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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29344/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29344/2024 tra LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 3/2022 – Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Il 18/11/2025, alle ore 11.19, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. MARCELLO SAVANCO in sostituzione dell'Avv. LEONARDO MELLONI e l'Avv. DINO RICHIERI. Per parte convenuta l'Avv. MICHELE GAETANI in sostituzione dell'Avv. ANTONIO COCCHIARO. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29344/2024 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 3/2022 – (C. F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Ferrara, Viale Cavour n. 5/a, con gli Avv.ti LEONARDO MELLONI e DINO RICCHIERI ATTORE contro
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Catania, via Finocchiaro Aprile CP_1 P.IVA_2 n. 16, con l'Avv. ANTONIO COCCHIARO CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte attrice: “Accertare e dichiarare preliminarmente, ai sensi dell'art. 1453 c. c., l'inadempimento della società al contratto di affido in gestione di reparto concluso con in Parte_2 Controparte_2 data 1°/12/2021, in relazione al mancato pagamento dei canoni e/o indennità di occupazione (per complessivi € 118.950) e della quota parte delle spese afferenti il reparto (pari a € 95.876, 73, al netto degli acconti ricevuti), dovuti a decorrere da luglio 2022 fino alla data di restituzione del reparto, avvenuta in data 21/4/2023. Accertare e dichiarare che la resistente l. è debitrice ed è Parte_2 tenuta a versare al Liquidatore Giudiziale ricorrente la somma di € 214.826, 73, o la diversa maggiore o minore somma che riterrà dovuta, se del caso anche in via equitativa. Condannare la società Parte_2
a pagare in favore della Liquidazione Giudiziale n. 3/2022 la somma di € 214.826,
[...] Controparte_3
73 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre interessi da calcolarsi, quanto alle somme da pagarsi a titolo di canone, dalle singole scadenze al saldo e quanto alle spese afferenti il reparto, dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c. p. a. e spese generali come per legge”
Parte convenuta: “Accertare e dichiarare che il contratto di affido di reparto sottoscritto tra Controparte_2
e si è risolto per grave inadempimento imputabile esclusivamente alla chiusura Parte_2 improvvisa da parte della dell'Ipermercato Franzy's Food avvenuta il 7/7/2022 in quanto Controparte_2 ciò non ha reso possibile la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza. Conseguentemente, in via riconvenzionale, riconoscere alla l. un equo risarcimento per i danni subiti a seguito Parte_2 pagina 2 di 5 della risoluzione per grave inadempimento contrattuale. In ogni caso, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi che la venisse condannata a pagare il canone sino al 28/2/2022, si contestano CP_1 le spese gestorie (non dovute contrattualmente) e si eccepisce in compensazione il maggior credito accertato per la risoluzione anticipata. Con vittoria di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 20/8/2024, parte ricorrente chiedeva – previo accertamento della risoluzione del contratto di affido in gestione di reparto per inadempimento di di condannare la società resistente al pagamento di € 214.826, 73 oltre interessi di mora, Parte_2 a titolo di canoni insoluti da luglio 2022 ad aprile 2023 e spese afferenti alla gestione del reparto affidato, rappresentando che:
- il 1°/12/2021, L. aveva stipulato con un contratto di affido in CP_2 Parte_2 gestione di reparto posto all'interno dell'ipermercato di Misterbianco (CT) Iper Franzy's Food, attribuendo all'affidataria l'uso esclusivo di una superficie di mq 974 (posta all'interno dell'ipermercato, ma accessibile direttamente dalla galleria dei negozi) per la vendita di abbigliamento sotto l'insegna Intelligence Store;
- il 7 luglio 2022 cessava l'attività di Ipermercato, che veniva chiuso al pubblico, pur Controparte_2 continuando a rimanere aperti i vari negozi della galleria del centro commerciale ed il reparto in affido gestito da Parte_2
- con sentenza n. 32 del 28/10/2022 il Tribunale di Ferrara dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
- dalla disamina della documentazione contabile e bancaria, la Curatela di appurava Controparte_2 che dal mese di luglio 2022, si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni Parte_2 contrattuali, nonché delle spese afferenti alla gestione del reparto affidato;
- il 22/12/2022 la Curatela di diffidava al versamento delle Controparte_2 Parte_2 somme fino a quel momento dovute (quantificate in € 140.562, 50);
- respingeva la richiesta della curatela, eccependo l'inadempimento di Parte_2 CP_2 derivante dalla chiusura dell'ipermercato, che aveva comportato una sensibile riduzione del
[...] fatturato e legittimato l'interruzione di qualsiasi pagamento;
- il 21/4/2023, dopo ulteriori diffide, riconsegnava alla Curatela il locate affidatole Parte_2 in gestione.
