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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 19513/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BERTACCHINI SIMONA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BERTACCHINI SIMONA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 29/09/2025, con cui e unitisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio a Caino in data 10.6.06 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caino al numero 3 parte II serie A dell'anno 2006), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 1.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Per_
2. Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_
3. La casa coniugale resta nella disponibilità della madre che ne è esclusiva proprietaria perché vi abiti con
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4. La Sig.ra si accolla per intero il mutuo aperto presso n. 0987-000023250513 che grava sulla Parte_1 CP_1 casa coniugale liberando il Sig. da ogni obbligo a riguardo. Il Sig. rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa Pt_2 Pt_2 su somme versate e riguardanti la casa coniugale;
5. Il Sig. continuerà al momento a vivere nella casa coniugale, ma si impegna a trasferirsi nell'immobile di sua Pt_2 proprietà sito in Caino (Bs), Via Nazionale n. 36, ora in fase di ristrutturazione;
6. Il signor ercepisce un reddito di circa € 2000,00 al mese mentre la sinora di € 1300,00. Pt_2 Parte_1
7. Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio;
Per_
8. Il padre starà con il figlio a settimane alternate dal venerdì dalle ore 17:00 alla domenica sino alle ore 20:00. starà inoltre con il padre due giorni infrasettimanali con pernotto, da concordarsi tra le parti. Trascorrerà altresì due settimane, anche non consecutive, durante l'estate da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Verranno equamente divise a metà le vacanze di Natale e di Pasqua da gestire in modo alternato di anno in anno. Tale alternanza riguarderà anche le vacanze pasquali ed eventuali festività e ponti durante l'anno.
9. Il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio e pari ad Euro 350,00 mensili. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
10. Ciascun genitore provvederà a rimborsare mensilmente all'altro il 50% delle spese eventualmente sostenute che eccedono l'ordinario mantenimento del figlio, e che i genitori concordano essere le seguenti, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, qui di seguito ritrascritte. Spese per la salute: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
11. L'assegno unico verrà ripartito tra i genitori al 50%.
12. Nessun contributo al mantenimento da un coniuge all'altro in quanto entrambi indipendenti economicamente.
13. I coniugi si danno autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità, del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
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14. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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