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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/09/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14229/2014 R.G., proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Biasi, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Roberto Bocchini, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 06/03/2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 16/09/2014, Parte_1
premesso di aver sottoscritto con la società il contratto
[...] CP_1 denominato Business Tutto Incluso Cod. Segreto ADB 080747132 T - utenza n.
080/747132 e lamentando l'ingiustificata interruzione della fornitura del servizio telefonico tra la data del 21/07/2010 e la data del 29/07/2010, ha convenuto in giudizio la società dinanzi all'intestato Tribunale di Bari per ivi sentir accogliere CP_1 le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittima interruzione del servizio
[... di telefonia, fax e posta elettronica fornito da .alla Parte_2 Parte_1
in virtù del contratto denominato Business Tutto Incluso Cod. Parte_1
Segreto ADB 080747132 T, utenza n. 080747132 nel periodo intercorrente tra il
21/07/2010 e tutto il 29/07/2010; 2. Accertare, altresì, che detta interruzione ha provocato all'odierna parte attrice ingenti danni sia economici che all'immagine
1 TRIBUNALE DI BARI
quantificabili in complessivi €25.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma vorrà determinare;
3. Per l'effetto condannare la detta Controparte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, corrente al
[...] risarcimento in favore della della complessiva Parte_1 somma di €25.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di determinare”.
In particolare, la parte attrice, documentando l'esito negativo del tentativo di conciliazione dinanzi al (come da verbale in atti), ha rappresentato di CP_2 aver subito, a seguito di detto disservizio, in tesi costituente inadempimento contrattuale della controparte, un danno patrimoniale da lucro cessante, derivante dalla mancata conclusione di contratti relativi alla vendita di attrezzature sportive, non avendo potuto ricevere ordini di acquisto (a mezzo fax o telefono) da parte della propria clientela;
il tutto, con conseguente generarsi altresì di un grave danno all'immagine commerciale.
I.2.- La società , costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa CP_1 prospettazione, rappresentando l'insussistenza di un proprio inadempimento, per essere il disservizio dipeso da un guasto della linea telefonica;
guasto, come tale, non concretizzante un proprio inadempimento, ma foriero, alla luce delle previsioni negoziali, del solo obbligo da parte della fornitrice medesima di intervenire tempestivamente per la relativa riparazione. A ogni modo, ha evidenziato il difetto di prova del danno, perciò complessivamente invocando il rigetto della domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 05/12/2014).
I.3.- La causa, istruita con prove documentali e con prova orale giusta ord.
19/04/2016 (prova testimoniale di teste indicato da parte attrice), Testimone_1 dopo plurimi rinvii in altro ruolo è stata riassegnata a questo giudice il 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud. 06/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- La domanda è infondata.
II.1.- In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(giurisprudenza pacifica: tra le molte, Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); in ogni caso, il debitore può liberarsi dalla responsabilità e dalla connessa obbligazione risarcitoria, allegando e dimostrando che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
2 TRIBUNALE DI BARI
Orbene, la circostanza dell'esistenza del contratto relativo all'utenza telefonica n.
080/747132 intestata alla ditta attrice, ancorché non documentata (in atti constano le sole Condizioni Generali di contratto, versate dalla società convenuta e non oggetto di difese contrarie), è incontestata.
La società convenuta si è limitata a evidenziare la spettanza in capo alla parte attrice dell'onere di provare la fondatezza della domanda “dal punto di vista della legittimazione attiva”, ma il rilievo è rimasto allo stadio di mera generica asserzione, non essendo stata oggetto di una specifica, autonoma e tempestiva contestazione l'esistenza del titolo negoziale.