Parte convenuta si costituiva ed eccepiva la risoluzione del contratto di affido in gestione del reparto per inadempimento di (chiusura improvvisa dell'Ipermercato) e contestava le spese gestorie CP_2 (asseritamente non dovute contrattualmente). Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per calo del fatturato a seguito della chiusura dell'ipermercato.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di affido in gestione di reparto, le lettere di diffida ed i conteggi dei canoni e delle spese di gestione non corrisposte, mentre la società resistente non ha dato prova di fatti pagina 3 di 5 modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata in quanto non ha provato né il pagamento dei canoni e delle spese di gestione, né alcun inadempimento da parte di che ha concluso un contratto di affido in gestione di Controparte_2 reparto che non prevede alcun riferimento, nemmeno indiretto, all'avviamento o all'attività e funzionalità dell'ipermercato, tanto più che il reparto abbigliamento affidato in gestione a Pt_2 era accessibile direttamente dalla galleria del centro commerciale, i cui negozi sono rimasti
[...] aperti ed in piena attività anche successivamente alla chiusura dell'ipermercato. Circostanze che rendono evidente l'infondatezza della domanda di parte resistente di dichiarare la risoluzione del contratto di affido in gestione di reparto per inadempimento di a causa della chiusura Controparte_2 improvvisa dell'ipermercato con conseguente calo di fatturato del reparto di abbigliamento (alea del normale rischio d'impresa che grava sull'imprenditore) e della conseguente domanda di risarcimento danni (peraltro inammissibile ex artt. 151 e 201 d. lgs. 12/1/2019 n. 14).
Nel contratto di affidamento di reparto (fattispecie che rientra nella categoria dei contratti atipici di cui all'art. 1322 c. c.) il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione dell'affidatario con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa affidata posto in capo al concedente. Sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo dell'affidatario, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Nel caso in esame, da un lato l'art.
4.3 del contratto di affido in gestione di reparto prevede che il mancato pagamento di due rate mensili del canone produrrà, previa diffida ad adempiere da parte del concedente ex art. 1454 c. c., la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affidataria e dall'altro l'affidataria ha sospeso il pagamento del canone il 5/7/2022, accumulando un debito di 118.950 euro, benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati sino al 21/4/2023, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento dell'affidataria (ex artt. 1454 c. c. e 4.3 de contratto di affido in gestione di reparto del 1°/12/2021).
La morosità di risale al 5/7/2022 (per l'art.
4.2 del contratto i ratei mensili devono Parte_2 essere corrisposti entro il cinque di ogni mese) ed è pertanto antecedente alla chiusura dell'ipermercato (avvenuta il 7/7/2022) e si è protratta sino al 21/4/2023 (data di rilascio dei locali).
La società convenuta va condannata al pagamento della somma di € 118.950 a titolo di canoni di locazione scaduti da luglio 2022 ad aprile 2023, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
La società convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese afferenti al reparto ed alla sua gestione (art.
4.4 del contratto), riferibili unicamente alle spese di energia elettrica, guardiania e pulizia quantificate – in relazione alla superficie occupata da (mq 97) rispetto alla Parte_2 superficie complessiva del centro commerciale (mq. 10.970) - in € 95.876, 33, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di € Parte_2 214.826, 73 oltre agli interessi di mora al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate - si liquidano in € 786 per esborsi ed in € 7.051 per compensi, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29344/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di affido in gestione di Parte_2
pagina 4 di 5 reparto stipulato con il 1°/12/2021; Controparte_2
2) condanna a corrispondere a N. 3/2022 DI Parte_2 Controparte_4 la somma di € 214.826, 73 (euro duecento quattordicimila ottocento Controparte_2 ventisei/73), oltre interessi di mora, a titolo di pagamento dei canoni insoluti da luglio 2022 ad aprile 2023 e spese afferenti alla gestione del reparto affidato;
3) condanna a rimborsare a N. 3/2022 DI Parte_2 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in € 786 (euro settecento ottantasei/00) per Controparte_2 esborsi ed in € 7.051 (euro settemila cinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 29344/2024 tra LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 3/2022 – Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Il 18/11/2025, alle ore 11.19, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. MARCELLO SAVANCO in sostituzione dell'Avv. LEONARDO MELLONI e l'Avv. DINO RICHIERI. Per parte convenuta l'Avv. MICHELE GAETANI in sostituzione dell'Avv. ANTONIO COCCHIARO. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 29344/2024 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 3/2022 – (C. F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Ferrara, Viale Cavour n. 5/a, con gli Avv.ti LEONARDO MELLONI e DINO RICCHIERI ATTORE contro
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Catania, via Finocchiaro Aprile CP_1 P.IVA_2 n. 16, con l'Avv. ANTONIO COCCHIARO CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte attrice: “Accertare e dichiarare preliminarmente, ai sensi dell'art. 1453 c. c., l'inadempimento della società al contratto di affido in gestione di reparto concluso con in Parte_2 Controparte_2 data 1°/12/2021, in relazione al mancato pagamento dei canoni e/o indennità di occupazione (per complessivi € 118.950) e della quota parte delle spese afferenti il reparto (pari a € 95.876, 73, al netto degli acconti ricevuti), dovuti a decorrere da luglio 2022 fino alla data di restituzione del reparto, avvenuta in data 21/4/2023. Accertare e dichiarare che la resistente l. è debitrice ed è Parte_2 tenuta a versare al Liquidatore Giudiziale ricorrente la somma di € 214.826, 73, o la diversa maggiore o minore somma che riterrà dovuta, se del caso anche in via equitativa. Condannare la società Parte_2
a pagare in favore della Liquidazione Giudiziale n. 3/2022 la somma di € 214.826,
[...] Controparte_3
73 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre interessi da calcolarsi, quanto alle somme da pagarsi a titolo di canone, dalle singole scadenze al saldo e quanto alle spese afferenti il reparto, dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c. p. a. e spese generali come per legge”
Parte convenuta: “Accertare e dichiarare che il contratto di affido di reparto sottoscritto tra Controparte_2
e si è risolto per grave inadempimento imputabile esclusivamente alla chiusura Parte_2 improvvisa da parte della dell'Ipermercato Franzy's Food avvenuta il 7/7/2022 in quanto Controparte_2 ciò non ha reso possibile la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza. Conseguentemente, in via riconvenzionale, riconoscere alla l. un equo risarcimento per i danni subiti a seguito Parte_2 pagina 2 di 5 della risoluzione per grave inadempimento contrattuale. In ogni caso, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi che la venisse condannata a pagare il canone sino al 28/2/2022, si contestano CP_1 le spese gestorie (non dovute contrattualmente) e si eccepisce in compensazione il maggior credito accertato per la risoluzione anticipata. Con vittoria di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 20/8/2024, parte ricorrente chiedeva – previo accertamento della risoluzione del contratto di affido in gestione di reparto per inadempimento di di condannare la società resistente al pagamento di € 214.826, 73 oltre interessi di mora, Parte_2 a titolo di canoni insoluti da luglio 2022 ad aprile 2023 e spese afferenti alla gestione del reparto affidato, rappresentando che:
- il 1°/12/2021, L. aveva stipulato con un contratto di affido in CP_2 Parte_2 gestione di reparto posto all'interno dell'ipermercato di Misterbianco (CT) Iper Franzy's Food, attribuendo all'affidataria l'uso esclusivo di una superficie di mq 974 (posta all'interno dell'ipermercato, ma accessibile direttamente dalla galleria dei negozi) per la vendita di abbigliamento sotto l'insegna Intelligence Store;
- il 7 luglio 2022 cessava l'attività di Ipermercato, che veniva chiuso al pubblico, pur Controparte_2 continuando a rimanere aperti i vari negozi della galleria del centro commerciale ed il reparto in affido gestito da Parte_2
- con sentenza n. 32 del 28/10/2022 il Tribunale di Ferrara dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
- dalla disamina della documentazione contabile e bancaria, la Curatela di appurava Controparte_2 che dal mese di luglio 2022, si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni Parte_2 contrattuali, nonché delle spese afferenti alla gestione del reparto affidato;
- il 22/12/2022 la Curatela di diffidava al versamento delle Controparte_2 Parte_2 somme fino a quel momento dovute (quantificate in € 140.562, 50);
- respingeva la richiesta della curatela, eccependo l'inadempimento di Parte_2 CP_2 derivante dalla chiusura dell'ipermercato, che aveva comportato una sensibile riduzione del
[...] fatturato e legittimato l'interruzione di qualsiasi pagamento;
- il 21/4/2023, dopo ulteriori diffide, riconsegnava alla Curatela il locate affidatole Parte_2 in gestione.
