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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2053/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. prof. De Cristofaro Marco C.F._2
Appellanti contro
(C.F. ), con l'avv. Ori Pio Ugo Controparte_1 C.F._3
Appellato
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
Appellati contumaci
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. Appello avverso la sentenza non definitiva n. 749/23 pubblicata in data
18/04/2023 del Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
Per le appellanti In via preliminare di rito: rigettarsi l'eccezione avversaria per cui l'appello sarebbe fondato su “eccezioni ed allegazioni nuove”, atteso che il panorama fattuale è del tutto inalterato e le argomentazioni giuridiche (quand'anche fossero integrative di quelle già svolte) non possono mai essere considerate come “nuove” né incorrono mai in preclusione;
Nel merito in via principale: acclarato preliminarmente che la causa petendi dell'azione di riduzione promossa dalle Sig.re e è solo la lesione della quota Pt_1 Parte_2
loro riservata ex lege, ove l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius a favore del figlio è una mera CP_2
proiezione della domanda di riduzione, dichiarare l'opponibilità nei confronti del terzo avente causa dal donatario dissimulato, Sig. , dell'accertamento della Controparte_1
simulazione del predetto atto, con conseguente spettanza alle attrici della tutela reipersecutoria invocata ai sensi dell'art. 563, co. 1, c.c.;
Nel merito sempre in via principale: dichiarare che l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius a favore del figlio CP_2
opponibile al terzo avente causa dal donatario dissimulato, Sig. , non Controparte_1 trovando ostacolo né nella anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto di quest'ultimo, né nella sua presunta buona fede, con conseguente spettanza alle attrici della tutela reipersecutoria invocata ai sensi dell'art. 563, co. 1, c.c.;
Nel merito sempre in via principale: dichiarare che l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius a favore del figlio è CP_2
opponibile al terzo avente causa dal donatario dissimulato, Sig. , per Controparte_1
mancata proposizione da parte di questi dell'eccezione di “pubblicità sanante” ex art. 2652, n. 6, c.c., vieppiù alla luce dell'avvenuta trascrizione “contro” il Sig. _1
anche della domanda di nullità della donazione, che costituisce il titolo di acquisto del suo dante causa (All. C);
Nel merito, in via di estremo subordine, in accoglimento del quarto motivo di gravame, accertare e dichiarare l'assenza di buona fede – erroneamente riscontrata dal Tribunale – in capo all'avente causa dal donatario, Sig. , in relazione all'art. 1415 c.c., e _1
ciò in ragione della certa e documentale provenienza donativa del bene da questi pag. 2/10 acquistato, con conseguente spettanza alle attrici della tutela reipersecutoria invocata ai sensi dell'art. 563, co. 1, c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado.
Per l'appellato
Per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione d'appello respingersi/rigettarsi l'appello proposto da e rigettarsi le domande e eccezioni Parte_1 Parte_2
formulate dalle appellanti anche perché nuove e inammissibili, confermarsi la sentenza n. 749/2023 del Tribunale di Padova, di cui al procedimento rubricato al n. RG
3076/2020, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del procedimento.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e assumevano di Parte_1 Parte_2
essere eredi legittimarie pretermesse tenuto conto che in data 9.10.2013 era deceduto il padre, che con testamento olografo datato 20.7.2000 (e pubblicato solo Persona_1
l'8.5.2020) aveva nominato unica erede universale la moglie, cui lasciava tutti i suoi beni esistenti. Rilevavano che il patrimonio relitto di era composto Persona_1
esclusivamente dalla quota di ½ della porzione di un fabbricato residenziale in Abano
Terme, via Giovanni Busi n. 2, acquistata dal de cuius con atto notarile di compravendita del 5.6.1980 mentre l'altra metà dell'immobile era di proprietà esclusiva della moglie in regime di comunione legale al momento dell'acquisto del bene che godeva sull'immobile anche del diritto di abitazione e uso dei mobili che lo corredano ex art. 540 c.c.. Le attrici allegavano che il de cuius e la moglie avevano alienato, con atto notarile in data 13.3.2006, un appartamento sito in San Michele al Tagliamento, via
Orsa Maggiore n. 38, al figlio e che tale compravendita dissimulava, in CP_2
realtà, una donazione, dal momento che i coniugi avevano trasferito al figlio la proprietà dell'immobile senza mai ricevere il corrispettivo del prezzo pattuito di euro 180.000,0.
