Art. 13.
Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell' articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.
Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.
Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell' articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.
Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.