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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2024, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 22.05.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 18670/ 2022 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall' avv. MARRONE SAVERIO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 il ricorrente, dipendente della società convenuta ha premesso di essere stato inquadrato, per il periodo dal 01/01/2014 al 30/04/2015, nel profilo professionale di
“operatore di esercizio”, con parametro retributivo 140, per il periodo dal 01/05/2015 ad oggi, nel profilo professionale di “operatore di esercizio”, con parametro retributivo 158, di cui al CCNL Controparte_2
e, attualmente, presta la propria opera con residenza di servizio nel deposito aziendale di Ischia;
precisando che durante i predetti periodi, egli aveva prestato servizio in turni avvicendati, vale a dire collocati in fasce orarie diverse, sia diurne che notturne.
Con Ciò, premesso, ha esposto che, in ragione del rapporto intercorrente con l' , aveva maturato e goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività; che la retribuzione, corrisposta dall'azienda per le giornate in cui Con aveva goduto delle ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali la “indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013”, la “indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981” e la “indennità domenicale di cui all'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981”.
Per tali motivi, ha adito codesto giudice per sentir condannare la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore di euro 640,52 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
con vittoria di spese.
Nel resistere alla domanda la ne ha chiesto il rigetto con articolate argomentazioni. CP_4 All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Al fine della decisione può senz'altro condividersi, ex art. 118 disp att. c.p.c. quanto argomentato, nei numerosi precedenti allegati in produzione di parte resistente, da altri giudici di questo Tribunale (cfr. in particolare Giudice. Dr Amalia Urzini -sentenza 1130/22; Giudice dr Marco Ghionni -sentenza n. 5643/2021;
Giudice dr Monica Galante-sentenza n. 602/2022; Giudice dr Roberta Manzon sentenza n.1537/2022; GL dott.ssa Ada Bonfiglio sent. 2146 del 19.04.2022) in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità
e identità delle questioni da esaminare, e l'assenza di dati confutativi delle tesi ivi ampiamente approfondite, quanto alle indennità perequative/compensative.
Parte ricorrente ritiene che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità in esame, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs.
66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (Cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sicché qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-
155/10, punto 23).
Con le sentenze Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401, i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” affermando che “per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_1 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive precisazioni si Persona_2 rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
“sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , punti 29, 30, Org_1
31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_3 punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia, è quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione, in primis, delle indennità cd. indennità perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta della al fine di far fronte alla crisi regionale Org_2 Org_3 del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del Pt_2
e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal
1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto Nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.”
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l' ‟importo della “indennità compensativa”.
L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa, non è rivalutabile, è pensionabile e confluisce nella base di calcolo del t.f.r.
In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Pertanto, è corretto ritenere che “Dall'esame dell'accordo regionale del 15.12.2011 e dall'ipotesi di accordo aziendale del 25.7.2012 risulta, dunque, che alcuni trattamenti corrisposti in base agli accordi di II livello sono confluiti nell'assegno ad personam (art 2 lett i acc. Reg.; all. 1 acc aziendale del 2012) e altri nell'indennità perequativa e compensativa (art 3 acc reg). Ebbene, essendo confluite distinte voci retributive previste dalla contrattazione di II livello, va osservato che l'indennità in esame è determinata da alcune voci che appare tener conto della qualifica dei lavoratori (es. ind. disagio macchinisti acc. 12 /2, ind. Or disagio conduttori acc. 12/2, ind. disagio capitreni ap. come da confluenza di cui all'acc. del 2012; ind. Or disagio addetti come da confluenza di cui all'acc. del 2013) nonché da altre che, in CP_5 difetto di ogni allegazione, appaiono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (indennità KM).
Si consideri, quale ulteriore esempio, che per i dipendenti provenienti da Circumvesuviana, l'indennità Or perequativa e compensativa comprende anche la retribuzione prevista per “lavoro domenicale acc. : detta indennità, tuttavia, in assenza di allegazione, non sembra intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte, essendo il lavoro domenicale non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione.
L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità perequativa e compensativa non consente, dunque, di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima.
Nella specie, non viene in rilievo un singolo emolumento (quale quella di agente unico o di incentivo per attività di condotta o indennità di riserva, a titolo di esempio, per come riportati negli allegati precedenti giurisprudenziali) da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, ma un beneficio economico, comprensivo di una pluralità di voci, volto a garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011.
Di tal che, la correlazione tra l'indennità perequativa e compensativa e lo svolgimento effettivo della prestazione non deve far ritenere che essa sia intrinsecamente collegata alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro perché, in tal modo, si attribuirebbe valore – ai fini del computo delle ferie – anche a quelle voci che troverebbero nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale). Né, invero, l'indennità perequativa e compensativa è stata coniata per compensare determinati status professionali, in quanto è stata prevista per tutti i dipendenti che avevano benefici economici di cui alla contrattazione di II livello: la figura professionale incide, infatti, solo sul valore monetario della indennità perequativa, ma non sulla debenza dell'emolumento. Va poi rilevato che l'indennità perequativa e compensativa, che racchiude le precedenti voci retributive, è determinata in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” – e non effettivi del singolo lavoratore - previsti dalla
“turnazione annua” o dalla effettiva presenza “media” annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. In tal modo, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg 2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo.
Conseguentemente può ritenersi che le indennità perequativa e compensativa non siano correlate allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche.
Quanto ai ticket mensa, questi, a differenza dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa ( vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo, come condivisibilmente eccepito dalla società resistente, un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa.
La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass.
Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
Quanto sin qui ricostruito non appare inciso per effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2063/2022, giacché i Giudici del gravame, oltre a ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di retribuzione spettante durante il periodo feriale, sia nazionale che comunitaria, si sono limitati a rilevare che “il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”, senza affiancare a tale assunto una compiuta argomentazione. Né può tenersi conto dell'irrituale produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta, riguardante le informazioni fornite da una sola sigla sindacale, la , alla Organizzazione_5 richiesta effettuata dall'avv. Biondi ai sensi dell'art.425 cpc;
tali informazioni, di contenuto interpretativo, non hanno tra l'altro portata vincolante per il Giudice. In proposito, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “le informazioni ed osservazioni rese da rappresentanti di associazioni sindacali, pure con riguardo al contenuto ed alla portata di un contratto collettivo, secondo la previsione dell'art. 425 c.p.c., non costituiscono esse stesse un mezzo di prova ma hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio utilizzabile dal giudice di merito ed essendo soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove - Cass. 20 gennaio 1983, n. 589; Cass. 19 giugno 2004, n. 11464.
(cfr. Cass. civile sez. lav., 21/11/2018, n.30137).
Conclusivamente, atteso che la fattispecie per cui è causa per tutte le considerazioni fin qui evidenziate non
è sovrapponibile ai casi esaminati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di legittimità nazionale, il ricorso va interamente rigettato. Il contrasto giurisprudenziale, allo stato, giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio
Si comunichi.
Napoli, 24/05/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 22.05.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 18670/ 2022 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv. BIONDI PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall' avv. MARRONE SAVERIO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 il ricorrente, dipendente della società convenuta ha premesso di essere stato inquadrato, per il periodo dal 01/01/2014 al 30/04/2015, nel profilo professionale di
“operatore di esercizio”, con parametro retributivo 140, per il periodo dal 01/05/2015 ad oggi, nel profilo professionale di “operatore di esercizio”, con parametro retributivo 158, di cui al CCNL Controparte_2
e, attualmente, presta la propria opera con residenza di servizio nel deposito aziendale di Ischia;
precisando che durante i predetti periodi, egli aveva prestato servizio in turni avvicendati, vale a dire collocati in fasce orarie diverse, sia diurne che notturne.
Con Ciò, premesso, ha esposto che, in ragione del rapporto intercorrente con l' , aveva maturato e goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività; che la retribuzione, corrisposta dall'azienda per le giornate in cui Con aveva goduto delle ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali la “indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013”, la “indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981” e la “indennità domenicale di cui all'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981”.
Per tali motivi, ha adito codesto giudice per sentir condannare la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore di euro 640,52 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
con vittoria di spese.
Nel resistere alla domanda la ne ha chiesto il rigetto con articolate argomentazioni. CP_4 All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Al fine della decisione può senz'altro condividersi, ex art. 118 disp att. c.p.c. quanto argomentato, nei numerosi precedenti allegati in produzione di parte resistente, da altri giudici di questo Tribunale (cfr. in particolare Giudice. Dr Amalia Urzini -sentenza 1130/22; Giudice dr Marco Ghionni -sentenza n. 5643/2021;
Giudice dr Monica Galante-sentenza n. 602/2022; Giudice dr Roberta Manzon sentenza n.1537/2022; GL dott.ssa Ada Bonfiglio sent. 2146 del 19.04.2022) in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità
e identità delle questioni da esaminare, e l'assenza di dati confutativi delle tesi ivi ampiamente approfondite, quanto alle indennità perequative/compensative.
Parte ricorrente ritiene che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità in esame, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs.
66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (Cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sicché qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-
155/10, punto 23).
Con le sentenze Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401, i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” affermando che “per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_1 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive precisazioni si Persona_2 rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
“sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , punti 29, 30, Org_1
31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_3 punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia, è quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione, in primis, delle indennità cd. indennità perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta della al fine di far fronte alla crisi regionale Org_2 Org_3 del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del Pt_2
e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal
1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto Nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.”