Per di più, si è detto, la parte convenuta ha depositato sin dalla comparsa di costituzione le Condizioni Generali di contratto (anch'esse rimaste incontestate) e l'esistenza di un contratto tra le parti, relativo alla predetta utenza, è implicitamente confermata pure dall'esperimento del tentativo di conciliazione extragiudiziale dinanzi al . CP_2
Parimenti, risulta dimostrata l'interruzione della linea telefonica tra la data del
21/07/2010 e la data del 27/07/2010, in considerazione sia delle generiche contestazioni di parte convenuta, la quale non ha negato la ricorrenza del predetto disservizio, ma lo ha invece confermato sostenendo di essersi prontamente adoperata per eliminarne le conseguenze pregiudizievoli, sia, ad abundantiam, della testimonianza resa da il quale ha riferito di avere nel periodo ripetutamente provato a Testimone_1 instaurare contatti telefonici con la ditta attrice senza tuttavia riuscirci.
Ciò posto, la parte convenuta ha affermato l'insussistenza di una propria condotta inadempiente facendo leva sull'art. 7 delle Condizioni Generali di contratto (“...2.
si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del CP_1 servizio entro il secondo giorno successivo a quello della segnalazione. Nel caso in cui uno dei due giorni successivi alla segnalazione sia un giorno festivo (domenica o festività annuale) il guasto sarà riparato entro il terzo giorno successivo alla segnalazione. Qualora siano festivi entrambi i giorni successivi alla segnalazione, il guasto sarà riparato entro il quarto giorno successivo alla segnalazione. Fanno eccezione i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati. 3.
Qualora per cause imputabili a la riparazione venga effettuata con CP_1 ritardo rispetto ai tempi previsti il cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti condizioni generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal codice civile. Fermo restando che non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza CP_1 maggiore o eventi non attribuibili alla stessa ”). CP_1
Epperò, l'impianto difensivo della società convenuta, verosimilmente ciclico, è rimasto vago e meramente assertivo (come pure condivisibilmente evidenziato dall'attore nelle difese finali, “nel caso di specie nessuna prova in merito è mai stata fornita dalla parte
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convenuta la quale si è semplicemente limitata a fornire giustificazioni aleatorie e prive di fondamento”).
In particolare, la società non ha mosso alcuna difesa specifica in ordine CP_1 alla qualitas del guasto e si è limitata a invocarne la non imputabilità a sé in modo del tutto apodittico, sostenendo di essersi immediatamente attivata dopo la segnalazione del disservizio (da addebitarsi a “guasto”, come cennato, non meglio circostanziato;
né la società fornitrice ha indicato il terzo in ipotesi tenuto al ripristino della problematica).
Ove mai, peraltro, l'essenziale dimostrazione dei dati di fatto appena evidenziati fosse stata data dalla debitrice/convenuta onerata (la quale non ha finanche avanzato istanze istruttorie), sarebbe spettato a quest'ultima chiamare in causa il presunto e neppure menzionato terzo che avrebbe dovuto rispondere, in sua vece, del danno da inadempimento patito dall'attrice; chiamata, tuttavia, dalla quale la società CP_1
si è astenuta, come detto neppure indicando il soggetto terzo cui il guasto sarebbe
[...] stato addebitabile.
Del pari, non risulta dedotta (e men che meno dimostrata) la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (cfr. art. 7, punto 3, cit.).
Non può pertanto esservi dubbio alcuno sull'an della responsabilità in capo alla convenuta.
II.2.- Ricostruita come innanzi la responsabilità nell'an della parte convenuta e rilevato che il ripristino è intervenuto oltre il termine dei due giorni negoziali (in assenza di ulteriori deduzioni circostanziate sul punto), ai fini del vaglio di effettiva sussistenza del danno invocato e del relativo quantum deve essere richiamato quanto previsto all'art. 7 punto 3 cit. delle menzionate Condizioni Generali.
In dettaglio, “
3. Qualora per cause imputabili a , la riparazione venga CP_1 effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti condizioni generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal codice civile. Fermo restando che non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza CP_1 maggiore o eventi non attribuibili alla stessa ”. CP_1
Nel presente giudizio non risulta azionata la voce indennitaria (art. 26 Condizioni
Generali), bensì risulta domandato il (maggior) danno subito, legato alla perdita di occasioni contrattuali, nonché al pregiudizio all'immagine commerciale della ditta.