Allegavano inoltre che con pignoramento del 30.4.2015 l'immobile era stato assoggettato ad azione esecutiva da parte della Banca Nazionale del Lavoro e, con decreto di trasferimento del 17.8.2018, la proprietà dell'intero bene era stata trasferita all'aggiudicatario al prezzo di euro 86.000,00. Controparte_1
pag. 3/10 Le attrici, allegando di essere eredi totalmente pretermesse e previa ricostruzione del relictum, del donatum, della quota disponibile (su cui gravano il diritto di abitazione e uso sulla casa familiare) e delle quote di legittima loro spettanti, chiedevano l'accertamento della simulazione della compravendita in data 13.3.2006 in quanto dissimulante una donazione a favore del figlio l'accertamento della CP_2
lesione della quota di legittima spettante ad esse attrici e la conseguente reintegrazione;
previo accertamento della nullità della donazione dissimulata per difetto di forma ex art. 782 c.c., il recupero integrale della quota indivisa dell'immobile donato ad CP_2
e la divisione tra le attrici a tacitazione della loro quota di legittima;
in via alternativa, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e la divisione tra la e le CP_3
attrici, nei limiti di quanto eccedente il valore del diritto di abitazione ed uso e il valore della quota di legittima spettante al coniuge del de cuius, nonché l'acquisizione dell'immobile donato ad all'eredità ex 560 comma 2 c.c. con condanna del CP_2
terzo avente causa a restituire il bene in natura. Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo di CP_2 essere divenuto legittimo titolare del bene immobile di cui all'atto di compravendita del
13.3.2006, pur senza averne pagato il prezzo;
che solo dopo più di dieci anni da tale trasferimento tra i genitori e il figlio le odierne attrici hanno evocato in giudizio CP_2 esso convenuto e terzo aggiudicatario, dolendosi dell'intervenuta Controparte_1 lesione delle quote loro spettanti quali legittimarie pretermesse, sicché l'azione di simulazione deve ritenersi prescritta;
rilevava che ai fini della reintegrazione della quota di riserva la legittima poteva essere reintegrata con la sola riduzione della disposizione testamentaria lesiva.
Si costituiva deducendo di aver acquistato l'immobile oggetto di Controparte_1
causa a seguito di procedura esecutiva con decreto di trasferimento del 17.8.2018, allorquando il bene era oggetto di contratto di locazione tra e CP_2 Pt_1
opponibile all'acquirente in quanto stipulato nell'imminenza della procedura
[...]
esecutiva e prima della notifica del pignoramento. Rilevava come l'azione di riduzione era stata proposta dopo che a seguito del mancato pagamento dei canoni, respinte le opposizioni veniva convalidato lo sfratto. Contestava la fondatezza delle domande pag. 4/10 proposte e chiedeva l'accertamento della non opponibilità della simulazione nei suoi confronti.
Con la sentenza non definitiva n. 749/23 il Tribunale di Padova accertava la simulazione dell'atto di compravendita del 13.03.2006 tra e Persona_1 Controparte_3 CP_2
dichiarava la nullità della donazione dissimulata per mancanza dei requisiti di
[...]
forma. Dichiarava inoltre la non opponibilità a della simulazione Controparte_1
della compravendita e della nullità della donazione dissimulata e rigettava la domanda di restituzione dell'immobile rimettendo la causa sul ruolo, ai fini dell'istruzione relativa alla lesione della quota di riserva delle attrici e alla riduzione della disposizione testamentaria lesiva.
Il Tribunale riteneva che non fosse stata fornita la prova da parte di del CP_2
pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile, che la compravendita dissimulava un negozio di donazione, il quale era affetto da nullità per mancanza dei requisiti di forma solenne di cui all'art. 782 c.c. La donazione dissimulata non era tuttavia opponibile a poiché l'acquisto da parte dello stesso era stato Controparte_1
trascritto prima della trascrizione della domanda di simulazione ed era avvenuto in buona fede avendolo ottenuto all'esito dell'aggiudicazione di una procedura esecutiva.
