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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. VARGIU MARCELLO (c.f. ) C.F._2 con studio in
AL AN (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. SAU GIULIO (c.f. ), con studio C.F._4 in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 780/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e AL CA si sono uniti in matrimonio il 9 Parte_1 novembre 2024. Hanno una figlia: (25 novembre 2016). Per_1
Il 17 marzo 2025 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
2) frequentazioni calendarizzate tra padre e figlia;
3) obbligo per il padre di contribuire al suo mantenimento ver- sando 250 € al mese, oltre metà spese straordinarie;
4) attribuzione dell'intero assegno unico alla IG.ra , Pt_1
La IG.ra è disoccupata dal 2022. Nel 2023 ha percepito Pt_1 4.300 € di indennità di disoccupazione e 2.900 € di reddito di cittadi- nanza;
nel 2024 ha percepito 7.200 € di reddito di inclusione. Il IG. CA svolge l'attività di muratore e percepisce circa 14.000 € lordi l'anno. L'accordo si presenta quindi equo e rispondente all'interesse della minore.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione personale di e AL Parte_1
CA (Oristano, atto 33 del 2024, parte 1), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. La minore nata a [...] il [...] sarà Persona_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione preva- lente, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio materno. La minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istru- zione e manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
Dovrà, inoltre, conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 3. I genitori, che eserciteranno entrambi la responsabilità genito- riale, adotteranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore
— 2 — interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la scelta e partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di tra- sporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni d'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separata- mente in base ai tempi di permanenza della minore presso i rispettivi domicili.
4. vedrà e starà con il padre almeno due pomeriggi alla set- Per_1 timana dalle 17:30 alle 19:30 (20:30 nel periodo estivo extrascolastico) nonché, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica sempre dalle
17:30 alle 19:30 (20:30 nel periodo estivo extrascolastico), consu- mando il pasto serale (cena) insieme al padre, il quale poi provvederà a ricondurla al domicilio materno. 5. In deroga all'ordinario calendario dei tempi di permanenza, le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'al- tro dei genitori, in modo che se il 24.12 verrà trascorso con l'uno, il Natale sarà trascorso con l'altro; se il 31.12 sarà trascorso con l'uno, il Capodanno sarà trascorso con l'altro, e se la Pasqua sarà trascorsa con l'uno, il lunedì dell'Angelo sarà trascorso con l'altro. In deroga all'or- dinario calendario dei tempi di permanenza, le Feste della mamma e del papà, ed i loro rispettivi compleanni, saranno trascorsi dalla minore con i rispettivi genitori nel giorno della loro festa. Salvo diverso accordo, il compleanno di sarà festeggiato con la madre e l'anno successivo Per_1 con il padre, e così via ad anni alterni. 6. Durante le ferie estive extrascolastiche, sempre in deroga all'ordinario calendario dei tempi di permanenza, starà con i ri- Per_1 spettivi genitori 7 giorni, non consecutivi, nel mese di luglio ed ulteriori
7 giorni, non consecutivi, nel mese di agosto, in date da concordarsi tra i genitori entro la prima decade del mese di giugno di ciascun anno.
7. Nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'uno o dell'altro genitore nei giorni di rispettiva permanenza presso il proprio domicilio, ferma la necessità di adeguato preavviso dell'impedimento, salvo ur- genza, resta fermo il diritto al recupero del genitore impossibilitato.
8. Il padre AL CA corrisponderà a , con bo- Parte_1 nifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sulle già note coordinate bancarie, la somma mensile di €250,00 a titolo di concorso nel mante- nimento della figlia minore Dette somme, dovute per dodici Per_1
— 3 — mensilità annue, saranno soggette a rivalutazione annuale sulla base de- gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del ri- corso. Prende atto che le parti concordano che sia la madre Parte_1 ad inoltrare all' la domanda per l'assegno unico universale per la CP_1 minore e a percepirne l'intera somma, conseguentemente rinunciando CA AL al 50% dello stesso in favore della . Pt_1
9. I genitori contribuiranno nella misura del 50% nelle spese straordinarie per la figlia concordate, adeguatamente documentate, salvo urgenze: esemplificativamente, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.
10. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di conIGlio del 26 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —