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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15927/2024 promossa da: nata a [...], il [...], Controparte_1
e nato a [...], il [...], Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Mucinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito San Lazzaro di Savena (BO) alla via C. Jussi n.8
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
26/11/2024. evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27/12/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 5 Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi è nato , il [...]; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], Controparte_1
il 28/11/1973 e nato a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_2
celebrato a ON (BO) il 26/05/2005 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ON (BO) al n. 3 parte 1 anno 2005;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, come di fatto vivono già da tempo;
1) prende atto che nella casa familiare sita in ON (BO) via Idice 155/1, in comproprietà al 50
% tra i coniugi, continuerà ad abitare la signora unitamente al figlio minore, Controparte_1
essendosi il marito già trasferito dal 10 marzo 2024, portando con sé i propri effetti personali. Il marito si impegnava a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 31.03.2025.
2) dispone che il mobilio presente nella casa resterà nella casa familiare che verrà assegnata alla signora CP_1
3) affida ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa presso la madre. I genitori Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità ed entrambi manterranno il diritto dovere di vigilare sulla educazione e istruzione del figlio minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ed, in ogni caso, considerando esclusivamente prevalente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà con entrambi i genitori tempi Per_2
paritetici e comunque secondo le seguenti indicazioni:
pagina 2 di 5 - il padre preleverà dalla casa familiare il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato con Per_2
pernottamento nella prima settimana. Nella seconda settimana il padre terrà con sé Per_2
prelevandolo da casa della madre il martedì, giovedì e domenica. E via a seguire le settimane successive secondo quanto precedentemente indicato;
- vacanze natalizie: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso;
le parti trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale
e il Natale con , alternandosi tra loro (un anno starà la Vigilia con la mamma e il Per_2 Per_2
Natale col papà ad anni alternati), esattamente come per il 31 Dicembre e il primo dell'anno (un anno starà con la mamma il 31.12 e col papà il 1.01 ad anni alterni). Il giorno 6 gennaio Per_2
invece lo trascorrerà come da calendario ordinario, come sopra elencato. Salvo diversi Per_2
accordi tra le parti, anche in considerazione dei desideri espressi dal minore;
- vacanze pasquali: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso. Alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo col papà e viceversa;
- vacanze estive: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso durante i mesi estivi, stabilendo che ciascun genitore trascorrerà una intera settimana con il figlio minore. Le parti si accorderanno di anno in anno
(entro il 30 aprile di ogni anno), il periodo in cui si ciascun genitore si recherà col figlio in vacanza. In quella settimana si intenderà sospeso il calendario di visita di cui ai punti precedenti;
5) dispone che, atteso il calendario paritetico di visita e di collocamento del minore, le parti provvedano direttamente al mantenimento di nei periodi in cui ognuno di loro lo avrà con sé e nulla Per_2
verrà corrisposto dall'uno verso l'altro a titolo di contributo al mantenimento per il medesimo;
6) dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dal signor rinunciando la CP_2
moglie ad incassare la propria quota parte per il futuro, mentre i buoni pasto percepiti dal signor continueranno ad essere fruiti dalla moglie, rinunciando il signor ad incassarli e/o CP_2 CP_2
spenderli nel futuro;
7) dispone che entrambe le parti sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione di spesa e così individuate: - mediche - scolastiche, per tali intendendosi tasse, libri di testo, gita scolastica deliberata dal consiglio di Istituto;
- sportive, da concordarsi previamente tra i genitori;
il tutto regolato come da protocollo del Tribunale di Bologna adottato dall'intestato Tribunale, che è stato consegnato ad entrambe le parti e che qui si intende pagina 3 di 5 integralmente richiamato;
8) prende atto che le parti hanno concordato che, atteso il mantenimento paritetico, le spese di abbigliamento ordinario per verranno divise al 50%, con specifica previsione che almeno Per_2 una volta all'anno verrà acquistata una giacca invernale e un paio di scarpe per stagione;
9) prende atto che i genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali. In particolare, entrambe le parti si impegnano - laddove sia dato seguito ad una relazione con altro/a partner- a graduare con sensibilità e consapevolezza - e solo se la relazione ha connotati di stabilità il coinvolgimento del figlio minore nella relazione medesima per consentirgli una crescita e sviluppo psico-fisico adeguato, ciò avuto riguardo all'interesse preminente ed esclusivo del minore;
10) prende atto che i coniugi danno sin d'ora il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto del figlio minorenne, nonché prestano reciproca autorizzazione e consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti.
11) prende atto che le parti dichiarano altresì che ciascun coniuge rimarrà proprietario della propria autovettura in uso, secondo le intestazioni al PRA e di cui alla documentazione allegata;
12) prende atto che le parti dichiarano che le somme depositate nel conto corrente comune aperto presso n.C01 10000010606 rimarranno nella disponibilità del signor avendo CP_3 CP_2
la signora un proprio conto corrente distinto e dedicato alla propria attività, nel quale CP_1
sono sempre confluiti i di lei introiti e aperto presso n.C01 10000016259. Le parti CP_3
concordano di rinunciare ai conguagli relativi ai suddetti conti;
13) dispone che i cani di famiglia e intestati alla signora rimarranno intestati alla medesima CP_1
e rimarranno nell'abitazione assegnata alla stessa e le spese di cura straordinarie (ad esempio veterinarie) saranno sostenute al 50% tra i coniugi;
14) Prende atto che i coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento;
15) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ON (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15927/2024 promossa da: nata a [...], il [...], Controparte_1
e nato a [...], il [...], Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Mucinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito San Lazzaro di Savena (BO) alla via C. Jussi n.8
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
26/11/2024. evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27/12/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 5 Per_ rilevato che dall'unione dei coniugi è nato , il [...]; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], Controparte_1
il 28/11/1973 e nato a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_2
celebrato a ON (BO) il 26/05/2005 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ON (BO) al n. 3 parte 1 anno 2005;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, come di fatto vivono già da tempo;
1) prende atto che nella casa familiare sita in ON (BO) via Idice 155/1, in comproprietà al 50
% tra i coniugi, continuerà ad abitare la signora unitamente al figlio minore, Controparte_1
essendosi il marito già trasferito dal 10 marzo 2024, portando con sé i propri effetti personali. Il marito si impegnava a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 31.03.2025.