Le attrici inoltre non avevano fornito la prova della malafede del terzo, pertanto, la simulazione e la declaratoria di nullità dell'atto non erano opponibili a _1
.
[...]
Giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 749/23 del Tribunale di Padova hanno interposto tempestivo appello e insistendo per l'accoglimento dei motivi di Pt_1 Parte_2
appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Rimasti contumaci e con comparsa di costituzione si è Controparte_3 CP_2
costituito eccependo l'inammissibilità delle domande nuove Controparte_1
formulate e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
pag. 5/10 Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo le appellanti lamentano la violazione degli artt. 553, 563 primo comma e 1414 c.c. per avere il Tribunale valorizzato la simulazione come causa petendi idonea a prevalere sulla lesione della quota di legittima. Le appellanti rilevano come
“l'accertamento della donazione dissimulata si concretizza in una mera proiezione della domanda di riduzione” e che pertanto, il Tribunale accertava erroneamente la non opponibilità della donazione dissimulata nei confronti del terzo acquirente _1
.
[...]
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo le appellanti censurano la sentenza nel punto ove ha ritenuto la simulazione dell'atto di donazione non opponibile a poiché Controparte_1
prevalente la tutela del terzo acquirente dal simulato compratore rispetto alla tutela reipersecutoria competente al legittimario assumendo che l'art. 563 primo comma c.c. non pone limiti all'azione di riduzione e che l'ammissibilità dell'azione di simulazione ante mortem del dissimulato donante determina la proponibilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione. Secondo le appellanti andava applicato l'art. 563 c.c. avendo le stesse agito entro il termine del ventennio dalla trascrizione della donazione dissimulata e del decennio dall'apertura della successione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza posto che l'eccezione relativa alla trascrizione della domanda di nullità di cui all'art.2652, n. 6 c.c. non è rilevabile d'ufficio e non era stata tempestivamente proposta dal terzo interessato.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo lamentano l'erroneità della sentenza ove si è postulata la presunzione di buona fede del terzo acquirente non considerando gli elementi che viceversa davano prova dell'incertezza sulla provenienza del bene rilevando che non aveva mai dedotto o allegato nulla sul punto se non la Controparte_1 circostanza dell'acquisto del bene all'asta anche tenuto conto che la perizia eseguita sull'immobile aveva evidenziato la provenienza del bene da una compravendita tra genitori e figlio in assenza di dazione di denaro.
pag. 6/10 Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
Va preliminarmente rilevato come le appellanti nel giudizio di primo grado hanno proposto espressamente e in via principale la domanda di accertamento della simulazione ( In via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la simulazione della compravendita d.d. 13.3.2006 Rep. N. 65097, Notaio di Abano Terme, Persona_2 intercorsa tra i Sig.ri e avente ad oggetto l'immobile Controparte_4 CP_2
sito nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Via Orsa Maggiore, n. 38, piano
3, più garage, F. 50, par. 781, sub 28 e 41, in quanto dissimulante una donazione in favore del figlio .) come risulta riportato nella stessa sentenza CP_5
impugnata.
In presenza di tale espressa domanda appare giuridicamente non apprezzabile né comprensibile l'affermazione svolta dalle appellanti quale primo motivo d'impugnazione secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel considerare la disciplina della simulazione relativa all'opponibilità al terzo di buona fede, tenuto conto che l'accertamento della donazione dissimulata “si concretizza in una mera proiezione della domanda di riduzione” e pertanto dovendosi considerare esperita solo l'azione di riduzione e applicabile la sola disciplina di cui all'art.563 cod.civ.
Parimenti non condivisibile l'ulteriore tesi introdotta dalle appellanti quale secondo motivo d'impugnazione secondo la quale laddove la simulazione venga fatta valere in funzione dell'esercizio dell'azione di riduzione si dovrebbero considerare esclusivamente i requisiti previsti dall'art. 2652 n.8 cod.civ. senza alcuna considerazione della buona fede dell'avente causa del donatario e della disciplina della tutela dei terzi di buona fede di cui all'art.1415 cod. civ.
