Decreto cautelare 6 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06827/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6827 del 2025, proposto da Parthenope Società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - PO 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NC Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, approvati dalla ASL NA 1 Centro con delibera n. 2025 del 31 ottobre 2025, pubblicati sulla G.U.C.E. il 7 novembre 2025 e sulla PVL/ANAC il 10 novembre 2025, nonché sulla piattaforma SIAPS/SORESA, avente ad oggetto “Servizi per l'affidamento delle prestazioni dei servizi psicosociali e di riabilitazione nell’ambito degli interventi socio-sanitari per il Dipartimento Dipendenze, U.O.C. Assistenza Anziani per RSA A e Centri Diurni e U.O.C. Monitoraggio e Attività di Riabilitazione Accreditata per RSA H”, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera di indizione della gara, la determina a contrarre ed ogni altro atto, comunque, lesivo per la società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL 106 - PO 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. NC AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 27.02.2026, con la quale si dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’ASL annullato in autotutela gli atti di gara;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Rilevato che, nella stessa memoria, la parte ricorrente allegava di avere già provveduto al versamento della somma di € 500,00, a titolo di acconto, in favore del verificatore nominato dal Tribunale;
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00, a titolo di onorario professionale, oltre accessori e contributo unificato, laddove versato.
Pone definitivamente a carico dell’amministrazione resistente le suddette spese di verificazione già sostenute dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG RE Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NC AS, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NC AS | UG RE Di PO |
IL SEGRETARIO