TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 6420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6420 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 17609/'24 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. A. Gambardella, Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, elett.te domicilia.
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in questa fase di CP_1 giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , a ciò designati Controparte_10 CP_11 Persona_1 Persona_2 con ordine di servizio del Direttore di Sede 18/2016, nonché determina del Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli n. 125 del 20/09/2023, elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via Alcide De CP_1
Gasperi n°55. Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe deduceva: di esser invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 gennaio 2018 e titolare di indennità di accompagnamento cat. Inv. Civ. n. 07853714; che, in data CP_1
06/05/2021, l' aveva sospeso l'indennità di accompagnamento con CP_12 decorrenza aprile 2021, contestando un indebito pari ad euro 1.044,20 con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2021; di aver successivamente appreso di essere stato convocato a visita di revisione per il 15/3/2021; di aver proposto ricorso amministrativo in data 28.102022; che, con sentenza n. 2240/24, Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'insussistenza dell'indebito contestato;
di aver promosso azione per il pagamento dei ratei relativi al periodo dal 1.4.2021 al 2.12.2022; di possedere i requisiti per il riconoscimento della prestazione assistenziale anche per il periodo successivo. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03/12/2022; condannare, per l'effetto, l' , in persona del CP_1
Presidente legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei di indennità di accompagnamento ex L.18/'80 e successive modificazioni maturati e non goduti, con decorrenza dal 01/01/2023 e con la maggiorazione degli interessi legali”. Si costituiva l' , deducendo di aver provveduto, in data 7.10.2024, alla CP_1 liquidazione ratei arretrati di accompagnamento dovuti dal 01.06.2021 al 02.12.2022
Il ricordo merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.
Con sentenza 2240/24, questo Giudice ha dichiara l'inesistenza dell'indebito rilevato con riferimento al periodo dall'1/04/2021 al 31/05/2021 e condannato parte esistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal giugno 2021 al 2.12.2022, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione al saldo. Nelle more del presente giudizio, avente ad oggetto anche le poste in questione, l' ha provveduto al pagamento degli importi di cui CP_12 alla sentenza in atti (cfr doc prodotta dall' ). Deve dunque dichiararsi la cessazione CP_1 della materia del contendere con riferimento al capo di domanda avente ad oggetto i ratei maturati da giugno 2021 al 2.12.2022.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati a far data dal 1.1.2023, va osservato quanto segue.
E' da ritenersi pacifica la sussistenza del requisito sanitario. Parte ricorrente ha poi provveduto al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al mancato ricovero a titolo gratuito presso strutture pubbliche o convenzionate a far data dal 2.12.2022 nonché della mancata fruizione di prestazioni incompatibili con l'indennità di accompagnamento. Pertanto, posta la sussistenza del requisito sanitario e della condizione di erogazione, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento dei ratei maturati dal 1°.
1.2023 alla data della presente sentenza, oltre interessi sui ratei scaduti dalla maturazione di ciascuno di essi al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto i ratei maturati per il periodo dal giugno 2021 al 2.12.2022
2) condanna parte resistente al pagamento dei ratei maturati dal 1°.
1.2023 alla data della presente sentenza, oltre interessi sui ratei scaduti dalla maturazione di ciascuno di essi al saldo;
b) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, CP_1 che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 18.9.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa M. Fontana)