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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1320/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI .................................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI .................................................. Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI .................................................. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1320 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, v i a C a s t e l l o n. 6 presso lo studio dell'avv.to Sara Manuello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
Persona_1 elett.te dom.to in Sanremo, P i a z z a C o l o m b o n. 4 presso lo studio dell'avv.to Luca Brazzit che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo (IM) in data 25/06/1998 tra la Sig.ra Pt_1 ed il Sig. , trascritto nei registri dello Stato
[...] Persona_1 Civile del predetto comune n. 37, parte I, anno 1998, confermando le condizioni qui riportate dai numeri da 1) a 6) e conseguentemente Voglia mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge alle seguenti condizioni :
1.Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ove crede, se del caso
anche all'estero, per il che si concedono già fin d'ora assenso al rilascio di passa
porto o altro documento equipollente. La figlia minore sarà dotata di un Per_2
autonomo documento valido per l'espatrio per il rilascio del quale i coniugi
prestano sin da ora assenso, impegnandosi alla sottoscrizione della modulistica
necessaria;
2. L'abitazione coniugale in locazione di Sanremo C.so Inglese n. 259, con i mobili ed arredi che la corredano, viene assegnata alla sig.ra Si dà atto Pt_1 che il marito ha già asportato dall'abitazione ogni suo bene ed effetto personale;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 che ne cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione ed aspirazioni. che ha vissuto dalla Per_2 nascita in Sanremo, al termine dell'anno scolastico corrente (giugno 2024) si è trasferita a vivere con il padre presso la sua abitazione di Beausoleil (FR) e la mamma autorizza fin da ora l'iscrizione per il prossimo anno scolastico presso la scuola francese. La mamma la vedrà tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera e sarà compito del padre portarla a Sanremo. Inoltre starà con la mamma durante le vacanze scolastiche previste dal calendario francese, che alterna a otto settimane di scuola, due settimane di vacanze. Durante il periodo estivo, i genitori si accorderanno per la gestione della minore. Entrambi i genitori si impegnano a non portare in vacanza la bambina in periodo scolastico.
4. Il sig. corrisponderà al 100% tutte le spese non ricomprese nel Per_1 mantenimento, siano esse di natura scolastica, ricreativa, medico-farmaceutica, sportiva. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà operata dal padre collocatario.
5. L'assegno unico per i figli a carico resterà a vantaggio della sig.ra al Pt_1 fine di permetterle il mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui vivrà con lei;
6. I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dichiarano di aver diviso quanto oggetto della comunione familiare, salvo quanto sopra specificato, e di non aver alcuna pretesa da avanzare reciprocamente”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 23.09.2025 e - premettendo Parte_1 Persona_1 di essersi uniti in matrimonio in Sanremo il 25.06.1998 e che nel corso dell'unione sono nati i figli (23 anni, essendo nata il [...]) Persona_3 maggiorenne ed autosufficiente e (13 anni essendo nata il Persona_4 4.05.2012) minorenne;
che il Tribunale di Imperia, tanto da addivenire in data 24.09.2025 alla separazione consensuale dei coniugi ( causa civile n. 961/2024); che da allora avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 27.11.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
l'impossibilità di proseguire la vita in comune è implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla prima comparizione delle parti nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita, ai sensi dell'art. 473 bis 51. c.p.c., dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione dell'aspetto inerente al mantenimento della figlia minorenne, Per_2 prevedendo l'adeguata forma del mantenimento diretto da parte dei genitori, nonché la predisposizione di condizioni atte a consentire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori.
Sono integralmente compensate le spese del presente giudizio, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: - pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 25.06.1998 tra i coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1 e nato in [...] il [...], matrimonio Persona_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1998, al n. 37, parte I;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1.” Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ove crede, se del caso anche all'estero, per il che si concedono già fin d'ora assenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente. La figlia minore sarà dotata di un autonomo documento valido per l'espatrio per il Per_2 rilascio del quale i coniugi prestano sin da ora assenso, impegnandosi alla sottoscrizione della modulistica necessaria;
2. L'abitazione coniugale in locazione di Sanremo C.so Inglese n. 259, con i mobili ed arredi che la corredano, viene assegnata alla sig.ra Si dà atto che il marito ha già Pt_1 asportato dall'abitazione ogni suo bene ed effetto personale;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_2 cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione ed aspirazioni. che ha vissuto dalla nascita in Sanremo, al termine dell'anno Per_2 scolastico (giugno 2024) si è trasferita a vivere con il padre presso la sua abitazione di Beausoleil (FR) e la mamma autorizza fin da ora l'iscrizione per il prossimo anno scolastico presso la scuola francese. La mamma la vedrà tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera e sarà compito del padre portarla a Sanremo. Inoltre starà con la mamma durante le vacanze scolastiche previste dal calendario francese, che alterna a otto settimane di scuola, due settimane di vacanze. Durante il periodo estivo, i genitori si accorderanno per la gestione della minore. Entrambi i genitori si impegnano a non portare in vacanza la bambina in periodo scolastico.
4. Il sig. corrisponderà al 100% tutte le spese non ricomprese nel Per_1 mantenimento, siano esse di natura scolastica, ricreativa, medico-farmaceutica, sportiva. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà operata dal padre collocatario.
5. L'assegno unico per i figli a carico resterà a vantaggio della sig.ra al fine di Pt_1 permetterle il mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui vivrà con lei;
6. I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dichiarano di aver diviso quanto oggetto della comunione familiare, salvo quanto sopra specificato, e di non aver alcuna pretesa da avanzare reciprocamente”.
Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Imperia, il 2.12.2025
IL PRESIDENTE est. (dott.ssa Rossella ATZENI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI .................................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI .................................................. Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI .................................................. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1320 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, v i a C a s t e l l o n. 6 presso lo studio dell'avv.to Sara Manuello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
Persona_1 elett.te dom.to in Sanremo, P i a z z a C o l o m b o n. 4 presso lo studio dell'avv.to Luca Brazzit che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo (IM) in data 25/06/1998 tra la Sig.ra Pt_1 ed il Sig. , trascritto nei registri dello Stato
[...] Persona_1 Civile del predetto comune n. 37, parte I, anno 1998, confermando le condizioni qui riportate dai numeri da 1) a 6) e conseguentemente Voglia mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge alle seguenti condizioni :
1.Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ove crede, se del caso
anche all'estero, per il che si concedono già fin d'ora assenso al rilascio di passa
porto o altro documento equipollente. La figlia minore sarà dotata di un Per_2
autonomo documento valido per l'espatrio per il rilascio del quale i coniugi
prestano sin da ora assenso, impegnandosi alla sottoscrizione della modulistica
necessaria;
2. L'abitazione coniugale in locazione di Sanremo C.so Inglese n. 259, con i mobili ed arredi che la corredano, viene assegnata alla sig.ra Si dà atto Pt_1 che il marito ha già asportato dall'abitazione ogni suo bene ed effetto personale;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 che ne cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione ed aspirazioni. che ha vissuto dalla Per_2 nascita in Sanremo, al termine dell'anno scolastico corrente (giugno 2024) si è trasferita a vivere con il padre presso la sua abitazione di Beausoleil (FR) e la mamma autorizza fin da ora l'iscrizione per il prossimo anno scolastico presso la scuola francese. La mamma la vedrà tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera e sarà compito del padre portarla a Sanremo. Inoltre starà con la mamma durante le vacanze scolastiche previste dal calendario francese, che alterna a otto settimane di scuola, due settimane di vacanze. Durante il periodo estivo, i genitori si accorderanno per la gestione della minore. Entrambi i genitori si impegnano a non portare in vacanza la bambina in periodo scolastico.
4. Il sig. corrisponderà al 100% tutte le spese non ricomprese nel Per_1 mantenimento, siano esse di natura scolastica, ricreativa, medico-farmaceutica, sportiva. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà operata dal padre collocatario.
5. L'assegno unico per i figli a carico resterà a vantaggio della sig.ra al Pt_1 fine di permetterle il mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui vivrà con lei;
6. I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dichiarano di aver diviso quanto oggetto della comunione familiare, salvo quanto sopra specificato, e di non aver alcuna pretesa da avanzare reciprocamente”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 23.09.2025 e - premettendo Parte_1 Persona_1 di essersi uniti in matrimonio in Sanremo il 25.06.1998 e che nel corso dell'unione sono nati i figli (23 anni, essendo nata il [...]) Persona_3 maggiorenne ed autosufficiente e (13 anni essendo nata il Persona_4 4.05.2012) minorenne;
che il Tribunale di Imperia, tanto da addivenire in data 24.09.2025 alla separazione consensuale dei coniugi ( causa civile n. 961/2024); che da allora avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 27.11.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
l'impossibilità di proseguire la vita in comune è implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla prima comparizione delle parti nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita, ai sensi dell'art. 473 bis 51. c.p.c., dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione dell'aspetto inerente al mantenimento della figlia minorenne, Per_2 prevedendo l'adeguata forma del mantenimento diretto da parte dei genitori, nonché la predisposizione di condizioni atte a consentire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori.
Sono integralmente compensate le spese del presente giudizio, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: - pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 25.06.1998 tra i coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1 e nato in [...] il [...], matrimonio Persona_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1998, al n. 37, parte I;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1.” Ciascuno dei coniugi potrà fissare la propria residenza ove crede, se del caso anche all'estero, per il che si concedono già fin d'ora assenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente. La figlia minore sarà dotata di un autonomo documento valido per l'espatrio per il Per_2 rilascio del quale i coniugi prestano sin da ora assenso, impegnandosi alla sottoscrizione della modulistica necessaria;
2. L'abitazione coniugale in locazione di Sanremo C.so Inglese n. 259, con i mobili ed arredi che la corredano, viene assegnata alla sig.ra Si dà atto che il marito ha già Pt_1 asportato dall'abitazione ogni suo bene ed effetto personale;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_2 cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione ed aspirazioni. che ha vissuto dalla nascita in Sanremo, al termine dell'anno Per_2 scolastico (giugno 2024) si è trasferita a vivere con il padre presso la sua abitazione di Beausoleil (FR) e la mamma autorizza fin da ora l'iscrizione per il prossimo anno scolastico presso la scuola francese. La mamma la vedrà tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera e sarà compito del padre portarla a Sanremo. Inoltre starà con la mamma durante le vacanze scolastiche previste dal calendario francese, che alterna a otto settimane di scuola, due settimane di vacanze. Durante il periodo estivo, i genitori si accorderanno per la gestione della minore. Entrambi i genitori si impegnano a non portare in vacanza la bambina in periodo scolastico.
4. Il sig. corrisponderà al 100% tutte le spese non ricomprese nel Per_1 mantenimento, siano esse di natura scolastica, ricreativa, medico-farmaceutica, sportiva. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sarà operata dal padre collocatario.
5. L'assegno unico per i figli a carico resterà a vantaggio della sig.ra al fine di Pt_1 permetterle il mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui vivrà con lei;
6. I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dichiarano di aver diviso quanto oggetto della comunione familiare, salvo quanto sopra specificato, e di non aver alcuna pretesa da avanzare reciprocamente”.
Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Imperia, il 2.12.2025
IL PRESIDENTE est. (dott.ssa Rossella ATZENI)