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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA pronunciata in data 24.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4881/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr Lorenzo Raponi
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato 2.8.2024 parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al pagamento CP_1 dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.9.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 3113/2023 emesso 21.2.2024 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, che ha rappresentato e documentato di aver CP_2 provveduto al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese posto che la notifica del ricorso è avvenuta successivamente alla liquidazione stessa.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 21.2.2024 che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 2.4.2024 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 4.3.2024 presso la sede provinciale.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 2.8.2024 e soltanto in data 17.10.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto a nulla rilevando la circostanza rappresentata dall'ente resistente relativamente alla notifica del ricorso avvenuta successivamente alla liquidazione della prestazione.
La domanda era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4881/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice
BI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA pronunciata in data 24.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4881/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr Lorenzo Raponi
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato 2.8.2024 parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al pagamento CP_1 dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.9.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 3113/2023 emesso 21.2.2024 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, che ha rappresentato e documentato di aver CP_2 provveduto al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese posto che la notifica del ricorso è avvenuta successivamente alla liquidazione stessa.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 21.2.2024 che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 2.4.2024 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 4.3.2024 presso la sede provinciale.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 2.8.2024 e soltanto in data 17.10.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto a nulla rilevando la circostanza rappresentata dall'ente resistente relativamente alla notifica del ricorso avvenuta successivamente alla liquidazione della prestazione.
La domanda era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4881/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice
BI TT