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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2499/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPECCHI MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Fornaci di Barga (LU), via A. De Gasperi snc, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZENDALI CP_1 C.F._2
LUCA CARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Milano (MI), via Silvio
Pellico 12, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 14/03/2025 con riferimento a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti di , Parte_1 CP_1
deducendo che: il 28.03.2022 pseudo commentatore politico e simpatizzante Parte_2 del ”, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook un post in cui ha Controparte_2 espresso un giudizio, aspro ma contenuto entro i limiti dell'esercizio di critica politica, rivolto contro di sé, allora Senatore della Repubblica, e riferito ad alcune dichiarazioni che aveva in pagina 1 di 8 precedenza rilasciato alla stampa;
tali dichiarazioni, con le quali egli aveva criticato l'operato di ex Presidente del Consiglio e leader del partito , Persona_1 Controparte_2 venivano riportate testualmente dal in calce al post dalla fonte “Il Giornale”, con a Pt_2 corredo un'immagine raffigurante il ricorrente medesimo;
al commento originario pubblicato da sulla sua pagina ufficiale Facebook, che vanta un alto numero di Parte_2 amici/simpatizzanti, sono seguiti nell'apposita sezione in calce i commenti degli utenti, tra i quali spiccava per la particolare lesività delle espressioni utilizzate quello di , CP_1 titolare dell'omonimo profilo Facebook (nome andro.3), il quale ha Email_1 commentato il post in questione con le seguenti parole: “ gran figlio di IG Pt_1 abbugggiardooooo!”; egli ha preso contezza del grave attacco diffamatorio subito ad opera del dopo circa un anno dalla pubblicazione del post ed a seguito di apposita attività di CP_1
monitoraggio sul web a tutela della propria immagine e reputazione;
pertanto, tramite il proprio legale, il 31.03.2023 egli ha inviato al titolare del profilo Facebook ove era stato Pt_2
pubblicato il commento diffamatorio, una e-mail di diffida con richiesta di rimozione dei commenti lesivi degli haters segnalati;
il si mostrava collaborativo, provvedendo Pt_2
prontamente alla cancellazione del post, operazione, questa, che travolgeva a cascata l'intera sezione dei commenti in calce degli utenti e, dunque, anche quello del signor;
inoltre, CP_1 egli ha provveduto ha commissionare l'espletamento di una perizia all'ingegnere informatico che ha identificato con certezza l'autore del post diffamatorio in Persona_2 CP_1
nato a Standerton in [...] il [...] e residente a [...]; prima di
[...]
instaurare il presente giudizio, egli ha provveduto ad esperire la procedura di mediazione, quale condizione obbligatoria di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010, ma il verbale dell'incontro del
30.06.2023 si è concluso con esito negativo in quanto la raccomandata di convocazione inviata al dalla CCIAA di Lucca risultava in giacenza presso l'ufficio postale dal 25.05.2023. CP_1
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate dal nel commento in questione, con condanna al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali, quantificati in € 12.000,00 o nella somma ritenuta in via di giustizia, ovvero in via equitativa, nonché al pagamento delle sanzioni di legge previste e di una somma in via equitativa a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 8 si è costituito contestando la scelta del rito semplificato, nonché le richieste e CP_1
deduzioni svolte dal ricorrente nei seguenti termini: egli non è un hater, inteso come un odiatore e un disturbatore della web community, che punta per motivi abbietti, futili, di odio e discriminazione razziale o fisica, a provocare il dolore altrui, avendo semplicemente utilizzato un'espressione canzonatoria, volutamente appesantita dalle molte “b”, “g” e “o” della parola bugiardo, proprio per sottolinearne il carattere squisitamente romanesco, in un commento – e non un post - ad un post di aspra critica politica che lo stesso ricorrente riconosce come legittima e che non ha avuto più di 1500 interazioni;
egli non si è mai nascosto dietro profili falsi, né ha mai utilizzato nickname per navigare sui social;
