TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 987
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività dell'impugnazione

    Il Collegio ha rilevato che il termine di trenta giorni per l'impugnazione del diniego di accesso, previsto dall'art. 116 c.p.a., ha natura decadenziale. La mancata impugnazione del primo diniego (espresso o tacito) comporta che l'istanza non possa essere reiterata, con la conseguenza che il successivo diniego, se meramente confermativo, non sia autonomamente impugnabile. La reiterazione dell'istanza è consentita solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività dell'azione

    Analogamente alla domanda di annullamento, anche l'azione di accertamento del diritto all'accesso è soggetta al termine decadenziale di trenta giorni, che decorre dal primo diniego espresso o tacito. La reiterazione dell'istanza senza novità non consente di eludere tale termine.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della domanda

    Essendo le domande principali inammissibili, anche la domanda accessoria di condanna all'esibizione deve essere dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 987
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 987
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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