Non avendo la parte domandato la voce indennitaria, può procedersi al vaglio dell'istanza risarcitoria secondo il prospettato, non ponendosi infatti rischi duplicatori e/o locupletativi.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, rileva questo giudice che il diritto al risarcimento di tale danno derivante da responsabilità contrattuale sorge nel momento in cui l'inadempimento dell'obbligato impatta sulla
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sfera giuridica altrui, provocando la diminuzione del patrimonio del soggetto leso, patrimonio che deve essere reintegrato secondo il criterio dello status quo ante: deve, cioè, essere ricostruita la consistenza che il patrimonio del creditore avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli cagionate da quel comportamento, nel senso, come indica l'art. 1223 c.c., sia di annullare la perdita subita (danno emergente) sia di incamerare il mancato guadagno (lucro cessante).
Entrambe le tipologie di danno, come noto, non si sottraggono alla prova della loro esistenza e consistenza da parte del danneggiato.
Nel caso di specie, la richiesta di parte attrice si è concentrata sul secondo aspetto (lucro cessante, consistente “nella perdita di clientela per l'impossibilità di ricevere la prenotazione mediante l'uso del mezzo del telefono”, come riepilogato nelle memorie conclusive attoree in linea con l'iniziale impianto).
Il compendio probatorio fornito dalla parte attrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria, agganciata alla perdita di una o più occasioni di guadagno nell'estate 2010,
è rappresentato, da un lato, da una serie di fatture emesse dalla medesima attrice nel mese di agosto negli anni dal 2008 al 2012 (dalle quali, in tesi, sarebbe evincibile la sussistenza di un decremento di fatturato quale asserita conseguenza del disservizio imputabile al convenuto) e, dall'altro lato, dall'esito della prova testimoniale resa da
, cliente dell'attrice. Testimone_1
Ebbene, sulla base della giurisprudenza pertinente (v. nota1), il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto
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in presenza di elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Tali elementi certi non sono tuttavia stati forniti dall'attrice.
In primo luogo, le allegazioni relative al fatturato conseguito dalla ditta attrice nel mese di agosto degli anni 2008-2012 (agosto è il mese successivo a quello di verificazione del disservizio, verificatosi nella terza decade del mese di luglio 2010) non sono di per sé in grado di provare, secondo la regola del più probabile che non, la riconducibilità del prospettato decremento del fatturato all'interruzione telefonica occorsa a fine luglio
(peraltro, nell'imminenza del periodo agostano, nel quale è presumibile pure l'allentarsi delle attività produttive); di contro, le complessive difese danno conto di un decremento contingente che si inserisce in un contesto caratterizzato da una certa discontinuità dei fatturati dei diversi anni, come risulta dalla relativa analisi comparativa.
Nello specifico, i fatturati seguono un andamento oscillante, con picchi in aumento e in diminuzione affatto lineari;
più precisamente, al netto delle imposte, i fatturati esposti in citazione (documentati e non contestati nel quantum) sono così riassumibili: per l'anno
2008, €18.983,29; per l'anno 2009, €31.367,48; per l'anno 2010, €16.533,35; per l'anno
2011, €47.474, 35; per l'anno 2012, €20.318,75.
Il fatturato del 2010, quindi, si avvicina a fatturati di anni non solo antecedenti ma anche successivi (2011 e 2012, che la parte attrice, infatti, menziona genericamente nella citazione, ma non circostanzia: v. punto 13 citazione); la tesi attorea della media degli incrementi di fatturato conseguiti negli anni 2008-2010 (punto 12 della citazione) risulta del tutto congetturale e non in linea coi detti dati documentali complessivi.
Inidonea all'accoglimento della domanda, poiché sprovvista della capacità di indicare con precisione l'entità del mancato guadagno, è anche la portata della prova testimoniale.
Invero, dalla testimonianza di è emerso che: l'associazione Testimone_1 sportiva ASD Cisternino Calcio, di cui il teste era Presidente, era solita acquistare, tramite e-mail o fax, attrezzatura sportiva dalla ditta attrice nel periodo compreso tra il
15 e il 30 luglio di ogni anno, al fine di “ottenere tutto il necessario prima dell'inizio della nuova stagione sportiva”; nel periodo tra il 21 e il 29 luglio 2010 il Tes_1 effettuò ripetuti tentativi di mettersi in contatto con l'attrice al fine di acquistare l'abbigliamento sportivo necessario per la successiva stagione, ma senza riuscirvi;
in conseguenza, egli fu “costretto a cambiare fornitore”, sicché l'operazione contrattuale per quell'anno sfumò.
L'esito della testimonianza, quindi, pur permettendo di ritenere sussistente la perdita almeno di una specifica opportunità di guadagno (e non di plurime occasioni, non rendendo sul punto la parte attrice ulteriori deduzioni circostanziate), non fornisce, al pari del corredo documentale, alcuna indicazione in ordine al quantum del presunto
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pregiudizio patrimoniale sofferto.
In particolare, il teste non ha reso dichiarazioni circa la tipologia e la quantità degli articoli che era interessato ad acquistare e, pertanto, resta del tutto incerta la consistenza economica dell'operazione contrattuale mancata.
Né altri indici in tal senso sono forniti dalla parte attrice per supportare l'entità del danno (per esempio, non risultano prodotti neppure gli ordini effettuati dalla detta associazione nelle altre annualità, al fine di poter ricavare la portata economica del presumibile ordine non concluso).
Dunque, la quantificazione del danno proposta dalla parte attrice, pari a €25.000,00
(voce per di più genericamente onnicomprensiva anche del danno non patrimoniale), risulta del tutto congetturale, poiché sganciata da qualsivoglia parametro oggettivamente apprezzabile.
Nessun'altra allegazione è stata prodotta dalla parte attrice, la quale perciò non ha fornito alcun elemento in grado di saggiare concretamente l'impatto dell'inadempimento generato dal convenuto sul proprio patrimonio.
Tale rigorosa prova, in conclusione, non è stata fornita dall'attrice e, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dev'essere rigettata.
Alle lacune probatorie non può evidentemente sopperire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.: ancorché provato nell'an, la quantificazione in via equitativa del danno non può costituire una sostituzione correttiva del giudice delle mancanze dell'attrice, gravata dall'onere della prova del danno in entrambi i suoi elementi di struttura, né può ritenersi ricorrente in questo caso l'ipotesi dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di dimostrazione del suo preciso ammontare, onere agevolmente assolvibile attraverso la precisazione (anche solo indicativa) della consistenza dell'operazione contrattuale sfumata.
La giurisprudenza (tra le molte, Cass., n. 21140/2007) ha infatti chiarito che l'art. 1226
c.c. “attiene esclusivamente alla liquidazione equitativa di un danno che sia stato già provato, e non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non sia stata provata
l'esistenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti. Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c., conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti:
Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio 2003 n. 10850)”.
II.3.- Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale (all'immagine commerciale) della ditta attrice, si rileva l'assoluta genericità sul punto della prospettazione attorea.
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Giusta Cass., n. 20643/2016, “in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche e in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”; prova nella specie non fornita.
Invero, la parte attrice si è limitata a individuare sic et simpliciter tale voce di danno come conseguenza dell'inadempimento del convenuto, senza tuttavia fornire alcuna allegazione o altra indicazione probatoria, men che meno embrionale, atta a consentire di ritenere integrata la lesione di una posizione giuridica costituzionalmente protetta
(genericamente individuata nella libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) causata dal comportamento del convenuto e idonea a essere risarcita ai sensi dell'articolo 2059 c.c.
Di conseguenza, anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine, meramente apodittica, non può essere accolta.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi, al netto della fase istruttoria liquidata ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16/09/2014, da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in €4.237,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/09/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., n. 10750/2020 richiama “Cass. n. 13469 del 2002”, “al quale il Collegio intende dare continuità secondo cui ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita, al contrario di quanto ha preteso la Corte del merito, di una prova documentale dell'attività del danneggiato, neppure se si identifichi con una società potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che, quando, come nella specie, si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso;
e possono, perciò venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte (Cass. n. 13469 del 2002 cit.)” (cfr. anche Cass., n. 5613/2018 e n. 25160/2018, richiamate da Trib. Reggio Calabria, 07/05/2021, n. 637).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14229/2014 R.G., proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Biasi, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Roberto Bocchini, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 06/03/2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 16/09/2014, Parte_1
premesso di aver sottoscritto con la società il contratto
[...] CP_1 denominato Business Tutto Incluso Cod. Segreto ADB 080747132 T - utenza n.
080/747132 e lamentando l'ingiustificata interruzione della fornitura del servizio telefonico tra la data del 21/07/2010 e la data del 29/07/2010, ha convenuto in giudizio la società dinanzi all'intestato Tribunale di Bari per ivi sentir accogliere CP_1 le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittima interruzione del servizio
[... di telefonia, fax e posta elettronica fornito da .alla Parte_2 Parte_1
in virtù del contratto denominato Business Tutto Incluso Cod. Parte_1
Segreto ADB 080747132 T, utenza n. 080747132 nel periodo intercorrente tra il
21/07/2010 e tutto il 29/07/2010; 2. Accertare, altresì, che detta interruzione ha provocato all'odierna parte attrice ingenti danni sia economici che all'immagine
1 TRIBUNALE DI BARI
quantificabili in complessivi €25.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma vorrà determinare;
3. Per l'effetto condannare la detta Controparte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, corrente al
[...] risarcimento in favore della della complessiva Parte_1 somma di €25.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di determinare”.
In particolare, la parte attrice, documentando l'esito negativo del tentativo di conciliazione dinanzi al (come da verbale in atti), ha rappresentato di CP_2 aver subito, a seguito di detto disservizio, in tesi costituente inadempimento contrattuale della controparte, un danno patrimoniale da lucro cessante, derivante dalla mancata conclusione di contratti relativi alla vendita di attrezzature sportive, non avendo potuto ricevere ordini di acquisto (a mezzo fax o telefono) da parte della propria clientela;
il tutto, con conseguente generarsi altresì di un grave danno all'immagine commerciale.
I.2.- La società , costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa CP_1 prospettazione, rappresentando l'insussistenza di un proprio inadempimento, per essere il disservizio dipeso da un guasto della linea telefonica;
guasto, come tale, non concretizzante un proprio inadempimento, ma foriero, alla luce delle previsioni negoziali, del solo obbligo da parte della fornitrice medesima di intervenire tempestivamente per la relativa riparazione. A ogni modo, ha evidenziato il difetto di prova del danno, perciò complessivamente invocando il rigetto della domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 05/12/2014).
I.3.- La causa, istruita con prove documentali e con prova orale giusta ord.
19/04/2016 (prova testimoniale di teste indicato da parte attrice), Testimone_1 dopo plurimi rinvii in altro ruolo è stata riassegnata a questo giudice il 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud. 06/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- La domanda è infondata.
II.1.- In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(giurisprudenza pacifica: tra le molte, Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); in ogni caso, il debitore può liberarsi dalla responsabilità e dalla connessa obbligazione risarcitoria, allegando e dimostrando che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
2 TRIBUNALE DI BARI
Orbene, la circostanza dell'esistenza del contratto relativo all'utenza telefonica n.
080/747132 intestata alla ditta attrice, ancorché non documentata (in atti constano le sole Condizioni Generali di contratto, versate dalla società convenuta e non oggetto di difese contrarie), è incontestata.
La società convenuta si è limitata a evidenziare la spettanza in capo alla parte attrice dell'onere di provare la fondatezza della domanda “dal punto di vista della legittimazione attiva”, ma il rilievo è rimasto allo stadio di mera generica asserzione, non essendo stata oggetto di una specifica, autonoma e tempestiva contestazione l'esistenza del titolo negoziale.
Per di più, si è detto, la parte convenuta ha depositato sin dalla comparsa di costituzione le Condizioni Generali di contratto (anch'esse rimaste incontestate) e l'esistenza di un contratto tra le parti, relativo alla predetta utenza, è implicitamente confermata pure dall'esperimento del tentativo di conciliazione extragiudiziale dinanzi al . CP_2
Parimenti, risulta dimostrata l'interruzione della linea telefonica tra la data del
21/07/2010 e la data del 27/07/2010, in considerazione sia delle generiche contestazioni di parte convenuta, la quale non ha negato la ricorrenza del predetto disservizio, ma lo ha invece confermato sostenendo di essersi prontamente adoperata per eliminarne le conseguenze pregiudizievoli, sia, ad abundantiam, della testimonianza resa da il quale ha riferito di avere nel periodo ripetutamente provato a Testimone_1 instaurare contatti telefonici con la ditta attrice senza tuttavia riuscirci.
