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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore CP_1
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
(C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in VIA RUGGERO BOSCOVICH 49 20100 MILANO
presso il Difensore BOTTARO VITTORIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
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La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio i sigg.ri e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3
“dichiarare la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare effettuato dalla Sig.ra in favore del Sig. , contenuto nel verbale di separazione Controparte_2 Controparte_3
personale consensuale dei medesimi, omologato dal Tribunale di Piacenza in data 4.5.2022 e rubricato al n°. 362/2022, avente ad oggetto la quota di 2/3 di piena proprietà e la quota di
1/3 di nuda proprietà dell'immobile sito a ST EN (PC), Via Roma n°. 12, consistente in un appartamento con cantina e garage, censito al N.C.E.U. di detto Comune al
Foglio 11, coi Mappali nn°. 13/2 (appartamento: A/2, di vani 8) e 13/3 (garage: C/6, di mq.
29) e conseguentemente dichiarare la relativa nullità di detto trasferimento;
- in via alternativa, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della mandante Controparte_4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., il predetto trasferimento immobiliare;
- in entrambi i casi, con l'inerente ordine al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Piacenza di procedere alla trascrizione della successiva sentenza nei relativi registri” (enfasi aggiunte).
Si costituivano i convenuti, che riconoscevano espressamente la fondatezza delle domande avverse, nei seguenti modi e termini: “Riguardo ai fatti ex adverso esposti,
nulla quaestio, ad eccezione della circostanza, erroneamente inquadrata da Parte attrice,
secondo cui la Sig.ra sarebbe legale rappresentante ed amministratrice della società CP_2
quando invece tale carica è stata assunta, oramai da parecchio Parte_2
tempo, dal Sig. ed è tuttora ricoperta da quest'ultimo. Ad ogni modo, il Sig. Controparte_3
attesta che era a conoscenza dell'obbligazione contratta dalla Sig.ra derivante CP_3 CP_2
dai mutui ipotecari indicati nella premessa in fatto dell'atto di citazione ed entrambi - il Sig.
e la Sig.ra - attestano che la cessione dell'immobile, oggetto della causa di CP_3 CP_2
simulazione/revocatoria, è stata concordata dai coniugi anche per intaccare le ragioni creditorie pagina 2 di 4 di a prescindere, ovviamente, dalle motivazioni personali, che hanno Controparte_4
indotto tali coniugi a separarsi, le quali comunque devono ritenersi impregiudicate. Tutto ciò
premesso ed osservato, I Sig.ri ed ut supra rappresentati, Controparte_2 Controparte_3
assistiti e difesi, si costituiscono nel presente giudizio, al solo fine di rendere la dichiarazione di cui sopra, domandando unicamente - all'Ill.mo Tribunale adito - la compensazione delle spese di lite.” (costituzione 05.09.2023).
Deve pertanto ritenersi che la domanda di simulazione non sia fondata, avendo le parti convenute ribadito l'effettiva volontà di separarsi giudizialmente per ragioni personali evidentemente estranee all'atto di dispersione patrimoniale e da questo non intaccate.
Può invece essere accolta la domanda revocatoria. “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito,
con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile sez. III, 28/06/2023, n.18513). Nel caso di specie
è documentata tale maggior difficoltà nell'esazione, in considerazione della differenza tra il credito azionato e il valore del bene stimato in sede di esecuzione immobiliare,
nonché avuto riguardo alla consistenza dei beni residui. L'atto dispositivo va dunque dichiarato inefficace nei confronti dell'odierna creditrice.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con compensazione solo per la metà in ragione della condotta processuale delle parti convenute.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto dispositivo per cui è causa;
e per l'effetto
Ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere, con esonero da responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza sui beni censiti al N.C.E.U. del Comune di
ST EN (PC) al Foglio 11, Mappali nn°. 13/2 (appartamento: A/2, di vani 8) e 13/3 (garage: C/6, di mq. 29);
Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in Euro 7.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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