In proposito va rilevato che l'azione di riduzione si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura quale azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni lesive della quota di riserva.
pag. 7/10 Ciò posto va sottolineato come l'azione di riduzione si rivolge alle donazioni valide che vengono dichiarate inefficaci nei confronti dell'erede che abbia esperito vittoriosamente l'azione.
Proposta la domanda di simulazione relativa e accolta l'ulteriore domanda di nullità della donazione dissimulata, il bene viene recuperato nella sua integralità, mentre la domanda di riduzione implica una declaratoria di inefficacia con un recupero nei limiti della lesione.
Ciò posto ritiene il Collegio che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure la proposizione dell'azione di simulazione della compravendita e della domanda di accertamento della nullità della donazione dissimulata non può non tenere in considerazione la disciplina della tutela del terzo acquirente di buona fede.
Il legittimario al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 563 cod. civ. può chiedere la restituzione anche ai successivi acquirenti, aventi causa del donatario allorquando il donatario beneficiario della disposizione lesiva ha alienato l'immobile donatogli (nei limiti dei venti anni e salvi gli effetti dell'opposizione).
Tuttavia nel caso di specie, sulla base delle domande proposte dallo stesso legittimario, il Tribunale ha accertato la nullità della donazione dissimulata sicchè, ai fini della domanda di reintegra posta dal legittimario leso, il bene dovrà considerarsi come mai uscito dal patrimonio del de cuius .
Come osservato dalla Suprema Corte a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso di specie, non vi è possibilità di trascrivere l'opposizione ex art.563 cod. civ. poichè “solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione ed al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima” (cfr. Cass. civ. n.22457/2019).
Nella sentenza risulta infatti chiarito come a fronte della domanda di accertamento di una simulazione relativa oggettiva (rispetto a una vendita apparente e una donazione dissimulata) non può essere accolta la domanda ex art.563 cod. civ. di opposizione alla pag. 8/10 donazione per conservare all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati se l'atto di vendita è stato redatto senza l'assistenza dei testimoni perché in tal caso è carente il requisito di forma necessario per la validità dell'atto dissimulato.
Ciò posto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, ex art 1415 c.c.
l'effettivo acquirente dell'immobile, aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, è terzo rispetto al contratto di compravendita simulato, e in quanto acquirente in buona fede, non avendo partecipato al contratto simulato e avendo ignorato la simulazione al momento dell'acquisto, non è a lui opponibile il carattere simulatorio del precedente contratto in quanto acquisto antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione.
Le appellanti assumono ulteriormente che la domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita risulterebbe opponibile all'appellato per mancanza dell'eccezione di pubblicità sanate ex art. 2652 n.6 c.c. Il motivo risulta infondato, in disparte del rilievo formulato per la prima volta in atto di appello come eccepito dall'appellato, posto che già nella costituzione in primo grado veniva evidenziata l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli anteriormente all'acquisto coattivo dell'immobile.
Infine, osserva il Collegio come il fatto che nella perizia svolta in sede esecutiva risultava che il bene soggetto ad esecuzione forzata proveniva da una compravendita tra familiari (o come specificamente indicato dalla appellanti di una compravendita “tra genitori e figlio, quindi tra parenti stretti, senza dazione di denaro ed anzi con una quietanza alquanto “sospetta”), in assenza di qualsivoglia trascrizione di domande di simulazione, non costituisce affatto, diversamente da quanto opinato dal procuratore delle appellanti, di per sè elemento concreto per dubitare della legittimità dell'acquisto.
Conclusioni e spese
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, giusta soccombenza le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico delle appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate, secondo il dm pag. 9/10 n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile-complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro
8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza non definitiva n.749/2023, pubblicata in data 18/04/2023, del Tribunale di Padova, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 _1
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi
[...]
oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico delle appellanti e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro.
