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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3777/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Società
Difeso da
Difensore Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-166 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2020/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa, concessionaria del servizio di gestione ed entrate patrimoniali del Comune di Baucina, ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 2138/2024 pronunciata dal primo Giudice con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Contribuente Resistente_1 avverso l'Avviso di accertamento n. 2022/166 relativo a Tari 2017 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ha versato in atti documentazione (art. 58 d.lvo 546 del 1992) ed ha concluso per la riforma
(cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente appellato il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La Controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Società appellante ha versato in atti la Determina a contrarre n. 307 del 08/06/2021 (art. 32 c. 2 del
D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali - affidamento alla società
Società tramite trattativa su Mepa): atto soggetto a forme di pubblicità legale e quindi “conoscibile”
(Cassazione, n. 27055/2014).
La "determina a contrarre su MePA" rappresenta un provvedimento cui il quale la Pubblica Amministrazione decide di procedere all'acquisto di beni o servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA): indica l'oggetto del contratto, l'importo, il contraente scelto e le motivazioni.
2.- La legge Finanziaria del 2007 ha “unificato” a cinque anni il termine di decadenza entro il quale gli enti locali possono contestare le irregolarità fiscali a mezzo Avviso di accertamento che devono essere notificati
(a pena di decadenza) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel medesimo termine (quinquennale) devono essere contestate ed irrogate anche le sanzioni amministrative tributarie: art. 17 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ed ex art. 16 del medesimo decreto.
3.- Va richiamata la legislazione “emergenziale” Covid – 19 in applicazione della quale gli Enti impositori -
a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (85 giorni) - hanno fruito di ulteriori 85 giorni rispetto l'ordinaria scadenza.
Nella fattispecie in esame l'Avviso impugnato è stato emesso per Tari 2017: il termine per la notifica era il
30.12.2022, a cui si aggiunge la proroga Covid - 19 (D.L. 18/2020). L'avviso è stato spedito il 15 marzo 2023 e notificato il successivo 23 marzo 2023: quindi - in applicazione del principio della c.d. “scissione degli effetti della notifica” – la notifica deve ritenersi tempestiva.
4.- Il provvedimento originariamente impugnato indica l'an ed il quantum della pretesa, le ragioni di fatto ed i presupposti giuridici posti alla base della pretesa, gli estremi catastali, le quantificazioni egli importi ed ogni altro elemento utile per rendere edotto il contribuente sulle ragioni della richiesta di pagamento.
Sulla base di tali elementi il contribuente ha potuto, in due gradi di giudizio, esercitare il proprio diritto alla difesa.
5.- La Giurisprudenza ha ritenuto legittima la c.d. “motivazione per relationem” (Cassazione n. 2780/2001,
Cassazione 8690/2002): nel provvedimento in contestazione sono indicati i riferimenti normativi e le determinazioni dell'Ente comunale, legittimanti la pretesa, suscettibili di pubblicazione e/o di conoscenza erga omnes.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore della Società spa, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori, di cui euro 250,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3777/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Società
Difeso da
Difensore Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-166 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2020/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa, concessionaria del servizio di gestione ed entrate patrimoniali del Comune di Baucina, ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 2138/2024 pronunciata dal primo Giudice con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Contribuente Resistente_1 avverso l'Avviso di accertamento n. 2022/166 relativo a Tari 2017 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ha versato in atti documentazione (art. 58 d.lvo 546 del 1992) ed ha concluso per la riforma
(cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente appellato il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La Controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Società appellante ha versato in atti la Determina a contrarre n. 307 del 08/06/2021 (art. 32 c. 2 del
D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali - affidamento alla società
Società tramite trattativa su Mepa): atto soggetto a forme di pubblicità legale e quindi “conoscibile”
(Cassazione, n. 27055/2014).
La "determina a contrarre su MePA" rappresenta un provvedimento cui il quale la Pubblica Amministrazione decide di procedere all'acquisto di beni o servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA): indica l'oggetto del contratto, l'importo, il contraente scelto e le motivazioni.
2.- La legge Finanziaria del 2007 ha “unificato” a cinque anni il termine di decadenza entro il quale gli enti locali possono contestare le irregolarità fiscali a mezzo Avviso di accertamento che devono essere notificati
(a pena di decadenza) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel medesimo termine (quinquennale) devono essere contestate ed irrogate anche le sanzioni amministrative tributarie: art. 17 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ed ex art. 16 del medesimo decreto.
3.- Va richiamata la legislazione “emergenziale” Covid – 19 in applicazione della quale gli Enti impositori -
a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (85 giorni) - hanno fruito di ulteriori 85 giorni rispetto l'ordinaria scadenza.
Nella fattispecie in esame l'Avviso impugnato è stato emesso per Tari 2017: il termine per la notifica era il
30.12.2022, a cui si aggiunge la proroga Covid - 19 (D.L. 18/2020). L'avviso è stato spedito il 15 marzo 2023 e notificato il successivo 23 marzo 2023: quindi - in applicazione del principio della c.d. “scissione degli effetti della notifica” – la notifica deve ritenersi tempestiva.
4.- Il provvedimento originariamente impugnato indica l'an ed il quantum della pretesa, le ragioni di fatto ed i presupposti giuridici posti alla base della pretesa, gli estremi catastali, le quantificazioni egli importi ed ogni altro elemento utile per rendere edotto il contribuente sulle ragioni della richiesta di pagamento.
Sulla base di tali elementi il contribuente ha potuto, in due gradi di giudizio, esercitare il proprio diritto alla difesa.
5.- La Giurisprudenza ha ritenuto legittima la c.d. “motivazione per relationem” (Cassazione n. 2780/2001,
Cassazione 8690/2002): nel provvedimento in contestazione sono indicati i riferimenti normativi e le determinazioni dell'Ente comunale, legittimanti la pretesa, suscettibili di pubblicazione e/o di conoscenza erga omnes.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore della Società spa, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori, di cui euro 250,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN