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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1014 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Luciano Giannini Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Angelo Controparte_1
EL
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 9200/2023 pubblicata il 19/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in riforma parziale della sentenza impugnata in parte qua, ferma nel resto, statuire come segue:
1. accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito e intimazione di pagamento impugnato in primo grado. Con condanna dell CP_1
alla rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario,
1 C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- nel merito, respingere integralmente l'impugnazione, del tutto priva di fondamento, confermando la decisione impugnata;
- condannare la parte ricorrente al pagamento di spese, competenze di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Roma Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2022 0020671216 000, notificatole il 5/12/2022, col quale le era stato intimato il pagamento della somma di €. 6.986,21 a titolo di contributi sul reddito omessi nella Gestione Commercianti relativi all'anno 2014, in forza di avviso di accertamento di maggior reddito n. TK 3016703069 emesso dall'Agenzia delle
Entrate e notificatole il 30/11/2019.
A fondamento dell'opposizione, premesso che la pretesa scaturiva da accertamento fiscale da maggior reddito, per €. 27.371,79, ricavato induttivamente, ex art. 39, co.1, lett. d) del DPR
n.600/73, mediante l'applicazione di un aggio del 8%, da attività di raccolta fisica di scommesse;
e che tale accertamento era stato annullato dal giudice tributario con sentenza n.
7710 del 24/6/2021, contro la quale l'Agenzia delle Entrate aveva interposto appello, pendente,
l'opponente aveva dedotto: a) illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, co.3, del d.lgs. n.46/99; b) infondatezza della pretesa per infondatezza dell'accertamento.
Si era costituito l' chiedendo pregiudizialmente sospendersi il giudizio ex art. 295 CP_1
c.p.c. per pregiudizialità del giudizio tributario e nel merito di respingere, valendo in sostanza fino ad annullamento l'accertamento amministrativo.
Il Tribunale:
1. ha escluso che il processo potesse essere sospeso per pregiudizialità posto che il giudizio sui contributi scaturenti dall'accertamento fiscale è autonomo, ed il giudizio tributario non ha le stesse parti (Cass. SU n.19523/2018; Cass. 14077/2023, 12996/2018);
2. ha accolto il primo motivo di ricorso, in quanto in effetti l'avviso risultava emesso in pendenza di giudizio tributario in violazione dell'art. 24, co.3, del d.lgs n.46/99, che vieta l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio (Cass. 8379/2014, 4032/2016);
2 3. premessa l'autonomia fra l'accertamento fiscale e quello contributivo e la necessità di giungere al merito di quest'ultimo, ha respinto la domanda di accertamento negativo del credito rilevando quanto segue:
“Dall'esame congiunto del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e del verbale di accertamento presupposto Prot. N. 74971 M17140006761U (che si è CP_2 ritenuto di dover acquisire d'ufficio ex art. 421 c.p.c., essendo riportato nell'altro), risulta che poiché la ricorrente, a seguito di un accertamento ispettivo iniziato il
7/6/2018, aveva sostanzialmente eluso le richieste di informazioni volte ad appurare l'entità delle scommesse operate nel suo esercizio dalla , società Controparte_3
peraltro non autorizzata ad operare in Italia, restituendo solo parzialmente i prescritti questionari, e fornendo solo in parte le scritture contabili, l'ammontare di tali giocate, altrimenti indeterminabile in base alle informazioni fornite, è stato determinato con metodo induttivo secondo l'art. 24, co.10, d.l. n.98/2011 conv. legge n. 111/2011 in €.
342.147,82; importo al quale è stato applicato un aggio del 8% in base all'art.12, co.2, lett. b) del DM n.279/99; donde l'accertamento di un maggior reddito pari a €.
27.371,82. Poiché l'art. 1 del d.lgs n. 462/97 consente ed anzi impone agli Uffici finanziari competenti di accertare, insieme ad eventuali maggiori redditi, e maggiori imposte, anche i conseguenti maggiori contributi, e di farlo secondo le regole in materia di accertamento fiscale delle imposte sui redditi, ritiene il giudicante che in linea di principio, se è sempre salva la possibile prova contraria (Cass. 18653/2023,
32449/2022), gli accertamenti amministrativi anche induttivi costituiscano prova idonea anche ai fini contributivo-previdenziali (in tal senso anche Cass. 24779/2019). Le obiezioni che la ricorrente svolge mediante richiamo al ricorso tributario non appaiono fondate e/o, ove necessario, provate. L'assunto secondo il quale il maggior ricavo di €.