Venezia, 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2053/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. prof. De Cristofaro Marco C.F._2
Appellanti contro
(C.F. ), con l'avv. Ori Pio Ugo Controparte_1 C.F._3
Appellato
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
Appellati contumaci
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. Appello avverso la sentenza non definitiva n. 749/23 pubblicata in data
18/04/2023 del Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
Per le appellanti In via preliminare di rito: rigettarsi l'eccezione avversaria per cui l'appello sarebbe fondato su “eccezioni ed allegazioni nuove”, atteso che il panorama fattuale è del tutto inalterato e le argomentazioni giuridiche (quand'anche fossero integrative di quelle già svolte) non possono mai essere considerate come “nuove” né incorrono mai in preclusione;
Nel merito in via principale: acclarato preliminarmente che la causa petendi dell'azione di riduzione promossa dalle Sig.re e è solo la lesione della quota Pt_1 Parte_2
loro riservata ex lege, ove l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius a favore del figlio è una mera CP_2
proiezione della domanda di riduzione, dichiarare l'opponibilità nei confronti del terzo avente causa dal donatario dissimulato, Sig. , dell'accertamento della Controparte_1
simulazione del predetto atto, con conseguente spettanza alle attrici della tutela reipersecutoria invocata ai sensi dell'art. 563, co. 1, c.c.;
Nel merito sempre in via principale: dichiarare che l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius a favore del figlio CP_2
opponibile al terzo avente causa dal donatario dissimulato, Sig. , non Controparte_1 trovando ostacolo né nella anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto di quest'ultimo, né nella sua presunta buona fede, con conseguente spettanza alle attrici della tutela reipersecutoria invocata ai sensi dell'art. 563, co. 1, c.c.;
Nel merito sempre in via principale: dichiarare che l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius a favore del figlio è CP_2
opponibile al terzo avente causa dal donatario dissimulato, Sig. , per Controparte_1
mancata proposizione da parte di questi dell'eccezione di “pubblicità sanante” ex art. 2652, n. 6, c.c., vieppiù alla luce dell'avvenuta trascrizione “contro” il Sig. _1
anche della domanda di nullità della donazione, che costituisce il titolo di acquisto del suo dante causa (All. C);
Nel merito, in via di estremo subordine, in accoglimento del quarto motivo di gravame, accertare e dichiarare l'assenza di buona fede – erroneamente riscontrata dal Tribunale – in capo all'avente causa dal donatario, Sig. , in relazione all'art. 1415 c.c., e _1
ciò in ragione della certa e documentale provenienza donativa del bene da questi pag. 2/10 acquistato, con conseguente spettanza alle attrici della tutela reipersecutoria invocata ai sensi dell'art. 563, co. 1, c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado.
Per l'appellato
Per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione d'appello respingersi/rigettarsi l'appello proposto da e rigettarsi le domande e eccezioni Parte_1 Parte_2
formulate dalle appellanti anche perché nuove e inammissibili, confermarsi la sentenza n. 749/2023 del Tribunale di Padova, di cui al procedimento rubricato al n. RG
3076/2020, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del procedimento.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e assumevano di Parte_1 Parte_2
essere eredi legittimarie pretermesse tenuto conto che in data 9.10.2013 era deceduto il padre, che con testamento olografo datato 20.7.2000 (e pubblicato solo Persona_1
l'8.5.2020) aveva nominato unica erede universale la moglie, cui lasciava tutti i suoi beni esistenti. Rilevavano che il patrimonio relitto di era composto Persona_1
esclusivamente dalla quota di ½ della porzione di un fabbricato residenziale in Abano
Terme, via Giovanni Busi n. 2, acquistata dal de cuius con atto notarile di compravendita del 5.6.1980 mentre l'altra metà dell'immobile era di proprietà esclusiva della moglie in regime di comunione legale al momento dell'acquisto del bene che godeva sull'immobile anche del diritto di abitazione e uso dei mobili che lo corredano ex art. 540 c.c.. Le attrici allegavano che il de cuius e la moglie avevano alienato, con atto notarile in data 13.3.2006, un appartamento sito in San Michele al Tagliamento, via
Orsa Maggiore n. 38, al figlio e che tale compravendita dissimulava, in CP_2
realtà, una donazione, dal momento che i coniugi avevano trasferito al figlio la proprietà dell'immobile senza mai ricevere il corrispettivo del prezzo pattuito di euro 180.000,0.