Parte convenuta si costituiva ed eccepiva la risoluzione del contratto di affido in gestione del reparto per inadempimento di (chiusura improvvisa dell'Ipermercato) e contestava le spese gestorie CP_2 (asseritamente non dovute contrattualmente). Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per calo del fatturato a seguito della chiusura dell'ipermercato.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di affido in gestione di reparto, le lettere di diffida ed i conteggi dei canoni e delle spese di gestione non corrisposte, mentre la società resistente non ha dato prova di fatti pagina 3 di 5 modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata in quanto non ha provato né il pagamento dei canoni e delle spese di gestione, né alcun inadempimento da parte di che ha concluso un contratto di affido in gestione di Controparte_2 reparto che non prevede alcun riferimento, nemmeno indiretto, all'avviamento o all'attività e funzionalità dell'ipermercato, tanto più che il reparto abbigliamento affidato in gestione a Pt_2 era accessibile direttamente dalla galleria del centro commerciale, i cui negozi sono rimasti
[...] aperti ed in piena attività anche successivamente alla chiusura dell'ipermercato. Circostanze che rendono evidente l'infondatezza della domanda di parte resistente di dichiarare la risoluzione del contratto di affido in gestione di reparto per inadempimento di a causa della chiusura Controparte_2 improvvisa dell'ipermercato con conseguente calo di fatturato del reparto di abbigliamento (alea del normale rischio d'impresa che grava sull'imprenditore) e della conseguente domanda di risarcimento danni (peraltro inammissibile ex artt. 151 e 201 d. lgs. 12/1/2019 n. 14).
Nel contratto di affidamento di reparto (fattispecie che rientra nella categoria dei contratti atipici di cui all'art. 1322 c. c.) il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione dell'affidatario con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa affidata posto in capo al concedente. Sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo dell'affidatario, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Nel caso in esame, da un lato l'art.
4.3 del contratto di affido in gestione di reparto prevede che il mancato pagamento di due rate mensili del canone produrrà, previa diffida ad adempiere da parte del concedente ex art. 1454 c. c., la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affidataria e dall'altro l'affidataria ha sospeso il pagamento del canone il 5/7/2022, accumulando un debito di 118.950 euro, benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati sino al 21/4/2023, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento dell'affidataria (ex artt. 1454 c. c. e 4.3 de contratto di affido in gestione di reparto del 1°/12/2021).
La morosità di risale al 5/7/2022 (per l'art.
4.2 del contratto i ratei mensili devono Parte_2 essere corrisposti entro il cinque di ogni mese) ed è pertanto antecedente alla chiusura dell'ipermercato (avvenuta il 7/7/2022) e si è protratta sino al 21/4/2023 (data di rilascio dei locali).
La società convenuta va condannata al pagamento della somma di € 118.950 a titolo di canoni di locazione scaduti da luglio 2022 ad aprile 2023, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
La società convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese afferenti al reparto ed alla sua gestione (art.
4.4 del contratto), riferibili unicamente alle spese di energia elettrica, guardiania e pulizia quantificate – in relazione alla superficie occupata da (mq 97) rispetto alla Parte_2 superficie complessiva del centro commerciale (mq. 10.970) - in € 95.876, 33, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di € Parte_2 214.826, 73 oltre agli interessi di mora al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate - si liquidano in € 786 per esborsi ed in € 7.051 per compensi, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29344/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di affido in gestione di Parte_2
pagina 4 di 5 reparto stipulato con il 1°/12/2021; Controparte_2
2) condanna a corrispondere a N. 3/2022 DI Parte_2 Controparte_4 la somma di € 214.826, 73 (euro duecento quattordicimila ottocento Controparte_2 ventisei/73), oltre interessi di mora, a titolo di pagamento dei canoni insoluti da luglio 2022 ad aprile 2023 e spese afferenti alla gestione del reparto affidato;
3) condanna a rimborsare a N. 3/2022 DI Parte_2 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in € 786 (euro settecento ottantasei/00) per Controparte_2 esborsi ed in € 7.051 (euro settemila cinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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