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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 137 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTI Parte_1
AN e CO AB, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 gennaio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Ageigento, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo. La stessa esponeva di avere introdotto ricorso ex art 445 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ritenendo che il proprio quadro clinico ne integrasse i presupposti, e di avere poi manifestato rituale dissenso alla consulenza, incardinando nei termini di legge il ricorso di merito, con richiesta di accertamento dei requisiti sanitari per la prestazione e condanna dell' alle spese. CP_1
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, anch'esso con istanza di CP_2 condanna alle spese.
La causa veniva istruita mediante nuova consulenza medico-legale e, in sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 9 dicembre 2025, decisa sulla base delle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c.
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Motivi della decisione
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, come prescritto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. È altresì necessario ribadire che l'accertamento tecnico preventivo ha per oggetto esclusivamente la verifica del requisito sanitario, e che la successiva fase di opposizione conserva la medesima delimitazione. In tal senso si colloca la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha chiarito che, ove una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso confinato alla discussione sull'invalidità, circoscritto ai motivi di dissenso specificamente formulati (Cass. n. 6084/2014).
La presente fase di merito, dunque, trae origine dal dissenso della ricorrente ed è destinata a concludersi con sentenza non appellabile. Il ricorso a una nuova consulenza tecnica non è obbligatorio, salvo che emergano aggravamenti documentati o censure idonee a incrinare la plausibilità della prima valutazione
(Cass. n. 7013/2004). Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto necessario un nuovo accertamento.
Dalla consulenza espletata in questa fase emerge che la ricorrente, presenta un quadro clinico compatibile con invalidità totale e con il diritto all'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha evidenziato come la documentazione pregressa presentasse iniziali profili di incoerenza: nella visita neurologica del 29 novembre 2022 veniva rilevato un lieve deterioramento cognitivo (MMSE 24/30), associato però a un punteggio ADL di 2/6 che indicava perdita di autonomia non coerente con il restante esame obiettivo, nel quale non si riscontravano deficit fisici significativi né alterazioni motorie idonee a giustificare un tale livello di dipendenza.
Le successive visite del 2024 (CTU dott. e specialista dott. hanno Per_1 Per_2 confermato un declino cognitivo lieve e sostanzialmente stabile, con MMSE invariato e assenza di deficit osteoarticolari di rilievo.
Il quadro è, tuttavia, mutato nel gennaio 2025, con documentato peggioramento, con
MMSE pari 16,4/30 (pur permanendo un ADL di 2/6), con comparsa di ulteriori elementi rilevanti, come osteoartrosi e discopatia cervicale con marcata limitazione funzionale, incontinenza urinaria stabilizzata, idonei a incidere sinergicamente sull'autonomia.
La visita eseguita dal CTU nella presente fase ha confermato un deterioramento cognitivo ancora più severo (MMSE 9,4/30) e una rilevante dismetria degli arti superiori.
Sulla base di tali riscontri, il consulente ha individuato il 16 gennaio 2025 quale data in cui emerge la necessità di assistenza negli atti quotidiani della vita, ancorando a tale momento l'insorgenza del requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta.
2 Le conclusioni, cui è giunto il consulente, appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Alla luce di quanto accertato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, considerata la decorrenza del beneficio riconosciuto.
Le spese di CTU, per entrambe le fasi del giudizio, devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dichiara la ricorrente soggetto invalido al 100% con necessità di assistenza nel compimento degli atti quotidiani della vita dal 16.01.2025; compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, di questa CP_1 fase e della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente, ex art 152 disp att. c.p.c..
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
MM Di AN
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