Ciò posto, la parte convenuta ha affermato l'insussistenza di una propria condotta inadempiente facendo leva sull'art. 7 delle Condizioni Generali di contratto (“...2.
si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del CP_1 servizio entro il secondo giorno successivo a quello della segnalazione. Nel caso in cui uno dei due giorni successivi alla segnalazione sia un giorno festivo (domenica o festività annuale) il guasto sarà riparato entro il terzo giorno successivo alla segnalazione. Qualora siano festivi entrambi i giorni successivi alla segnalazione, il guasto sarà riparato entro il quarto giorno successivo alla segnalazione. Fanno eccezione i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati. 3.
Qualora per cause imputabili a la riparazione venga effettuata con CP_1 ritardo rispetto ai tempi previsti il cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti condizioni generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal codice civile. Fermo restando che non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza CP_1 maggiore o eventi non attribuibili alla stessa ”). CP_1
Epperò, l'impianto difensivo della società convenuta, verosimilmente ciclico, è rimasto vago e meramente assertivo (come pure condivisibilmente evidenziato dall'attore nelle difese finali, “nel caso di specie nessuna prova in merito è mai stata fornita dalla parte
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convenuta la quale si è semplicemente limitata a fornire giustificazioni aleatorie e prive di fondamento”).
In particolare, la società non ha mosso alcuna difesa specifica in ordine CP_1 alla qualitas del guasto e si è limitata a invocarne la non imputabilità a sé in modo del tutto apodittico, sostenendo di essersi immediatamente attivata dopo la segnalazione del disservizio (da addebitarsi a “guasto”, come cennato, non meglio circostanziato;
né la società fornitrice ha indicato il terzo in ipotesi tenuto al ripristino della problematica).
Ove mai, peraltro, l'essenziale dimostrazione dei dati di fatto appena evidenziati fosse stata data dalla debitrice/convenuta onerata (la quale non ha finanche avanzato istanze istruttorie), sarebbe spettato a quest'ultima chiamare in causa il presunto e neppure menzionato terzo che avrebbe dovuto rispondere, in sua vece, del danno da inadempimento patito dall'attrice; chiamata, tuttavia, dalla quale la società CP_1
si è astenuta, come detto neppure indicando il soggetto terzo cui il guasto sarebbe
[...] stato addebitabile.
Del pari, non risulta dedotta (e men che meno dimostrata) la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (cfr. art. 7, punto 3, cit.).
Non può pertanto esservi dubbio alcuno sull'an della responsabilità in capo alla convenuta.
II.2.- Ricostruita come innanzi la responsabilità nell'an della parte convenuta e rilevato che il ripristino è intervenuto oltre il termine dei due giorni negoziali (in assenza di ulteriori deduzioni circostanziate sul punto), ai fini del vaglio di effettiva sussistenza del danno invocato e del relativo quantum deve essere richiamato quanto previsto all'art. 7 punto 3 cit. delle menzionate Condizioni Generali.
In dettaglio, “
3. Qualora per cause imputabili a , la riparazione venga CP_1 effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti condizioni generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal codice civile. Fermo restando che non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza CP_1 maggiore o eventi non attribuibili alla stessa ”. CP_1
Nel presente giudizio non risulta azionata la voce indennitaria (art. 26 Condizioni
Generali), bensì risulta domandato il (maggior) danno subito, legato alla perdita di occasioni contrattuali, nonché al pregiudizio all'immagine commerciale della ditta.