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l' ‟importo della “indennità compensativa”.
L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa, non è rivalutabile, è pensionabile e confluisce nella base di calcolo del t.f.r.
In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Pertanto, è corretto ritenere che “Dall'esame dell'accordo regionale del 15.12.2011 e dall'ipotesi di accordo aziendale del 25.7.2012 risulta, dunque, che alcuni trattamenti corrisposti in base agli accordi di II livello sono confluiti nell'assegno ad personam (art 2 lett i acc. Reg.; all. 1 acc aziendale del 2012) e altri nell'indennità perequativa e compensativa (art 3 acc reg). Ebbene, essendo confluite distinte voci retributive previste dalla contrattazione di II livello, va osservato che l'indennità in esame è determinata da alcune voci che appare tener conto della qualifica dei lavoratori (es. ind. disagio macchinisti acc. 12 /2, ind. Or disagio conduttori acc. 12/2, ind. disagio capitreni ap. come da confluenza di cui all'acc. del 2012; ind. Or disagio addetti come da confluenza di cui all'acc. del 2013) nonché da altre che, in CP_5 difetto di ogni allegazione, appaiono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (indennità KM).
Si consideri, quale ulteriore esempio, che per i dipendenti provenienti da Circumvesuviana, l'indennità Or perequativa e compensativa comprende anche la retribuzione prevista per “lavoro domenicale acc. : detta indennità, tuttavia, in assenza di allegazione, non sembra intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte, essendo il lavoro domenicale non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione.
L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità perequativa e compensativa non consente, dunque, di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima.
Nella specie, non viene in rilievo un singolo emolumento (quale quella di agente unico o di incentivo per attività di condotta o indennità di riserva, a titolo di esempio, per come riportati negli allegati precedenti giurisprudenziali) da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, ma un beneficio economico, comprensivo di una pluralità di voci, volto a garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011.
Di tal che, la correlazione tra l'indennità perequativa e compensativa e lo svolgimento effettivo della prestazione non deve far ritenere che essa sia intrinsecamente collegata alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro perché, in tal modo, si attribuirebbe valore – ai fini del computo delle ferie – anche a quelle voci che troverebbero nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale). Né, invero, l'indennità perequativa e compensativa è stata coniata per compensare determinati status professionali, in quanto è stata prevista per tutti i dipendenti che avevano benefici economici di cui alla contrattazione di II livello: la figura professionale incide, infatti, solo sul valore monetario della indennità perequativa, ma non sulla debenza dell'emolumento. Va poi rilevato che l'indennità perequativa e compensativa, che racchiude le precedenti voci retributive, è determinata in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” – e non effettivi del singolo lavoratore - previsti dalla
“turnazione annua” o dalla effettiva presenza “media” annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. In tal modo, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg 2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo.
Conseguentemente può ritenersi che le indennità perequativa e compensativa non siano correlate allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche.
Quanto ai ticket mensa, questi, a differenza dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata nella base di calcolo che qui interessa ( vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo, come condivisibilmente eccepito dalla società resistente, un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa.
La definizione dei buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, non rientrando gli stessi nel trattamento retributivo in senso stretto, trova senz'altro conforto dal consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass.
Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
Quanto sin qui ricostruito non appare inciso per effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2063/2022, giacché i Giudici del gravame, oltre a ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di retribuzione spettante durante il periodo feriale, sia nazionale che comunitaria, si sono limitati a rilevare che “il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”, senza affiancare a tale assunto una compiuta argomentazione. Né può tenersi conto dell'irrituale produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta, riguardante le informazioni fornite da una sola sigla sindacale, la , alla Organizzazione_5 richiesta effettuata dall'avv. Biondi ai sensi dell'art.425 cpc;
tali informazioni, di contenuto interpretativo, non hanno tra l'altro portata vincolante per il Giudice. In proposito, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “le informazioni ed osservazioni rese da rappresentanti di associazioni sindacali, pure con riguardo al contenuto ed alla portata di un contratto collettivo, secondo la previsione dell'art. 425 c.p.c., non costituiscono esse stesse un mezzo di prova ma hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio utilizzabile dal giudice di merito ed essendo soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove - Cass. 20 gennaio 1983, n. 589; Cass. 19 giugno 2004, n. 11464.
(cfr. Cass. civile sez. lav., 21/11/2018, n.30137).
Conclusivamente, atteso che la fattispecie per cui è causa per tutte le considerazioni fin qui evidenziate non
è sovrapponibile ai casi esaminati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di legittimità nazionale, il ricorso va interamente rigettato. Il contrasto giurisprudenziale, allo stato, giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio
Si comunichi.
Napoli, 24/05/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara