Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00987/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale “-OMISSIS- ha negato l'accesso agli atti alla ricorrente in ordine al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti in data -OMISSIS-
per l'accertamento
ex art. 116 c.p.a., del diritto all'accesso agli atti di cui all’istanza del 27.11.2025;
e per la condanna
dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione chiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ambito Territoriale di Catania e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto adottato dall’Amministrazione scolastica di appartenenza a riscontro della sua istanza di accesso del -OMISSIS- protesa ad ottenere l’ostensione degli atti relativi ad una vicenda disciplinare che l’aveva vista coinvolta nel 2024, conclusasi con un provvedimento di archiviazione.
Sulla scorta proprio della conclusione dell’ iter disciplinare senza conseguenze negative per la docente, il dirigente scolastico ha ritenuto insussistenti le regioni per autorizzare l’accesso agli atti di un procedimento ormai concluso senza alcuna lesione della sfera giuridica soggettiva del privato.
In verità, dagli atti di causa, oltre alla prefata istanza del -OMISSIS-, risulta che la stessa ricorrente avesse già prodotto una precedente domanda di accesso nel mese di ottobre 2025, respinta, con la medesima motivazione, con provvedimento del 24 ottobre 2025 del dirigente scolastico, che non risulta essere mai stato impugnato.
In aggiunta, dalla lettura dell’istanza del mese di ottobre 2025 emerge, altresì, come la stessa docente avesse, già nel mese di luglio 2025, chiesto l’accesso agli atti del medesimo procedimento disciplinare, senza ottenere alcun riscontro dall’Amministrazione scolastica.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
3. Il 23 marzo 2026 parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
4. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, previo avviso reso alle parti presenti, come trascritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., per il rilievo d’ufficio di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, la causa è passata in decisione.
Come dato avviso alle parti presenti in udienza e come trascritto a verbale, il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
5. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare come alla definizione dell’odierno giudizio per una questione in rito rilevata d’ufficio non osti l’assenza in udienza della difesa di parte ricorrente, che si è limitata a depositare un’istanza di passaggio in decisione sugli scritti il 23 marzo 2026.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a., prevede che la questione sia semplicemente indicata in udienza dal giudice, e che di ciò sia dato atto a verbale, senza altre formalità.
La necessità di darne avviso alle parti con ordinanza, concedendo un termine per dedurre in proposito, è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione officiosa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, non essendo possibile estendere questa formalità ad altre fattispecie non previste, tenuto conto dell’apprezzabile e ingiustificato aggravio dei tempi del processo che da ciò deriverebbe.
Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte vede decidere la controversia in modo imprevedibile, perdendo quindi, senza colpa, la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Logica questa che, tuttavia, non opera nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti in udienza, accettando così il rischio che un siffatto avviso possa essere pronunciato in sua assenza (così, tra le altre, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 04.11.2024 n. 3641, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 24.11.2022, n. 10348).
Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando l’istanza di decisione sugli scritti presentata dalla difesa di parte ricorrente, posto che questa produce la fictio iuris della presenza del difensore in udienza soltanto nelle udienze da remoto, ai sensi dell’art. 87, co. 4- bis , c.p.a., come precisato dall’art. 13- quater , disp. att. c.p.a., non avendo alcun valore, invece, per le udienze in presenza, come quella che viene in rilievo nel caso odierno.
6. Tanto chiarito, il ricorso si palesa inammissibile in quanto parte ricorrente si è limitata ad impugnare, soltanto e da ultimo, il provvedimento di diniego del 28 novembre 2025, avente carattere meramente confermativo rispetto alla precedente determinazione di rigetto del 24 ottobre 2025 (non impugnata) e senza considerare che, comunque, si sarebbe già in precedenza formato il silenzio-rigetto sulla domanda di accesso del 3 luglio 2025, anche questo inoppugnato.
7. In materia di accesso, il codice del processo amministrativo prevede il rimedio di cui all’art. 116, c.p.a., che soggiace allo speciale termine di trenta giorni per l’impugnazione.
La perentorietà del termine per l’introduzione di tale giudizio, pertanto, non può essere elusa dalla riproposizione ad libitum di istanze di accesso alla p.a., siano esse non riscontrate, con conseguente formazione del silenzio-rigetto per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero riscontrate in maniera espressa e negativa.
Siffatta condotta, a volerla ammettere, determinerebbe una sostanziale rimessione in termini per la proposizione dell’azione di cui al richiamato art. 116, c.p.a., prestandosi ad una fin troppo agevole elusione del termine decadenziale prescritto per l’azione processuale in parola, che inizia a decorrere dalla ricezione del primo provvedimento di segno negativo (tacito o espresso) ricevuto dall’Amministrazione che detiene la documentazione di interesse.
8. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire come il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (oggi anche art. 116, co. 1, c.p.a.), per impugnare il diniego di accesso abbia natura decadenziale e che la mancata impugnazione del primo diniego (espresso o tacito) comporti che l'istanza non possa essere reiterata, con la conseguenza che il successivo diniego non sia autonomamente impugnabile, laddove a quest'ultimo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr. Cons. Stato, Adun. Plen., sent. nn. 6 e 7 del 20 aprile 2006).
In altri e più chiari termini, il carattere decadenziale del termine di cui si discorre reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine di trenta giorni dal diniego, espresso o tacito, non consente la reiterazione dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.
In merito, tuttavia, va precisato come al cittadino sia comunque consentito di riproporre l’istanza di accesso e di pretendere che alla stessa sia dato riscontro dalla p.a., laddove vi siano fatti nuovi, sopravvenuti o meno, ma comunque non rappresentati nell’originaria istanza, ovvero anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, ossia della posizione legittimante all’accesso.
Soltanto in detti casi, l’originario diniego, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherebbe alcun rilievo sulla successiva vicenda procedimentale e processuale.
Tuttavia, qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’Amministrazione ben può, come fatto nel caso in esame, limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa e nell’ambito di una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che quest’ultima sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intende ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità rilevante (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 3659/2025 e T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 4519/2024).
9. Orbene, nel caso in esame, in disparte la circostanza (indicata nell’istanza di accesso del mese di ottobre 2025) che la ricorrente avesse già chiesto l’accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti il 3 luglio 2025, senza ottenere risposta, con conseguente formazione del silenzio-rigetto, rimasto inoppugnato, va rilevato come i medesimi documenti, per finalità difensive, siano stati chiesti, di nuovo, nel mese di ottobre 2025 oltre che il -OMISSIS-, ricevendo un primo diniego espresso il 23 ottobre 2025 (mai impugnato), oltre ad una successiva determinazione di segno negativo, dal carattere meramente confermativo, il 28 novembre 2025 (l’unica impugnata).
10. Per effetto della natura di atto meramente confermativo dell’ultimo diniego gravato, oltre che della mancata tempestiva reazione processuale sia avverso il primo silenzio-rigetto e sia nei confronti del primo provvedimento di diniego espresso del mese di ottobre 2025, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti alla luce della definizione della controversia con una pronuncia in rito determinata dal rilievo officioso di una questione pregiudiziale da parte del Collegio e della costituzione in giudizio di mera forma dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
EL FI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FI | RO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.