quanto all'invito a partecipare alla procedura di mediazione, egli non l'ha ricevuto, né ha ricevuto qualsivoglia avviso di giacenza, altrimenti vi avrebbe sicuramente aderito;
inoltre, nella documentazione allegata dal ricorrente non si rinvengono numeri di raccomandata, di talché non è possibile procedere al tracciamento della comunicazione di convocazione, spedita tramite un corriere privato denominato Sail Post;
quanto al merito del commento in questione, questo si inserisce in una contingenza politicamente aspra, in cui le dissonanze fra l'attività del capogruppo al senato e la Pt_1
compagine del governo sono state evidente motivo di critica da parte di Controparte_3 alcune comunità del PD e dell'intera comunità dei Cinque Stelle, che contestava recisamente la posizione renziana sfociata successivamente nel rifiuto del rimpasto e nella caduta del governo pertanto, dato che il senatore sosteneva le intenzioni di poi resesi attuali Per_1 Pt_1 Per_3
e concrete, le dichiarazioni del senatore venivano criticate con toni più o meno crudi;
Pt_1
tale contesto, dunque, è simile a quello elettorale, rispetto a cui la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso di consentire una maggiore lassità della terminologia critica utilizzata dai dissidenti in favore di un ampliamento della tolleranza espressiva;
in ogni caso, il commento ha avuto solo 7 tra reazioni e interazioni, proprio perché non costituiva un'attribuzione di un fatto determinato, avendo natura meramente canzonatoria;
difatti,
l'espressione romanesca utilizzata è priva di reale portata offensiva;
quanto al danno lamentato, il ricorrente non ha dedotto né provato alcunché.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del rito ex art. 281- decies c.p.c., ovvero, in subordine, disporne la conversione fissando i termini ex art. 183 c.p.c.,
pagina 3 di 8 nonché disporre il rinnovo della procedura di mediazione;
in via principale, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 24.11.2023 il Giudice, ritenuta non integrata la condizione di procedibilità della domanda, in mancanza di prova della ricezione della raccomandata inviata al convenuto dall'Organismo di mediazione, ha disposto procedersi ad una nuova attivazione della procedura di mediazione da parte del ricorrente. Alla successiva udienza del 29.03.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Preliminarmente, deve darsi atto dell'integrazione della condizione di procedibilità della domanda in seguito alla rinnovazione della procedura di mediazione nel corso del giudizio, come pacifico.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione del rito utilizzato (semplificato anziché ordinario), ricorrendo, invece, i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. in ragione della natura documentale della causa.
Venendo ad esaminare il merito della controversia, è utile offrire una breve ricostruzione dei fatti.
Il 28.03.2022 simpatizzante del “ ”, ha pubblicato sulla sua Parte_2 CP_2 CP_2
pagina Facebook un post in cui ha espresso un giudizio in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ricorrente al tempo senatore del Partito Parte_1
Democratico (“Tutti votarono l'impegno con la Nato. L'ex premier è pericoloso e sconsiderato”), con le quali lo stesso aveva criticato l'operato di ex Presidente Persona_1
del Consiglio e leader del Movimento Cinque Stelle, corredando il post con un'immagine raffigurante da una parte e, dall'altra, il ricorrente medesimo. Persona_1
Il post in questione è stato commentato da vari utenti del social Facebook, tra cui il resistente
, il quale ha utilizzato le seguenti parole: “ gran figlio di IG CP_1 Pt_1 abbugggiardooooo!”. Essendosi avveduto dell'esistenza del commento in questione solamente un anno dopo la sua pubblicazione, in conseguenza di una attività di monitoraggio della rete svolta a tutela della propria immagine, il 31.03.2023 il ricorrente ha inviato al titolare Pt_2
pagina 4 di 8 del profilo Facebook ove era stato pubblicato il commento diffamatorio, una e-mail di diffida con richiesta di rimozione di alcuni commenti lesivi. A tale richiesta il ha dato seguito Pt_2
provvedendo alla rimozione del post e, di conseguenza, anche dei relativi commenti, tra cui quello del resistente.
Ebbene, non può esservi spazio per dubitare della riconducibilità a quest'ultimo del profilo
Facebook tramite il quale è stato pubblicato il commento in questione, sia alla luce delle indagini effettuate sul punto dal ricorrente, che ha all'uopo incaricato l'Ing. redattore Per_2
di apposita perizia (doc. 5 di cui al ricorso), sia considerato che tale circostanza è rimasta incontestata, potendo dunque dirsi pacifica.
Quanto al contenuto del commento in esame, non è revocabile il dubbio il carattere diffamatorio, atteso che il resistente apostrofa il ricorrente con l'espressione “gran figlio di IG abbugggiardooooo!”, rivolgendogli epiteti palesemente offensivi e dileggianti. Si tratta di insulti che si risolvono in un mero attacco personale, sia in sé considerati, nella misura in cui travalicano palesemente qualsivoglia limite di continenza verbale, sia in quanto sono totalmente disancorati dall'espressione di un'opinione o di un giudizio su un accaduto, non essendovi così, nemmeno in astratto, i presupposti per effettuare un bilanciamento con il diritto di critica.
D'altra parte, non convincono le argomentazioni svolte dal resistente in merito al carattere scherzoso delle espressioni utilizzate. In proposito, nella comparsa si afferma che “Figlio di IG….abbugggiardoooooo” è un'espressione romanesca che è lontanissima dall'attribuzione di una reale portata offensiva, in quanto, a differenza dell'espressione “figlio di TA, “figlio di GN in romanesco nasconde l'etimologia di filius matris ignotae, abbreviato filius m. ignotae e non è assolutamente riferito al meretricio, né ha carattere offensivo, derivando dal punto di vista etimologico dalla decisione di Papa NZ II il quale nel 1198, dopo il ritrovamento di tre neonati morti nel Tevere, fece istituire la ruota degli esposti accanto all'ospedale di Santo Spirito a Roma per proteggerne la vita. Per questa via, parte convenuta ha sostenuto che l'espressione sia priva di una reale carica offensiva, connotandosi piuttosto per l'essere colorita, buffa, scherzosa e stia ad indicare qualcuno che è stato più furbo o astuto degli altri, anche a volte in senso positivo, tanto che si trova pagina 5 di 8 nell'eloquio quotidiano di personaggi quali o Ha Persona_4 Persona_5 Persona_6 inoltre posto l'accento sul fatto che il commento riporta la parola “IGa” e non
“GN, con l'utilizzo della a commerciale.
In realtà, il carattere intrinsecamente offensivo dell'espressione emerge chiaramente dalle parole usate, non potendosi ragionevolmente argomentarsi a contrario. Esaurendosi, poi, il commento nell'insulto, il contesto non offre alcun elemento che potrebbe eventualmente valorizzarsi a sostegno della difesa del convenuto, tenuto altresì conto dell'assenza di rapporti amicali tra le parti.
Sulla base delle considerazioni espresse, la diffamazione risulta integrata.
Occorre adesso procedere all'accertamento della sussistenza dei danni e alla relativa quantificazione.
Sul punto, costituiscono principi pacifici che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione, non costituendo un danno-evento, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (da ultimo, Cass., ord. n. 19551/2023) e che la prova del danno patito per effetto della diffamazione può essere legittimamente fornita anche in via presuntiva, in quanto emergente dall'osservazione degli elementi della fattispecie concreta (ex multis, Cass., ord. n.
13153/2017, secondo cui “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale”).
Nella fattispecie, in ordine alla rilevanza dell'offesa, come sopra ritenuto, le espressioni utilizzate, formulate mediante l'utilizzo di termini consistenti in veri e propri insulti
( gran figlio di !”) trasmodano manifestamente nel Pt_1 Persona_7
turpiloquio e sono idonee a produrre il danno invocato. Peraltro, vale ad aggravare la portata offensiva del commento l'avere, il convenuto, espressamente indicato il nominativo del ricorrente nell'incipit.
pagina 6 di 8 D'altro canto, se è nota l'astratta potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato dalla parte resistente per la pubblicazione del commento diffamatorio, ovvero il social network Facebook, va osservato che, nel caso di specie, il post sotto al quale è stato pubblicato il commento contava 1500 interazioni da parte degli utenti, mentre il commento in questione ha suscitato solo 7 reazioni. Va inoltre considerato che la sopravvenuta rimozione del post da parte dell'autore dopo circa un anno di tempo, travolgendo a cascata anche il Parte_2
commento in esame, ne ha ulteriormente limitato la potenziale diffusione. Tale profilo, dunque, deve essere in concreto ridimensionato.
Non risulta, del resto, che la carriera politica dell'attore sia stata in qualche modo negativamente influenzata dalla vicenda, la cui risonanza mediatica, data anche l'assenza di notorietà del convenuto, il quale è un privato cittadino, è stata sostanzialmente nulla.
Richiamate le considerazioni che precedono, sulla base delle quali l'esistenza del danno deve ritenersi provata, per quanto concerne la relativa quantificazione, con riferimento alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, configurata l'offesa come di tenue gravità e premesso che quella in questione non può che essere una valutazione equitativa, appare adeguato liquidare, in favore dell'attore, la somma di € 5.000,00, da intendersi già attualizzata alla data odierna e sulla quale sono da calcolarsi i soli interessi al tasso di legge dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte convenuta ed a favore del ricorrente nella misura di € 2.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. di legge, tenuto conto del rito e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Non ricorrono i presupposti per pronunciare le sanzioni previste dall'art. 12-bis d.lgs. 28/2010.
Difatti, posto che la relativa istanza è stata formulata con il ricorso introduttivo, sulla base della mancata partecipazione del convenuto al primo incontro di mediazione e che alla prima udienza il Giudice, ritenuta non integrata la condizione di procedibilità, ha onerato parte ricorrente della nuova attivazione della procedura, deve osservarsi che se la mancata contestazione circa il relativo espletamento vale a ritenere integrata la condizione di procedibilità, la mancata produzione in giudizio del verbale relativo al primo (vero) incontro di mediazione non consente di valutare in termini sanzionatori il comportamento del convenuto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra stanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accertata la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate dal convenuto nei termini di cui in motivazione, lo condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di parte ricorrente, liquidato in € 5.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. di legge.
Lucca, 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2499/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPECCHI MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Fornaci di Barga (LU), via A. De Gasperi snc, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZENDALI CP_1 C.F._2
LUCA CARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Milano (MI), via Silvio
Pellico 12, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 14/03/2025 con riferimento a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti di , Parte_1 CP_1
deducendo che: il 28.03.2022 pseudo commentatore politico e simpatizzante Parte_2 del ”, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook un post in cui ha Controparte_2 espresso un giudizio, aspro ma contenuto entro i limiti dell'esercizio di critica politica, rivolto contro di sé, allora Senatore della Repubblica, e riferito ad alcune dichiarazioni che aveva in pagina 1 di 8 precedenza rilasciato alla stampa;
tali dichiarazioni, con le quali egli aveva criticato l'operato di ex Presidente del Consiglio e leader del partito , Persona_1 Controparte_2 venivano riportate testualmente dal in calce al post dalla fonte “Il Giornale”, con a Pt_2 corredo un'immagine raffigurante il ricorrente medesimo;
al commento originario pubblicato da sulla sua pagina ufficiale Facebook, che vanta un alto numero di Parte_2 amici/simpatizzanti, sono seguiti nell'apposita sezione in calce i commenti degli utenti, tra i quali spiccava per la particolare lesività delle espressioni utilizzate quello di , CP_1 titolare dell'omonimo profilo Facebook (nome andro.3), il quale ha Email_1 commentato il post in questione con le seguenti parole: “ gran figlio di IG Pt_1 abbugggiardooooo!”; egli ha preso contezza del grave attacco diffamatorio subito ad opera del dopo circa un anno dalla pubblicazione del post ed a seguito di apposita attività di CP_1
monitoraggio sul web a tutela della propria immagine e reputazione;
pertanto, tramite il proprio legale, il 31.03.2023 egli ha inviato al titolare del profilo Facebook ove era stato Pt_2
pubblicato il commento diffamatorio, una e-mail di diffida con richiesta di rimozione dei commenti lesivi degli haters segnalati;
il si mostrava collaborativo, provvedendo Pt_2
prontamente alla cancellazione del post, operazione, questa, che travolgeva a cascata l'intera sezione dei commenti in calce degli utenti e, dunque, anche quello del signor;
inoltre, CP_1 egli ha provveduto ha commissionare l'espletamento di una perizia all'ingegnere informatico che ha identificato con certezza l'autore del post diffamatorio in Persona_2 CP_1
nato a Standerton in [...] il [...] e residente a [...]; prima di
[...]