27.371,82 sarebbe compreso nel ricavo complessivo fiscalmente dichiarato di
€.28.477,22 non risulta provato come sarebbe stato necessario, considerato che dal verbale di accertamento emerge chiaramente che l'attività di raccolta di CP_2
scommesse non era stata contabilizzata, sì da rendere impossibile accertarne CP_3
l'ammontare. La ricorrente non contesta che l'ammontare delle scommesse nell'anno sia stato correttamente determinato in base al criterio, posto in via residuale dall'art. 24, co.10, dal d.l. n. 78/2009 convertito in legge n. 111/2011, proprio nel caso di “mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici….” della determinazione induttiva della base imponibile “….utilizzando la raccolta media nella provincia, ove è ubicato il punto
3 di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati dal totalizzatore nazionale”. Le affermazioni svolte dalla ricorrente in sede tributaria quanto alle circostanze che nella specie renderebbero tale quantificazione non aderente alla realtà non sono state, almeno in questa sede, corroborate da alcun elemento di prova. Del pari, la ricorrente non ha provato, né chiesto di provare, come suo onere, di aver pattuito con la un aggio inferiore a quello, pari al 8%, determinato dall'Agenzia delle CP_3
Entrate in base all'art.12, co.2, lett. b) del d.m. n. 279/1999, ed ad altri criteri induttivi.”;
4. ha compensato le spese per reciproca soccombenza.
In conclusione, il Tribunale ha statuito: “a) dichiara inefficace l'avviso di addebito opposto
(n. 397 2022 0020671216 000); b) respinge la domanda di accertamento negativo;
c) compensa le spese.”.
Avverso il rigetto della domanda di accertamento negativo è insorta la . L' si Pt_1 CP_1
è costituito anche in questo grado.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, trascritte in epigrafe;
la causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è alcuna ragione per sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito di quello relativo all'accertamento fiscale sotteso all'atto impugnato, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità.
La sentenza favorevole alla contribuente (n. 7710/39/2021) della Corte di Giustizia
Tributaria di Roma è stata dichiarata nulla in sede di gravame (con sentenza n. 6895/15/2023) con rimessione al giudice di primo grado in ragione dei vizi della notifica del ricorso all'Agenzia convenuta e dunque per lesione del contraddittorio. Nemmeno consta che la controversia sia stata riassunta e sia attualmente pendente.
In ogni caso, con passaggi condivisibili e non specificamente gravati della sentenza, il
Tribunale di Roma ha sottolineato l'autonomia e il diverso ambito dei due giudizi:
“contrariamente a quanto la difesa attorea sembra opinare, chiedendo l'accertamento negativo del credito in subordine, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non pregiudica il merito della pretesa, sul quale si deve comunque giudicare (ove vi sia domanda, restando esso altrimenti definitivamente accertato, malgrado l'accertamento dell'illegittimità del titolo): tra le più recenti, Cass. 12025/2019, 1558/2020. Da tali principi e dalla diversa struttura dei giudizi che si svolgono dinanzi al giudice ordinario, in genere, e quelli previdenziali, in particolare,
4 caratterizzati dalla cognizione diretta su rapporti, discende l'irrilevanza dei vizi formali dell'accertamento fiscale, e la sua valenza meramente probatoria. Per converso, tra la ricorrente CP_ e l' l'accertamento giudiziale tributario, estraneo al secondo, non ha alcun valore.”.
Con un unico motivo di appello si censura l'erronea ricostruzione del fatto e l'errata valutazione del materiale probatorio sull'insussistenza dei maggiori ricavi in violazione dell'art. 116 c.p.c.: invero, l'appellante sottolinea di avere depositato in allegato al ricorso il conto economico dell'anno di imposta 2014 (all. 3) e la scheda contabile del 2014 (all. 4) dai quali emerge un importo a titolo di ricavi per euro 28.447,72: tali sarebbero gli importi connessi all'attività di raccolta scommesse oggetto di accertamento, pari agli aggi riconosciuti dalla bookmaker YB alla ditta della ricorrente;
nonché l'all. 5 al ricorso, relativo alla
Dichiarazione Unico 2014, ove sono esposti i medesimi ricavi, arrotondati;
tali importi sono superiori a quelli oggetto di accertamento fiscale e induttivamente accertati;
né del resto l' CP_1
aveva in alcun modo contestato tale documentazione ovvero spiegato difese incompatibili con essa.
In merito al seguente passaggio della motivazione: “Del pari, la ricorrente non ha provato, né chiesto di provare, come suo onere, di aver pattuito con la un aggio inferiore CP_3
a quello, pari al 8%, determinato dall'Agenzia delle Entrate in base all'art.12, co.2, lett. b) del d.m. n. 279/1999, ed ad altri criteri induttivi.”, l'appellante osserva che le proprie deduzioni difensive in uno al materiale probatorio costituiscono appunto prova contraria anche dell'ammontare degli aggi percepiti, riportati in contabilità e dichiarati ai fini del reddito di impresa.