2) dispone che il mobilio presente nella casa resterà nella casa familiare che verrà assegnata alla signora CP_1
3) affida ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa presso la madre. I genitori Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità ed entrambi manterranno il diritto dovere di vigilare sulla educazione e istruzione del figlio minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ed, in ogni caso, considerando esclusivamente prevalente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà con entrambi i genitori tempi Per_2
paritetici e comunque secondo le seguenti indicazioni:
pagina 2 di 5 - il padre preleverà dalla casa familiare il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato con Per_2
pernottamento nella prima settimana. Nella seconda settimana il padre terrà con sé Per_2
prelevandolo da casa della madre il martedì, giovedì e domenica. E via a seguire le settimane successive secondo quanto precedentemente indicato;
- vacanze natalizie: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso;
le parti trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale
e il Natale con , alternandosi tra loro (un anno starà la Vigilia con la mamma e il Per_2 Per_2
Natale col papà ad anni alternati), esattamente come per il 31 Dicembre e il primo dell'anno (un anno starà con la mamma il 31.12 e col papà il 1.01 ad anni alterni). Il giorno 6 gennaio Per_2
invece lo trascorrerà come da calendario ordinario, come sopra elencato. Salvo diversi Per_2
accordi tra le parti, anche in considerazione dei desideri espressi dal minore;
- vacanze pasquali: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso. Alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo col papà e viceversa;
- vacanze estive: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso durante i mesi estivi, stabilendo che ciascun genitore trascorrerà una intera settimana con il figlio minore. Le parti si accorderanno di anno in anno
(entro il 30 aprile di ogni anno), il periodo in cui si ciascun genitore si recherà col figlio in vacanza. In quella settimana si intenderà sospeso il calendario di visita di cui ai punti precedenti;
5) dispone che, atteso il calendario paritetico di visita e di collocamento del minore, le parti provvedano direttamente al mantenimento di nei periodi in cui ognuno di loro lo avrà con sé e nulla Per_2
verrà corrisposto dall'uno verso l'altro a titolo di contributo al mantenimento per il medesimo;
6) dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dal signor rinunciando la CP_2
moglie ad incassare la propria quota parte per il futuro, mentre i buoni pasto percepiti dal signor continueranno ad essere fruiti dalla moglie, rinunciando il signor ad incassarli e/o CP_2 CP_2
spenderli nel futuro;
7) dispone che entrambe le parti sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione di spesa e così individuate: - mediche - scolastiche, per tali intendendosi tasse, libri di testo, gita scolastica deliberata dal consiglio di Istituto;
- sportive, da concordarsi previamente tra i genitori;
il tutto regolato come da protocollo del Tribunale di Bologna adottato dall'intestato Tribunale, che è stato consegnato ad entrambe le parti e che qui si intende pagina 3 di 5 integralmente richiamato;
8) prende atto che le parti hanno concordato che, atteso il mantenimento paritetico, le spese di abbigliamento ordinario per verranno divise al 50%, con specifica previsione che almeno Per_2 una volta all'anno verrà acquistata una giacca invernale e un paio di scarpe per stagione;
9) prende atto che i genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali. In particolare, entrambe le parti si impegnano - laddove sia dato seguito ad una relazione con altro/a partner- a graduare con sensibilità e consapevolezza - e solo se la relazione ha connotati di stabilità il coinvolgimento del figlio minore nella relazione medesima per consentirgli una crescita e sviluppo psico-fisico adeguato, ciò avuto riguardo all'interesse preminente ed esclusivo del minore;
10) prende atto che i coniugi danno sin d'ora il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto del figlio minorenne, nonché prestano reciproca autorizzazione e consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti.
11) prende atto che le parti dichiarano altresì che ciascun coniuge rimarrà proprietario della propria autovettura in uso, secondo le intestazioni al PRA e di cui alla documentazione allegata;
12) prende atto che le parti dichiarano che le somme depositate nel conto corrente comune aperto presso n.C01 10000010606 rimarranno nella disponibilità del signor avendo CP_3 CP_2
la signora un proprio conto corrente distinto e dedicato alla propria attività, nel quale CP_1
sono sempre confluiti i di lei introiti e aperto presso n.C01 10000016259. Le parti CP_3
concordano di rinunciare ai conguagli relativi ai suddetti conti;
13) dispone che i cani di famiglia e intestati alla signora rimarranno intestati alla medesima CP_1
e rimarranno nell'abitazione assegnata alla stessa e le spese di cura straordinarie (ad esempio veterinarie) saranno sostenute al 50% tra i coniugi;
14) Prende atto che i coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento;
15) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di ON (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
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