instaurare il presente giudizio, egli ha provveduto ad esperire la procedura di mediazione, quale condizione obbligatoria di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010, ma il verbale dell'incontro del
30.06.2023 si è concluso con esito negativo in quanto la raccomandata di convocazione inviata al dalla CCIAA di Lucca risultava in giacenza presso l'ufficio postale dal 25.05.2023. CP_1
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate dal nel commento in questione, con condanna al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali, quantificati in € 12.000,00 o nella somma ritenuta in via di giustizia, ovvero in via equitativa, nonché al pagamento delle sanzioni di legge previste e di una somma in via equitativa a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 8 si è costituito contestando la scelta del rito semplificato, nonché le richieste e CP_1
deduzioni svolte dal ricorrente nei seguenti termini: egli non è un hater, inteso come un odiatore e un disturbatore della web community, che punta per motivi abbietti, futili, di odio e discriminazione razziale o fisica, a provocare il dolore altrui, avendo semplicemente utilizzato un'espressione canzonatoria, volutamente appesantita dalle molte “b”, “g” e “o” della parola bugiardo, proprio per sottolinearne il carattere squisitamente romanesco, in un commento – e non un post - ad un post di aspra critica politica che lo stesso ricorrente riconosce come legittima e che non ha avuto più di 1500 interazioni;
egli non si è mai nascosto dietro profili falsi, né ha mai utilizzato nickname per navigare sui social;
quanto all'invito a partecipare alla procedura di mediazione, egli non l'ha ricevuto, né ha ricevuto qualsivoglia avviso di giacenza, altrimenti vi avrebbe sicuramente aderito;
inoltre, nella documentazione allegata dal ricorrente non si rinvengono numeri di raccomandata, di talché non è possibile procedere al tracciamento della comunicazione di convocazione, spedita tramite un corriere privato denominato Sail Post;
quanto al merito del commento in questione, questo si inserisce in una contingenza politicamente aspra, in cui le dissonanze fra l'attività del capogruppo al senato e la Pt_1
compagine del governo sono state evidente motivo di critica da parte di Controparte_3 alcune comunità del PD e dell'intera comunità dei Cinque Stelle, che contestava recisamente la posizione renziana sfociata successivamente nel rifiuto del rimpasto e nella caduta del governo pertanto, dato che il senatore sosteneva le intenzioni di poi resesi attuali Per_1 Pt_1 Per_3
e concrete, le dichiarazioni del senatore venivano criticate con toni più o meno crudi;
Pt_1
tale contesto, dunque, è simile a quello elettorale, rispetto a cui la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso di consentire una maggiore lassità della terminologia critica utilizzata dai dissidenti in favore di un ampliamento della tolleranza espressiva;
in ogni caso, il commento ha avuto solo 7 tra reazioni e interazioni, proprio perché non costituiva un'attribuzione di un fatto determinato, avendo natura meramente canzonatoria;
difatti,
l'espressione romanesca utilizzata è priva di reale portata offensiva;
quanto al danno lamentato, il ricorrente non ha dedotto né provato alcunché.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del rito ex art. 281- decies c.p.c., ovvero, in subordine, disporne la conversione fissando i termini ex art. 183 c.p.c.,
pagina 3 di 8 nonché disporre il rinnovo della procedura di mediazione;
in via principale, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 24.11.2023 il Giudice, ritenuta non integrata la condizione di procedibilità della domanda, in mancanza di prova della ricezione della raccomandata inviata al convenuto dall'Organismo di mediazione, ha disposto procedersi ad una nuova attivazione della procedura di mediazione da parte del ricorrente. Alla successiva udienza del 29.03.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Preliminarmente, deve darsi atto dell'integrazione della condizione di procedibilità della domanda in seguito alla rinnovazione della procedura di mediazione nel corso del giudizio, come pacifico.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione del rito utilizzato (semplificato anziché ordinario), ricorrendo, invece, i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c. in ragione della natura documentale della causa.