L' , nella propria memoria difensiva, ha richiamato gli artt. 1 e 2 della l.n. 233/1990 a CP_1
mente dei quali la contribuzione a percentuale si determina sulla base del reddito di impresa denunziato ovvero accertato;
nonché l'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 che consente l'accertamento induttivo dei maggiori redditi anche a fini contributivi: da cui discende che l'accertamento fiscale sarebbe idoneo a sorreggere di per sé solo la pretesa contributiva;
nel merito, ha dedotto che, come ritenuto dal Tribunale, dal momento che l'attività di raccolta scommesse non era stata contabilizzata, era impossibile accertarne l'ammontare, non trovandosene riscontro né nelle scritture contabili né nelle dichiarazioni fiscali.
L'appello è infondato.
In primo luogo deve escludersi che allo stato l'accertamento fiscale di cui agli avvisi dell'Agenzia delle Entrate e dell' possa dirsi posto nel nulla in via giudiziale, dal CP_2 momento che, come accennato, la sentenza favorevole all'odierna appellante è stata dichiarata nulla.
5 Per il resto, occorre rilevare che, diversamente da quanto prospettato nell'appello, fra gli allegati al ricorso di primo grado:
- l'allegato n. 3 è l'originario ricorso alla Corte tributaria provinciale di Roma che ha originato la sentenza n. 7710/2021, poi dichiarata nulla;
- l'allegato n. 4 è la sentenza n. 7710/2021;
- l'allegato n. 5 sono le controdeduzioni della in sede di appello innanzi alla corte Pt_1
Tributaria Regionale del Lazio.
- I documenti citati nel gravame (conto economico, scheda contabile, dichiarazione fiscale del 2014) non risultano depositati e dunque non se ne può tenere conto;
essi sono stati depositati, come allegati nn. 3, 4 e 5, nel ricorso in sede tributaria, senza identità di parti, né alcuno ne ha chiesto l'acquisizione.
In ogni caso si sarebbe trattato di documentazioni formate dalla stessa parte che se ne vuole avvalere e che avrebbe dato atto, al più, della percezione nel 2014 di un certo quantitativo di ricavi, ma non anche dell'infondatezza dell'ulteriore pretesa contributiva: ciò anche perché, significativamente, l'imposta sulle scommesse è stata totalmente evasa (in correlazione con il mancato collegamento dell'esercente al totalizzatore nazionale) e ciò induce a ritenere che i ricavi dichiarati dall'appellante derivino da attività diversa.
Già solo
per questi motivi
l'appello non può essere accolto.
Si vuole però aggiungere che le conclusioni raggiunte dal Tribunale sono condivisibili.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 impone di accertare la maggiore contribuzione secondo le regole in materia di accertamento fiscale, e dunque, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.n. 233/1990, sulla base del reddito di impresa accertato.
In questa prospettiva giova richiamare, quanto al valore probatorio dell'accertamento tributario, il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
14194/2021, i cui passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n.
13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
come già chiarito da questa
Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in
6 base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega
n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da
CP_ CP_ trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonché di CP_1
assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del CP_1
2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_4
definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la
[...]
necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto CP_1
detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98 del 2011, l'imponibile sulla raccolta di scommesse in assenza di concessione è determinata sulla base dei dati rilevati – anche induttivamente - in sede di accertamento, sistema da ritenere legittimo disciplinando fattispecie
7 diverse, il cui discrimine è rappresentato dall'assenza di concessione e quindi dall'impossibilità di convogliare le giocate nel totalizzatore nazionale. Nella specie, come emerge dagli atti dell'Agenzia delle Entrate e dell' rodotti, la era stata invitata a trasmettere CP_2 Pt_1
documenti e informazioni e a compilare un questionario ma la risposta è stata solo parziale e insufficiente a quantificare l'imponibile, ciò che ha abilitato gli Uffici all'accertamento induttivo.
Accertamento basato sulla disciplina ricordata e non adeguatamente contestato nel presente gravame, per i motivi sopra esposti e che coinvolgono anche la contestazione relativa alla mancata prova degli aggi pattuiti in misura diversa da quella induttivamente accertata (prova che in effetti manca del tutto).
Per questi motivi
l'appello deve essere respinto.
La reciproca soccombenza che è stata ragione di compensazione delle spese nel giudizio di primo grado non può estendersi al presente grado il cui thema decidendum è circoscritto alla porzione dell'originaria domanda rispetto alla quale l'appellante è soccombente in entrambi i gradi: ne consegue che le spese di lite del presente grado devono, come di regola, seguire la soccombenza e liquidarsi come in dispositivo alla luce del valore dichiarato della controversia.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello di depositato il 19.4.2024, Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 9200/2023 pubblicata il 19/10/2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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