Allegavano inoltre che con pignoramento del 30.4.2015 l'immobile era stato assoggettato ad azione esecutiva da parte della Banca Nazionale del Lavoro e, con decreto di trasferimento del 17.8.2018, la proprietà dell'intero bene era stata trasferita all'aggiudicatario al prezzo di euro 86.000,00. Controparte_1
pag. 3/10 Le attrici, allegando di essere eredi totalmente pretermesse e previa ricostruzione del relictum, del donatum, della quota disponibile (su cui gravano il diritto di abitazione e uso sulla casa familiare) e delle quote di legittima loro spettanti, chiedevano l'accertamento della simulazione della compravendita in data 13.3.2006 in quanto dissimulante una donazione a favore del figlio l'accertamento della CP_2
lesione della quota di legittima spettante ad esse attrici e la conseguente reintegrazione;
previo accertamento della nullità della donazione dissimulata per difetto di forma ex art. 782 c.c., il recupero integrale della quota indivisa dell'immobile donato ad CP_2
e la divisione tra le attrici a tacitazione della loro quota di legittima;
in via alternativa, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e la divisione tra la e le CP_3
attrici, nei limiti di quanto eccedente il valore del diritto di abitazione ed uso e il valore della quota di legittima spettante al coniuge del de cuius, nonché l'acquisizione dell'immobile donato ad all'eredità ex 560 comma 2 c.c. con condanna del CP_2
terzo avente causa a restituire il bene in natura. Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo di CP_2 essere divenuto legittimo titolare del bene immobile di cui all'atto di compravendita del
13.3.2006, pur senza averne pagato il prezzo;
che solo dopo più di dieci anni da tale trasferimento tra i genitori e il figlio le odierne attrici hanno evocato in giudizio CP_2 esso convenuto e terzo aggiudicatario, dolendosi dell'intervenuta Controparte_1 lesione delle quote loro spettanti quali legittimarie pretermesse, sicché l'azione di simulazione deve ritenersi prescritta;
rilevava che ai fini della reintegrazione della quota di riserva la legittima poteva essere reintegrata con la sola riduzione della disposizione testamentaria lesiva.
Si costituiva deducendo di aver acquistato l'immobile oggetto di Controparte_1
causa a seguito di procedura esecutiva con decreto di trasferimento del 17.8.2018, allorquando il bene era oggetto di contratto di locazione tra e CP_2 Pt_1
opponibile all'acquirente in quanto stipulato nell'imminenza della procedura
[...]
esecutiva e prima della notifica del pignoramento. Rilevava come l'azione di riduzione era stata proposta dopo che a seguito del mancato pagamento dei canoni, respinte le opposizioni veniva convalidato lo sfratto. Contestava la fondatezza delle domande pag. 4/10 proposte e chiedeva l'accertamento della non opponibilità della simulazione nei suoi confronti.
Con la sentenza non definitiva n. 749/23 il Tribunale di Padova accertava la simulazione dell'atto di compravendita del 13.03.2006 tra e Persona_1 Controparte_3 CP_2
dichiarava la nullità della donazione dissimulata per mancanza dei requisiti di
[...]
forma. Dichiarava inoltre la non opponibilità a della simulazione Controparte_1
della compravendita e della nullità della donazione dissimulata e rigettava la domanda di restituzione dell'immobile rimettendo la causa sul ruolo, ai fini dell'istruzione relativa alla lesione della quota di riserva delle attrici e alla riduzione della disposizione testamentaria lesiva.
Il Tribunale riteneva che non fosse stata fornita la prova da parte di del CP_2
pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile, che la compravendita dissimulava un negozio di donazione, il quale era affetto da nullità per mancanza dei requisiti di forma solenne di cui all'art. 782 c.c. La donazione dissimulata non era tuttavia opponibile a poiché l'acquisto da parte dello stesso era stato Controparte_1
trascritto prima della trascrizione della domanda di simulazione ed era avvenuto in buona fede avendolo ottenuto all'esito dell'aggiudicazione di una procedura esecutiva.
Le attrici inoltre non avevano fornito la prova della malafede del terzo, pertanto, la simulazione e la declaratoria di nullità dell'atto non erano opponibili a _1
.
[...]
Giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 749/23 del Tribunale di Padova hanno interposto tempestivo appello e insistendo per l'accoglimento dei motivi di Pt_1 Parte_2
appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Rimasti contumaci e con comparsa di costituzione si è Controparte_3 CP_2
costituito eccependo l'inammissibilità delle domande nuove Controparte_1
formulate e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
pag. 5/10 Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo le appellanti lamentano la violazione degli artt. 553, 563 primo comma e 1414 c.c. per avere il Tribunale valorizzato la simulazione come causa petendi idonea a prevalere sulla lesione della quota di legittima. Le appellanti rilevano come
“l'accertamento della donazione dissimulata si concretizza in una mera proiezione della domanda di riduzione” e che pertanto, il Tribunale accertava erroneamente la non opponibilità della donazione dissimulata nei confronti del terzo acquirente _1
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[...]
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo le appellanti censurano la sentenza nel punto ove ha ritenuto la simulazione dell'atto di donazione non opponibile a poiché Controparte_1
prevalente la tutela del terzo acquirente dal simulato compratore rispetto alla tutela reipersecutoria competente al legittimario assumendo che l'art. 563 primo comma c.c. non pone limiti all'azione di riduzione e che l'ammissibilità dell'azione di simulazione ante mortem del dissimulato donante determina la proponibilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione. Secondo le appellanti andava applicato l'art. 563 c.c. avendo le stesse agito entro il termine del ventennio dalla trascrizione della donazione dissimulata e del decennio dall'apertura della successione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza posto che l'eccezione relativa alla trascrizione della domanda di nullità di cui all'art.2652, n. 6 c.c. non è rilevabile d'ufficio e non era stata tempestivamente proposta dal terzo interessato.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo lamentano l'erroneità della sentenza ove si è postulata la presunzione di buona fede del terzo acquirente non considerando gli elementi che viceversa davano prova dell'incertezza sulla provenienza del bene rilevando che non aveva mai dedotto o allegato nulla sul punto se non la Controparte_1 circostanza dell'acquisto del bene all'asta anche tenuto conto che la perizia eseguita sull'immobile aveva evidenziato la provenienza del bene da una compravendita tra genitori e figlio in assenza di dazione di denaro.
pag. 6/10 Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
Va preliminarmente rilevato come le appellanti nel giudizio di primo grado hanno proposto espressamente e in via principale la domanda di accertamento della simulazione ( In via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la simulazione della compravendita d.d. 13.3.2006 Rep. N. 65097, Notaio di Abano Terme, Persona_2 intercorsa tra i Sig.ri e avente ad oggetto l'immobile Controparte_4 CP_2
sito nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Via Orsa Maggiore, n. 38, piano
3, più garage, F. 50, par. 781, sub 28 e 41, in quanto dissimulante una donazione in favore del figlio .) come risulta riportato nella stessa sentenza CP_5
impugnata.
In presenza di tale espressa domanda appare giuridicamente non apprezzabile né comprensibile l'affermazione svolta dalle appellanti quale primo motivo d'impugnazione secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel considerare la disciplina della simulazione relativa all'opponibilità al terzo di buona fede, tenuto conto che l'accertamento della donazione dissimulata “si concretizza in una mera proiezione della domanda di riduzione” e pertanto dovendosi considerare esperita solo l'azione di riduzione e applicabile la sola disciplina di cui all'art.563 cod.civ.
Parimenti non condivisibile l'ulteriore tesi introdotta dalle appellanti quale secondo motivo d'impugnazione secondo la quale laddove la simulazione venga fatta valere in funzione dell'esercizio dell'azione di riduzione si dovrebbero considerare esclusivamente i requisiti previsti dall'art. 2652 n.8 cod.civ. senza alcuna considerazione della buona fede dell'avente causa del donatario e della disciplina della tutela dei terzi di buona fede di cui all'art.1415 cod. civ.