Venendo ad esaminare il merito della controversia, è utile offrire una breve ricostruzione dei fatti.
Il 28.03.2022 simpatizzante del “ ”, ha pubblicato sulla sua Parte_2 CP_2 CP_2
pagina Facebook un post in cui ha espresso un giudizio in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ricorrente al tempo senatore del Partito Parte_1
Democratico (“Tutti votarono l'impegno con la Nato. L'ex premier è pericoloso e sconsiderato”), con le quali lo stesso aveva criticato l'operato di ex Presidente Persona_1
del Consiglio e leader del Movimento Cinque Stelle, corredando il post con un'immagine raffigurante da una parte e, dall'altra, il ricorrente medesimo. Persona_1
Il post in questione è stato commentato da vari utenti del social Facebook, tra cui il resistente
, il quale ha utilizzato le seguenti parole: “ gran figlio di IG CP_1 Pt_1 abbugggiardooooo!”. Essendosi avveduto dell'esistenza del commento in questione solamente un anno dopo la sua pubblicazione, in conseguenza di una attività di monitoraggio della rete svolta a tutela della propria immagine, il 31.03.2023 il ricorrente ha inviato al titolare Pt_2
pagina 4 di 8 del profilo Facebook ove era stato pubblicato il commento diffamatorio, una e-mail di diffida con richiesta di rimozione di alcuni commenti lesivi. A tale richiesta il ha dato seguito Pt_2
provvedendo alla rimozione del post e, di conseguenza, anche dei relativi commenti, tra cui quello del resistente.
Ebbene, non può esservi spazio per dubitare della riconducibilità a quest'ultimo del profilo
Facebook tramite il quale è stato pubblicato il commento in questione, sia alla luce delle indagini effettuate sul punto dal ricorrente, che ha all'uopo incaricato l'Ing. redattore Per_2
di apposita perizia (doc. 5 di cui al ricorso), sia considerato che tale circostanza è rimasta incontestata, potendo dunque dirsi pacifica.
Quanto al contenuto del commento in esame, non è revocabile il dubbio il carattere diffamatorio, atteso che il resistente apostrofa il ricorrente con l'espressione “gran figlio di IG abbugggiardooooo!”, rivolgendogli epiteti palesemente offensivi e dileggianti. Si tratta di insulti che si risolvono in un mero attacco personale, sia in sé considerati, nella misura in cui travalicano palesemente qualsivoglia limite di continenza verbale, sia in quanto sono totalmente disancorati dall'espressione di un'opinione o di un giudizio su un accaduto, non essendovi così, nemmeno in astratto, i presupposti per effettuare un bilanciamento con il diritto di critica.
D'altra parte, non convincono le argomentazioni svolte dal resistente in merito al carattere scherzoso delle espressioni utilizzate. In proposito, nella comparsa si afferma che “Figlio di IG….abbugggiardoooooo” è un'espressione romanesca che è lontanissima dall'attribuzione di una reale portata offensiva, in quanto, a differenza dell'espressione “figlio di TA, “figlio di GN in romanesco nasconde l'etimologia di filius matris ignotae, abbreviato filius m. ignotae e non è assolutamente riferito al meretricio, né ha carattere offensivo, derivando dal punto di vista etimologico dalla decisione di Papa NZ II il quale nel 1198, dopo il ritrovamento di tre neonati morti nel Tevere, fece istituire la ruota degli esposti accanto all'ospedale di Santo Spirito a Roma per proteggerne la vita. Per questa via, parte convenuta ha sostenuto che l'espressione sia priva di una reale carica offensiva, connotandosi piuttosto per l'essere colorita, buffa, scherzosa e stia ad indicare qualcuno che è stato più furbo o astuto degli altri, anche a volte in senso positivo, tanto che si trova pagina 5 di 8 nell'eloquio quotidiano di personaggi quali o Ha Persona_4 Persona_5 Persona_6 inoltre posto l'accento sul fatto che il commento riporta la parola “IGa” e non
“GN, con l'utilizzo della a commerciale.
In realtà, il carattere intrinsecamente offensivo dell'espressione emerge chiaramente dalle parole usate, non potendosi ragionevolmente argomentarsi a contrario. Esaurendosi, poi, il commento nell'insulto, il contesto non offre alcun elemento che potrebbe eventualmente valorizzarsi a sostegno della difesa del convenuto, tenuto altresì conto dell'assenza di rapporti amicali tra le parti.
Sulla base delle considerazioni espresse, la diffamazione risulta integrata.
Occorre adesso procedere all'accertamento della sussistenza dei danni e alla relativa quantificazione.
Sul punto, costituiscono principi pacifici che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione, non costituendo un danno-evento, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (da ultimo, Cass., ord. n. 19551/2023) e che la prova del danno patito per effetto della diffamazione può essere legittimamente fornita anche in via presuntiva, in quanto emergente dall'osservazione degli elementi della fattispecie concreta (ex multis, Cass., ord. n.
13153/2017, secondo cui “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale”).
Nella fattispecie, in ordine alla rilevanza dell'offesa, come sopra ritenuto, le espressioni utilizzate, formulate mediante l'utilizzo di termini consistenti in veri e propri insulti
( gran figlio di !”) trasmodano manifestamente nel Pt_1 Persona_7
turpiloquio e sono idonee a produrre il danno invocato. Peraltro, vale ad aggravare la portata offensiva del commento l'avere, il convenuto, espressamente indicato il nominativo del ricorrente nell'incipit.
pagina 6 di 8 D'altro canto, se è nota l'astratta potenzialità diffusiva del mezzo utilizzato dalla parte resistente per la pubblicazione del commento diffamatorio, ovvero il social network Facebook, va osservato che, nel caso di specie, il post sotto al quale è stato pubblicato il commento contava 1500 interazioni da parte degli utenti, mentre il commento in questione ha suscitato solo 7 reazioni. Va inoltre considerato che la sopravvenuta rimozione del post da parte dell'autore dopo circa un anno di tempo, travolgendo a cascata anche il Parte_2
commento in esame, ne ha ulteriormente limitato la potenziale diffusione. Tale profilo, dunque, deve essere in concreto ridimensionato.
Non risulta, del resto, che la carriera politica dell'attore sia stata in qualche modo negativamente influenzata dalla vicenda, la cui risonanza mediatica, data anche l'assenza di notorietà del convenuto, il quale è un privato cittadino, è stata sostanzialmente nulla.
Richiamate le considerazioni che precedono, sulla base delle quali l'esistenza del danno deve ritenersi provata, per quanto concerne la relativa quantificazione, con riferimento alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, configurata l'offesa come di tenue gravità e premesso che quella in questione non può che essere una valutazione equitativa, appare adeguato liquidare, in favore dell'attore, la somma di € 5.000,00, da intendersi già attualizzata alla data odierna e sulla quale sono da calcolarsi i soli interessi al tasso di legge dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte convenuta ed a favore del ricorrente nella misura di € 2.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. di legge, tenuto conto del rito e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Non ricorrono i presupposti per pronunciare le sanzioni previste dall'art. 12-bis d.lgs. 28/2010.
Difatti, posto che la relativa istanza è stata formulata con il ricorso introduttivo, sulla base della mancata partecipazione del convenuto al primo incontro di mediazione e che alla prima udienza il Giudice, ritenuta non integrata la condizione di procedibilità, ha onerato parte ricorrente della nuova attivazione della procedura, deve osservarsi che se la mancata contestazione circa il relativo espletamento vale a ritenere integrata la condizione di procedibilità, la mancata produzione in giudizio del verbale relativo al primo (vero) incontro di mediazione non consente di valutare in termini sanzionatori il comportamento del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra stanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accertata la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate dal convenuto nei termini di cui in motivazione, lo condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di parte ricorrente, liquidato in € 5.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. di legge.
Lucca, 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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