Non avendo la parte domandato la voce indennitaria, può procedersi al vaglio dell'istanza risarcitoria secondo il prospettato, non ponendosi infatti rischi duplicatori e/o locupletativi.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, rileva questo giudice che il diritto al risarcimento di tale danno derivante da responsabilità contrattuale sorge nel momento in cui l'inadempimento dell'obbligato impatta sulla
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sfera giuridica altrui, provocando la diminuzione del patrimonio del soggetto leso, patrimonio che deve essere reintegrato secondo il criterio dello status quo ante: deve, cioè, essere ricostruita la consistenza che il patrimonio del creditore avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli cagionate da quel comportamento, nel senso, come indica l'art. 1223 c.c., sia di annullare la perdita subita (danno emergente) sia di incamerare il mancato guadagno (lucro cessante).
Entrambe le tipologie di danno, come noto, non si sottraggono alla prova della loro esistenza e consistenza da parte del danneggiato.
Nel caso di specie, la richiesta di parte attrice si è concentrata sul secondo aspetto (lucro cessante, consistente “nella perdita di clientela per l'impossibilità di ricevere la prenotazione mediante l'uso del mezzo del telefono”, come riepilogato nelle memorie conclusive attoree in linea con l'iniziale impianto).
Il compendio probatorio fornito dalla parte attrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria, agganciata alla perdita di una o più occasioni di guadagno nell'estate 2010,
è rappresentato, da un lato, da una serie di fatture emesse dalla medesima attrice nel mese di agosto negli anni dal 2008 al 2012 (dalle quali, in tesi, sarebbe evincibile la sussistenza di un decremento di fatturato quale asserita conseguenza del disservizio imputabile al convenuto) e, dall'altro lato, dall'esito della prova testimoniale resa da
, cliente dell'attrice. Testimone_1
Ebbene, sulla base della giurisprudenza pertinente (v. nota1), il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto
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in presenza di elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Tali elementi certi non sono tuttavia stati forniti dall'attrice.
In primo luogo, le allegazioni relative al fatturato conseguito dalla ditta attrice nel mese di agosto degli anni 2008-2012 (agosto è il mese successivo a quello di verificazione del disservizio, verificatosi nella terza decade del mese di luglio 2010) non sono di per sé in grado di provare, secondo la regola del più probabile che non, la riconducibilità del prospettato decremento del fatturato all'interruzione telefonica occorsa a fine luglio
(peraltro, nell'imminenza del periodo agostano, nel quale è presumibile pure l'allentarsi delle attività produttive); di contro, le complessive difese danno conto di un decremento contingente che si inserisce in un contesto caratterizzato da una certa discontinuità dei fatturati dei diversi anni, come risulta dalla relativa analisi comparativa.
Nello specifico, i fatturati seguono un andamento oscillante, con picchi in aumento e in diminuzione affatto lineari;
più precisamente, al netto delle imposte, i fatturati esposti in citazione (documentati e non contestati nel quantum) sono così riassumibili: per l'anno
2008, €18.983,29; per l'anno 2009, €31.367,48; per l'anno 2010, €16.533,35; per l'anno
2011, €47.474, 35; per l'anno 2012, €20.318,75.
Il fatturato del 2010, quindi, si avvicina a fatturati di anni non solo antecedenti ma anche successivi (2011 e 2012, che la parte attrice, infatti, menziona genericamente nella citazione, ma non circostanzia: v. punto 13 citazione); la tesi attorea della media degli incrementi di fatturato conseguiti negli anni 2008-2010 (punto 12 della citazione) risulta del tutto congetturale e non in linea coi detti dati documentali complessivi.
Inidonea all'accoglimento della domanda, poiché sprovvista della capacità di indicare con precisione l'entità del mancato guadagno, è anche la portata della prova testimoniale.
Invero, dalla testimonianza di è emerso che: l'associazione Testimone_1 sportiva ASD Cisternino Calcio, di cui il teste era Presidente, era solita acquistare, tramite e-mail o fax, attrezzatura sportiva dalla ditta attrice nel periodo compreso tra il
15 e il 30 luglio di ogni anno, al fine di “ottenere tutto il necessario prima dell'inizio della nuova stagione sportiva”; nel periodo tra il 21 e il 29 luglio 2010 il Tes_1 effettuò ripetuti tentativi di mettersi in contatto con l'attrice al fine di acquistare l'abbigliamento sportivo necessario per la successiva stagione, ma senza riuscirvi;
in conseguenza, egli fu “costretto a cambiare fornitore”, sicché l'operazione contrattuale per quell'anno sfumò.
