo alla Ricorrente_2, dovendo ora riconoscersi che essa aveva un'attività vera ed era pienamente operativa.
In tale contesto, va rivisto il rilievo di non inerenza, perché trova piena rispondenza agli interessi aziendali quello di munirsi di beni strumentali da impiegare nell'attività ricettiva, e la natura dei beni (oggetti di servizio in metallo argentato, posateria) è in linea con la prospettiva di un esercizio di un'impresa aperta al pubblico.
A questa conclusione segue per conseguenzialità anche l'annullamento del rilievo relativo ai proventi finanziari. La ragione di quest'ultima ripresa è scaturita da una presunzione di redditività. Afferma l'ufficio nelle sue controdeduzioni che “presumendo che l'utilizzo di una parte della ricchezza aziendale per costi non inerenti l'attività d'impresa avesse sicuramente influenzato negativamente il risultato di gestione finanziaria, (si) applicava una percentuale di redditività alla somma di euro 49.140,00 (importo delle fatture della Società_4)”.
In buona sostanza, i detti proventi finanziari altro non sarebbero che il mancato utilizzo produttivo di somme che, se non impiegate in acquisti non inerenti, sarebbero state naturalmente fruttifere.
Di modo che, escluso per le considerazioni che precedono, il rilievo di non inerenza degli acquisti dalla
Società_4, viene meno anche la presunzione di redditività in parola.
Dunque, conclusivamente, gli accertamenti impugnati, anche con riguardo alle riprese non fatte oggetto di autotutela, vanno ritenuti non fondati con conseguente rigetto dell'appello dell'Agenzia.
Resta da dire del regolamento delle spese processuali e della domanda risarcitoria. Diversamente da quanto ritiene l'Agenzia, la Corte è chiamata a regolare le spese di tutti i gradi del giudizio una volta che la sentenza di appello è stata cassata, e certo non può ricavarsi il diverso convincimento dell'ufficio in base all'espressione della sentenza di rinvio per cui è demandato a questo giudizio di regolare le spese “anche” del giudizio di cassazione: l'espressione, infatti, intende estendere il perimetro della controversia (anche) alle spese di cassazione, e non ridurne il confine rispetto alle spese dei precedenti gradi, le quali restano ancora controverse a seguito dell'annullamento della decisione che se ne era occupata.
E' vero però, che intervenuta la sentenza penale di assoluzione, questo è un fatto successivo che non delegittima l'operato dell'ufficio nell'aver sostenuto le ragioni della pretesa, contrastando il ricorso e muovendo appello contro il contribuente.
Deve tenersi conto che la novella legislativa ha invertito il principio precedentemente voluto dal legislatore giacchè è noto che, al tempo dell'accertamento e dei precedenti gradi di giudizio di merito, il giudicato tributario era indifferente rispetto al giudicato penale, conformandosi l'accertamento d'imposta al c.d. doppio binario. Questo valorizzava il diverso accertamento della verità fra il giudizio penale, basato sulla presunzione di innocenza, su specifiche preclusioni probatorie e sul libero convincimento del giudice, rispetto al giudizio tributario, informato invece a regole fiscali anche di natura presuntiva, ammettendosi la possibilità di giudicati divergenti.
Nel caso di specie, gli approfonditi rilievi della Guardia di Finanza hanno giustificato, e, nel rispetto del principio di buona amministrazione, hanno imposto, l'azione fiscale e la successiva difesa giudiziale, come peraltro si può dedurre dall'esito vittorioso per l'ufficio dei primi due gradi di merito con riferimento all'annualità
2009, oggetto di altro procedimento fra le stesse parti, in cui il presupposto della qualifica di cartiera da parte della Ricorrente_2 era stato il cuore della motivazione. La conclusione di tali ragionamenti conduce a decidere le spese dell'intero giudizio disponendo la compensazione di quelle del primo e del secondo grado, apprezzandosi la correttezza dell'azione dell'Agenzia nonostante l'annullamento di tutti gli accertamenti.
Questi stessi argomenti inducono a escludere che l'Agenzia abbia agito con temerarietà, con l'effetto di disconoscere il fondamento dell'azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
A tanto consegue che per il principio di soccombenza l'Agenzia va gravata delle spese del giudizio di
Cassazione e di questo di rinvio, con una moderazione dovuta al rigetto della domanda risarcitoria e con liquidazione riferita al valore delle riprese controverse.