In proposito va rilevato che l'azione di riduzione si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura quale azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni lesive della quota di riserva.
pag. 7/10 Ciò posto va sottolineato come l'azione di riduzione si rivolge alle donazioni valide che vengono dichiarate inefficaci nei confronti dell'erede che abbia esperito vittoriosamente l'azione.
Proposta la domanda di simulazione relativa e accolta l'ulteriore domanda di nullità della donazione dissimulata, il bene viene recuperato nella sua integralità, mentre la domanda di riduzione implica una declaratoria di inefficacia con un recupero nei limiti della lesione.
Ciò posto ritiene il Collegio che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure la proposizione dell'azione di simulazione della compravendita e della domanda di accertamento della nullità della donazione dissimulata non può non tenere in considerazione la disciplina della tutela del terzo acquirente di buona fede.
Il legittimario al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 563 cod. civ. può chiedere la restituzione anche ai successivi acquirenti, aventi causa del donatario allorquando il donatario beneficiario della disposizione lesiva ha alienato l'immobile donatogli (nei limiti dei venti anni e salvi gli effetti dell'opposizione).
Tuttavia nel caso di specie, sulla base delle domande proposte dallo stesso legittimario, il Tribunale ha accertato la nullità della donazione dissimulata sicchè, ai fini della domanda di reintegra posta dal legittimario leso, il bene dovrà considerarsi come mai uscito dal patrimonio del de cuius .
Come osservato dalla Suprema Corte a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso di specie, non vi è possibilità di trascrivere l'opposizione ex art.563 cod. civ. poichè “solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione ed al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima” (cfr. Cass. civ. n.22457/2019).
Nella sentenza risulta infatti chiarito come a fronte della domanda di accertamento di una simulazione relativa oggettiva (rispetto a una vendita apparente e una donazione dissimulata) non può essere accolta la domanda ex art.563 cod. civ. di opposizione alla pag. 8/10 donazione per conservare all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei beni donati se l'atto di vendita è stato redatto senza l'assistenza dei testimoni perché in tal caso è carente il requisito di forma necessario per la validità dell'atto dissimulato.
Ciò posto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, ex art 1415 c.c.
l'effettivo acquirente dell'immobile, aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, è terzo rispetto al contratto di compravendita simulato, e in quanto acquirente in buona fede, non avendo partecipato al contratto simulato e avendo ignorato la simulazione al momento dell'acquisto, non è a lui opponibile il carattere simulatorio del precedente contratto in quanto acquisto antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione.
Le appellanti assumono ulteriormente che la domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita risulterebbe opponibile all'appellato per mancanza dell'eccezione di pubblicità sanate ex art. 2652 n.6 c.c. Il motivo risulta infondato, in disparte del rilievo formulato per la prima volta in atto di appello come eccepito dall'appellato, posto che già nella costituzione in primo grado veniva evidenziata l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli anteriormente all'acquisto coattivo dell'immobile.
Infine, osserva il Collegio come il fatto che nella perizia svolta in sede esecutiva risultava che il bene soggetto ad esecuzione forzata proveniva da una compravendita tra familiari (o come specificamente indicato dalla appellanti di una compravendita “tra genitori e figlio, quindi tra parenti stretti, senza dazione di denaro ed anzi con una quietanza alquanto “sospetta”), in assenza di qualsivoglia trascrizione di domande di simulazione, non costituisce affatto, diversamente da quanto opinato dal procuratore delle appellanti, di per sè elemento concreto per dubitare della legittimità dell'acquisto.
Conclusioni e spese
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, giusta soccombenza le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico delle appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate, secondo il dm pag. 9/10 n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile-complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro
8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza non definitiva n.749/2023, pubblicata in data 18/04/2023, del Tribunale di Padova, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 _1
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi
[...]
oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico delle appellanti e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro.
Venezia, 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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