L'esito della testimonianza, quindi, pur permettendo di ritenere sussistente la perdita almeno di una specifica opportunità di guadagno (e non di plurime occasioni, non rendendo sul punto la parte attrice ulteriori deduzioni circostanziate), non fornisce, al pari del corredo documentale, alcuna indicazione in ordine al quantum del presunto
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pregiudizio patrimoniale sofferto.
In particolare, il teste non ha reso dichiarazioni circa la tipologia e la quantità degli articoli che era interessato ad acquistare e, pertanto, resta del tutto incerta la consistenza economica dell'operazione contrattuale mancata.
Né altri indici in tal senso sono forniti dalla parte attrice per supportare l'entità del danno (per esempio, non risultano prodotti neppure gli ordini effettuati dalla detta associazione nelle altre annualità, al fine di poter ricavare la portata economica del presumibile ordine non concluso).
Dunque, la quantificazione del danno proposta dalla parte attrice, pari a €25.000,00
(voce per di più genericamente onnicomprensiva anche del danno non patrimoniale), risulta del tutto congetturale, poiché sganciata da qualsivoglia parametro oggettivamente apprezzabile.
Nessun'altra allegazione è stata prodotta dalla parte attrice, la quale perciò non ha fornito alcun elemento in grado di saggiare concretamente l'impatto dell'inadempimento generato dal convenuto sul proprio patrimonio.
Tale rigorosa prova, in conclusione, non è stata fornita dall'attrice e, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dev'essere rigettata.
Alle lacune probatorie non può evidentemente sopperire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.: ancorché provato nell'an, la quantificazione in via equitativa del danno non può costituire una sostituzione correttiva del giudice delle mancanze dell'attrice, gravata dall'onere della prova del danno in entrambi i suoi elementi di struttura, né può ritenersi ricorrente in questo caso l'ipotesi dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di dimostrazione del suo preciso ammontare, onere agevolmente assolvibile attraverso la precisazione (anche solo indicativa) della consistenza dell'operazione contrattuale sfumata.
La giurisprudenza (tra le molte, Cass., n. 21140/2007) ha infatti chiarito che l'art. 1226
c.c. “attiene esclusivamente alla liquidazione equitativa di un danno che sia stato già provato, e non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non sia stata provata
l'esistenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti. Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c., conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti:
Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio 2003 n. 10850)”.
II.3.- Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale (all'immagine commerciale) della ditta attrice, si rileva l'assoluta genericità sul punto della prospettazione attorea.
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Giusta Cass., n. 20643/2016, “in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche e in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”; prova nella specie non fornita.
Invero, la parte attrice si è limitata a individuare sic et simpliciter tale voce di danno come conseguenza dell'inadempimento del convenuto, senza tuttavia fornire alcuna allegazione o altra indicazione probatoria, men che meno embrionale, atta a consentire di ritenere integrata la lesione di una posizione giuridica costituzionalmente protetta
(genericamente individuata nella libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) causata dal comportamento del convenuto e idonea a essere risarcita ai sensi dell'articolo 2059 c.c.
Di conseguenza, anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine, meramente apodittica, non può essere accolta.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi, al netto della fase istruttoria liquidata ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16/09/2014, da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in €4.237,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/09/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., n. 10750/2020 richiama “Cass. n. 13469 del 2002”, “al quale il Collegio intende dare continuità secondo cui ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito, e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno non necessita, al contrario di quanto ha preteso la Corte del merito, di una prova documentale dell'attività del danneggiato, neppure se si identifichi con una società potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento. In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che, quando, come nella specie, si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso;
e possono, perciò venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte (Cass. n. 13469 del 2002 cit.)” (cfr. anche Cass., n. 5613/2018 e n. 25160/2018, richiamate da Trib. Reggio Calabria, 07/05/2021, n. 637).