In particolare, il carico delle spese di questo giudizio di rinvio va contenuto in ¾, dichiarando compensato il residuo quarto (per il rigetto della domanda risarcitoria) e va determinato d'ufficio (in assenza di nota specifica) nelle somme riportate in dispositivo, valutando alla tariffa media l'attività in questo grado del giudizio entro il valore della causa di euro 28.720,00 (come ridotto dopo l'autotutela) e nel minimo l'attività difensiva in Cassazione, esitata in parte nella declaratoria di cessazione della materia del contendere su un valore complessivo della causa di circa 80.000,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti di accertamento come da motivazione. Dichiara compensante fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, e compensando per ¼ le spese di questo grado di rinvio, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento del residuo, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario, nella misura di euro 3.828,00 a titolo di onorari per il giudizio di Cassazione e di euro 240,00 a titolo di spese e di euro 3.611,25 a titolo di onorari per questo grado di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed altri accessori di legge sugli onorari.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
EC IC, EL
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2409/2025
proposto da
Ricorrente_1 (in Proprio E Ex Socio E/o Ricorrente_2 Srl In Liq) - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3417/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 15 e pubblicata il 28/10/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030301845 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS0300300217 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento dell'istanza di riassunzione e la condanna alle spese di controparte.
Resistente/Appellato: insiste per l'inammissibilità dei rilievi riguardati le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione depositato telematicamente, Ricorrente_1, quale liquidatore ed ex socio della cessata Ricorrente_2 srl, evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate in ragione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento della pronuncia di appello.
La Commissione Regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, già favorevole al contribuente, contro l'accertamento di maggiori imposte dirette e Iva a carico della detta società per l'anno 2007 e 2008.
Il recupero fiscale era conseguente alla contestata realizzazione di operazioni inesistenti e alla non inerenza di altri costi, che avevano determinato l'illegittima detrazione dall'imposta sui redditi e la compensazione dell'Iva, oltre che al recupero di proventi finanziari.
Premessa l'esposizione dei fatti di causa, la Corte di Cassazione rilevava che il Ricorrente_1 aveva ottenuto l'assoluzione con formula piena dal reato contestatogli per le operazioni inesistenti, e a questa aveva fatto seguito l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio delle riprese fiscali ad eccezione dei rilievi relativi alla non inerenza di fatture per l'acquisto di beni imputati a costi di rappresentanza e a beni strumentali e ai proventi finanziari.
Con il ricorso in riassunzione il Ricorrente_1 richiamava le sue ragioni difensive con riguardo alle questioni ancora discusse e chiedeva la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Si doleva della resistenza in giudizio dell'Agenzia, adducendo il ricorrere di una responsabilità aggravata, per cui ne chiedeva la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che richiamando il disposto della Corte di Cassazione, concentrava la sua difesa nel sostenere la mancata dimostrazione dell'inerenza degli acquisti di beni contestati, i quali non apparivano pertinenti con l'attività sociale, e asseriva che il giudicato copriva anche il regolamento delle spese di primo e secondo grado, rimettendo al presente giudizio solo la decisione sulle spese del giudizio di cassazione e di rinvio. Resisteva alla richiesta risarcitoria per responsabilità aggravata.
Il Ricorrente_1 depositava memoria.
Su tali conclusioni, la Corte, all'odierna udienza, decideva la causa con riserva di pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il decisum della Corte di Cassazione ha definitivamente accertato la cessazione della materia del contendere sulla pretesa impositiva oggetto dell'atto di annullamento in autotutela, per cui la controversia ora si restringe a quegli altri rilievi che concernono la non inerenza dei costi espositi nelle fatture della azienda Società_1, della Società_2, della Società_3 srl, e della Società_4 contabilizzate nel 2007, e ancora della Società_2 contabilizzate nel 2008, oltre che l'imputazione di proventi finanziari, ma pure si dispiega sul regolamento delle spese e sulla domanda risarcitoria.
Riguardo ai costi non inerenti, le fatture contestate si suddividono in due gruppi di acquisti: quello più rilevante riferibile alle fatture della Società_4, riguardano beni strumentali che il Ricorrente_1 riferisce a posateria che doveva servire alla gestione della sala ricevimenti che la Ricorrente_2 si apprestava a svolgere, e che non si era potuta realizzare per il coinvolgimento della società nelle vicende giudiziarie della impresa costruttrice del complesso immobiliare destinato allo scopo ricettivo;
il secondo gruppo di acquisiti si riferisce a spese di rappresentanza, distinti in lattine d'olio, panettoni, uova pasquali e altri beni che il Ricorrente_1 riporta a donativi alla clientela.
Quanto a questi ultimi, nelle controdeduzioni di questo grado, l'ufficio ribadisce che si tratta di spese non credibili per mancata documentazione dell'asserita destinazione alla clientela e “alla luce della attività esercitata”.
Il rilievo, così argomentato, non risulta convincente. In effetti, sia per tipologia della merce, sia per la modestia delle spese (limitate a poche centinaia di euro nel 2007 e ad appena 404,55 nel 2008) rispetto al giro di affari della società documentato per rilevantissimi importi, l'acquisto di quelle merci appare essere giustificato e pertinente, rientrando nell'usuale gestione delle relazioni esterne delle imprese il mantenimento di buoni rapporti commerciali mediante piccoli donativi di beni voluttuari legati a determinate ricorrenze, anche quando non coincidenti con specifiche festività.
Inoltre, per la natura di questi rapporti, spesso accompagnati dalla stretta conoscenza delle persone, è eccessivo pretendere che sia documentata la consegna, che può ben avvenire brevi manu, visto che si è trattato di pochi regali e non di una distribuzione massiva di oggetti. E d'altra parte, la natura di alcuni, molto specifica e collegata a periodi determinati (così per le uova di pasqua e i panettoni), consente di escludere la finalità di autoconsumo, confermando invece la destinazione a un'utilità aziendale per le finalità promozionali.
Di maggiore portata economica sono stati gli acquisti dalla Società_4.
In proposito, nelle controdeduzioni di questo grado di rinvio, l'ufficio, ribadendo che la prova di inerenza deve essere data dal contribuente, ha concluso la sua analisi con un'affermazione che appare essere apodittica, ritenendo che “la circostanza indicata dalla società nei propri atti difensivi con riferimento alle fatture emesse da Società_4 s.r.l., ossia la mancata realizzazione del progetto, dunque la decisione di fondere gli oggetti per recuperare il metallo, evidenzia la mancata inerenza degli stessi all'attività svolta”.
In effetti, già con l'atto di appello la sconfessione della documentazione di acquisto era ricondotta a una complessiva valutazione dell'operatività della Ricorrente_2, improntata e condizionata dalla ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali con la società Società_5.
Le doglianze dell'ufficio sono state espresse nell'atto di appello in questi termini: “la sentenza (della
Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di Bari) ha valorizzato documentazione contabile offerta da controparte, finalizzata a dare veste formale ad operazioni che l'ufficio ha ritenuto inesistenti … difatti dall'articolata attività di P.G. nell'ambito del proc. penale 6236/06 … è emerso che la Ricorrente_2 è una società con funzione di cartiera costituita con l'unico scopo di sistemare situazioni contabili utili alla Società_5 di Cosentino Nominativo_1 per poter beneficiare del contributo di cui alla legge 488/92 relativamente alla realizzazione di un complesso turistico alberghiero …. Sono circostanze valutate nel loro complesso idonee a comprovare che la società non disponesse di una sede operativa aziendale e la successiva sede è un locale nella disponibilità della Società_5”.
Appare chiaro allora che la ripresa, giustificata dall'asserita non inerenza degli acquisti dalla Società_4
, non è riconducibile a un vizio proprio delle fatture per incompletezza o non chiarezza nell'esposizione dei costi e nel difetto di documentazione della transazione, ma “dalla valutazione complessiva” dell'operatività della Ricorrente_2, indiziata di essere mera cartiera a vantaggio esclusivo della Società_5. Di modo che, seppure la sentenza di assoluzione del Ricorrente_1 non può dispiegare un effetto immediato anche su tale contestazione dell'accertamento, non rientrando direttamente nel perimetro del giudicato penale, vale comunque, in via indiretta, ad annullare la ripresa. Infatti, una volta accertata l'effettività delle operazioni con la Società_5, rimane priva di ogni supporto la convinzione che l'accertamento ha ritratto dalla presupposta qualifica di cartiera in capo alla Ricorrente_2, dovendo ora riconoscersi che essa aveva un'attività vera ed era pienamente operativa.
In tale contesto, va rivisto il rilievo di non inerenza, perché trova piena rispondenza agli interessi aziendali quello di munirsi di beni strumentali da impiegare nell'attività ricettiva, e la natura dei beni (oggetti di servizio in metallo argentato, posateria) è in linea con la prospettiva di un esercizio di un'impresa aperta al pubblico.
A questa conclusione segue per conseguenzialità anche l'annullamento del rilievo relativo ai proventi finanziari. La ragione di quest'ultima ripresa è scaturita da una presunzione di redditività. Afferma l'ufficio nelle sue controdeduzioni che “presumendo che l'utilizzo di una parte della ricchezza aziendale per costi non inerenti l'attività d'impresa avesse sicuramente influenzato negativamente il risultato di gestione finanziaria, (si) applicava una percentuale di redditività alla somma di euro 49.140,00 (importo delle fatture della Società_4)”.
In buona sostanza, i detti proventi finanziari altro non sarebbero che il mancato utilizzo produttivo di somme che, se non impiegate in acquisti non inerenti, sarebbero state naturalmente fruttifere.
Di modo che, escluso per le considerazioni che precedono, il rilievo di non inerenza degli acquisti dalla
Società_4, viene meno anche la presunzione di redditività in parola.
Dunque, conclusivamente, gli accertamenti impugnati, anche con riguardo alle riprese non fatte oggetto di autotutela, vanno ritenuti non fondati con conseguente rigetto dell'appello dell'Agenzia.
Resta da dire del regolamento delle spese processuali e della domanda risarcitoria. Diversamente da quanto ritiene l'Agenzia, la Corte è chiamata a regolare le spese di tutti i gradi del giudizio una volta che la sentenza di appello è stata cassata, e certo non può ricavarsi il diverso convincimento dell'ufficio in base all'espressione della sentenza di rinvio per cui è demandato a questo giudizio di regolare le spese “anche” del giudizio di cassazione: l'espressione, infatti, intende estendere il perimetro della controversia (anche) alle spese di cassazione, e non ridurne il confine rispetto alle spese dei precedenti gradi, le quali restano ancora controverse a seguito dell'annullamento della decisione che se ne era occupata.
E' vero però, che intervenuta la sentenza penale di assoluzione, questo è un fatto successivo che non delegittima l'operato dell'ufficio nell'aver sostenuto le ragioni della pretesa, contrastando il ricorso e muovendo appello contro il contribuente.
Deve tenersi conto che la novella legislativa ha invertito il principio precedentemente voluto dal legislatore giacchè è noto che, al tempo dell'accertamento e dei precedenti gradi di giudizio di merito, il giudicato tributario era indifferente rispetto al giudicato penale, conformandosi l'accertamento d'imposta al c.d. doppio binario. Questo valorizzava il diverso accertamento della verità fra il giudizio penale, basato sulla presunzione di innocenza, su specifiche preclusioni probatorie e sul libero convincimento del giudice, rispetto al giudizio tributario, informato invece a regole fiscali anche di natura presuntiva, ammettendosi la possibilità di giudicati divergenti.
Nel caso di specie, gli approfonditi rilievi della Guardia di Finanza hanno giustificato, e, nel rispetto del principio di buona amministrazione, hanno imposto, l'azione fiscale e la successiva difesa giudiziale, come peraltro si può dedurre dall'esito vittorioso per l'ufficio dei primi due gradi di merito con riferimento all'annualità
2009, oggetto di altro procedimento fra le stesse parti, in cui il presupposto della qualifica di cartiera da parte della Ricorrente_2 era stato il cuore della motivazione. La conclusione di tali ragionamenti conduce a decidere le spese dell'intero giudizio disponendo la compensazione di quelle del primo e del secondo grado, apprezzandosi la correttezza dell'azione dell'Agenzia nonostante l'annullamento di tutti gli accertamenti.
Questi stessi argomenti inducono a escludere che l'Agenzia abbia agito con temerarietà, con l'effetto di disconoscere il fondamento dell'azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
A tanto consegue che per il principio di soccombenza l'Agenzia va gravata delle spese del giudizio di
Cassazione e di questo di rinvio, con una moderazione dovuta al rigetto della domanda risarcitoria e con liquidazione riferita al valore delle riprese controverse.
In particolare, il carico delle spese di questo giudizio di rinvio va contenuto in ¾, dichiarando compensato il residuo quarto (per il rigetto della domanda risarcitoria) e va determinato d'ufficio (in assenza di nota specifica) nelle somme riportate in dispositivo, valutando alla tariffa media l'attività in questo grado del giudizio entro il valore della causa di euro 28.720,00 (come ridotto dopo l'autotutela) e nel minimo l'attività difensiva in Cassazione, esitata in parte nella declaratoria di cessazione della materia del contendere su un valore complessivo della causa di circa 80.000,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti di accertamento come da motivazione. Dichiara compensante fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, e compensando per ¼ le spese di questo grado di rinvio, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento del residuo, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario, nella misura di euro 3.828,00 a titolo di onorari per il giudizio di Cassazione e di euro 240,00 a titolo di spese e di euro 3.611,25 a titolo di onorari per questo grado di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed altri accessori di legge sugli onorari.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona